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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 316/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINARDI VALENTINA RITA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO OPPOSTO
Opposizione all'esecuzione – accoglimento parziale
Eccezione di compensazione su titolo giudiziale
1.1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ....................................... 1
2. Irregolarità dell'elezione di domicilio.................................................................................................... 3
3. L'eccezione di compensazione. ............................................................................................................. 4
3.1. I limiti di ammissibilità dell'eccezione di compensazione. ............................................................... 4 3.2. La misura della compensazione. ...................................................................................................... 6
4. Statuizioni conclusive e spese di lite. .................................................................................................... 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
, in data 21/01/2023, ha notificato a atto di precetto per la complessiva CP_1 Parte_1
somma di Euro 9.734,09, di cui Euro 8.000,00 a titolo di “sorte capitale” in forza del decreto
1 ingiuntivo n. 37/2021 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 19/01/2021, oltre “agli interessi di mora maturati e maturandi sino al saldo, nonché alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, alle spese di notifica del presente atto e alle successive tutte occorrende”.
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e all'esito del giudizio, che è Parte_1
stato istruito, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione ed un tentativo di conciliazione, mediante c.t.u. contabile, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, competente per materia e per territorio, respinta Parte_1
ogni contraria istanza e domanda: in via principale: - dato atto dell'esistenza di un credito dell'opponente per complessivi € 13.590,76, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione con riferimento ai crediti dell'opponente sorti successivamente alla formazione del giudicato sul
d.i. n. 37/2021 del Tribunale di Ferrara, notificato in data 03.03.2021, così come quantificati ad esito della C.T.U. in € 965,09 ovvero - in via subordinata – in € 865,74, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
- rideterminare l'importo effettivamente dovuto dalla
Sig.ra ad esito dell'intervenuta compensazione;
in ogni caso: - condannare il Sig. Parte_1
al pagamento delle spese dell'odierna opposizione ed al risarcimento dei danni patiti CP_1
e patendi dalla sig.ra a seguito della notifica del precetto opposto, danni dei quali Parte_1
si chiede la liquidazione in via equitativa Con vittoria di competenze ed onorari”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e CP_1
respinta, respingere l'opposizione formulata dalla sig.ra in quanto totalmente infondata Pt_1
in fatto e in diritto per i motivi emersi in corso di causa e per l'effetto dichiarare: in via principale - riconosciuta e dichiarata la legittimità dell'atto di precetto opposto, respingere
l'opposizione formulata e rigettare tutte le domande di parte opponente per tutto quanto esposto in corso di causa, per assenza di compensazione fondante l'opposizione e/o infondatezza dell'azione proposta, inesistenza del diritto di credito asserito, mancanza di prova scritta, ed in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto pari ad euro 9.734,09 oltre
2.456,00 quali spese di registrazione del titolo esecutivo e spese connesse, oltre successive CP_ occorrende, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. per i fatti dedotti in causa;
in via riconvenzionale - Riconosciuta la legittimità dell'atto di precetto opposto e confermata la
2 CP_ validità, condannare parte opponente a corrispondere in favore del sig. la somma indicata nell'atto di precetto 9.734,09 oltre spese e successive occorrende, oltre euro 2.456,00 quali spese di registrazione del titolo esecutivo e oltre gli ulteriori importi dovuti e provati pari ad CP_ euro 1.085,86, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. per i fatti dedotti in causa;
in via subordinata - riconosciuta la legittimità dell'atto di precetto opposto e confermata la validità, ricalcolare la maggiore o minore somma che risulterà dovuta dalla sig.ra in favore del sig. Pt_1
CP_
tenendo conto anche dell'ulteriore debito pari ad euro 1.085,86 e ad euro 2.456, 00, come provato. In ogni caso - condannare parte opponente per lite temeraria ex art 96 cpc e al CP_ risarcimento in via equitativa in favore del sig. per tutti i danni patiti e patiendi, anche attraverso maggiorazione delle spese di lite comunque dovute, per aver intentato la presente causa in assenza dei presupposti di legge, nella consapevolezza della legittimità del diritto fatto CP_ valere dal sig. e per meri fini strumentali e dilatori, con conseguente pregiudizio ai danni CP_ del sig. e dispendio di risorse e tempi di giustizia;
- Condannare parte opponente alla rifusione delle spese diritti ed onorari di lite oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese per l'espletata istruttoria sostenute da parte opposta”
Come accennato, l'opposizione proposta da ha ad oggetto l'atto di precetto, Parte_1
notificato all'opponente dall'ex coniuge per la complessiva somma di Euro CP_2
9.734,09, di cui Euro 8.000,00 a titolo di “sorte capitale” in forza del decreto ingiuntivo n.
