Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1532/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. Luca Ariola Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(06.02.1974 -Bari), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. to Mario Cogliandro;
-Reclamante-
E Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Mariacarmela Magistro;
-Reclamata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con reclamo ex art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data 15.11.2022, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 2813/2022, pubblicata in data 20.10.2022 dal Tribunale del Lavoro di Bari, di rigetto della opposizione, spiegata dallo stesso ai sensi Parte_1 dell'art. 1, comma 57, L. n. 92/2012, avverso l'ordinanza n. 1479/2022, emessa in data 13.01.2022 a conclusione della fase sommaria, con la quale è stata rigettata l'impugnativa del provvedimento di destituzione comminatogli dall' con missiva del 26.03.2018. Controparte_1
1.1. Più analiticamente, lo con ricorso introduttivo del Parte_1 giudizio, azionato con il rito e depositato in data 07.09.2018, aveva CP_2 chiesto accertarsi: I) in via principale, la illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità del licenziamento intimatogli dalla società datrice in data 26.03.2018, con ogni conseguenza ripristinatoria e risarcitoria ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970; II) in via preliminare, l'annullabilità del licenziamento comminatogli, per carenza di giustificato motivo oggettivo o di gusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero poiché fatto rientrante tra le condotte punibili con sola sanzione
III) in via gradata, l'illegittimità del licenziamento intimatogli, per carenza di giustificato motivo oggettivo o di giusta causa in ipotesi differenti da quelle di cui ai commi 1-4 dell'art. 18, L. n. 300/1970, con conseguente condanna dell ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, al Controparte_1 pagamento, in proprio favore, di un'indennità omnicomprensiva, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità; IV) in via subordinata, l'inefficacia del licenziamento comminatogli, per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 604/1966 e/o per violazione della procedura di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e contestuale condanna dell ai sensi dell'art. 18, comma Controparte_1
6, L. n. 300/1970 al pagamento, in proprio favore, di un'indennità omnicomprensiva, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, determinata tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità, V) oltre oneri e competenze di causa. L si costituiva in giudizio con memoria difensiva del Controparte_1
22.02.2019 ed eccepiva, in punto di fatto, la legittimità del proprio operato, definito all'esito di regolare procedimento disciplinare, e, in diritto, I) l'infondatezza della contestata –da parte avversa- violazione del principio del “ne bis in idem”; II) la tempestività del provvedimento espulsivo impugnato per fatti non altrimenti noti alla società datrice;
III) la proporzionalità del provvedimento adottato rispetto alla gravità delle condotte contestate. Instava, pertanto, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, siccome infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.2. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale con ordinanza conclusiva della fase sommaria emessa il 13.01.2022 così statuiva: 1) rigettava il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento disciplinare opposto, intimato a in data 26.03.2018; 2) condannava il Parte_1 lavoratore soccombente alla rifusione, in favore della società datrice di lavoro, delle spese di lite, oltre oneri e competenze di causa. 1.3. Tale ordinanza veniva opposta con ricorso depositato in data 07.02.2022 da ex art. 1, commi 51 ss. L. n. 92/2012, al fine Parte_1 di ottenerne la revoca e, per l'effetto, il contestuale accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase sommaria.
Il Tribunale del Lavoro di Bari, acquisita la copiosa documentazione allegata da entrambe le parti, con sentenza del 20.10.2022, confermava 2 l'ordinanza resa inter partes in data 13.01.2022; rigettava la spiegata opposizione;
condannava alla rifusione, in favore della Parte_1
delle spese di lite, oltre accessori come per legge Controparte_1
2. Avverso tale statuizione il lavoratore soccombente muove una serie di rilievi critici, di seguito indicati e valutati, instando per la nullità della prodromica contestazione disciplinare mossagli dalla società datrice in data 28.02.2018 e, in ogni caso, per la illegittimità del licenziamento intimatogli in data 26.03.2018, in carenza, a suo dire, di giustificato motivo oggettivo o di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero per fatto ascrivibile a condotte punibili con la sola sanzione conservativa, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscimento, in proprio favore, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.437,33 al netto delle ritenute di legge, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate, con decorrenza da ciascun rateo mensile e sino al soddisfo, ovvero, in via gradata, per la condanna della società datrice al mero pagamento delle indennità risarcitorie omnicomprensive commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio. La reclamata ha resistito al gravame con apposita memoria difensiva del
30.01.2023, contestando la fondatezza dell'avverso assunto difensivo e concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata, che avvalorava l'ordinanza a sé favorevole del 13.01.2022. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. Tentata senza esito alcuno la conciliazione proposta all'udienza collegiale del 30.01.2024, questa Corte, all'esito della discussione orale delle parti, ha riservato la decisione conformemente al rito introdotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. 3.1. Al fine di meglio corrispondere ai numerosi rilievi critici mossi dall'appellante, appare opportuno ricostruire in fatto la vicenda litigiosa, così come pacificamente attestata da entrambe le parti in causa. 3.2. Con l'atto introduttivo del giudizi, , richiamate le Parte_1 vicende processuali di cui si dirà appresso, lamentava I) la nullità e/o annullabilità del licenziamento disposto con lettera di destituzione del 26.03.2018 per violazione del principio del “ne bis in idem” ricavabile dal testuale disposto degli artt. 90 e 39 c.p.c. applicabile anche al procedimento disciplinare privatistico;
II) in via gradata, l'intempestività e tardività del provvedimento espulsivo, in quanto relativo a fatti e circostanze risalenti nel tempo, ben conosciuti da parte datoriale ed irrilevanti sotto il profilo giuridico ai fini espulsivi;
III) in via ulteriormente gradata, la nullità della 3 contestazione disciplinare del 28.02.2018 per violazione del disposto di cui all'art. 53, commi 7 e 8, R.D. n. 148/1931; IV) da ultimo, e solo in caso di mancato accoglimento della preliminare eccezione innanzi evidenziata, la nullità e/o annullabilità, inefficacia dell'impugnato licenziamento, essendo il provvedimento espulsivo ingiustificato sotto il profilo della proporzionalità rispetto alle contestazioni mosse. Chiedeva, per l'effetto, revocarsi l'impugnata ordinanza, anche in ordine alla statuizione sulle competenze processuali e, per l'effetto, la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge.
3.3. L contestava la fondatezza della domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto, assumendo di aver legittimamente agito, in proporzione alla gravità dei fatti addebitati, dei quali, per omissione dello stesso era rimasta ignara, sino all'acquisizione d'ufficio, Parte_1 intervenuta solo in data 05.02.2018, del certificato dello stato di esecuzione della condanna penale riportata dal lavoratore, non altrimenti noto alla società, a fronte del quale muoveva, conseguentemente, al dipendente già destituito, ulteriori addebiti, cui seguiva, in mancanza di giustificazione alcuna, la legittima irrogazione del secondo provvedimento disciplinare di destituzione.
4. Il Tribunale, ritenuta in fase di opposizione ultronea ogni ulteriore attività istruttoria, avendo nella fase sommaria ampiamente approfondito tutte le vicende dedotte in lite mediante esame di copiosa documentazione versata in atti da entrambe le parti, confermava in toto la prospettazione della società datrice di lavoro, dichiarando la legittimità anche del secondo provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro. 4.1. Rilevato come lo avesse < Parte_1 argomentazioni in fatto e in diritto sviluppate nella fase sommaria>>, non ravvisando motivo alcuno per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella propria ordinanza n. 1479/2022, resa in data 13.01.2022, ne richiamava, confermandolo integralmente, il contenuto.
