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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/850
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 850/2025 promosso da:
RC CA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. MONTEVERDE ANGELICA e dell'avv. MONTEVERDE MARIO ([...]) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MONTEVERDE ANGELICA
RICORRENTE/I contro
EN AL SP (C.F. 01333550323) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. EM AT (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Massimiliano Radici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti,
a scioglimento della riserva,
rilevato che il ricorso è stato proposto ai sensi degli artt. 696 cpc e 696 bis cpc, ma, posto che quanto alla prima ipotesi il ricorrente non ha allegato elementi giustificativi, deve intendersi riferito unicamente alla seconda ipotesi;
che rispetto a quest'ultima non si ravvisano le condizioni di procedibilità del ricorso posto che la finalità conciliativa non può essere perseguita in assenza della collaborazione delle controparti ed in ogni caso, ove si prescindesse da tale aspetto, parte ricorrente vuole ottenere, attraverso la consulenza conciliativa, più di quanto questa può oggettivamente consentire di raggiungere sia per come è strutturata la richiesta sia per gli effetti a cui mira il ricorrente;
che, quanto primo aspetto, il ricorrente ha di fatto accorpato nel ricorso tutte le tematiche del giudizio ordinario in punto di an e di quantum coinvolgendo plurime competenze tecniche ed in questo modo ha snaturato lo strumento conciliativo posto che: 1) non si comprende come i
Pagina 1 CCTTUU possano svolgere la funzione conciliativa considerato il fatto che dovrebbero assommare sia la competenza cinematica che quella medica gestendo plurime variabili attinenti a diversi aspetti della vicenda, non solo di natura tecnica (appunto an e quantum debeatur); 2) non pare infatti che l'assunto di parte ricorrente in ordine al fatto che si è “in presenza di una serie di violazioni che non paiono consentire alla conducente antagonista possibilità di superamento, né della presunzione di colpa su di lei gravante ex art. 2054 comma II c.c., né della preliminare di cui al primo comma, che comunque imporrebbe di provare sempre di avere fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno, così come indubitabilmente non appare” possa essere risolto attraverso la consulenza cinematica posto che quest'ultima è utile per avere una rappresentazione della più probabile dinamica del sinistro, ma non può certamente definire i profili di colpa, trattandosi di aspetto prettamente giuridico, in relazione alle quali, come si è detto, operano delle presunzioni (e se il ricorrente vuole rifarsi ad esse non vi è necessità di una CTU, a meno che non vi siano prospettazioni di diverso tenore dei resistenti, che però allo stato non sono state esplicitate, vd. infra);
che, quanto al secondo aspetto - ovvero la prospettiva di anticipare in sede consulenziale gli aspetti del futuro giudizio di merito, che è il vero obiettivo del ricorso (“Il tutto così da indicare l'an e il quantum e conseguentemente condannare nel futuro giudizio di merito, laddove non si conciliasse, i convenuti odierni al risarcimento dei danni tutti arrecati patrimoniali e non patrimoniali, biologico, alla vita di relazione al Sig. MA NO, conseguenti al proprio comportamento colposo integrato dalla condotta della SE EL e così in solido RA IT S.p.A., garante RC del veicolo EL RS e SE EL proprietaria del medesimo“) -, la finalità perseguita non è utilmente raggiungibile;
che infatti, in assenza della rappresentazione di parte convenuta circa la dinamica dei fatti e la ripartizione delle responsabilità ed in assenza di un'azione che assegni a quest'ultima termini perentori per definire la propria posizione, la valutazione fatta in questa sede sarebbe monca, con i limiti che ne deriverebbero quanto alla spendibilità della stessa nell'eventuale futuro giudizio di merito (ove i resistenti avrebbero la possibilità di dedurre ed allegare liberamente così giustificando anche l'eventuale rivalutazione di tutti gli aspetti rispetto ai quali viene chiesto l'accertamento tecnico);
che non a caso per la precostituzione della prova in funzione del giudizio di merito (sul presupposto che nelle more sia soggetta a modificazione) il codice prevede un'altra ipotesi (quella di cui all'art. 696 cpc), di cui non ricorrono i presupposti;
Pagina 2 che le considerazioni esposte non contrastano con la finalità deflattiva dell'istituto, ma ne evidenziano i limiti (come per qualsiasi istituto giuridico), oltrepassati i quali esso non può svolgere la propria funzione né sul piano conciliativo né su quello anticipatorio a livello istruttorio;
tutto ciò premesso,
visti gli artt. 696 cpc e 696 bis cpc;
P.Q.M.
dichiara
inammissibile il ricorso.