37/2021 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 19/01/2021, oltre “agli interessi di mora maturati e maturandi sino al aldo, nonché alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, alle spese di notifica del presente atto e alle successive tutte occorrende”.
L'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da verte essenzialmente Parte_1
sull'eccezione di compensazione, non essendo contestata la debenza di 8.000,00 per capitale, oltre interessi, per il decreto ingiuntivo n. 37/2021, limitandosi a sostenere di aver maturato, a partire dal 2019, un controcredito di euro 13.590,76 nei confronti del marito.
L'opposizione è fondata solo parzialmente.
2. Irregolarità dell'elezione di domicilio.
In primo luogo, viene eccepita l'irregolarità dell'elezione di domicilio del creditore, avendo CP_1
eletto domicilio ex art. 480 comma 3 c.p.c., nel Comune di Bologna, essendo invece il
[...]
3 giudice dell'esecuzione territorialmente competente quello di Ferrara, luogo dove è sito l'immobile di proprietà di e non essendo rinvenibile, nel circondario di Bologna, Parte_1
alcun bene appartenente alla stessa.
La questione non risulta trattata negli scritti difensivi successivi al rigetto dell'ordinanza di sospensione, per cui appare sostanzialmente rinunciata.
L'eccezione comunque non è idonea ad incidere sul diritto di di procedere CP_1
all'esecuzione; infatti “l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione” (Cass. Civ., Sez. VI,
22/03/2021, n. 8024).
Nella specie, ha correttamente radicato l'opposizione davanti al Tribunale di Parte_1
Ferrara, ove risultano beni staggibili.
3. L'eccezione di compensazione.
L'opponente contesta poi che non avrebbe diritto a procedere Parte_1 CP_1
all'esecuzione, vantando ella stessa un controcredito.
Ricostruite le vicende connesse alla separazione tra gli ex coniugi, afferma di Parte_1
vantare, nei confronti di , un credito di euro 2.108,54. CP_1
Dunque, il credito vantato da in forza del decreto ingiuntivo posto alla base del CP_1
precetto si sarebbe estinto in conseguenza dell'intervenuta compensazione con il maggior credito dalla stessa vantato in dipendenza di quanto disposto nelle sentenze di separazione e divorzio nonché nella sentenza della Corte d'Appello sia in ordine all'obbligo gravante in capo al sig. di provvedere al mantenimento dei figli e di rimborsare le spese straordinarie CP_1
sostenute nel loro interesse dei figli sia in ordine alle condanne di rifusione delle spese legali.
La difesa di , costituendosi, ha dedotto, l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
dell'eccezione di compensazione.
3.1. I limiti di ammissibilità dell'eccezione di compensazione.
Secondo la difesa di , l'eccezione di compensazione su cui fonda la CP_1 Parte_1
propria opposizione sarebbe infatti anzitutto inammissibile, in quanto riferita a situazioni
4 antecedenti rispetto alla formazione del titolo esecutivo di cui al precetto opposto, non essendo possibile utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione per ridiscutere il contenuto del decreto ingiuntivo – esecutivo in quanto non opposto – in relazione a crediti anteriori alla formazione del titolo stesso, dovendo sostanzialmente la compensazione essere fatta valere mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Altro profilo di inammissibilità, nella prospettazione di , attiene al fatto che i crediti CP_1
opposi in compensazione sarebbero anteriori e di natura “del tutto distinta da quella fondante il titolo esecutivo”: deduce che, mentre il decreto ingiuntivo è riferito a crediti in regresso di CP_1
per il mancato pagamento da parte di di somme dovute alla a titolo di
[...] Parte_1 CP_3
mutuo, i crediti opposti in compensazione trovano causa nelle vicende connesse alla separazione dei coniugi.
Va sul punto evidenziato quanto segue.
Pur essendo vero, in via generale, che, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore, la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione (cfr. Cass. Civ., Sez. III., Sentenza n. 9686 del
26/05/2020), come già esposto nell'ordinanza in data 6 marzo 2024, la compensazione può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, laddove questa sia fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata (e tale è il decreto ingiuntivo non opposto tra due persone fisiche), solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. In questo senso è l'orientamento consolidato della Suprema
Corte: “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad
5 essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”. (Cass. Civ, Sez. I, Sentenza
24/04/2007, n. 9912).
