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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/05/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 802/2019 r.g. posta in deliberazione all'udienza del 9 gennaio 2025 e vertente
TRA
Avv. Salvatore Troianiello
(Avv. Samuele Antoniucci)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Luigi Russo) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 14446/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 14446/2018 il Tribunale di Roma ha così statuito: “accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento risarcitorio CP_1
in favore di Salvatore Troianello di € 2.251,75 oltre accessori ed interessi legali dal
6.02.01; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
Salvatore Troianello che liquida per le varie fasi processuali in € 1.500,00 oltre accessori come per legge”.
L'Avv. Salvatore Troianiello ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello incidentale proposto dall'Avv. , come pure ogni altra CP_1
domanda ed eccezione della stessa parte, e in parziale riforma della sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma n. 14446 del 13 luglio 2018, resa a definizione del giudizio iscritto al N.R.G. 7688/2015, condannare l'Avv. : 1) al CP_1
risarcimento del danno da liquidarsi nella complessiva misura di 4.503,50 Euro, oltre accessori di legge e interessi, e conseguentemente, al pagamento in favore dell'Avv.
Salvatore Troianiello delle residua somma di 2.251,75 Euro (pari alla metà), oltre rimborso spese generali 10%, C.N.P.A.F., I.V.A. e interessi legali ex art. 1284, comma
1, c.c. dal 06 febbraio 2001 fino al 06 febbraio 2015 (data di proposizione della domanda giudiziale), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 06 febbraio
2015 all'effettivo soddisfo;
2) al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da liquidare secondo i parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 per lo scaglione di valore tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro (per quanto già illustrato a pag.
16 dell'atto di appello), oltre rifusione degli esborsi documentati per complessivi
179,00 Euro (di cui 118,50 Euro per contributo unificato di iscrizione a ruolo;
27,00
Euro per anticipazioni forfettarie ex art. 30 D.P.R. 115/2002; 25,80 Euro per copie conformi uso notifica del ricorso introduttivo e 7,70 Euro per notifica del ricorso introduttivo), con conseguente condanna dell'appellato al pagamento della somma che risulterà eccedente l'importo già corrisposto di 1.500,00 Euro (al netto degli accessori di legge); 3) al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello, da liquidare secondo i parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, per lo scaglione di valore tra 5.200,01 e
26.000,00 Euro (per quanto già illustrato a pag. 16 dell'atto di appello), oltre rifusione degli esborsi documentati per complessivi 395,85 Euro (di cui 355,50 Euro per contributo unificato di iscrizione a ruolo;
27,00 Euro per anticipazioni forfettarie ex art. 30 D.P.R. 115/2002; 7,95 Euro per spese di notifica dell'atto di citazione in appello
e 5,40 Euro per C.A.N. comunicazione di avvenuta notificazione dell'atto di citazione in appello). Voglia altresì l'adita Corte procedere alla correzione del segnalato errore materiale consistente nella ripetuta indicazione del cognome dell'odierno appellante come LO anziché come “Troianiello””.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: ” “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale rigettare l'appello proposto dall'Avv. Troianiello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig. e, per l'effetto, CP_1
in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la domanda avversaria è di natura contrattuale e consiste nella richiesta di pagamento delle spese legali, rilevando l'intervenuta prescrizione del diritto stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 2956 e 2957 c.c.; in subordine, qualora l'azione venga qualificata come azione di risarcimento danni extracontrattuale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in assenza di atti interruttivi della stessa. Con vittoria di spese del giudizio”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 9 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dall'Avv. Salvatore Troianiello che ha agito nei confronti di per ottenere la condanna al risarcimento CP_1
dei danni patiti in conseguenza della condotta illecita tenuta dal convenuto, quale curatore del Controparte_2
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, l'attore aveva difeso il nel giudizio revocatorio promosso nei confronti della Comedi Impianti CP_2
s.r.l., conclusosi con la sentenza n. 4581/01 con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda, aveva dichiarato l'inefficacia (nei confronti del ) della CP_2
cessione del credito e degli atti transattivi intercorsi tra le parti, accertando per l'effetto la titolarità in capo all'attore del credito IVA dell'anno 1994 nei limiti di £ 300.000.000
e condannando la convenuta alla rifusione del 50 % delle spese di lite, liquidate nella misura di £ 4.360.000, con compensazione della restante metà; nonostante l'espletamento dell'attività difensiva, l'Avv. Troianiello non aveva potuto conseguire il pagamento dei compensi in quanto il Curatore non gli aveva dato comunicazione dell'avvenuto deposito del rendiconto ai sensi dell'art. 116 L.F., cosicché a sua insaputa la procedura fallimentare era stata chiusa;
l'istanza proposta al Presidente del Tribunale per ottenere la riapertura delle operazioni era stata respinta con provvedimento in data
18 novembre 2004 in ragione della modestia del vantaggio da acquisire in relazione alle spese che sarebbero conseguite al riavvio del procedimento.
