Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/1969, n. 1412
CASS
Sentenza 30 aprile 1969

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L'esistenza dei beni, nel patrimonio dei soci illimitatamente responsabili di una societa dichiarata fallita, non vale ad escludere lo stato d'insolvenza della societa.*

Poiche, a norma dell'art.147 della legge fallimentare, il fallimento della societa con soci a responsabilita illimitata produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, indipendentemente dalla loro qualita o meno di imprenditori commerciali e dall'esistenza o meno di un loro stato d'insolvenza, e irrilevante ogni indagine che abbia per oggetto tali circostanze. ( Conf. Alle sentenze n.1359-69, massima n.340080 1338-67, massima n.327923).*

Ai fini della prova dell'esistenza di una societa di fatto, mentre nei rapporti interni e necessario l'accertamento dell'esistenza di un fondo comune, dell'alea comune del guadagno e delle perdite e dall'affectio societatis, nei rapporti esterni, cioe di fronte ai terzi, e, invece, sufficiente l'accertamento della esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'accertamento che due o piu persone operino nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che essi agiscano come soci. L'apprezzamento del giudice di merito circa la concludenza delle manifestazioni esteriori atte a provare l'esistenza della societa di fatto e incensurabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivato.*

Il pagamento di debiti ammessi al passivo fallimentare, se puo determinare la cessazione della procedura concorsuale, non e da solo sufficiente a dimostrare il difetto dello stato d'insolvenza dell'imprenditore dichiarato fallito.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/1969, n. 1412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1412
    Data del deposito : 30 aprile 1969

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