Dunque, la compensazione potrà operare solo per i crediti maturati da Parte_1
successivamente al termine per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data
18/1/2021. Il decreto ingiuntivo è stato notificato alla debitrice il 3/3/2021 e, dunque, il termine per proporre l'opposizione scadeva in data 12/4/2021.
Sotto altro profilo, ai fini della compensazione non vanno considerate le spese relative al mantenimento, di diversa natura: della necessità di un'azione separata dà atto anche la difesa di nella comparsa conclusionale (pag. 11). Parte_1
3.2. La misura della compensazione.
Venendo al merito, ha allegato nell'atto di citazione i documenti relativi ai crediti Parte_1
opposti in compensazione. Sul punto, la difesa di parte opposta sostiene poi che Parte_1
non avrebbe fornito prova dei crediti, in relazione ai quali non vi sarebbero mai stati accordi di compensazione, riferiti solo ai crediti maturati dalle parti, rispettivamente, in forza della sentenza n. 524/2021 per e della sentenza n. 1418/2016 per e che, in conseguenza Pt_1 CP_1
di tale accordo, aveva già corrisposto all'ex coniuge la differenza dovuta. CP_1
Nella prospettazione dell'opposto dunque, non vanterebbe alcun credito nei suoi Parte_1
confronti, con conseguente suo diritto di procedere all'esecuzione.
Si è detto già che l'eccezione di compensazione è ammissibile – a prescindere dagli accordi delle parti – per i crediti maturati dall'opponente successivamente al termine per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo, titolo esecutivo sulla base del quale ha CP_1
minacciato l'esecuzione.
È stata quindi ammessa una c.t.u. volta ad accertare “le eventuali somme a credito di Pt_1
da opporre in compensazione al residuo credito portato dal decreto ingiuntivo del 18
[...]
gennaio 2021 ed oggetto dell'atto di precetto, nel rispetto del principio giurisprudenziale sopra richiamato, ossia tenendo conto dei soli crediti sorti in epoca successiva alla scadenza del
6 termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo del 18 gennaio 2021 e tenendo conto altresì delle somme già pagate, per lo stesso titolo, da ”. CP_1
Il c.t.u. ha preso in esame i documenti tempestivamente prodotti, ossia i docc. 13, 17, 26, 29 e
35 (esclusi quindi quelli depositati da in data 20/03/2024, in quanto tardivi) e Parte_1
considerato le somme dovute in ragione dell'ordinanza del 26/06/2019 resa nell'ambito del giudizio R.G. 434/2019, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e maturate dopo il 12/4/2021.
Si ribadisce la valutazione di inammissibilità della documentazione depositata in data
20/03/2024, trattandosi di documentazione che – quand'anche sopravvenuta al termine di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – doveva essere prodotta, corredata da apposita istanza di rimessione in termini, nella prima difesa utile e non, come accaduto, dopo diversi mesi e molteplici udienze in cui la difesa di non ha fatto cenno alla necessità Parte_1
di acquisire ulteriori documenti.
Con la predetta ordinanza, il Presidente f.f. del Tribunale di Ferrara ha disposto, in particolare, che il padre versi alla madre, oltre alla somma mensile di euro 600,00 annualmente rivalutabile, il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo lo schema a pag. 4 della c.t.u. Trattasi di: “a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, 4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) gite scolastiche senza pernottamento;
2) trasporto pubblico o scuolabus;
3) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese
7 extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze...”.
I risultati cui è giunto il nominato consulente, dott. che questo giudice ritiene di Persona_1
dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione in atti consentono di quantificare un credito per spese successive alla notifica del decreto ingiuntivo in capo a . Parte_1
Nella ricostruzione del c.t.u., si ritiene di optare per la soluzione che tiene conto della spesa di euro 198,70 (doc. 3 della c.t.u.), che si ritengono riferibili al corredo scolastico di . Persona_2
Dunque il totale delle spese che ha sostenuto dopo il 12/4/2021 è pari ad euro Parte_1
2.704,13 (spese sanitarie euro 574,43; spese scolastiche euro 1.514,70; spese sportive euro
615,00).
Pure non possono essere oggetto di compensazione ulteriori spese (cui la difesa dell'opponente fa riferimento nella comparsa conclusionale), relative a spese straordinarie richieste in forza della sentenza di separazione.