Con la sentenza gravata in questa sede il Tribunale di Roma ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € CP_1 2.251,75, oltre accessori e interessi legali dal 6 febbraio 2001, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Viene preliminarmente esaminato l'appello incidentale proposto dal , in CP_1
quanto le censure sollevate investono l'an della pretesa risarcitoria e assumono, quindi, carattere preliminare rispetto all'appello principale, che è limitato alla determinazione del quantum.
L'appello incidentale non è fondato.
L'unica censura, articolata in più profili, con la quale il Curatore del CP_2
contesta la qualificazione della domanda operata dal Tribunale, assumendo la natura contrattuale della responsabilità imputatagli, e reitera l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non merita condivisione.
Invero, l'attore ha lamentato che - quale creditore del per i compensi CP_2
spettantigli in relazione all'attività difensiva svolta nel giudizio revocatorio - non aveva ricevuto dal Curatore la comunicazione dell'intervenuto deposito del rendiconto secondo quanto prescritto dall'art. 116 L. F.; in mancanza del citato adempimento, pacificamente non effettuato, il è stato chiuso in data 1° febbraio 2002, CP_2
come da provvedimento in atti, rendendo impossibile il conseguimento del corrispettivo per l'attività professionale svolta.
La condotta omissiva imputata al Curatore rientra, quindi, nel perimetro della responsabilità extracontrattuale atteso che l'Avv. Troianiello non ha agito nei confronti del per ottenere il pagamento dei compensi in virtù dell'incarico CP_2
professionale dallo stesso conferito, ma ha convenuto in giudizio il Curatore per essere risarcito dei danni subiti in ragione della chiusura della procedura e della lesione dei suoi diritti di creditore.
Posto che tra l'Avv. Salvatore Troianiello e , in proprio, non è mai CP_1
intercorso un rapporto di patrocinio legale, è evidente che la domanda proposta dal primo nei confronti del secondo non può essere ricondotta ad un'obbligazione contrattuale, ma va inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Da quanto detto consegue che nessuna prescrizione si è verificata, dovendosi far decorrere il termine quinquennale dal momento in cui si è consumato il diritto di agire nei confronti del (effettivo cliente) per il pagamento dei compensi, ossia CP_2
allorché il Tribunale con il provvedimento in data 18 novembre 2004 ha respinto l'istanza di riapertura della procedura proposta dal Difensore per far valere il proprio credito.
Le contestazioni mosse dall'appellato in ordine alla valenza interruttiva delle missive inviategli in data 6 marzo 2006, 2 marzo 2009 e 9 febbraio 2012 vanno disattese.