Rammentava come lo avesse dedotto, ancora una volta, la Parte_1 illegittimità del secondo licenziamento comminatogli dalla CP_1 in data 26.03.2018 per asserita violazione del principio del “ne bis in
[...] idem”, avendo la società datrice, a dire del dipendente, esaurito il proprio potere sanzionatorio rispetto a fatti risalenti nel 2014 con l'irrogazione della sospensione preventiva dal servizio prima e di provvedimenti risolutori dopo, nonché l'intempestività e tardività del secondo provvedimento di destituzione, derivante da statuizioni di condanna, anche a pena accessoria, per fatti commessi dal 2001 al 2006, noti alla società datrice di lavoro ed irrilevanti, sempre a detta del lavoratore, ai fini espulsivi. Ciò premesso, statuiva per la infondatezza di entrambe le doglianze. Ed invero, evidenziava che lo nelle more del provvedimento Parte_1 di sospensione preventiva dal servizio, adottato dalla con Controparte_1 missiva del 07.02.2017 a definizione del procedimento disciplinare azionato 4 il 10.03.2017, veniva attinto da un primo provvedimento di destituzione dal servizio, comunicato con nota del 28.04.2017, allorquando, < dei quotidiani>>, diveniva noto, anche alla società datrice di lavoro, lo stato di fermo giudiziario, effettuato dai Militari della Guardia di Finanza in data 03.02.2017 nei confronti dello per essersi reso colpevole, come Parte_1 da acquisiti certificati dei carichi pendenti e casellario giudiziale, nonché da notizie assunte per le vie brevi dal Nucleo di Polizia Tributaria di CP_1 procedente, del reato di usura, suscettibile, ancorché commesso al di fuori del servizio, di provvedimento disciplinare. Detto primo provvedimento risolutivo veniva tempestivamente impugnato dallo con apposito ricorso ex art. 1, comma 47 e ss. L. n. 92/2012 Parte_1 distinto al procedimento n. 12903/2017 R.G.L., conclusosi con decreto di rigetto n. 54026/2018, reso dal Tribunale del Lavoro di Bari in data 12.12.2018, nel corso del quale la società datrice apprendeva altresì la partecipazione dello al c.d. “Processo Saturno”, che vedeva il Parte_1 dipendente imputato dei reati di usura, estorsione ed associazione di tipo mafioso, definito con sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari - Sezione Prima Penale, emessa in data 06.02.2012 e divenuta irrevocabile in data 16.10.2013, la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolto lo per tutti i reati contestatigli in quanto prescritti, Parte_1 condannava lo stesso, limitatamente agli episodi di estorsione e usura risalenti rispettivamente al 27.11.2003, al 19.03.2004 l'estorsione e al 01.11.2001 l'usura, alla pena principale di anni 4 di reclusione - ridotta a soli mesi 6 di reclusione, a seguito di ammissione dello ai benefici Parte_1 previsti dalla L. n. 241/2006 sull'indulto - ed alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU. per anni 5. In conseguenza, la società, notiziata solo in sede di impugnazione del primo provvedimento di destituzione del 28.04.2017 delle ulteriori condanne penali riportate dallo nonché dell'intervenuta interdizione dai Parte_1
PP.UU., pena accessoria ancora in corso di esecuzione peraltro, ferma restando l'efficacia del primo provvedimento risolutivo adottato, muoveva allo stesso, in data 28.02.2018, ulteriore contestazione di addebiti, denunciando, in particolare, la non conoscibilità, sino ad allora, dei reati avvicendatisi, di cui lo si era reso protagonista, “di gravissimo Parte_1 impatto sociale, assolutamente incompatibili con il servizio reso dalla scrivente, oltre che innegabilmente lesivi del decoro, del buon nome e dell'immagine di , nonché, in carenza di giustificazione CP_1 alcuna da parte dello sebbene espressamente invitato a Parte_1 provvedervi, un secondo provvedimento di destituzione, comminato in data 28.03.2018, ove, richiamate le condotte penali susseguitesi e “rilevato che le [stesse, n.d.r.], che sono emerse dall'esame dei […] precedenti penali e che sono state accertate anche con provvedimenti giudiziari definitivi, integrano le violazioni del codice di disciplina”, la società datrice ribadiva la destituzione dello dal servizio, con decorrenza dalla data di Parte_1
5 notifica del secondo dei provvedimenti di destituzione, adottato il 26.03.2018. Tanto premesso, il Giudice di prime cure reputava < sottesi al provvedimento di destituzione oggetto del presente giudizio integr[assero] un quid novi, sia rispetto a quelli su cui fonda il primo provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, sia rispetto alla situazione conosciuta dalla Società nell'anno 2014>> e che tanto poteva evincersi chiaramente dalla <> delle due contestazioni disciplinari, risalenti rispettivamente al 04.04.2017 e al 28.02.2018, prodromiche ai due distinti provvedimenti di destituzione comminati dalla nei confronti dello rispettivamente in data Controparte_1 Parte_1
28.04.2017 il primo e in data 28.03.2018 il secondo.
Rammentava, inoltre, il Giudice del primo grado come le censure afferenti la pretesa consunzione, da parte della società datrice, del proprio potere gerarchico-disciplinare, per averlo già esercitato, relativamente ai medesimi fatti risalenti al 2014, con la disposizione della sospensione preventiva dal servizio dello adottata con provvedimento disciplinare del Parte_1
19.06.2014, e, in conseguenza, la tardività degli ulteriori addebiti contestati al lavoratore nell'anno 2017 e nell'anno 2018, fossero già state oggetto di scrutinio in sede di impugnazione del primo dei provvedimenti espulsivi, conclusosi con declaratoria di legittimità della prima nota di destituzione del
28.04.2017, sicché le riproposte doglianze < ingresso nel presente procedimento, nel quale il Giudicante può conoscere unicamente delle censure mosse in relazione al secondo provvedimento di destituzione>>. Osservava, <>, il Tribunale che la pronuncia di condanna resa dalla Corte di Appello di Bari - Sezione Prima Penale in data 06.02.2012, le cui statuizioni avevano indotto la società datrice a comminare allo il secondo dei provvedimenti di destituzione, in scrutinio, non Parte_1 comparisse < quello dell'anno 2017>>, tant'è vero che < pendenti trasmesse dalla Procura nell'anno 2017, il processo svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Bari risultava ancora tra i carichi pendenti, come tale non ancora definito (All.ti 9 e 10, fascicolo fase sommaria)>>. CP_1
In conseguenza, dichiarava <> che la non potesse aver avuto contezza, prima Controparte_1 dell'instaurazione del giudizio di impugnazione del primo dei provvedimenti di destituzione irrogati, delle ulteriori vicende penali afferenti la persona dello né tantomeno che < Parte_1 notiziato la Società resistente delle vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto, ovvero di aver trasmesso all opia dei provvedimenti CP_1 emessi nei suoi confronti>>.
Alla luce di quanto esposto, palesemente infondata doveva ritenersi l'accusa di violazione del principio del “ne bis in idem”, nonché di tardività 6 delle contestazioni disciplinari sollevate negli anni 2017 e 2018 dalla nei riguardi dello per i medesimi fatti Controparte_1 Parte_1 criminosi risalenti al 2014, peraltro <> da parte del medesimo Tribunale che, all'esito della fase sommaria del giudizio di impugnativa del primo provvedimento di destituzione, con ordinanza n. 54026/2018, resa in data 12.12.2018 e all'uopo trascritta, ricostruiva l'avvicendarsi dell'acquisizione dalla Procura della Repubblica di del CP_1 certificato dei carichi pendenti relativi alla persona dello solo in Parte_1 data 15.03.2017; della proposizione, risultante da detto certificato, da parte dello di un atto di appello avverso la sentenza di condanna n. Parte_1
940/2010, resa in data 06.07.2010 dal G.U.P. presso il Tribunale di Bari, la cui definizione non compariva nemmeno nel certificato del casellario giudiziale del 21.03.2017; della conoscibilità, pertanto, da parte della società datrice, del giudicato penale di condanna formatosi in sede di gravame soltanto mediante acquisizione d'ufficio del certificato di esecuzione della pronuncia di condanna resa dalla Corte di Appello di Bari - Sezione Prima Penale in data 06.02.2012, rilasciato dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bari in data 15.02.2018, cui facevano seguito, pertanto, le ulteriori contestazioni disciplinari nei confronti dello per fatti Parte_1 sopraggiunti, divenute definitive col secondo provvedimento di destituzione, comminatogli in data 26.03.2018.
Specificava, inoltre, il Tribunale adito, per completezza di motivazione:
< fase sommaria, il ricorrente solleva per la prima volta l'eccezione di “nullità della contestazione disciplinare del 28 febbraio 2018 anche per violazione dell'art. 53 commi 7 e 8 RD n. 148/1931”>>, ma tale censura doveva ritenersi inammissibile < dal ricorrente solo in sede di note conclusionali e non anche di atto introduttivo>>, nonché, ad abuntandiam infondata < prescindere da tale dirimente considerazione>>, per le considerazioni che seguono. Ed invero, riproposto il dettato normativo di cui all'art. 53, commi 7 e 8 R.D. n. 148/1931 recante il “trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”, rammentava come lo avesse posto a sostegno di Parte_1 detta censura le pronunce di legittimità n. 13804/2017 e n. 13654/2015, i cui contenuti, una volta espressamente citati, venivano così riassunti dal Tribunale adito: < di legittimità ha individuato tre fasi in cui si articolerebbe il procedimento di cui al R.D. n. 148/1931: “La prima fase è integrata dalla contestazione dell'addebito … con invito all'incolpato affinché si giustifichi. La seconda - che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente - prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, 7 espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. Solo dopo tale relazione si passa alla terza
- eventuale - fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla predetta relazione, il c.d. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43-45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale”>>. Orbene, così riepilogate le fasi costitutive del procedimento di cui lo ne lamentava, seppur tardivamente, la lesione, considerava il Parte_1
Giudice del primo grado come < legittimità, la seconda e la terza fase del procedimento delineato dall'art. 53, R.D. n. 148/1931, [fossero] “eventuali”, ossia subordinate alle “eventuali giustificazioni del dipendente” da rendere in replica agli addebiti mossi con la nota di contestazione che instaura il procedimento disciplinare>>. Tuttavia, nel caso di specie, a seguito di contestazione disciplinare del 28.02.2018, sebbene espressamente invitato a rendere giustificazioni in merito, lo non vi aveva provveduto - circostanza, peraltro, Parte_1 incontestata tra le parti- con la conseguenza < della procedura di cui alla norma in questione, in assenza di giustificazioni del lavoratore possono non essere osservate, con conseguente adozione immediata della sanzione>>. Puntualizzava, inoltre, il Tribunale, ad ulteriore conferma della infondatezza della censura tardivamente sollevata, che, in conformità all'orientamento di cui alla citata pronuncia di legittimità n. 6555/2019, secondo cui la declaratoria di nullità del procedimento e della conseguente sanzione disciplinare è subordinata alla prova della concreta lesione dell'esercizio del diritto di difesa, < provato di aver patito alcun pregiudizio in detti termini, non avendo, del resto, mai reso giustificazioni>>.