Come chiarito dal c.t.u. in risposta alle osservazioni, tale credito di euro 5.511,67 – irrilevante la data in cui la richiesta è avvenuta stragiudizialmente – è riferito a spese antecedenti il
12/04/2021 (richieste infatti già a maggio 2021) e che dunque dovevano essere opposte in compensazione proponendo opposizione al decreto ingiuntivo;
neppure sono dovute a Pt_1
le spese relative alle commissioni bancarie connesse allo strumento di pagamento
[...]
prescelto.
D'altro canto, non si ritiene di decurtare la detrazione spettante per spese sanitarie, non essendovi agli atti le dichiarazioni dei redditi di e non avendone la controparte Parte_1
chiesto l'esibizione.
Dunque, il credito vantato da nei confronti di , per spese successive al Parte_1 CP_1
12/04/2021, va quantificato in euro 1.352,07.
Rispetto a tale somma, ha provato di aver eseguito due bonifici, rispettivamente di CP_1
euro 209,74 e di euro 177,24, in data 30/10/2021 e 06/12/2022, per un totale complessivo di euro 386,98.
8 Nella comparsa di costituzione, ha dedotto di essere creditore dell'ex moglie CP_1
dell'ulteriore importo di euro 1.085.86, quale quota pro parte relativa alla restituzione della
“caparra” di cui al contratto di locazione intestato ad entrambi (doc. 14 comparsa di costituzione) e di euro 2.456,00 a rimborso delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo fondante il precetto del presente giudizio.
Pur essendo la riconvenzionale dell'opposto in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c. astrattamente ammissibile (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza 18/11/2024, n. 29636), tali somme non possono essere computate.
Quanto all'importo restituito a titolo di caparra (rectius: deposito cauzionale), difetta una specifica attività allegativa.
L'opposto ha omesso di indicare la data e il tipo di contratto, l'immobile, le pattuizioni in ordine al deposito cauzionale, limitandosi a produrre uno scambio con il legale dei conduttori e l'avvenuta restituzione a seguito di una transazione, non risultando alcun mandato al difensore da parte di . Difetta dunque la dimostrazione – tenuto conto della contestazione Parte_1
della controparte sul punto – che la somma fosse stata incassata da entrambi i coniugi e quindi effettivamente dovuta in restituzione da entrambi.
afferma poi di essere creditore di dell'ulteriore somma di euro CP_1 Parte_1
2.456,00, per le spese di registrazione del decreto ingiuntivo.
Il doc. 15 prodotto (comunque un avviso di liquidazione che non prova alcun esborso) non è riferito al decreto ingiuntivo 37/2021 su cui si fonda l'atto di precetto, ma ad altro decreto ingiuntivo, n. 1397/2022, non prodotto in atti e relativamente al quale non può quindi constatarsi l'effettiva debenza della somma.
Le spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 37/2021 sono comunque già incluse nell'atto di precetto e dunque non si pone un problema di includere tale somma in via riconvenzionale;
le stesse restano però allo stato indeterminate, non avendo provato l'esborso. CP_1
4. Statuizioni conclusive e spese di lite.
In conclusione, essendo fondata l'eccezione di compensazione proposta da nella Parte_1
misura di euro 965,09, deve concludersi che ha diritto a procedere all'esecuzione CP_1
per euro 8.769,00 (9.734,09 - 965,09), “oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sino al
9 saldo” (quindi, al tasso legale, dalla data del precetto: 16/01/2023) “nonché alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo” (cioè il decreto ingiuntivo 37/2021) e “alle spese di notifica del presente atto” (cioè il precetto) “ed alle successive tutte occorrende” .
Stante l'accoglimento dell'opposizione, sia pur in misura estremamente ridotta, va richiamato il principio per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
L'opposizione proposta da è parzialmente accolta, mentre la riconvenzionale Parte_1
proposta da è respinta. La misura dell'accoglimento è talmente ridotta – essendo il CP_1
diritto a procedere all'esecuzione confermato per ampia parte del credito – da imporre una composizione totale delle spese.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione preclude l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., norma che sottende la totale soccombenza della parte, che non ricorre nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 4212 del 09/02/2022).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione all'esecuzione, promossa da nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 CP_1
assorbita, così dispone:
a) accoglie parzialmente l'opposizione ed accerta il diritto di di procedere CP_1
all'esecuzione forzata nei confronti di limitatamente alla somma di euro Parte_1
8.769,00 oltre agli interessi legali dal 16/01/2023 al saldo, nonché alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 37/2021 del Tribunale di Ferrara, alle spese di notifica del precetto ed alle successive tutte occorrende;
10 b) compensa le spese di lite e di c.t.u.;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Ferrara, 22/03/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 316/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINARDI VALENTINA RITA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO OPPOSTO
Opposizione all'esecuzione – accoglimento parziale
Eccezione di compensazione su titolo giudiziale
1.1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ....................................... 1
2. Irregolarità dell'elezione di domicilio.................................................................................................... 3
3. L'eccezione di compensazione. ............................................................................................................. 4
3.1. I limiti di ammissibilità dell'eccezione di compensazione. ............................................................... 4 3.2. La misura della compensazione. ...................................................................................................... 6
4. Statuizioni conclusive e spese di lite. .................................................................................................... 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
, in data 21/01/2023, ha notificato a atto di precetto per la complessiva CP_1 Parte_1
somma di Euro 9.734,09, di cui Euro 8.000,00 a titolo di “sorte capitale” in forza del decreto
1 ingiuntivo n. 37/2021 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 19/01/2021, oltre “agli interessi di mora maturati e maturandi sino al saldo, nonché alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, alle spese di notifica del presente atto e alle successive tutte occorrende”.