Secondo l'assunto sostenuto dal le lettere in atti non avrebbero interrotto il CP_1
corso della prescrizione quinquennale in quanto riferite all'obbligazione contrattuale assunta con il . CP_2
Al contrario, l'importo richiesto risulta quantificato nella misura “corrispondente alle spese di lite, comprensive degli accessori di legge, complessivamente liquidate nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4851 del 06.02.2001”, assunta evidentemente dal
Troianiello quale parametro per la quantificazione del risarcimento del danno.
Inoltre, nell'intestazione della prima lettera rimessa dall'Avv. Troianiello e nel contenuto della seconda, il cui tenore è poi riportato nella terza missiva, si rinviene il riferimento all'art. 22 del Codice Deontologico Forense il cui richiamo (nel testo all'epoca vigente) si giustifica proprio in ragione della circostanza che la pretesa avanzata dall'attore nei confronti del , il quale riveste a sua volta la qualifica CP_1
di Avvocato, deve rispettare i principi che ispirano i rapporti di colleganza.
Il corso della prescrizione risulta, quindi, più volte interrotto e l'appello incidentale va respinto. L'appello principale è fondato.
Va innanzitutto disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che ove il cognome dell'attore è indicato nell'intestazione, nella motivazione e nel dispositivo della pronuncia in “Troianello”, lo stesso deve intendersi come “Troianiello”.
Ciò posto, la prima censura, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale ha tenuto conto della compensazione delle spese di lite disposta con la sentenza n. 4581/01 e ha quantificato il risarcimento del danno nella misura di € 2.251,75 (£ 4.360.000), pari alla metà dell'importo ivi liquidato, merita condivisione.
Il criterio astrattamente seguito dal giudice di primo grado appare corretto, in quanto la sentenza gravata ha fatto riferimento all'ammontare delle spese liquidate con la sentenza n. 4581/01, traendone un parametro di valutazione utile ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da commisurare al compenso che il
Difensore del avrebbe potuto ricavare per l'attività prestata in detto CP_2
giudizio.
Cionondimeno, il Difensore ha diritto a percepire in misura integrale il compenso per la prestazione resa, a nulla rilevando la circostanza che nei rapporti tra le parti il giudice abbia disposto, in parte, la compensazione delle spese di lite;
diversamente opinando si giungerebbe, infatti, alla conclusione - obiettivamente non condivisibile - secondo cui in caso di compensazione integrale delle spese il Difensore non vanterebbe alcun credito per l'attività svolta.
L'importo indicato nella sentenza n. 4581/01, pari a complessive £ 8.720.000
(all'attualità € 4.503,50), va quindi riconosciuto per intero, cosicché in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato al pagamento in CP_1
favore dell'Avv. Salvatore Troianiello dell'ulteriore somma di € 2.251,75, oltre agli accessori e agli interessi a far data dal 6 febbraio 2001, così come già statuito e non censurato. Va, del pari, accolta la seconda censura con la quale l'appellante si duole dell'erronea liquidazione delle spese di primo grado che il Tribunale ha parametrato all'importo risarcitorio accordato.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame, le spese di lite vanno liquidate con riferimento allo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, al quale si perviene a seguito della sommatoria degli accessori e degli interessi all'importo liquidato a titolo risarcitorio, e ammontano a complessivi € 2.917,00, di cui € 179,00 per esborsi;
segue, in riforma del secondo capo della pronuncia impugnata, la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese ancora dovute, all'esito del pagamento già effettuato in adempimento della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza nel presente grado di giudizio e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 14446/18 emessa dal Tribunale di Roma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1 2) condanna al pagamento in favore dell'Avv. Salvatore CP_1
Troianiello dell'ulteriore somma di € 2.251,75, oltre agli accessori e agli interessi a far data dal 6 febbraio 2001 fino al soddisfo;
3) liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in complessivi € 2.917,00, di cui € 179,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, e condanna al pagamento in CP_1
favore dell'Avv. Salvatore Troianiello del residuo importo dovuto;
4) condanna la parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese del grado, che liquida in complessivi € 2.344,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 802/2019 r.g. posta in deliberazione all'udienza del 9 gennaio 2025 e vertente
TRA
Avv. Salvatore Troianiello
(Avv. Samuele Antoniucci)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Luigi Russo) PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 14446/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 14446/2018 il Tribunale di Roma ha così statuito: “accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento risarcitorio CP_1
in favore di Salvatore Troianello di € 2.251,75 oltre accessori ed interessi legali dal
6.02.01; condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
Salvatore Troianello che liquida per le varie fasi processuali in € 1.500,00 oltre accessori come per legge”.
