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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 4660/2022 promossa da:
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Vinai e Parte_1 Parte_2
Luisa Amiotti, giusta delega in atti
ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Riccio
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale Istituto Bancario
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa voglia l'Ill.mo Giudice adito
• nel merito: condannare al pagamento in favore dei Controparte_1
conchiudenti della somma di Euro 15.810,00, o altra diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
• ancora nel merito: condannare al risarcimento del danno Controparte_1
ex art. 96 c.p.c. in favore dei conchiudenti nella misura che verrà liquidata dal Giudice in via equitativa.
• in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, CPA, Iva e rimborso spese forfettarie come per legge.
pagina 1 di 10 • In via istruttoria: omissis”
Parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare:
- in via preliminare, autorizzare la resistente ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in CP_1
causa (e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di) la società TIM S.p.A.,
C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via P.IVA_1
Gaetano Negri, 1, 20123, Milano, perché sia accertata la sua responsabilità in ordine all'evento di sostituzione non autorizzata della sim card della Sig.ra odierna ricorrente Pt_1
e, per l'effetto, sia condannata al risarcimento del danno da questi eventualmente patito;
- nel merito, in via principale, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dai ricorrenti per i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
adivano questo Tribunale esponendo: di essere cointestatari del conto corrente n.
[...]
37992 acceso presso BNL;
che all'epoca dei fatti era stato attivato contemporaneamente un servizio di Home Banking accessibile tramite Sim avente utenza telefonica TIM n.
334.6283994 intestata a e in uso alla sig.ra in qualità di Controparte_2 Pt_1
dirigente di;
che in data 03.08.2020 la sig.ra veniva a Controparte_2 Pt_1
conoscenza della disattivazione della propria sim per furto/smarrimento; che né CP_2
né la propria dirigente avevano autorizzato tale procedura ed era stata pertanto
[...]
richiesta la riattivazione della sim;
che la sim veniva riattivata in data 07.08.2020; che in data
03.08.2020 e 04.08.2020, tramite credenziali di autenticazione sul sito BNL Home Banking della sig.ra venivano effettuati bonifici bancari “immediati” di importo complessivo Pt_1 pari a € 15.810,00 (€ 7.930,00 il 3 agosto ed € 7.880,00 il 4 agosto); che di tali bonifici la sig.ra era venuta a conoscenza solo in data 05.08.2020, in quanto contattata dal Pt_1
Nucleo Anti Frode della BNL;
che in tale sede la BNL comunicava altresì di un sospetto ordine di bonifico per € 4.995,00 effettuato nuovamente con le credenziali dell'attrice; che la sig.ra disconosceva immediatamente il bonifico, richiedendo al contempo il blocco Pt_1
della Home Banking a BNL;
che in tale circostanza la medesima disconosceva altresì i bonifici del 3 e del 4 agosto;
che in data 05.08.2020 veniva presentata dall'attrice denuncia ai
Carabinieri e in data 06.08.2020 la stessa formulava reclamo alla BNL per i fatti di cui sopra;
pagina 2 di 10 che in data 06.08.2020 veniva riaccreditato esclusivamente il bonifico con importo di €
4.995,00; che in data 23.12.2020 i ricorrenti adivano l'ABF al fine di ottenere il riaccredito dell'importo indebitamente loro sottratto;
che con provvedimento n.0013545/21 del
27.05.2021 l'ABF disponeva che BNL corrispondesse agli attori la somma di € 15.810,00; che con comunicazione del 20.07.2021 BNL comunicava tuttavia di non aderire alla decisione dell'ABF.
Gli attori hanno pertanto introdotto il presente giudizio per ottenere la condanna di BNL al pagamento di € 15.810,00, oltre interessi.
1.2. In data 10.10.2022 si costituiva in giudizio BNL domandando, in via preliminare, la chiamata in causa della società TIM S.p.a. e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Rappresentava la convenuta: che in data 27.07.2020 erano stati inviati alla cliente tre sms di attivazione del token, contenenti la dicitura “Stai attivando il Mobile Token. Ricordati che il personale BNL non te lo chiederà mai, quindi NON COMUNICARE A NESSUNO il codice riservato”; che l'asserita frode era stata perpetrata per negligenza della sig.ra Pt_1
ancorché vittima di phishing/vishing, nella conservazione delle proprie credenziali di sicurezza;
che l'accesso fraudolento al conto corrente era stato reso possibile per conoscenza, da parte del responsabile della condotta truffaldina, di numero cliente, PIN e codice OTP inviato via sms al cellulare associato all'home banking;
che dal log delle operazioni dispositive risultava che la sig.ra aveva effettuato plurime operazioni Pt_1
bancarie utilizzando le proprie credenziali di accesso.