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e all'esito del giudizio, che è Parte_1
stato istruito, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione ed un tentativo di conciliazione, mediante c.t.u. contabile, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, competente per materia e per territorio, respinta Parte_1
ogni contraria istanza e domanda: in via principale: - dato atto dell'esistenza di un credito dell'opponente per complessivi € 13.590,76, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione con riferimento ai crediti dell'opponente sorti successivamente alla formazione del giudicato sul
d.i. n. 37/2021 del Tribunale di Ferrara, notificato in data 03.03.2021, così come quantificati ad esito della C.T.U. in € 965,09 ovvero - in via subordinata – in € 865,74, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
- rideterminare l'importo effettivamente dovuto dalla
Sig.ra ad esito dell'intervenuta compensazione;
in ogni caso: - condannare il Sig. Parte_1
al pagamento delle spese dell'odierna opposizione ed al risarcimento dei danni patiti CP_1
e patendi dalla sig.ra a seguito della notifica del precetto opposto, danni dei quali Parte_1
si chiede la liquidazione in via equitativa Con vittoria di competenze ed onorari”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e CP_1
respinta, respingere l'opposizione formulata dalla sig.ra in quanto totalmente infondata Pt_1
in fatto e in diritto per i motivi emersi in corso di causa e per l'effetto dichiarare: in via principale - riconosciuta e dichiarata la legittimità dell'atto di precetto opposto, respingere
l'opposizione formulata e rigettare tutte le domande di parte opponente per tutto quanto esposto in corso di causa, per assenza di compensazione fondante l'opposizione e/o infondatezza dell'azione proposta, inesistenza del diritto di credito asserito, mancanza di prova scritta, ed in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto pari ad euro 9.734,09 oltre
2.456,00 quali spese di registrazione del titolo esecutivo e spese connesse, oltre successive CP_ occorrende, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. per i fatti dedotti in causa;
in via riconvenzionale - Riconosciuta la legittimità dell'atto di precetto opposto e confermata la
2 CP_ validità, condannare parte opponente a corrispondere in favore del sig. la somma indicata nell'atto di precetto 9.734,09 oltre spese e successive occorrende, oltre euro 2.456,00 quali spese di registrazione del titolo esecutivo e oltre gli ulteriori importi dovuti e provati pari ad CP_ euro 1.085,86, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. per i fatti dedotti in causa;
in via subordinata - riconosciuta la legittimità dell'atto di precetto opposto e confermata la validità, ricalcolare la maggiore o minore somma che risulterà dovuta dalla sig.ra in favore del sig. Pt_1
CP_
tenendo conto anche dell'ulteriore debito pari ad euro 1.085,86 e ad euro 2.456, 00, come provato. In ogni caso - condannare parte opponente per lite temeraria ex art 96 cpc e al CP_ risarcimento in via equitativa in favore del sig. per tutti i danni patiti e patiendi, anche attraverso maggiorazione delle spese di lite comunque dovute, per aver intentato la presente causa in assenza dei presupposti di legge, nella consapevolezza della legittimità del diritto fatto CP_ valere dal sig. e per meri fini strumentali e dilatori, con conseguente pregiudizio ai danni CP_ del sig. e dispendio di risorse e tempi di giustizia;
- Condannare parte opponente alla rifusione delle spese diritti ed onorari di lite oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese per l'espletata istruttoria sostenute da parte opposta”
Come accennato, l'opposizione proposta da ha ad oggetto l'atto di precetto, Parte_1
notificato all'opponente dall'ex coniuge per la complessiva somma di Euro CP_2
9.734,09, di cui Euro 8.000,00 a titolo di “sorte capitale” in forza del decreto ingiuntivo n.