Da ultimo, respinta per tal via detta doglianza, rigettava, altresì, il Tribunale l'ulteriore motivo di impugnazione del secondo provvedimento di destituzione del 26.03.2018 inerente l'asserito difetto di proporzionalità per non essere “il provvedimento espulsivo giustificato sotto il profilo della proporzionalità rispetto alle contestazioni mosse al ricorrente”. Ed invero, richiamato il consolidato orientamento di legittimità in materia di giusta causa e proporzionalità tra contestazione disciplinare e risoluzione del rapporto di lavoro, dichiarava il Giudice del primo grado
<>, nel caso di specie, la sussistenza del fatto contestato allo
- confermata < Parte_1 estratti dell'Ufficio Esecuzione penale, dal fatto che lo stesso lavoratore non abbia fornito giustificazioni>>, nonché dalle dichiarazioni confessorie rispetto ai fatti criminosi di cui lo si era reso colpevole - e ne Parte_1 confermava la proporzionalità rispetto all'impugnato provvedimento di 8 destituzione del 26.03.2018. D'altronde, osservava il Tribunale, < dall'istante, la gravità e la volontarietà delle condotte oggetto del giudicato penale e dell'incidenza negativa di tali condotte sul corretto svolgimento delle mansioni di pertinenza, non pare dubbio che tutte queste circostanze abbiano inficiato in modo irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, integrando una giusta causa di destituzione - licenziamento ai sensi dell'art. 45, commi 6 e 7 allegato A, R.D. n. 148/31 e art. 2119 c.c.>>. In conseguenza, a fronte dell'accertata irrimediabile lesione dell'insopprimibile vincolo fiduciario esistente tra datore e lavoratore, suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento,
< il licenziamento impugnato>>, l'opposizione spiegata dallo Parte_1 andava rigettata, con conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
***** 5. Oppone lo soltanto due motivi di reclamo. Parte_1
5.1. Con il primo motivo, riprendendo la censura principale già sollevata nel ricorso in opposizione in primo grado, si duole della errata e contraddittoria motivazione in quanto resa in dispregio al principio del divieto del “ne bis in idem”. Esplicita avere il Tribunale, trasposti i contenuti dei procedimenti disciplinari adottati dalla società datrice di lavoro, ritenuto erroneamente integrare i fatti prodromici al secondo provvedimento di destituzione, irrogato dalla in data 26.03.2018, un “quid novi” sia Controparte_1 rispetto ai fatti sottesi al primo provvedimento di contestazione del 04.04.2017, sia rispetto alle informazioni in possesso alla società reclamata. La circostanza – prosegue - secondo cui la datrice di lavoro non avesse avuto contezza della statuizione di condanna resa dalla Corte di Appello di Bari in data 06.02.2012, non giustifica affatto la legittimità dell'irrogazione di un secondo provvedimento di destituzione, ed invero “se l ha CP_1 inteso disporre il primo licenziamento valutando e motivando il provvedimento di destituzione sulla base delle risultanze dei carichi pendenti, non può, come sostenuto erroneamente nella impugnata sentenza, disporre un nuovo licenziamento allorché i procedimenti penali si concludono con sentenza definitiva”. Considerazioni, a detta dello che avrebbero dovuto trovare Parte_1 ingresso già in prime cure, tanto più che il presunto “quid novi” sarebbe derivato dalla successiva conoscenza, da parte della società datrice di lavoro, della statuizione di condanna alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, “circostanza, quest'ultima, in ogni caso del tutto irrilevante rispetto alle mansioni di custode svolte dall'appellante, non potendo considerarsi incaricato di pubblico servizio”, né tantomeno suscettibile di applicazione del disposto di cui all'art. 45, n. 7 R.D. n. 148/1931, che correla l'automatismo destitutorio, in conformità all'orientamento di legittimità 9 richiamato, alla sola interdizione perpetua dai pubblici uffici, “non quale sanzione disciplinare, ma come effetto indiretto della pena già definitivamente inflitta”. 5.2. Con il secondo motivo di reclamo lamenta la erronea, omessa e contraddittoria motivazione resa dal Tribunale in ordine alla pronuncia di inammissibilità prima, per tardività della preposizione, e di infondatezza nel merito poi, della eccezione di nullità della contestazione disciplinare, irrogata il 28.02.2018, per violazione dell'art. 53, commi 7 e 8, R.D. n. 148/1931. Contesta le conclusioni cui sarebbe giunto il Giudice di primo grado, secondo cui, non avendo reso il lavoratore alcuna giustificazione dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, ultronei dovevano ritenersi gli ulteriori passaggi procedimentali disciplinati dall'art. 53 R.D. cit., non potendo lamentare il medesimo alcuna lesione al proprio diritto di difesa. A confutazione di tanto, richiama l'odierno reclamante una monografia dottrinale in tema di sanzione non conservativa della destituzione, dalla quale si dedurrebbe l'inderogabilità, a prescindere, delle fasi dell'iter procedimentale di cui all'art. 53, commi 7 e 8, R.D. n. 148/1931, di talché, nel caso di specie, i funzionari (pur non sollecitati/investiti dal direttore generale) avrebbero dovuto, in ogni caso, presentare una relazione scritta all'esito delle indagini effettuate, anche in mancanza di giustificazioni del lavoratore, consentendo, in tal modo, al dipendente di esercitare successivamente il diritto di difesa, presentando nuove giustificazioni, e tanto a pena di nullità del licenziamento comminato.
6.1.a. In via preliminare, deve evidenziarsi avere le parti prestato tacitamente acquiescenza alla restante parte della statuizione impugnata, anche con riferimento alla ritenuta, da parte del primo giudice, proporzionalità della sanzione inflitta rispetto al fatto contestato, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, ai sensi degli artt. 324 e 329 c.p.c.
Tanto in conformità al granitico insegnamento della Suprema Corte sul punto, secondo il quale con riferimento alle domande o eccezioni espressamente non accolte dal giudice di merito è necessario proporre puntuale ricorso, giacché con riferimento a tali domande viene meno la posizione di parte del tutto vittoriosa, sorgendo l'interesse all'impugnazione limitatamente alla parte della statuizione gravata in cui risulti soccombente. Invece, per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è necessario riproporre specifica doglianza ovvero il ricorso incidentale, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di appello di dette domande o eccezioni (ex plurimis, Cass. nn. 7487/91, 12166/95, 12386/00, 3341/01,
1691/06; e v. anche, Cass. n. 15362/08).
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6.1.b. Ancora in via di premessa, va dato atto avere questa Corte di Appello deciso in data odierna, contestualmente, anche il giudizio concernente l'impugnativa del primo licenziamento disciplinare comminato allo con provvedimento del 28.4.2017 (prot. n. 7619 ; Parte_1 CP_1 giudizio recante n. 12903/2017 R.g., con delibazione di rigetto di ogni pretesa avanzata dal lavoratore e, quindi, di legittimità del provvedimento espulsivo del 28.04.2017, che indubbiamente determina la risoluzione del rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa già a decorrere da tale data, ma che, tuttavia, secondo l'orientamento della Suprema Corte, essendo ancora sub iudice, non elide l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia anche sul secondo provvedimento di destituzione adottato in data 26.03.2018 (prot. n. 4760) ed oggetto del presente giudizio.
La recentissima statuizione cui si fa richiamo – Cassazione civ. sez. lav.,
23.01.2024, n. 2274- che riprende Cass., 9.03.2021, n. 6500, Cass.,
24.08.2016, n. 17307, afferma che “vale il principio consolidato per cui, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicchè entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (Cass., 20.01.2011, n. 1244; Cass., 4.01.2013, n. 106). Ciò significa che, sul piano sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, pur quando essa nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace”. È evidente, dunque, prosegue la Suprema Corte, che “la definizione stabile dell'assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull'assetto del primo licenziamento”, e quindi solo allora, “con il sopravvenire di quel giudicato, che si realizza la perdita di interesse di cui deve darsi atto nel definire il presente giudizio”. Dall'applicazione di tali condivisibili e sedimentati principi deriva che, non essendo passata in giudicato la statuizione concernente la legittimità o meno del primo licenziamento intimato allo deve qualificarsi Parte_1 come perdurante l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia anche con riferimento al presente giudizio, con riferimento, ovviamente, ai soli due motivi di doglianza proposti avverso la statuizione gravata.
6.2. Motivi, a giudizio di questa Corte, del tutto infondati, per le ragioni di seguito esposte. 11
6.2.a. Con riferimento al primo rilievo censorio, è doveroso rammentare - condividendo in linea di principio quanto evidenziato dal reclamante- che, in forza del generale principio del ne bis in idem comune a tutti i rami del diritto, il potere di provocare una modificazione nel mondo giuridico, dopo che sia stato efficacemente esercitato, dando luogo a quel mutamento, viene a mancare del suo oggetto e, quindi, si estingue per consunzione. In materia di rapporto di lavoro, costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva (v. ex multis Cass. n. 26518 del 2018; Cass. n. 17912 del 2016; Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 7523 del 2009; Cass. n. 3039 del 1996; Cass. n. 3871 del 1986). In tal senso, da ultimo, si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 8745 del 2024, secondo cui il potere disciplinare non consente «di essere reiterato, per il medesimo fatto, una volta già esercitato mediante applicazione di una sanzione (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26815) e ciò anche se la prima sanzione sia minore a quella poi risultata applicabile sulla base di ulteriori circostanze, anche se sopravvenute (Cass. 30 ottobre 2018, n.