1.3. Con ordinanza del 24.10.2022 è stato disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter, III comma, c.p.c. e con provvedimento del 7.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.1. In via preliminare, va confermato il decreto dell'11.10.2022, con cui è stata respinta l'istanza della convenuta di autorizzazione a chiamare in causa la società TIM Spa, dovendosi condividere le esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo in essa espresse.
Da ciò consegue l'inammissibilità delle domande svolte da BNL verso TIM S.p.A., nei cui confronti non si è instaurato alcun rapporto processuale.
2.2. Nel merito, la domanda di parte attrice, volta ad ottenere la condanna di BNL al pagamento di € 15.810,00, deve essere accolta, in conformità a precedenti specifici di questo
Tribunale, che si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr.
Trib. Torino n. 4358/2023 e n. 2152/2025).
pagina 3 di 10 Occorre innanzitutto evidenziare come la sig.ra sia stata vittima della frode Pt_1 informatica Sim Swap Fraud (o truffa di scambio di Sim) consistente nell'“utilizzo fraudolento di strumenti elettronici di pagamento associato al furto di identità telefonica, che consente un aggiramento del sistema di autenticazione a doppio fattore laddove questo sia attuato mediante invio della password (OTO) tramite SMS. In particolare, il codice OTP viene ricevuto da chi ha fraudolentemente carpito l'identità telefonica, ottenendo una nuova Sim, attiva e funzionante sino a quando l'effettivo titolare non se ne accorge e non procede al blocco della stessa” (cfr. Trib. Torino n. 4358/2023).
Le difese della convenuta, secondo cui la sig.ra sarebbe incappata in un'ipotesi di Pt_1
phishing ed avrebbe incautamente rivelato le proprie credenziali, non risultano suffragate da alcun elemento, neppure presuntivo;
al contrario, la documentazione prodotta dagli attori conferma le loro allegazioni e la ricostruzione della fattispecie in termini di “Sim Swapping”.
Ciò premesso, va rilevato come, in via generale, l'art. 7 d.lgs. 11/2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE e come modificato da ultimo dal d.lgs. 218/2017, nell'individuare gli oneri e gli obblighi gravanti in capo all'utente/cliente, preveda espressamente che “L'utente abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di: a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano
l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”.
Tale disposizione si completa con il dettato normativo di cui all'art 10 del decreto citato, nella parte in cui dispone che “qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
1-bis. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.
2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato
pagina 4 di 10 un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
Da ultimo, l'art. 12 comma 2 ter circoscrive la responsabilità del cliente/pagatore, prevedendo che “Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o
l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività”.
La Suprema Corte è giunta poi a sottolineare come “in tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente” (cfr. Cass. n.
31052/2024, Cass. n. 30588/2023); e ancora, “la diligenza posta a carico del professionista, per quanto concerne i servizi posti in essere in favore del cliente, ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento assumendo come parametro quello dell'accorto banchiere (Cass. n. 806 del 2016); dunque la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo. La giurisprudenza di questa Corte è infatti consolidata nel senso di ritenere che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagina 5 di 10 pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore”
(cfr. Cass. 3780/2024).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale appena richiamato, emerge come il danno patrimoniale patito dal cliente e derivante da operazioni bancarie su conto corrente non approvate o autorizzate dal medesimo, costituisce fonte di responsabilità contrattuale presunta in capo all'istituto bancario.
Per converso, la non risponderà dello stesso danno, e l'utente sopporterà la perdita, CP_1 nella sola circostanza in cui l'istituto bancario fornisca in giudizio elementi probatori idonei ad accertare un utilizzo indebito degli strumenti di pagamento informatici da parte del cliente, avendo quest'ultimo posto in essere una condotta fraudolenta ovvero connotata da inosservanza dolosa o gravemente colposa degli obblighi di custodia e di tempestiva comunicazione, ex art. 7 D.lgs. 11/2010.
2.3. Lamentano gli attori come nelle date del 03.08.2020 e del 04.08.2020 siano stati eseguiti, dal conto corrente loro cointestato, due ordini di pagamento non autorizzati per complessivi €
15.810,00, suddivisi in € 7.930,00 ed € 7.880,00 (cfr. estratto contro sub doc. 15 e denuncia sub doc. 39).
Sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali e delle disposizioni normative sopra richiamate, era onere di parte convenuta, al fine di evitare la condanna al risarcimento, provare la sussistenza di una condotta fraudolenta, dolosa o gravemente colposa, rimproverabile agli attori.