37/2021 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 19/01/2021, oltre “agli interessi di mora maturati e maturandi sino al aldo, nonché alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, alle spese di notifica del presente atto e alle successive tutte occorrende”.
L'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. proposta da verte essenzialmente Parte_1
sull'eccezione di compensazione, non essendo contestata la debenza di 8.000,00 per capitale, oltre interessi, per il decreto ingiuntivo n. 37/2021, limitandosi a sostenere di aver maturato, a partire dal 2019, un controcredito di euro 13.590,76 nei confronti del marito.
L'opposizione è fondata solo parzialmente.
2. Irregolarità dell'elezione di domicilio.
In primo luogo, viene eccepita l'irregolarità dell'elezione di domicilio del creditore, avendo CP_1
eletto domicilio ex art. 480 comma 3 c.p.c., nel Comune di Bologna, essendo invece il
[...]
3 giudice dell'esecuzione territorialmente competente quello di Ferrara, luogo dove è sito l'immobile di proprietà di e non essendo rinvenibile, nel circondario di Bologna, Parte_1
alcun bene appartenente alla stessa.
La questione non risulta trattata negli scritti difensivi successivi al rigetto dell'ordinanza di sospensione, per cui appare sostanzialmente rinunciata.
L'eccezione comunque non è idonea ad incidere sul diritto di di procedere CP_1
all'esecuzione; infatti “l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione” (Cass. Civ., Sez. VI,
22/03/2021, n. 8024).
Nella specie, ha correttamente radicato l'opposizione davanti al Tribunale di Parte_1
Ferrara, ove risultano beni staggibili.
3. L'eccezione di compensazione.
L'opponente contesta poi che non avrebbe diritto a procedere Parte_1 CP_1
all'esecuzione, vantando ella stessa un controcredito.
Ricostruite le vicende connesse alla separazione tra gli ex coniugi, afferma di Parte_1
vantare, nei confronti di , un credito di euro 2.108,54. CP_1
Dunque, il credito vantato da in forza del decreto ingiuntivo posto alla base del CP_1
precetto si sarebbe estinto in conseguenza dell'intervenuta compensazione con il maggior credito dalla stessa vantato in dipendenza di quanto disposto nelle sentenze di separazione e divorzio nonché nella sentenza della Corte d'Appello sia in ordine all'obbligo gravante in capo al sig. di provvedere al mantenimento dei figli e di rimborsare le spese straordinarie CP_1
sostenute nel loro interesse dei figli sia in ordine alle condanne di rifusione delle spese legali.
La difesa di , costituendosi, ha dedotto, l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
dell'eccezione di compensazione.
3.1. I limiti di ammissibilità dell'eccezione di compensazione.
Secondo la difesa di , l'eccezione di compensazione su cui fonda la CP_1 Parte_1
propria opposizione sarebbe infatti anzitutto inammissibile, in quanto riferita a situazioni
4 antecedenti rispetto alla formazione del titolo esecutivo di cui al precetto opposto, non essendo possibile utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione per ridiscutere il contenuto del decreto ingiuntivo – esecutivo in quanto non opposto – in relazione a crediti anteriori alla formazione del titolo stesso, dovendo sostanzialmente la compensazione essere fatta valere mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Altro profilo di inammissibilità, nella prospettazione di , attiene al fatto che i crediti CP_1
opposi in compensazione sarebbero anteriori e di natura “del tutto distinta da quella fondante il titolo esecutivo”: deduce che, mentre il decreto ingiuntivo è riferito a crediti in regresso di CP_1
per il mancato pagamento da parte di di somme dovute alla a titolo di
[...] Parte_1 CP_3
mutuo, i crediti opposti in compensazione trovano causa nelle vicende connesse alla separazione dei coniugi.
Va sul punto evidenziato quanto segue.
Pur essendo vero, in via generale, che, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore, la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione (cfr. Cass. Civ., Sez. III., Sentenza n. 9686 del
26/05/2020), come già esposto nell'ordinanza in data 6 marzo 2024, la compensazione può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, laddove questa sia fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata (e tale è il decreto ingiuntivo non opposto tra due persone fisiche), solo qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. In questo senso è l'orientamento consolidato della Suprema
Corte: “la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad
5 essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”. (Cass. Civ, Sez. I, Sentenza
24/04/2007, n. 9912).