Si comunichi
Busto Arsizio, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 850/2025 promosso da:
RC CA (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. MONTEVERDE ANGELICA e dell'avv. MONTEVERDE MARIO ([...]) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MONTEVERDE ANGELICA
RICORRENTE/I contro
EN AL SP (C.F. 01333550323) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. EM AT (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Massimiliano Radici, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti,
a scioglimento della riserva,
rilevato che il ricorso è stato proposto ai sensi degli artt. 696 cpc e 696 bis cpc, ma, posto che quanto alla prima ipotesi il ricorrente non ha allegato elementi giustificativi, deve intendersi riferito unicamente alla seconda ipotesi;
che rispetto a quest'ultima non si ravvisano le condizioni di procedibilità del ricorso posto che la finalità conciliativa non può essere perseguita in assenza della collaborazione delle controparti ed in ogni caso, ove si prescindesse da tale aspetto, parte ricorrente vuole ottenere, attraverso la consulenza conciliativa, più di quanto questa può oggettivamente consentire di raggiungere sia per come è strutturata la richiesta sia per gli effetti a cui mira il ricorrente;
che, quanto primo aspetto, il ricorrente ha di fatto accorpato nel ricorso tutte le tematiche del giudizio ordinario in punto di an e di quantum coinvolgendo plurime competenze tecniche ed in questo modo ha snaturato lo strumento conciliativo posto che: 1) non si comprende come i
Pagina 1 CCTTUU possano svolgere la funzione conciliativa considerato il fatto che dovrebbero assommare sia la competenza cinematica che quella medica gestendo plurime variabili attinenti a diversi aspetti della vicenda, non solo di natura tecnica (appunto an e quantum debeatur); 2) non pare infatti che l'assunto di parte ricorrente in ordine al fatto che si è “in presenza di una serie di violazioni che non paiono consentire alla conducente antagonista possibilità di superamento, né della presunzione di colpa su di lei gravante ex art. 2054 comma II c.c., né della preliminare di cui al primo comma, che comunque imporrebbe di provare sempre di avere fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno, così come indubitabilmente non appare” possa essere risolto attraverso la consulenza cinematica posto che quest'ultima è utile per avere una rappresentazione della più probabile dinamica del sinistro, ma non può certamente definire i profili di colpa, trattandosi di aspetto prettamente giuridico, in relazione alle quali, come si è detto, operano delle presunzioni (e se il ricorrente vuole rifarsi ad esse non vi è necessità di una CTU, a meno che non vi siano prospettazioni di diverso tenore dei resistenti, che però allo stato non sono state esplicitate, vd. infra);
che, quanto al secondo aspetto - ovvero la prospettiva di anticipare in sede consulenziale gli aspetti del futuro giudizio di merito, che è il vero obiettivo del ricorso (“Il tutto così da indicare l'an e il quantum e conseguentemente condannare nel futuro giudizio di merito, laddove non si conciliasse, i convenuti odierni al risarcimento dei danni tutti arrecati patrimoniali e non patrimoniali, biologico, alla vita di relazione al Sig. MA NO, conseguenti al proprio comportamento colposo integrato dalla condotta della SE EL e così in solido RA IT S.p.A., garante RC del veicolo EL RS e SE EL proprietaria del medesimo“) -, la finalità perseguita non è utilmente raggiungibile;
che infatti, in assenza della rappresentazione di parte convenuta circa la dinamica dei fatti e la ripartizione delle responsabilità ed in assenza di un'azione che assegni a quest'ultima termini perentori per definire la propria posizione, la valutazione fatta in questa sede sarebbe monca, con i limiti che ne deriverebbero quanto alla spendibilità della stessa nell'eventuale futuro giudizio di merito (ove i resistenti avrebbero la possibilità di dedurre ed allegare liberamente così giustificando anche l'eventuale rivalutazione di tutti gli aspetti rispetto ai quali viene chiesto l'accertamento tecnico);
che non a caso per la precostituzione della prova in funzione del giudizio di merito (sul presupposto che nelle more sia soggetta a modificazione) il codice prevede un'altra ipotesi (quella di cui all'art. 696 cpc), di cui non ricorrono i presupposti;
Pagina 2 che le considerazioni esposte non contrastano con la finalità deflattiva dell'istituto, ma ne evidenziano i limiti (come per qualsiasi istituto giuridico), oltrepassati i quali esso non può svolgere la propria funzione né sul piano conciliativo né su quello anticipatorio a livello istruttorio;
tutto ciò premesso,
visti gli artt. 696 cpc e 696 bis cpc;
P.Q.M.
dichiara
inammissibile il ricorso.
Si comunichi
Busto Arsizio, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
Pagina 3