27657, con riferimento proprio al sopravvenire di condanna penale), con la sola eccezione dell'annullamento della prima sanzione per ragioni procedurali o formali (Cass. 30 luglio 2019, n. 20519; Cass. 19 marzo 2013, n. 6773) e sempre che non siano maturate altre decadenze a carico della parte datoriale. Ciò, in quanto non è consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande ST ed altri
contro
Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di ne bis in idem), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica». Ebbene, nel caso di specie, risulta documentalmente provato essere stato lo attinto da un primo provvedimento di destituzione, irrogatogli Parte_1 dalla in data 28.04.2017, a definizione del procedimento Controparte_1 disciplinare azionato con nota di contestazione del 10.03.2017, e notificatogli nelle more della “sospensione preventiva dal servizio”, adottata dalla società datrice con provvedimento del 07.02.2017 a seguito di arresto in flagranza di reato, effettuato dai Militari della Guardia di Finanza in data 03.02.2017, episodio appreso dalla società datrice di lavoro - non direttamente notiziata dal dipendente - dalle testate giornalistiche, nonché per le vie brevi durante gli accessi in sede effettuati dal Nucleo della Polizia
Tributaria di durante lo svolgimento delle relative indagini. CP_1
Risulta, altresì, quanto segue. 12 Nel marzo 2017, nelle more della disposta sospensione del dipendente, l acquisiva dalla Procura della Repubblica di Bari il Controparte_1 certificato dei carichi pendenti e il casellario giudiziale relativo alla posizione dello recanti, tra le altre, statuizioni di condanna per Parte_1 ipotesi di usura di cui all'art. 644 c.p. con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 L. n. 152/1991 e/o in associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, anche straniere, di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. In conseguenza, in data 04.04.2017, l muoveva allo Controparte_1 una prima contestazione disciplinare per essersi “reso colpevole Parte_1 del reato di usura, che, ancorché extra aziendale, […] unitamente ai provvedimenti cautelari […] adottati nei suoi confronti nel 2004 e 2017, è stato tale da far ritenere sussistente la violazione dell'art. 45, commi 6 e 7, del Regolamento allegato “A” al R.D. n° 148/31”, con invito espresso, prima dell'adozione del provvedimento disciplinare definitivo, a rendere giustificazioni nel termine di giorni cinque dal ricevimento della contestazione in parola. Lo rendeva giustificazioni in data 10.04.2017, deducendo la Parte_1
“intempestività ed infondatezza degli addebiti che mi sono stati mossi, anche in considerazione della circostanza che gli eventi extra lavorativi oggetto del procedimento penale, sono tutt'ora sub judice e risultano del tutto irrilevanti rispetto al rapporto fiduciario posto a base del contratto di lavoro”, ed inviava alla direzione, in data 28.04.2017, una missiva personale, sollecitando celere riscontro, anche in considerazione del perdurante pregiudizio economico al proprio sostentamento e a quello della propria famiglia. Con nota del 28.04.2017 la società datrice irrogava allo un Parte_1 primo provvedimento di destituzione, confermativo delle violazioni già contestate in data 04.04.2017, “visto il certificato aggiornato dei carichi pendenti, da cui emergono numerosi procedimenti penali a suo carico (alcuni dei quali già definiti in primo grado con sentenza di condanna) per reati gravi e dall'indubbio impatto sociale, inconciliabili con la natura pubblica dell'attività svolta dall'azienda.” Provvedimento tempestivamente impugnato dallo con apposito Parte_1 ricorso, dianzi richiamato, iscritto al n. 12903/2017 R.g., con il quale esponeva, in premessa, per quel che qui rileva: • di essere stato dipendente della dal 01.02.2004, quale impiegato ausiliario Controparte_1 generico;
• di essere stato condannato, con sentenza della Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica in data 18.03.2005, per un fatto verificatosi prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, in data 21.03.1998, integrante ipotesi di ricettazione in concorso ex artt. 110 e 648 c.p., alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 600,00 di multa, ammessa al beneficio della sospensione condizionale ex art. 163 c.p.; • di essere stato attinto, con ordinanza del 12.06.2007 del G.I.P. presso il Tribunale di Bari, da custodia 13 domiciliare, poiché indagato per i reati di usura, estorsione e reati associativi, di tipo mafioso, finalizzati alle predette attività e al traffico di sostanze stupefacenti, in relazione ad episodi risalenti agli anni dal 2000 al 2006, nell'ambito della c.d. operazione Saturno;
• di avere continuato a prestare attività lavorativa, tant'è che, in data 04.10.2007, allorquando si vedeva costretto ad allontanarsi dalla sede per recarsi in ospedale Controparte_1
e farsi curare la gamba amputata, veniva arrestato e, in conseguenza, imputato per il reato di evasione ex art. 385 c.p., conclusosi con pronuncia di estinzione del reato per prescrizione;
• di essere stato sottoposto, con decreto del Tribunale di Bari del 17.10.2007, divenuto definito il 17.02.2010 a seguito di provvedimento di conferma reso dalla Corte di Appello di Bari in data 12.03.2009, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza di per la durata di CP_1 anni 2 e con pagamento di una cauzione di € 3.000,00, da versare alla
[...]
poiché coinvolto nel c.d. processo Saturno ed imputato per CP_3 evasione;
• di essere stato condannato, con decreto penale di condanna del 08.11.2010 reso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, divenuto esecutivo in data 30.05.2012, alla pena di € 800,00 di multa per violazione degli obblighi economici conseguenti alla separazione dal coniuge e all'affidamento condiviso dei figli, a partire dall'ottobre 2006, per il reato di cui all'art. 5, comma 7 L. n. 110/1975 in materia di violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, nonché per il reato di minaccia di cui all'art. 612, commi 1 e 2 c.p. nei confronti del coniuge separato, quest'ultimo estinto per remissione di querela da parte dell'ex coniuge; • di essere stato rinviato a giudizio nel 2011, per episodi risalenti al 13.03.2006 e al 08.06.2006, integranti ipotesi di concorso in truffa assicurativa ex artt. 367, 61 n. 2, 110 c.p. e 640, comma 2 n. 1, 642 e 110 c.p., processo conclusosi con dichiarazione di estinzione di reato ex art. 531 c.p.p.; • di essere stato rinviato a giudizio nel 2011, per la mancata corresponsione della cauzione di € 3.000 stabilita in sede di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 3bis L. n. 575/1965, accertata in data 29.04.2010, nonostante l'impossibilità economica di effettuare tale versamento nel termine di giorni dieci, processo altrettanto conclusosi con dichiarazione di estinzione di reato ex art. 531 c.p.p.; • di essere stato rinviato a giudizio nel 2012, per un fatto risalente al 18.01.2012, relativo a presunte dichiarazioni false rese a pubblico ufficiale in ordine alla propria identità, mentre era alla guida di un ciclomotore ex art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992, processo ancora pendente in grado di appello;
• di essere stato, nelle more, assolto per tutti i reati, anche associativi, contestatigli nell'ambito del c.d. processo Saturno per prescrizione, ad eccezione delle ipotesi di estorsione e di usura ex artt. 629 e 644 c.p., rispettivamente risalenti al 27.11.2003, al 19.03.2004 l'estorsione e al 01.11.2001 l'usura, per i quali veniva condannato, con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 06.02.2012, divenuta definitiva il 16.10.2012, alla pena di anni 4 di reclusione, ridotta alla pena di 14 mesi 6 con decreto del 30.10.2013, a seguito di ammissione ai benefici previsti dalla legge sull'indulto n. 241/2006, e all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5; • di avere presentato, in data 20.05.2014, apposita istanza di concessione di un periodo di aspettativa non retribuita, negatagli dall con nota del 04.06.2014; • di essersi visto Controparte_1 muovere, con nota dell'11.06.2014, contestazione disciplinare per assenza arbitraria dal servizio per un periodo superiore a giorni cinque, senza regolare autorizzazione;
• di essere stato sottoposto dalla società datrice di lavoro, con nota del 19.06.2014, a sospensione preventiva dal servizio, una volta conosciuto lo stato di fermo giudiziario per fatti non dovuti a cause di servizio e per tutta la durata dello stesso;
• di avere richiesto, con nota del 18.09.2014, di essere riammesso in servizio, reintegrazione avvenuta nell'ottobre 2014; • di avere violato, nel mentre, in data 23.09.2014, gli obblighi economici di assistenza familiare di cui all'art. 570, comma 2 c.p. e all'art. 3 L. n. 54/2006, poiché privo di mezzi di sostentamento, per cui riportava la condanna alla pena di € 5.200,00 di multa, resa con decreto penale del 20.11.2014, divenuto definitivo il 17.05.2016; • di essere stato tratto in arresto, agli inizi di febbraio del 2017, poiché indagato per ipotesi di usura ed estorsione ex artt. 81, 44 commi 1 e 5 n. 4, 629 c.p. con l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, arresto confermato poiché sussistente lo stato di flagranza, ma disposto, da emergenze processuali, quale misura degli arresti domiciliari;
• di avere, pertanto, ricevuto dalla in data 07.02.2017, Controparte_1 comunicazione di sospensione preventiva dal servizio, poiché in stato di fermo giudiziario, sospensione confermata e protratta dalla società datrice con nota del 10.03.2017 “stante anche la natura dei reati contestati e il permanere dello stato di arresto ai domiciliari”, cui seguivano plurimi accessi del Nucleo di Polizia Tributaria di presso la sede CP_1 dell le cui risultanze, unitamente a quelle di cui agli Controparte_1 acquisiti certificati aggiornati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, portavano alla comminazione, da parte della società datrice di lavoro, della contestazione disciplinare del 04.04.2017 e del primo definitivo provvedimento di destituzione del 28.04.2017, surrichiamati. Dalla ricostruzione dei fatti, come prospettata dallo stesso Parte_1 emerge, come correttamente evidenziato dalla società reclamata in questa sede, che soltanto a seguito della disamina del ricorso promosso dal lavoratore avverso il primo provvedimento di destituzione, sulla scorta di quanto dallo stesso dedotto, l'Azienda apprendeva del coinvolgimento del medesimo nel c.d. Processo Saturno, definito il quale riportava condanna definitiva per i reati di estorsione e di usura, nonché, quale pena accessoria, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 5.