Dunque, la compensazione potrà operare solo per i crediti maturati da Parte_1
successivamente al termine per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data
18/1/2021. Il decreto ingiuntivo è stato notificato alla debitrice il 3/3/2021 e, dunque, il termine per proporre l'opposizione scadeva in data 12/4/2021.
Sotto altro profilo, ai fini della compensazione non vanno considerate le spese relative al mantenimento, di diversa natura: della necessità di un'azione separata dà atto anche la difesa di nella comparsa conclusionale (pag. 11). Parte_1
3.2. La misura della compensazione.
Venendo al merito, ha allegato nell'atto di citazione i documenti relativi ai crediti Parte_1
opposti in compensazione. Sul punto, la difesa di parte opposta sostiene poi che Parte_1
non avrebbe fornito prova dei crediti, in relazione ai quali non vi sarebbero mai stati accordi di compensazione, riferiti solo ai crediti maturati dalle parti, rispettivamente, in forza della sentenza n. 524/2021 per e della sentenza n. 1418/2016 per e che, in conseguenza Pt_1 CP_1
di tale accordo, aveva già corrisposto all'ex coniuge la differenza dovuta. CP_1
Nella prospettazione dell'opposto dunque, non vanterebbe alcun credito nei suoi Parte_1
confronti, con conseguente suo diritto di procedere all'esecuzione.
Si è detto già che l'eccezione di compensazione è ammissibile – a prescindere dagli accordi delle parti – per i crediti maturati dall'opponente successivamente al termine per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo, titolo esecutivo sulla base del quale ha CP_1
minacciato l'esecuzione.
È stata quindi ammessa una c.t.u. volta ad accertare “le eventuali somme a credito di Pt_1
da opporre in compensazione al residuo credito portato dal decreto ingiuntivo del 18
[...]
gennaio 2021 ed oggetto dell'atto di precetto, nel rispetto del principio giurisprudenziale sopra richiamato, ossia tenendo conto dei soli crediti sorti in epoca successiva alla scadenza del
6 termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo del 18 gennaio 2021 e tenendo conto altresì delle somme già pagate, per lo stesso titolo, da ”. CP_1
Il c.t.u. ha preso in esame i documenti tempestivamente prodotti, ossia i docc. 13, 17, 26, 29 e
35 (esclusi quindi quelli depositati da in data 20/03/2024, in quanto tardivi) e Parte_1
considerato le somme dovute in ragione dell'ordinanza del 26/06/2019 resa nell'ambito del giudizio R.G. 434/2019, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e maturate dopo il 12/4/2021.
Si ribadisce la valutazione di inammissibilità della documentazione depositata in data
20/03/2024, trattandosi di documentazione che – quand'anche sopravvenuta al termine di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – doveva essere prodotta, corredata da apposita istanza di rimessione in termini, nella prima difesa utile e non, come accaduto, dopo diversi mesi e molteplici udienze in cui la difesa di non ha fatto cenno alla necessità Parte_1
di acquisire ulteriori documenti.
Con la predetta ordinanza, il Presidente f.f. del Tribunale di Ferrara ha disposto, in particolare, che il padre versi alla madre, oltre alla somma mensile di euro 600,00 annualmente rivalutabile, il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo lo schema a pag. 4 della c.t.u. Trattasi di: “a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, 4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) gite scolastiche senza pernottamento;
2) trasporto pubblico o scuolabus;
3) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese
7 extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze...”.
I risultati cui è giunto il nominato consulente, dott. che questo giudice ritiene di Persona_1
dover integralmente richiamare e condividere in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione in atti consentono di quantificare un credito per spese successive alla notifica del decreto ingiuntivo in capo a . Parte_1
Nella ricostruzione del c.t.u., si ritiene di optare per la soluzione che tiene conto della spesa di euro 198,70 (doc. 3 della c.t.u.), che si ritengono riferibili al corredo scolastico di . Persona_2
Dunque il totale delle spese che ha sostenuto dopo il 12/4/2021 è pari ad euro Parte_1
2.704,13 (spese sanitarie euro 574,43; spese scolastiche euro 1.514,70; spese sportive euro
615,00).
Pure non possono essere oggetto di compensazione ulteriori spese (cui la difesa dell'opponente fa riferimento nella comparsa conclusionale), relative a spese straordinarie richieste in forza della sentenza di separazione.