L'Avv. Salvatore Troianiello ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello incidentale proposto dall'Avv. , come pure ogni altra CP_1
domanda ed eccezione della stessa parte, e in parziale riforma della sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma n. 14446 del 13 luglio 2018, resa a definizione del giudizio iscritto al N.R.G. 7688/2015, condannare l'Avv. : 1) al CP_1
risarcimento del danno da liquidarsi nella complessiva misura di 4.503,50 Euro, oltre accessori di legge e interessi, e conseguentemente, al pagamento in favore dell'Avv.
Salvatore Troianiello delle residua somma di 2.251,75 Euro (pari alla metà), oltre rimborso spese generali 10%, C.N.P.A.F., I.V.A. e interessi legali ex art. 1284, comma
1, c.c. dal 06 febbraio 2001 fino al 06 febbraio 2015 (data di proposizione della domanda giudiziale), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 06 febbraio
2015 all'effettivo soddisfo;
2) al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, da liquidare secondo i parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 per lo scaglione di valore tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro (per quanto già illustrato a pag.
16 dell'atto di appello), oltre rifusione degli esborsi documentati per complessivi
179,00 Euro (di cui 118,50 Euro per contributo unificato di iscrizione a ruolo;
27,00
Euro per anticipazioni forfettarie ex art. 30 D.P.R. 115/2002; 25,80 Euro per copie conformi uso notifica del ricorso introduttivo e 7,70 Euro per notifica del ricorso introduttivo), con conseguente condanna dell'appellato al pagamento della somma che risulterà eccedente l'importo già corrisposto di 1.500,00 Euro (al netto degli accessori di legge); 3) al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello, da liquidare secondo i parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, per lo scaglione di valore tra 5.200,01 e
26.000,00 Euro (per quanto già illustrato a pag. 16 dell'atto di appello), oltre rifusione degli esborsi documentati per complessivi 395,85 Euro (di cui 355,50 Euro per contributo unificato di iscrizione a ruolo;
27,00 Euro per anticipazioni forfettarie ex art. 30 D.P.R. 115/2002; 7,95 Euro per spese di notifica dell'atto di citazione in appello
e 5,40 Euro per C.A.N. comunicazione di avvenuta notificazione dell'atto di citazione in appello). Voglia altresì l'adita Corte procedere alla correzione del segnalato errore materiale consistente nella ripetuta indicazione del cognome dell'odierno appellante come LO anziché come “Troianiello””.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha rassegnato le CP_1
conclusioni di seguito riportate: ” “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale rigettare l'appello proposto dall'Avv. Troianiello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig. e, per l'effetto, CP_1
in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che la domanda avversaria è di natura contrattuale e consiste nella richiesta di pagamento delle spese legali, rilevando l'intervenuta prescrizione del diritto stesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 2956 e 2957 c.c.; in subordine, qualora l'azione venga qualificata come azione di risarcimento danni extracontrattuale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in assenza di atti interruttivi della stessa. Con vittoria di spese del giudizio”. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 9 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dall'Avv. Salvatore Troianiello che ha agito nei confronti di per ottenere la condanna al risarcimento CP_1
dei danni patiti in conseguenza della condotta illecita tenuta dal convenuto, quale curatore del Controparte_2
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, l'attore aveva difeso il nel giudizio revocatorio promosso nei confronti della Comedi Impianti CP_2
s.r.l., conclusosi con la sentenza n. 4581/01 con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda, aveva dichiarato l'inefficacia (nei confronti del ) della CP_2
cessione del credito e degli atti transattivi intercorsi tra le parti, accertando per l'effetto la titolarità in capo all'attore del credito IVA dell'anno 1994 nei limiti di £ 300.000.000
e condannando la convenuta alla rifusione del 50 % delle spese di lite, liquidate nella misura di £ 4.360.000, con compensazione della restante metà; nonostante l'espletamento dell'attività difensiva, l'Avv. Troianiello non aveva potuto conseguire il pagamento dei compensi in quanto il Curatore non gli aveva dato comunicazione dell'avvenuto deposito del rendiconto ai sensi dell'art. 116 L.F., cosicché a sua insaputa la procedura fallimentare era stata chiusa;
l'istanza proposta al Presidente del Tribunale per ottenere la riapertura delle operazioni era stata respinta con provvedimento in data
18 novembre 2004 in ragione della modestia del vantaggio da acquisire in relazione alle spese che sarebbero conseguite al riavvio del procedimento.