In conseguenza, rimasta sino ad allora all'oscuro delle vicissitudini di carattere penale relative alla persona dello che mai aveva Parte_1 notiziato di tanto la società datrice di lavoro, la medesima si premuniva, in 15 data 05.02.2018, di acquisire dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari - Ufficio Esecuzioni Penali il certificato dello stato di esecuzione della sentenza n. 414/2012, resa dalla Corte di Appello di Bari - Sezione Prima Penale in data 06.02.2012, divenuta irrevocabile il 16.10.2013, menzionata, per la prima volta, lo si ribadisce, nell'impugnativa avverso il primo provvedimento di destituzione, attraverso cui si apprendeva per la prima volta della definizione del giudizio di gravame che, in parziale riforma della sentenza n. 940/2010, resa in data 06.07.2010 dal G.U.P. presso il Tribunale di Bari, lo assoggettava alla pena principale di anni 4 di reclusione - ridotta a soli mesi 6 di reclusione, a seguito di ammissione dello ai benefici previsti dalla L. n. 241/2006 sull'indulto – nonché alla Parte_1 pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU. per anni 5 - non suscettibile di indulto - per i reati di estorsione e usura, risalenti rispettivamente al 27.11.2003, al 19.03.2004 l'estorsione e al 01.11.2001 l'usura, commessi dallo nell'ambito del c.d. Processo Saturno. Parte_1
A fronte di tanto, l con nota del 28.02.2018, muoveva Controparte_1 allo una seconda contestazione disciplinare, in cui, richiamate le Parte_1 notizie processuali da ultimo apprese e specificato come “i reati a Lei contestati - e per cui è stato condannato oltre che alla pena detentiva, a quella accessoria, di interdizione dai pubblici uffici - si rivelano, senza tema di smentita, di gravissimo impatto sociale, assolutamente incompatibili con il servizio reso dalla scrivente, oltre che innegabilmente lesivi del decoro, del buon nome e dell'immagine di , la società reclamata CP_1 invitava lo “in relazione a tutto quanto innanzi, […] ove ritenga, Parte_1
a rendere giustificazioni entro giorni cinque dalla ricezione della presente.” Lo non rendeva giustificazione alcuna né riscontrava altrimenti Parte_1 detta contestazione. Con successiva nota del 26.03.2018, il dipendente già destituito veniva, quindi, attinto da un secondo provvedimento di destituzione dal servizio,
“vista la contestazione disciplinare prot. n. 3281 del 28/02/2018, cui si formula integrale ed espresso rinvio;
vista la mancanza di sue giustificazioni;
considerata la gravità dei suoi precedenti penali, da Lei mai comunicati nel corso del rapporto di lavoro;
visto, dunque, che Lei è stato altresì attinto da condanna che comportato, oltre che l'espiazione della pena principale della reclusione, anche quella accessoria di interdizione dai pubblici uffici, a tutt'oggi in corso di esecuzione;
rilevato che le condotte emerse dall'esame dei suoi precedenti penali, e che sono state accertate anche con provvedimenti giudiziari definitivi, integrano violazioni del codice di disciplina e, segnatamente, quelle previste dall'art. 45, commi 6 e 7 del Regolamento Allegato “A” al R.D. n. 148/1931”. È evidente, pertanto, a parere del Collegio e come correttamente statuito dal primo giudice, che l'elevazione di una seconda contestazione disciplinare e di un secondo provvedimento di destituzione, siano dipesi esclusivamente
16 dalle ulteriori statuizioni di condanna incidenti sulla persona dello apprese dalla società soltanto in un successivo momento storico. Parte_1
A ragione, quindi, il Tribunale adito, a sconfessare la pretesa violazione del principio del “ne bis in idem” da parte della società reclamata, nonché l'asserita consunzione del relativo potere disciplinare con la irrogazione del primo provvedimento di destituzione, statuiva: < che i fatti sottesi al provvedimento di destituzione oggetto del presente giudizio integrino un quid novi, sia rispetto a quelli su cui fonda il primo provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, sia rispetto alla situazione conosciuta dalla Società nell'anno 2014>>.
6.2.b. Ed invero, come pure opportunamente ricordato dall CP_1 anche in questa sede - cfr. pag. 11 e sgg. memoria difensiva - la
[...] statuizione resa dalla Corte di Appello di Bari in data 06.02.2012 “non era assolutamente nota alla Società alla data del primo licenziamento, in quanto non emergeva né dal certificato dei carichi pendenti né da quello del casellario giudiziario acquisiti dalla società nel marzo 2017”. La lo si ribadisce, ne veniva a conoscenza soltanto in Controparte_1 sede di impugnativa del primo provvedimento di destituzione da parte dello
Parte_1
Non risulta, infatti, smentita la deduzione della medesima secondo cui
“prima della disamina del ricorso giudiziario di impugnativa del primo licenziamento, l'Azienda non aveva alcuna contezza della circostanza per cui lo in costanza di rapporto di lavoro fosse stata attinto anche Parte_1 da processi per:
a. “episodi di concorso in truffa associativa, ex artt. 367, 61, n. 2, 110 c.p. e 640 c.2, n. 1, 642 e 110 c.p., rispettivamente risalenti al 13.3.2006 e all'8.6.2006”, per cui veniva rinviato a giudizio: b. “la mancata corresponsione della cauzione di € 3.000,00, stabilita in sede di applicazione della misura di prevenzione ex art. 3 bis, L. 575/2965, accertata il 29.4.2010”, per cui veniva rinviato a giudizio;
c. “un fatto risalente al 18.1.2012, relativo a presunte dichiarazioni false rese a pubblico ufficiale in ordine alla propria identità, mentre alla guida di un locomotore, ex artt. 116 c. 13, D. Lgs. 285/1992”, per cui veniva rinviato a giudizio”. Né l era stata notiziata del coinvolgimento dello Controparte_1 nel c.d. Processo Saturno e/o aveva ricevuto comunicazioni in Parte_1 merito da parte del lavoratore stesso, né tantomeno copia dei provvedimenti emessi a suo carico. È evidente, pertanto, che le contestazioni ulteriori mosse con il secondo procedimento disciplinare siano dipese esclusivamente dall'emergere di ulteriori e nuovi (perché non conosciuti dall'Azienda) fatti criminosi, commessi dallo in costanza di lavoro, non altrimenti noti alla Parte_1 società datrice di lavoro.
17
6.2.c. D'altronde, come pure rilevato dal Tribunale adito, con interpretazione condivisa da questa Corte, è sufficiente la <> della prima contestazione disciplinare mossa allo in data Parte_1
04.04.2017 e della seconda, comminatagli in data 28.02.2018, a fugare ogni dubbio circa una possibile duplicazione contenutistica. Si legge, invero, nella nota disciplinare prodromica al primo provvedimento di destituzione: “Si fa seguito alla nostra nota prot. n. 4670 del 10/03/2017 per contestarLe il fatto che, dall'esame dei certificati aggiornati dei carichi pendenti e casellario giudiziale, nonché da notizie assunte per le vie brevi dalla polizia giudiziaria, che ha effettuato presso questa Azienda l'accesso ai documenti che la riguardano, risulta comprovato che Lei, successivamente alla data di assunzione, ha tenuto un comportamento, in particolare si sarebbe reso colpevole del reato di usura, che, ancorché extra aziendale, è suscettibile di provvedimento disciplinare.” Invece, la nota di contestazione del 28.02.2018 recita: “Si premette che, con nota del 28/4/2017 - cui si formula integrale rinvio - Le è stato irrogato il provvedimento di “destituzione” sulla base delle motivazioni ivi esposte;
provvedimento pienamente valido, legittimo ed efficace, che si conferma integralmente. Ferma restando, quindi, la risoluzione del rapporto di lavoro già intervenuta, con la presente, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dalle norme di legge e di contratto vigenti in materia, Le si contesta quanto segue. In occasione del giudizio di impugnativa da Lei promosso avverso il suddetto provvedimento di “destituzione” - attualmente pendente innanzi al Giudice del Lavoro di Bari - sulla scorta della ricostruzione da Lei offerta in sede di ricorso, è emerso che Lei sarebbe stato attinto da condanne che hanno comportato, oltre che l'espiazione della pena principale della reclusione, anche quella accessoria di interdizione dai pubblici uffici. Di tanto Lei non aveva mai notiziato il datore di lavoro, né tanto era emerso dalle certificazioni rese dalla Procura della Repubblica di Bari, nel marzo 2017. A seguito delle ricerche effettuate e della certificazione da ultimo ottenute dai competenti Uffici, è emerso che la suddetta pena accessoria è ancora in corso di esecuzione. Quanto innanzi - a prescinder d'altro - determina una incompatibilità che Lei sarebbe chiamato ad espletare alle dipendenze di CP_1
Le si contesta altresì che Lei non ha mai notiziato l'Azienda di tutto quanto innanzi, nonché di esser stato processato in tutti i giudizi di cui espone nel ricorso di impugnativa di licenziamento, con particolare riferimento al c.d. “Processo Saturno” che ha riferito essersi concluso con sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 6/2/2012, divenuta definitiva il 16/10/2013, con cui è stato condannato, per i reati di estorsione e di usura, alla pena detentiva di anni 4 e all'interdizione dai pubblici uffici, per anni 5. 18 Notizie, da ultimo formalmente confermate dal competente Ufficio che ha altresì attestato che la concessione dell'indulto a Lei accordata, su istanza formulata ex L. n. 241/2006, ha comportato la riduzione del periodo di detenzione ma non ha inciso sulla suddetta pena accessoria, poiché “non indultabile” e a tutt'oggi - si ribadisce - in corso di esecuzione.” Emerge in maniera evidente dal mero tenore letterale delle due note, in conformità a quanto già rilevato dal Giudice del primo grado, che la società reclamata, per sua stessa ammissione, con la prima nota disciplinare del 04.04.2017 informava lo di essere, nelle more della già disposta Parte_1 sospensione preventiva dal servizio, ancora passibile di provvedimento disciplinare, per essersi “reso colpevole del reato di usura, […] ancorché extra aziendale”, risultante “dall'esame dei certificati aggiornati dei carichi pendenti e casellario giudiziale, nonché da notizie assunte per le vie brevi dalla polizia giudiziaria”, evidentemente nell'anno 2017; viceversa, con la seconda nota disciplinare del 28.02.2018, l “ferma Controparte_1 restando […] la risoluzione del rapporto di lavoro già intervenuta” col primo provvedimento di destituzione del 28.04.2017, “cui si formula integrale rinvio”, esplicitava in maniera irrefutabile, “sulla scorta della ricostruzione da Lei offerta in sede di ricorso” depositato dallo Parte_1 avverso il primo provvedimento risolutivo, di essere venuta a conoscenza delle ulteriori condanne riportate dal dipendente già destituito dal servizio, che comportavano l'espiazione di una pena detentiva e di una pena accessoria, ancora in corso di esecuzione, di cui lo “non aveva Parte_1 mai notiziato il datore di lavoro, né tanto era emerso dalle certificazioni rese dalla Procura della Repubblica di Bari, nel marzo 2017, […] con particolare riferimento al c.d. “Processo Saturno” che ha riferito essersi concluso con sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 6/2/2012, divenuta definitiva il 16/10/2013, […] notizie da ultimo - evidentemente nell'anno 2018 - formalmente confermate dal competente Ufficio.” Che le due contestazioni in scrutinio muovessero, quindi, da presupposti differenti, di cui la società datrice non poteva avere contezza alcuna prima del giudizio di impugnativa avverso il primo provvedimento di destituzione, è indubbio.
6.2.d. Peraltro, il Tribunale del Lavoro di Bari nel rendere decreto di rigetto n. 54026/2018, in data 12.12.2018, successivamente, quindi, alla seconda contestazione disciplinare risalente al 28.02.2016 e al secondo provvedimento di destituzione del 26.03.2018, ivi in scrutinio, proprio a definizione del giudizio di impugnativa avverso il primo provvedimento di destituzione, distinto al n. 12903/2017 R.G.L., ricapitolava:
“3.1 Assume in ricorso (cfr. pag. 4) lo stesso istante di essere stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Bari del 6 febbraio 2012 divenuta definitiva in data 16 ottobre 2013 alla pena della reclusione di anni 4 ed all'interdizione ai pubblici uffici per anni 5 per il reato di usura con
19 l'aggravante di essere stato perpetrato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale e per il reato di estorsione.
3.2.a. Rileva il Giudicante che tale fatto criminoso rientra nel novero dei carichi pendenti desumibili dal relativo certificato richiesto dalla società intimata alla Procura competente e conseguito in data 15 marzo 2017 (cfr. pag. 2 all.8 memoria difensiva). Sotto tale profilo, non può dubitarsi dell'esistenza del fatto d'usura oggetto della contestazione disciplinare e della rilevanza di tale giudicato penale nella sede disciplinare, anche ai sensi dell'art. 653 comma 1 bis c.p.p.
3.2.b. Va sottolineato che in sede di giustificazioni rese con nota del 10 aprile 2017 l'istante nulla ha dedotto nel merito sugli addebiti contestati, limitandosi a muovere una generica contestazione sui medesimi.
4.1. Quanto alla doglianza di mancanza di tempestività della contestazione degli addebiti è agevole rilevare che la conoscenza del reato di usura predetto è scaturita dall'acquisizione del certificato dei carichi pendenti predetto richiesto dalla società intimata alla Procura competente e conseguito in data 15 marzo 2017. In particolare, da tale certificato risultava la proposizione in relazione ai reati anzidetti da parte dell'istante dell'appello avverso la sentenza di condanna di primo grado non già la definizione di tale gravame, neppure risultante dal certificato del casellario giudiziale del 21 marzo 2017. La conoscenza legale del giudicato penale di condanna in discorso è stata conseguita dalla società intimata solo con l'acquisizione d'ufficio del certificato stato di esecuzione del 5 febbraio 2018. 4.2. A ciò si aggiunga che l'istante non ha dedotto e provato in giudizio il fatto che la società intimata avesse avuto legale e compiuta conoscenza dei fatti contestati aliunde prima dell'acquisizione dei ridetti certificati.” È evidente, pertanto, che, anche in quell'occasione, le conclusioni cui poteva giungere l'autorità giudicante, sulla base delle medesime emergenze processuali, non potessero che essere convergenti: l' Controparte_1 veniva a conoscenza del comportamento criminoso tenuto dallo Parte_1 con l'acquisizione, nel marzo 2017, del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale dalla Procura della Repubblica di Bari;
in virtù di tanto, inviava allo nelle more della già disposta sospensione preventiva Parte_1 dal servizio, una prima nota disciplinare, cui seguiva, nonostante le giustificazioni rese dal dipendente, la comminazione del primo provvedimento di destituzione;
soltanto in sede di impugnativa del primo provvedimento di destituzione, veniva notiziata, per la prima volta, di tutte le condanne riportate dallo nel corso del tempo, mai rese note Parte_1 prima alla reclamata, ed in particolare del giudicato penale di condanna, reso dalla Corte di Appello di Bari in data 06.02.2012, a definizione evidentemente di uno dei carichi pendenti acquisiti nel marzo 2017 dalla società datrice, e, solo dopo aver conseguito “conoscenza legale” del giudicato formatosi in sede di gravame, mediante acquisizione d'ufficio, di 20 propria iniziativa, in data 05.02.2018, del certificato dello stato di esecuzione della sentenza penale gravata, comminava allo una seconda nota Parte_1 di contestazione disciplinare in data 28.02.2018 e, a venire, in data
26.03.2018, in mancanza di giustificazione alcuna, il secondo provvedimento di destituzione. È palese che residuasse, quindi, in capo all potere Controparte_1 disciplinare per fatti sopraggiunti. Del pari, ben si comprende come la società reclamata, a confutare qualsiasi dubbio circa una presunta violazione del principio del “ne bis in idem”, sia tornata - cfr. pag. 15 memoria difensiva - a ribadire “che alcuna censura possa essere sollevata e ancor meno riproposta, in questa sede, in termini di tardività o 'consunzione' del potere datoriale gerarchico- disciplinare in relazione a fatti, circostanze, eventi, dati, notizie, elementi che esulano dal secondo provvedimento di destituzione, unico e solo oggetto di questo giudizio”, di talché, se del caso, eventuali doglianze sul punto si sarebbero dovute far valere in sede di opposizione alla statuizione resa all'esito della fase sommaria che vedeva rigettarsi l'impugnativa avverso il primo provvedimento di destituzione, non di certo nel corso del giudizio inerente il secondo provvedimento di destituzione. Ed invero, in conformità, il Tribunale adito, con interpretazione condivisa da questa Corte, nella sentenza gravata, prima di esaminare nel merito il rilievo censorio, statuiva: < spiegate dal ricorrente in merito alla già intervenuta valutazione da parte del datore di lavoro dei fatti “penalmente rilevanti dello … sin dal Parte_1
2014” (con asserita tardività delle contestazioni mosse al lavoratore nell'anno 2017 e nell'anno 2018) e conseguente 'consunzione' del potere gerarchico-disciplinare, in capo ad per averlo esercitato in CP_1 relazione ai medesimi fatti e circostanze, già nell'anno 2014, hanno già costituito oggetto di disamina da parte del Giudice del Lavoro nel giudizio rubricato sub n. 12903/2017 R.G., deciso con la reiezione del ricorso promosso dallo e la conferma della legittimità del licenziamento. Parte_1
Trattasi di doglianze che non possono trovare ingresso nel presente procedimento, nel quale in Giudicante può conoscere unicamente delle censure mosse in relazione al secondo provvedimento di destituzione.>>; e, da ultimo, chiosava: < (detti profili hanno costituito già oggetto di disamina da parte del Tribunale che, nella ordinanza recante n. cronol. 54026/2018, resa in data 12/12/2018, ha così statuito: […])>>. È incontestabile, pertanto, a parere del Collegio, l'infondatezza del primo motivo di reclamo, laddove i rilievi disciplinari sottesi al secondo provvedimento di destituzione, comminato in data 26.03.2018, siano evidentemente scaturiti dall'acquisizione della piena conoscenza legale da parte della società datrice, sopraggiunta soltanto in data 05.02.2018, di condotte legittimanti ex se ipotesi di ulteriore destituzione, sebbene già 21 irrogata, circostanza, peraltro, pacificamente acclarata, per tutto quanto dianzi, anche in sede di impugnativa del primo provvedimento di destituzione.
6.2.e. Per mera completezza motivazionale, essendo le argomentazioni dianzi esposte fin troppo assorbenti, osserva la Corte essere l'ulteriore rilievo censorio, coltivato dall'odierno reclamante, inerente l'asserita “irrilevanza” della riportata statuizione di condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU. per anni 5, in relazione alle mansioni dal medesimo espletate, che condurrebbe alla illegittimità del secondo provvedimento espulsivo, tutto infondato. Vero è che - così, da ultimo, sent. Cass., Sez. Lav., 27.11.2024, n. 30527
- “Questa Corte ha in proposito chiarito che nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica, in quanto il principio dell'ineluttabilità del procedimento disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, atteso che la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale stabilità che caratterizza le pene in esame), che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche per la sopravvenuta mancanza di un requisito soggettivo (Cass. n. 16153/2009)”, sicché la destituzione automatica del dipendente seguirebbe soltanto al giudizio definitivo di condanna penale e contestuale interdizione perpetua dai PP.UU., tanto che, prosegue la SC,
“l'Amministrazione, in presenza di una sentenza penale di condanna con pena accessoria interdittiva, non può fare altro che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento che non ha carattere né costitutivo, né discrezionale, venendo in rilievo un atto vincolato, dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente”. Tuttavia, nel caso di specie, il secondo provvedimento di destituzione irrogato allo in data 26.03.2018, non promana, come Parte_1 pretenderebbe l'odierno reclamante, dall'aver riportato una condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU., non suscettibile di destituzione automatica, bensì dall'aver riportato ulteriori condanne per condotte in grado di ledere irrimediabilmente l'insopprimibile vincolo fiduciario esistente tra datore e lavoratore, condotte, peraltro, per tutto quanto dianzi, non note alla società reclamata prima degli ulteriori accertamenti effettuati dalla medesima società, di propria iniziativa, alla luce di quanto emerso in sede di impugnativa del primo provvedimento di destituzione del 28.04.2017. D'altronde, come opportunamente ribadito dalla società reclamata - cfr. pag. 16 sgg. memoria difensiva - ove pure la comminazione del secondo provvedimento di destituzione avesse trovato giustificazione nella sola
22 condanna dello alla pena accessoria dell'interdizione, anche Parte_1 temporanea, dai PP.UU., sarebbe stata, ad ogni modo, legittima. Ed invero, l si qualifica quale società in house con Controparte_1
Socio unico il Comune di Bari che svolge, nei confronti della società di trasporti, “attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo”, attraverso programmi di “responsabilità sociali di impresa”, tesi a favorire, da parte dell l'espletamento del Servizio T.L.P. - Controparte_1
Trasporto Locale Pubblico, avente natura di servizio pubblico essenziale, come da Statuto societario e relativo Codice Etico versati in atti. Pertanto, come opportunamente ricordato dalla società reclamata - cfr. pag. 16 memoria difensiva – “tutti i lavoratori alle dipendenze di CP_1 sono incaricati di pubblico servizio;
così come tutti i dipendenti di Società che svolgono un servizio pubblico, […] ancor più ove assegnati, come nel caso dello a mansioni di supporto alle attività svolte negli Uffici, Parte_1 espletando anche compiti collaborativi ed integrativi dell'attività propriamente amministrativa diretta all'espletamento del medesimo servizio”. Ed invero, è incontestato che lo assunto dal 01.02.2004 quale Parte_1 impiegato ausiliario generico, con compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché, all'occorrenza, con compiti di supporto all'attività degli uffici, ricoprisse, a decorrere dal 01.05.04.2016, le mansioni di “Caposquadra ausiliari”, par. 121 della classificazione del personale di cui all'art. 2 lett. B) CCNL Autoferrotranvieri 21.11.2000, con compiti di coordinamento di altri lavoratori della stessa area professionale, partecipando altresì all'attività lavorativa della squadra. In conseguenza, riportata una condanna alla pena accessoria della interdizione temporanea dai PP.UU., la quale, ai sensi dell'art. 28 c.p., priva il condannato “di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio”, come nel caso di specie, la società reclamata nella seconda nota disciplinare del
28.02.2018, richiamata la pena accessoria in contestazione, specificava, a fugare ogni dubbio, “Quanto innanzi - a prescinder d'altro - determina una incompatibilità che Lei sarebbe chiamato ad espletare alle dipendenze di
, salvo poi concludere “È evidente come i reati a Lei CP_1 contestati - e per cui è stato condannato oltre che alla pena detentiva, a quella accessoria, di interdizione dai pubblici uffici - si rivelano, senza tema di smentita, di gravissimo impatto sociale, assolutamente incompatibili con il servizio reso dalla scrivente, oltre che innegabilmente lesivi del decoro, del buon nome e dell'immagine di , ad ulteriore riprova che CP_1
i successivi addebiti mossi allo non dipendessero esclusivamente Parte_1 dall'aver riportato, sebbene sufficiente, una condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU. Del pari, nel secondo provvedimento di destituzione del 26.03.2018, la società datrice di lavoro provvedeva a risolvere ulteriormente il rapporto di 23 lavoro con lo “considerata la gravità dei suoi precedenti penali, Parte_1 da Lei mai comunicati nel corso del rapporto di lavoro;
visto, dunque, che Lei è stato altresì attinto da condanna che comportato, oltre che l'espiazione della pena principale della reclusione, anche quella accessoria di interdizione dai pubblici uffici, a tutt'oggi in corso di esecuzione”. Pertanto, solo dopo aver “rilevato che le condotte emerse dall'esame dei suoi precedenti penali, e che sono state accertate anche con provvedimenti giudiziari definitivi, integrano violazioni del codice di disciplina e, segnatamente, quelle previste dall'art. 45, commi 6 e 7 del Regolamento Allegato “A” al R.D. n. 148/1931”, a mente del quale, “Incorre nella destituzione: […] 6) chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima;
7) chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici”, quale che sia la durata della pena accessoria, peraltro, irrogava allo ulteriore Parte_1 provvedimento di destituzione, atteso che la sopraggiunta condanna penale emessa dalla Corte di Appello di Bari - Sezione Prima Penale in data 06.02.2012, diveniva irrevocabile in data 16.10.2013 e comportava l'interdizione dello dai PP.UU. per un periodo di anni 5, al Parte_1 termine della cessazione della pena detentiva intervenuta il 16.09.2014, e cioè dal 17.09.2014 al 16.09.2019, sicché, ove pure reintegrato in servizio nelle more del primo provvedimento di destituzione risalente al 2017, lo non avrebbe potuto, in ogni caso, prestare attività lavorativa sino Parte_1 al 16.09.2019. È innegabile, pertanto, che il secondo provvedimento di destituzione costituisse per la società reclamata soluzione necessitata. 6.3. Privo di pregio deve ritenersi, altresì, il secondo rilievo censorio su emarginato, inerente la lamentata nullità del provvedimento di destituzione in scrutinio per violazione del disposto di cui all'art. 53, commi 7 e 8, R.D.
n. 148/1931, a mente del quale, dalla contestazione disciplinare del 28.02.2018, si sarebbe dovuta dipanare una risalente procedura articolata in più fasi, posta a tutela del dipendente del settore autoferrotranviario.
6.3.a. In via preliminare, in conformità all'orientamento di legittimità che giova riportare, deve ribadirsi, anche in questa sede, l'inammissibilità, per tardiva proposizione, di detta censura, avuto riguardo al carattere di specialità dei motivi di invalidità del licenziamento, non rilevabili d'ufficio. Ed invero, come ricordato dalla Suprema Corte - cfr. da ultimo, ord. Cass., Sez. Lav., 30.11.2022, n. 35231 - in fattispecie sovrapponibile:
“3. […] L'orientamento delineato da Cass. civ., sez. lav., 24.3.2017, n. 7687 (diffusamente motivata) […] si è poi consolidato in questa Sezione (cfr., tra le altre, Cass. n. 28796/2017; n. 9675/1019; n. 18705/2019; n. 20397/2021; n. 36353/2021), nel senso dell'esclusione della rilevabilità d'ufficio di cause di nullità del licenziamento. 24
3.1. In particolare, Cass. n. 7687/2017 aveva statuito che la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea a estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati;
ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte, trovando tale conclusione riscontro nella previsione dell'art. 18, comma 7, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, e dell'art. 4 d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui fanno riferimento all'applicazione delle tutele previste per il licenziamento discriminatorio, quindi affetto da nullità, "sulla base della domanda formulata dal lavoratore". Peraltro, con precipuo riferimento alla procedura in parola, la Suprema Corte specificava: “3.2. Osserva, allora, il Collegio che Cass. civ., sez. lav., ord. 14.5.2019, n. 12770, richiamata dal controricorrente nella propria memoria, non è assolutamente espressiva di un indirizzo contrario a Cass. n. 7687/2017 cit., in quanto, contrariamente a quanto opinato dal controricorrente, nei passi di motivazione dallo stesso riportati s'è limitata a confermare che la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione disciplinare, anche di quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, rientra tra le nullità c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale dire, il lavoratore (cfr. in particolare pag. 15 della motivazione); ma in nessun punto della sua motivazione, detta decisione ha affermato che tale nullità fosse rilevabile ex officio”. Ciò posto, come pure osservato dal primo giudice con interpretazione ampiamente condivisa da questa Corte, lo eccepiva la nullità della Parte_1 contestazione disciplinare mossagli in data 28.02.2018 dalla CP_1
per violazione dell'art. 53 R.D. cit., soltanto, per la prima volta, in
[...] sede di note conclusionali, depositate in data 23.01.2020, al termine della fase sommaria azionata con ricorso depositato in data 04.09.2018, dando luogo, per quanto dianzi, ad una vera e propria mutatio libelli non consentita, siccome “non è consentita al ricorrente la tardiva deduzione di un vizio del procedimento disciplinare non dedotto nell'atto introduttivo né può il giudice rilevare d'ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte” (così, in termini, sent. Cass., Sez. Lav.,
24/03/2017, n. 7687). Deve, quindi, necessariamente confermarsi la statuizione del primo grado sul punto: < censura, in quanto tardivamente proposta, poiché spiegata dal ricorrente solo in sede di note conclusionali e non anche di atto introduttivo>>.
25
6.3.b. Ad abundantiam, appare doveroso evidenziare che la pretesa nullità della contestazione disciplinare del 28.02.2018, per violazione del disposto di cui all'art. 53, commi 7 e 8, R.D. n. 148/1931, costituisce censura non solo inammissibile ma anche infondata nel merito. Ed invero, giova premettere che, per orientamento consolidato - cfr. da ultimo, sent. Cass, Sez. Lav., 09.01.2025, n. 530 - “questa Corte ha escluso che la speciale disciplina dell'allegato A al RD n. 148/1931 sia stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 e tale soluzione è stata avallata dalla Corte Costituzionale (con le sentenze n. 301/2004 e n. 188/2020), che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell'All. A al R.D. 148/1931, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi (Cass. 7 marzo 2023, n. 6765, in motivazione sub p.ti 17 e 18)”, sicché fondato si appalesa il richiamo, da parte dello all'iter procedimentale previsto al R.D. Parte_1
n. 148/1931, per essere ancora vigente. Ancora, occorre menzionare - cfr. da ultimo, ord. Cass., Sez. Lav., 23/05/2023, n. 14141 – che: “ (…) in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, inderogabile e volta alla tutela del lavoratore dipendente, quale contraente debole sicché l'omissione di una delle suddette fasi determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 31/05/2017 n. 1304)”.
Tuttavia nella specie, la doglianza dello secondo cui la Parte_1 procedura disciplinare dianzi evidenziata e maggiormente garantista per il lavoratore - la cui perdurante vigenza è fatto acclarato - del settore autoferrotranviario, avrebbe dovuto trovare completa applicazione, a pena di nullità della sanzione disciplinare irrogata, non coglie nel segno, avendo il medesimo omesso di rassegnare le proprie giustificazioni con apposita missiva nella quale invocare la costituzione del Collegio di Disciplina. Come bene esplicitato dalla Suprema Corte nella pronuncia anzidetta - cfr. da ultimo, ord. Cass., Sez. Lav., 23/05/2023, n. 14141 - “10.4. Occorre tuttavia ricordare che la fase che si assume essere stata pretermessa ed in base alla quale è ravvisata la violazione della norma denunciata è solo eventuale. Infatti, se è vero che la speciale disciplina dettata dall'allegato A al RD n. 148/1931 come detto non è stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970, tuttavia il procedimento disciplinare degli autoferrotramvieri si articola in più fasi. L'art. 53 ai commi 7 e 8 prevede che l'opinamento - reso all'esito dell'indagine amministrativa, con il quale il direttore, o chi da esso delegato, individui la punizione da infliggere - sia reso noto all'interessato che potrà presentare nel termine di cinque giorni nuove giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare diviene definitivo. Qualora poi le giustificazioni presentate non siano accolte allora "l'agente 26 ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso" e tale richiesta deve essere fatta nel termine di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal Direttore la punizione. In tal caso la punizione opinata è sospesa "fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso". 10.5. In sostanza la norma delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970. Una prima fase integrata dalla contestazione dell'addebito con invito all'incolpato a giustificarsi. Una seconda -che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente- che prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari a tal fine delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. Una terza fase, eventuale, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla propria relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43 e 45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale. È a questo punto che l'incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell'opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell'addebito, ma anche quello della natura e della entità della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Il Consiglio di disciplina diviene titolare del potere di irrogare la sanzione disciplinare, restandone esonerato il direttore solo se l'incolpato ne solleciti l'intervento successivamente al diniego di prendere in considerazione le sue giustificazioni ulteriori”.
Non è, pertanto, condivisibile la doglianza mossa -comunque tardivamente- dallo secondo cui la nullità del secondo Parte_1 provvedimento di destituzione deriverebbe dalla mancata adozione della procedura disciplinare maggiormente garantita posta a propria tutela, la cui omissione integra lesione del diritto di difesa. Come ben esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità, la procedura di cui all'art. 53 R.D. N. 148/1931 si articola in più fasi: la prima, integrata dalla contestazione di addebito mossa al dipendente con contestuale invito a rendere giustificazioni;
la seconda, “che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente”, rimessa ai funzionari delegati ad eseguire le indagini e le contestazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti inadempimento, che si conclude con la redazione, da parte degli stessi funzionari, di una relazione scritta, corredata dalla documentazione collazionata, contenente una sintesi dei fatti emersi, degli apprezzamenti e 27 delle considerazioni in grado di influire a carico e/o a discarico dell'incolpato, nonché le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse;
una terza fase, anch'essa “eventuale”, in cui, in base alla relazione presentata, il direttore o chi da esso delegato, esprime il c.d. opinamento circa la sanzione da comminare al soggetto incolpato, edotto mediante comunicazione scritta personale di tanto, nonché della possibilità di esercitare, nel termine di giorni cinque dalla data di detta notifica, il proprio diritto a rendere, a voce o per iscritto, eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Conclude, per maggior chiarezza, la norma in esame: “Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.” Nel caso di specie, lo con lettera di contestazione disciplinare Parte_1 del 28.02.2018, in conformità alla prima delle fasi della procedura in parola, veniva espressamente invitato dalla “ove ritenga, a Controparte_1 rendere giustificazione entro giorni cinque dalla ricezione della presente.” Lo stesso riteneva di non giustificarsi affatto. Non essendo pervenute dette giustificazioni alla società datrice di lavoro, circostanza quest'ultima incontestata tra le parti, non doveva darsi corso all'ulteriore eventuale fase (“che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente”), tanto più che nel caso di specie il direttore dell CP_1
, aveva espletato una istruttoria diretta, senza neanche rimettere ai
[...] funzionari delegati l'esecuzione di indagini per l'accertamento di fatti costituenti inadempimento. In conseguenza, la provvedeva a comminare allo Controparte_1 il secondo provvedimento di destituzione in data 26.03.2018, non Parte_1 senza rimarcare “la mancanza di sue giustificazioni”, a fugare ogni dubbio circa la legittimità del proprio operato. A ragione, quindi, il Tribunale adito concludeva: < incontestato che il ricorrente non abbia mai fornito giustificazioni. Il che significa che la seconda e la terza fase della procedura di cui alla norma in questione, in assenza di giustificazioni del lavoratore, possono non essere osservate, con conseguente azione immediata della sanzione>>.
6.3.c. Il Tribunale, a conferma della legittimità del provvedimento di destituzione adottato, evidenziava pure come lo < Parte_1 del resto, mai reso giustificazioni>>, non aveva neppure provato di aver subìto un concreto pregiudizio all'esercizio del proprio diritto di difesa, 28 lesione, ove sussistente, in grado ex se di giustificare la invocata declaratoria di nullità di un procedimento disciplinare. Legittimamente osservava, sul punto, la società datrice - cfr. pag. 25 memoria difensiva – che appare “evidente che, nel caso di specie, non solo lo non ha dimostrato e provato di aver patito alcun pregiudizio Parte_1 in detti termini ma - si rimarca ancora una volta - non si è mai preoccupato di rendere alcuna giustificazione. Anche per tutto quanto innanzi, a tutto volere concedere alle avverse tesi, è evidente come le censure mosse non possano incidere in alcun modo sulla bontà e fondatezza del provvedimento datoriale”. Ne deriva, pertanto, la infondatezza anche del secondo e ultimo rilievo censorio mosso in questa sede.
7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, il reclamo va integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte. Le spese del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza di
(art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in Parte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività prestata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 15.11.2022 avverso la sentenza n. 2813/2022 resa dal Tribunale del Lavoro di Bari in data 20.10.2022, nei confronti dell
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, così provvede: rigetta il reclamo;
conferma l'impugnata sentenza;
condanna alla rifusione delle spese Parte_1 processuali di questo giudizio di reclamo nei confronti della società reclamata, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara che la società reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25 marzo 2025
Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino
Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma 29