Come chiarito dal c.t.u. in risposta alle osservazioni, tale credito di euro 5.511,67 – irrilevante la data in cui la richiesta è avvenuta stragiudizialmente – è riferito a spese antecedenti il
12/04/2021 (richieste infatti già a maggio 2021) e che dunque dovevano essere opposte in compensazione proponendo opposizione al decreto ingiuntivo;
neppure sono dovute a Pt_1
le spese relative alle commissioni bancarie connesse allo strumento di pagamento
[...]
prescelto.
D'altro canto, non si ritiene di decurtare la detrazione spettante per spese sanitarie, non essendovi agli atti le dichiarazioni dei redditi di e non avendone la controparte Parte_1
chiesto l'esibizione.
Dunque, il credito vantato da nei confronti di , per spese successive al Parte_1 CP_1
12/04/2021, va quantificato in euro 1.352,07.
Rispetto a tale somma, ha provato di aver eseguito due bonifici, rispettivamente di CP_1
euro 209,74 e di euro 177,24, in data 30/10/2021 e 06/12/2022, per un totale complessivo di euro 386,98.
8 Nella comparsa di costituzione, ha dedotto di essere creditore dell'ex moglie CP_1
dell'ulteriore importo di euro 1.085.86, quale quota pro parte relativa alla restituzione della
“caparra” di cui al contratto di locazione intestato ad entrambi (doc. 14 comparsa di costituzione) e di euro 2.456,00 a rimborso delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo fondante il precetto del presente giudizio.
Pur essendo la riconvenzionale dell'opposto in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c. astrattamente ammissibile (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, Sentenza 18/11/2024, n. 29636), tali somme non possono essere computate.
Quanto all'importo restituito a titolo di caparra (rectius: deposito cauzionale), difetta una specifica attività allegativa.
L'opposto ha omesso di indicare la data e il tipo di contratto, l'immobile, le pattuizioni in ordine al deposito cauzionale, limitandosi a produrre uno scambio con il legale dei conduttori e l'avvenuta restituzione a seguito di una transazione, non risultando alcun mandato al difensore da parte di . Difetta dunque la dimostrazione – tenuto conto della contestazione Parte_1
della controparte sul punto – che la somma fosse stata incassata da entrambi i coniugi e quindi effettivamente dovuta in restituzione da entrambi.
afferma poi di essere creditore di dell'ulteriore somma di euro CP_1 Parte_1
2.456,00, per le spese di registrazione del decreto ingiuntivo.
Il doc. 15 prodotto (comunque un avviso di liquidazione che non prova alcun esborso) non è riferito al decreto ingiuntivo 37/2021 su cui si fonda l'atto di precetto, ma ad altro decreto ingiuntivo, n. 1397/2022, non prodotto in atti e relativamente al quale non può quindi constatarsi l'effettiva debenza della somma.
Le spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 37/2021 sono comunque già incluse nell'atto di precetto e dunque non si pone un problema di includere tale somma in via riconvenzionale;
le stesse restano però allo stato indeterminate, non avendo provato l'esborso. CP_1
4. Statuizioni conclusive e spese di lite.
In conclusione, essendo fondata l'eccezione di compensazione proposta da nella Parte_1
misura di euro 965,09, deve concludersi che ha diritto a procedere all'esecuzione CP_1
per euro 8.769,00 (9.734,09 - 965,09), “oltre agli interessi di mora maturati e maturandi sino al
9 saldo” (quindi, al tasso legale, dalla data del precetto: 16/01/2023) “nonché alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo” (cioè il decreto ingiuntivo 37/2021) e “alle spese di notifica del presente atto” (cioè il precetto) “ed alle successive tutte occorrende” .
Stante l'accoglimento dell'opposizione, sia pur in misura estremamente ridotta, va richiamato il principio per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
L'opposizione proposta da è parzialmente accolta, mentre la riconvenzionale Parte_1
proposta da è respinta. La misura dell'accoglimento è talmente ridotta – essendo il CP_1
diritto a procedere all'esecuzione confermato per ampia parte del credito – da imporre una composizione totale delle spese.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione preclude l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., norma che sottende la totale soccombenza della parte, che non ricorre nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 4212 del 09/02/2022).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione all'esecuzione, promossa da nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 CP_1
assorbita, così dispone:
a) accoglie parzialmente l'opposizione ed accerta il diritto di di procedere CP_1
all'esecuzione forzata nei confronti di limitatamente alla somma di euro Parte_1
8.769,00 oltre agli interessi legali dal 16/01/2023 al saldo, nonché alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 37/2021 del Tribunale di Ferrara, alle spese di notifica del precetto ed alle successive tutte occorrende;
10 b) compensa le spese di lite e di c.t.u.;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Ferrara, 22/03/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
11