Con la sentenza gravata in questa sede il Tribunale di Roma ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € CP_1 2.251,75, oltre accessori e interessi legali dal 6 febbraio 2001, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Viene preliminarmente esaminato l'appello incidentale proposto dal , in CP_1
quanto le censure sollevate investono l'an della pretesa risarcitoria e assumono, quindi, carattere preliminare rispetto all'appello principale, che è limitato alla determinazione del quantum.
L'appello incidentale non è fondato.
L'unica censura, articolata in più profili, con la quale il Curatore del CP_2
contesta la qualificazione della domanda operata dal Tribunale, assumendo la natura contrattuale della responsabilità imputatagli, e reitera l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non merita condivisione.
Invero, l'attore ha lamentato che - quale creditore del per i compensi CP_2
spettantigli in relazione all'attività difensiva svolta nel giudizio revocatorio - non aveva ricevuto dal Curatore la comunicazione dell'intervenuto deposito del rendiconto secondo quanto prescritto dall'art. 116 L. F.; in mancanza del citato adempimento, pacificamente non effettuato, il è stato chiuso in data 1° febbraio 2002, CP_2
come da provvedimento in atti, rendendo impossibile il conseguimento del corrispettivo per l'attività professionale svolta.
La condotta omissiva imputata al Curatore rientra, quindi, nel perimetro della responsabilità extracontrattuale atteso che l'Avv. Troianiello non ha agito nei confronti del per ottenere il pagamento dei compensi in virtù dell'incarico CP_2
professionale dallo stesso conferito, ma ha convenuto in giudizio il Curatore per essere risarcito dei danni subiti in ragione della chiusura della procedura e della lesione dei suoi diritti di creditore.
Posto che tra l'Avv. Salvatore Troianiello e , in proprio, non è mai CP_1
intercorso un rapporto di patrocinio legale, è evidente che la domanda proposta dal primo nei confronti del secondo non può essere ricondotta ad un'obbligazione contrattuale, ma va inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Da quanto detto consegue che nessuna prescrizione si è verificata, dovendosi far decorrere il termine quinquennale dal momento in cui si è consumato il diritto di agire nei confronti del (effettivo cliente) per il pagamento dei compensi, ossia CP_2
allorché il Tribunale con il provvedimento in data 18 novembre 2004 ha respinto l'istanza di riapertura della procedura proposta dal Difensore per far valere il proprio credito.
Le contestazioni mosse dall'appellato in ordine alla valenza interruttiva delle missive inviategli in data 6 marzo 2006, 2 marzo 2009 e 9 febbraio 2012 vanno disattese.