Tale onere probatorio non è stato tuttavia assolto da BNL, essendosi quest'ultima limitata ad affermare che “la realizzazione della frode non sarebbe stata possibile in assenza della condotta collaborativa della Sig.ra considerato che la sostituzione fraudolenta della Pt_1
sua sim card (c.d. sim swap) non sarebbe stata sufficiente alla realizzazione del disegno criminoso se non preceduta dal furto delle credenziali statiche di accesso all'home banking”
(pag. 9 comparsa di costituzione), giungendo a presumere come “la Sig.ra sia Pt_1
pagina 6 di 10 incappata in una classica ipotesi di phishing e abbia colpevolmente rivelato le proprie credenziali di sicurezza statiche e dinamiche ai presunti frodatori, così consentendo loro
l'enrollement dell'app su un altro dispositivo e la successiva esecuzione delle operazioni dispositive in assoluta autonomia, grazie al possesso di tutte le credenziali di accesso al suo home banking” (pag. 17 comparsa conclusionale).
A fondamento delle proprie difese, la convenuta ha richiamato l'ordinanza della Suprema
Corte n. 7214 del 13.3.2023, che avrebbe sancito il principio per cui la prova della condotta colpevole dell'utente può ritenersi dimostrata anche per presunzioni.
Tale richiamo è tuttavia inconferente, riguardando una fattispecie in cui il giudice di merito aveva accertato “l'imprudente e negligente comportamento dei danneggiati, consistito […] nell'aver digitato i propri codici personali di accesso al servizio di home banking richiestigli attraverso una e-mail fraudolenta, così consentendo all'ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare una disposizione di bonifico dal conto”.
Nel caso in esame, tuttavia, non sono emersi in giudizio elementi da cui desumere, neppure in via presuntiva, un'analoga condotta negligente degli attori.
Secondo la convenuta, sarebbe ravvisabile una responsabilità in capo alla sig.ra la Pt_1
quale, pur avendo ricevuto, in data 27.07.2020, tre sms di attivazione del token riportanti la dicitura “Stai attivando il Mobile Token. Ricordati che il personale BNL non te lo chiederà mai, quindi NON COMUNICARE A NESSUNO il codice riservato” (doc. 1 convenuta) e
“nonostante la consapevolezza di non aver mai fatto richiesta di tale attivazione, abbia ritenuto di ignorarli e di non informare la banca dell'utilizzo evidentemente improprio degli strumenti di sicurezza in suo possesso da parte di soggetti terzi” (pag. 8 comparsa di costituzione).
Tale assunto non può essere condiviso, dal momento che gli attori hanno riferito come nella stessa data, in prossimità delle ferie, la sig.ra avesse “utilizzato il proprio Personal Pt_1
Computer per poter accedere al proprio conto e verificare: - l'accredito del suo stipendio (si veda estratti conto 6-7-8/2020 e 12/2022-1/2023 – doc. 20), - lo stato del conto, delle carte, etc., - la consistenza di quanto depositato, proprio in relazione alle necessità che avrebbe incontrato nel corso delle vacanze” (pag. 1 note scritte del 07.03.2022), operazioni da ritenersi più che legittime, atteso che non solo non vi era alcun obbligo in capo agli utenti di accedere al proprio home banking tramite app BNL installata sul proprio cellulare, ma neppure vi erano ancora elementi che potessero ingenerare nella sig.ra dei sospetti Pt_1
in ordine alla regolarità delle operazioni in atto.
pagina 7 di 10 Va dunque ribadito il principio secondo cui la sottrazione dei codici personali del correntista attraverso tecniche fraudolente è una eventualità che rientra nel rischio d'impresa, con onere in capo alla di dimostrare di avere adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso CP_1
fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento (Cass. n. 3780/2024 cit.); detta prova, come sopra evidenziato, non è stata fornita da BNL nel caso in esame.
Sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di sicurezza e di autenticazione adottati da BNL, la stessa ha evidenziato come, a seguito dell'inserimento “della “Strong Customer
Authentication (autenticazione forte), ovvero inserendo il PIN “statico” (codice segreto conosciuto solo dal cliente) e con verifica a due fattori, utilizzando il codice OTP “dinamico”
(one time password) generato dal mobile token associato all'utenza mobile TIM in uso alla
Sig.ra e senza che sia stata rilevato alcun malfunzionamento o compromissione dei Pt_1 sistemi informatici della Banca resistente” (pag. 33 comparsa di costituzione), le operazioni contestate nell'odierno giudizio dovessero considerarsi correttamente registrate e contabilizzate.
Tale circostanza non è di per sé sufficiente a far escludere una responsabilità della in CP_1 relazione all'illecita esecuzione dei bonifici, tanto più che, come affermato dall'Arbitrato
Bancario Finanziario di Torino nella decisione del 19.05.2021, “le credenziali di accesso al conto corrente online di parte ricorrente e poi quelle di autenticazione delle operazioni illecite disconosciute, sono state carpite da ignoti malfattori mediante il sistema noto come “sim swap fraud”. Secondo tale schema delittuoso l'utilizzo fraudolento di strumenti elettronici di pagamento è associato al furto di identità telefonica il quale consente di fatto un aggiramento del sistema di autenticazione a doppio fattore, laddove questo sia stato attuato mediante invio della cd. “one time password” (OTP) tramite SMS: in questi casi, infatti, il codice OTP viene ricevuto da chi ha fraudolentemente carpito l'identità telefonica, ottenendo una nuova SIM, attiva e funzionante sino a quando l'effettivo titolare non se ne accorge e non procede al blocco della stessa” (doc. 11 attori).
Tale “lacuna” nel sistema di accertamento è stato, tra l'altro, rilevato dalla stessa BNL, la quale, in data 29.09.2020, notificava via mail alla sig.ra una richiesta di Pt_1 aggiornamento sul controllo sicurezza per l'accesso alla home banking, prevedendo che
“B.N.L. può utilizzare questo indirizzo email (relativo alla sig.ra per verificare la tua Pt_1 identità se non riesci ad accedere al tuo conto online o se notiamo attività insolite”, circostanza che conferma la parziale inadeguatezza dei sistemi di controllo attivi al momento dei bonifici oggetto di causa.
pagina 8 di 10 Peraltro, come correttamente sostenuto dagli attori, “gli accessi eseguiti nei giorni 3 e 4 agosto sono stati effettuati da dispositivo Android device name “SM-N975F” mentre le operazioni eseguite dalla Dott.ssa venivano di consueto eseguite da dispositivo iOS Pt_1 device name “cri”” (pag. 18 cit.), elemento, comprovato dalla stessa documentazione prodotta dalla convenuta sub docc. 2 e 3, che conferma come le operazioni in esame potessero ritenersi anomale.
Da ultimo, la mancata attivazione di parte convenuta in seguito agli ordini di pagamento del 3
e 4 agosto mal si concilia con l'intervento tempestivo dell'istituto bancario del 05.08.2020, giorno in cui contattava la dott.ssa “prima sull'utenza Controparte_3 Pt_1 telefonica del marito e poi, su suggerimento di quest'ultimo, sull'utenza telefonica dell'altro cointestatario, Dott. , al fine di avere conferma circa un'operazione in corso Parte_2
ritenuta sospetta e precisamente relativamente ad un bonifico di Euro 4.995,00 effettuato nuovamente per il tramite delle credenziali di autenticazione della Dott.ssa dal sito Pt_1
BNL home banking” (pag. 3 atto di citazione), fatto non specificamente contestato da BNL ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Non possono infine neppure condividersi i rilievi della convenuta, secondo cui sarebbe ravvisabile la responsabilità degli attori per non avere gli stessi comunicato tempestivamente il temporaneo malfunzionamento della Sim alla quale era associato il servizio home banking.
Come già affermato da questo Tribunale, è legittimo sostenere che “stante il carattere particolarmente insidioso della tipologia di truffa in analisi (consistente nella duplicazione della
Sim card associata all'utenza telefonica del cliente al fine di accedere ai codici per l'autenticazione delle operazioni bancarie), non possa ascriversi alla colpa dell'utente il fatto di non aver immediatamente collegato le anomalie riscontrate sulla propria utenza mobile - temporaneamente disattivata in occasione dell'esecuzione delle operazioni fraudolente- con la truffa in atto” (cfr. Trib. Torino 2152/2025).
A ciò si aggiunga come, nella fattispecie, la abbia sostenuto, da un lato, che le CP_1 credenziali erano state cedute dagli attori a terzi truffatori e, dall'altro, che “la frode di cui la ricorrente riferisce di essere rimasta vittima ha riguardato, infatti, esclusivamente sistemi e processi dell'operatore telefonico della Sig.ra ” (pag. 39 comparsa di risposta). Pt_1
Per le ragioni sopra esposte, va dunque affermata la responsabilità contrattuale di BNL, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore degli odierni attori della somma di € 15.810,00.
pagina 9 di 10 Trattandosi di un debito risarcitorio, e dunque di valore, spetta agli attori la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dei due bonifici fraudolenti e sino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sul capitale via via rivalutato
(cfr. Cass. n.1627/2022; Cass.n. 37798/2022); su tale somma, che diviene, con la liquidazione, debito di valuta, decorrono poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
2.4. I signori hanno altresì domandato la condanna di BNL ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
La domanda non può essere accolta, dal momento che non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave nella condotta della convenuta, tenuto anche conto del carattere non
Contr vincolante delle decisioni assunte dall' né emerge la sussistenza in capo agli attori di un danno riconducibile al presente contenzioso, che non sia già ristorato dal rimborso delle spese di lite.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, ridotta la fase di trattazione, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna a corrispondere agli attori la somma di € Controparte_1
15.810,00, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli bonifici fraudolenti alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata ed oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rimborsare agli attori le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 4.300,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca,
15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 5.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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