Secondo l'assunto sostenuto dal le lettere in atti non avrebbero interrotto il CP_1
corso della prescrizione quinquennale in quanto riferite all'obbligazione contrattuale assunta con il . CP_2
Al contrario, l'importo richiesto risulta quantificato nella misura “corrispondente alle spese di lite, comprensive degli accessori di legge, complessivamente liquidate nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4851 del 06.02.2001”, assunta evidentemente dal
Troianiello quale parametro per la quantificazione del risarcimento del danno.
Inoltre, nell'intestazione della prima lettera rimessa dall'Avv. Troianiello e nel contenuto della seconda, il cui tenore è poi riportato nella terza missiva, si rinviene il riferimento all'art. 22 del Codice Deontologico Forense il cui richiamo (nel testo all'epoca vigente) si giustifica proprio in ragione della circostanza che la pretesa avanzata dall'attore nei confronti del , il quale riveste a sua volta la qualifica CP_1
di Avvocato, deve rispettare i principi che ispirano i rapporti di colleganza.
Il corso della prescrizione risulta, quindi, più volte interrotto e l'appello incidentale va respinto. L'appello principale è fondato.
Va innanzitutto disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che ove il cognome dell'attore è indicato nell'intestazione, nella motivazione e nel dispositivo della pronuncia in “Troianello”, lo stesso deve intendersi come “Troianiello”.
Ciò posto, la prima censura, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale ha tenuto conto della compensazione delle spese di lite disposta con la sentenza n. 4581/01 e ha quantificato il risarcimento del danno nella misura di € 2.251,75 (£ 4.360.000), pari alla metà dell'importo ivi liquidato, merita condivisione.
Il criterio astrattamente seguito dal giudice di primo grado appare corretto, in quanto la sentenza gravata ha fatto riferimento all'ammontare delle spese liquidate con la sentenza n. 4581/01, traendone un parametro di valutazione utile ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da commisurare al compenso che il
Difensore del avrebbe potuto ricavare per l'attività prestata in detto CP_2
giudizio.
Cionondimeno, il Difensore ha diritto a percepire in misura integrale il compenso per la prestazione resa, a nulla rilevando la circostanza che nei rapporti tra le parti il giudice abbia disposto, in parte, la compensazione delle spese di lite;
diversamente opinando si giungerebbe, infatti, alla conclusione - obiettivamente non condivisibile - secondo cui in caso di compensazione integrale delle spese il Difensore non vanterebbe alcun credito per l'attività svolta.
L'importo indicato nella sentenza n. 4581/01, pari a complessive £ 8.720.000
(all'attualità € 4.503,50), va quindi riconosciuto per intero, cosicché in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato al pagamento in CP_1
favore dell'Avv. Salvatore Troianiello dell'ulteriore somma di € 2.251,75, oltre agli accessori e agli interessi a far data dal 6 febbraio 2001, così come già statuito e non censurato. Va, del pari, accolta la seconda censura con la quale l'appellante si duole dell'erronea liquidazione delle spese di primo grado che il Tribunale ha parametrato all'importo risarcitorio accordato.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame, le spese di lite vanno liquidate con riferimento allo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, al quale si perviene a seguito della sommatoria degli accessori e degli interessi all'importo liquidato a titolo risarcitorio, e ammontano a complessivi € 2.917,00, di cui € 179,00 per esborsi;
segue, in riforma del secondo capo della pronuncia impugnata, la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese ancora dovute, all'esito del pagamento già effettuato in adempimento della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza nel presente grado di giudizio e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 14446/18 emessa dal Tribunale di Roma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1 2) condanna al pagamento in favore dell'Avv. Salvatore CP_1
Troianiello dell'ulteriore somma di € 2.251,75, oltre agli accessori e agli interessi a far data dal 6 febbraio 2001 fino al soddisfo;
3) liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in complessivi € 2.917,00, di cui € 179,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, e condanna al pagamento in CP_1
favore dell'Avv. Salvatore Troianiello del residuo importo dovuto;
4) condanna la parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese del grado, che liquida in complessivi € 2.344,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino