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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6417/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 13.11.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Federico
Vecchio (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Lorenzo de
Gregoriis (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._4
-APPELLATO-
E
(c.f. ) CP_2 C.F._5 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Iole Di
Bonifacio (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._6
-APPELLATO-
oggetto: appello di nei confronti di Parte_1 CP_1
e , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di CP_2
Tivoli, n° 345/2020, pubblicata il 27.02.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G.
3698/2015 promosso da nei confronti di e CP_1 Parte_1
r.g. n.
1 - oggetto: accertamento stipula contratto di locazione e risarcimento CP_2
danni -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 08.07.2015, conviene in giudizio CP_1
, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via principale
1) accertare e dichiarare la stipulazione o la conclusione di un contratto di locazione ad uso commerciale tra il signor e CP_1 [...] con decorrenza “luglio 2014”, relativamente all'immobile Parte_1 ubicato in Comune di Mandela (RM) distinto all'Agenzia del Territorio, Nuovo Catasto
Edilizio Urbano al Foglio 12, Part. 22, sub. 3/4, zona censuaria U, Cat. A/4, Classe 2, consistenza 9,5 vani, al canone di locazione pattuito nell'ammontare di € 1.200,00 mensili, di durata pari ad anni 6 (sei);
2) Accertare l'illegittimità del recesso di dal Parte_1
contratto di locazione ad uso commerciale stipulato con il Sig. così come CP_1 comunicato con lettera del 24.07.2014 a quest'ultimo e l'annessa intimazione rivolta allo stesso di voler abbandonare l'unità immobiliare locata (Doc. 17);
3) accertato il recesso di dal contratto di Parte_1
locazione ad uso commerciale, comunicato con lettera del 24.7.2014, dichiarare lo stesso ingiustificato, senza causale e senza preavviso, configurante inadempimento degli obblighi e delle pattuizioni legali e di quelle di cui al contratto di locazione commerciale ripassato tra le parti negoziali per la durata di anni 6 (sei), per i fatti e le ragioni spiegate nella narrativa del presente atto, con ogni seguente statuizione di legge;
4) accertare e dichiarare che in conseguenza del recesso senza giustificazione e senza preavviso di dal contratto di locazione Parte_1
commerciale concluso nel luglio 2014 - relativamente all'immobile ubicato in Mandela
(FG) adibito ad uso ristorante - il signor ha subìto danni patrimoniali CP_1
e non patrimoniali nell'ammontare di € 80.109,89, di cui € 44.109,89 pari all'equivalente delle spese sostenute dall'attore per l'acquisto dei beni mobili e/o delle attrezzature strumentali all'esercizio di ristorazione così come descritti nella narrativa del presente atto, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, per i fatti
e le ragioni compendiate in narrativa;
r.g. n. 2 5) per l'effetto, condannare, al risarcimento dei Parte_1 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nell'ammontare che prudenzialmente viene stimato in € 80.109,89, di cui € 44.109,89 pari all'equivalente delle alle spese sostenute dall'attore per l'acquisto dei beni mobili e/o delle attrezzature strumentali all'esercizio di ristorazione così come descritti nella narrativa del presente atto, attrezzature per la gestione del ristorante, o nel diverso ammontare, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, per i fatti e le ragioni descritte in atti;
6) accertare e dichiarare la misura del risarcimento dei danni nell'equivalente economico o monetario della lesione dell'interesse cd. positivo, derivante dalla stipula del contratto di locazione ad uso commerciale con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2021, secondo quanto stabilito dal contratto concluso e replicato nelle sue pattuizioni con la spedizione dello stesso per iscritto in data 16 maggio 2014 dalla dott.ssa al (Doc. n. 13; Per_1 CP_1
Doc. n. 14), nella misura che il giudice vorrà stabilire in corso di causa o ritenuta di giustizia ovvero secondo equità – anche in considerazione dell'entità dei ricavi medi di un ristorante della medesima tipologia, desumibile in via presuntiva dagli studi di settore predisposti dall'Agenzia delle Entrate, nonché del prezzo di affitto mensile pattuito in 1.200,00 euro – e che sin d'ora si stima non possa essere comunque inferiore ad euro 3.000,00 netti al mese, per un totale di euro 3.000,00 x 12 (euro 36.000,00) moltiplicato per anni sei ovvero in euro 216.000,00;
In via subordinata:
7) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del signor
[...]
per il mancato rispetto del dovere di buona fede nelle trattative Parte_1
e nella formazione del contratto, ex art. 1337 c.c. od in virtù di altra norma comunque favorevole all'attore, e di condannarlo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nei termini che seguono:
6.1.) Euro 44.109,89 a titolo di spese inutilmente sostenute dall'attore per l'acquisto di beni e di attrezzature per la gestione del ristorante, come ricostruito al punto n. 7 della narrazione e altresì documentato (Doc. n. 10);
6.2.) L'equivalente monetario del danno patito dal Sig. da determinarsi in via CP_1
equitativa dal giudice, per non aver potuto fare profitto dell'occasione, presentatesi nel corso delle trattative con il Sig. , di stipulare con il Sig. un Parte_1 Persona_2 contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso di quello non concluso”.
r.g. n. 3 A sostegno delle rassegnate conclusioni, il allega: CP_1
- La conclusione, al canone mensile di euro 1.200,00 e per la durata di sei anni, rinnovabili, di un contratto di locazione avente ad oggetto il locale ad uso commerciale di proprietà di locale ubicato nel Comune Parte_1 Parte_1 di Mandela (Roma), denominato “Le Scuderie”, destinato all'apertura di una attività di ristorazione che il cuoco professionista, avrebbe gestito, una CP_1
volta ultimata la ristrutturazione necessaria.
- L'accordo, privo di forma scritta, si è perfezionato per l'incontro delle volontà, per il principio della libertà di forma.
- Illegittimità del recesso di dalle trattative intercorse tra le parti, alla Parte_1 quale sono conseguiti danni per l'attore.
Il 26.10.2015, si costituisce in giudizio Parte_1
proponendo anche domanda riconvenzionale e istanza per la autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, resiste alle domande attoree, opponendo il mancato perfezionamento del contratto di locazione;
rassegna le seguenti conclusioni: “in via preliminare, fa istanza affinché il Tribunale disponga, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza di comparizione, al fine di consentire al Dott.
[...]
di la citazione in giudizio dell'Ing. (C.F.: Parte_1 Parte_1 CP_2 [...]
), domiciliato presso il suo studio professionale in Corvaro di C.F._7
Borgorose (RI), Via Marsicana, 4, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata dall'attore a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; - nel merito, in via principale, rigettare le domande proposte dal Sig. nei confronti del Dott. CP_1 Parte_1
di poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in
[...] Parte_1
via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa,
l'inadempimento dell'Ing. rispetto alle obbligazioni da questi assunte CP_2 con l'accettazione dell'incarico di Direttore dei Lavori e Progettista, conferitogli dal
Dott. in relazione ai lavori svolti sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, Parte_1
sito in Mandela (RM), distinto al N.C.E.U. al foglio 12, p.lla 22, sub 2 e 3, in solido con il Sig. per le responsabilità che per altro titolo verranno riconosciute in capo a CP_1 quest'ultimo, o per quanto di sua esclusiva competenza;
- ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la responsabilità precontrattuale o extracontrattuale del Sig. in ordine alla causazione CP_1
r.g. n. 4 dei danni subìti dal Dott. di indicati in narrativa, in solido con Parte_1 Parte_1
l'Ing. per le responsabilità che per altro titolo verranno riconosciute in CP_2 capo a quest'ultimo, o per quanto di sua esclusiva competenza;
- per l'effetto, condannare il Sig. e l'Ing. in solido o ciascuno per CP_1 CP_2
quanto di propria competenza, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, dal Dott. di nella Parte_1 Parte_1
misura che verrà accertata e dimostrata in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il 20/09/2016, si costituisce in giudizio;
si dichiara estraneo alle CP_2
domande risarcitorie avanzate nei suoi confronti e rassegna le seguenti conclusioni:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia rigettare ogni domanda formulata nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 22.09.2016, chiede la riunione del giudizio al procedimento Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo (RG n. 3804/16), avente ad oggetto l'inadempimento al contratto di appalto intercorso con la ma la Controparte_3 istanza è respinta con la ordinanza del 04.11.2016, che assegna i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<<1) respinge la domanda attorea;
2) dichiara inammissibili le domande
riconvenzionali avanzate dal convenuto;
3) dichiara compensate le spese di lite tra
e di 4) condanna CP_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1
di alla refusione delle spese di lite a favore di che si Parte_1 CP_2
liquidano in Euro 4.290,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale>>.
Di seguito, e per quanto di rilievo tenuto conto delle censure mosse in questa sede, le ragioni poste a sostegno della decisione.
- La domanda del è infondata. Egli sostiene il perfezionamento di un CP_1
contratto nel gennaio 2012 per il piano primo della suddetta unità immobiliare, da adibire ad attività di ristorante, per il canone di euro 1.200,00 mensili (poi aumentata ad euro 1.300,00) e per la durata di anni 6+6. A tal fine, allega: a) il comportamento concludente del locatore, il quale ebbe ad affidare la ditta
[...]
i consistenti lavori di ristrutturazione dell'immobile, per un Controparte_3
costo nel complesso di circa euro 300.000,00, proprio allo scopo di adibire il cespite all'attività ristorativa;
b) la condivisione tra le parti della progettazione architettonica degli spazi;
c) l'iscrizione, in data 4/4/14, alla CCIAA della r.g. n. 5 propria ditta individuale denominata " ', Controparte_4
avente ad oggetto l'attività di ristorazione con somministrazione catering ed eventi banqueting con connessa casella di posta elettronica certificata"; c)
l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività di ristorazione pari a complessivi Euro 44.109,80; la pressoché totale ultimazione degli interventi di adeguamento del locale che avrebbe dovuto essere inaugurato il 25/07/2014, proprio per tenere fede al termine di decorrenza della locazione individuata dalle parti nel mese di luglio 2014; la superfluità, in punto di diritto, di una forma scritta essendo il contratto di locazione commerciale soggetto ad un regime diverso di tutela rispetto al contratto ad uso abitativo, regolato quindi dal principio di libertà di forma.
- Seppure l'accordo fosse intervenuto, sarebbe nullo, per assenza del fondamentale requisito della registrazione.
- Non vi è responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative.
La rottura di una trattativa non è di per sé illecita, in quanto manifestazione della libertà contrattuale;
costituisce illecita violazione di un dovere precontrattuale di buona fede a due condizioni: deve avvenire dopo che si sia consolidato il giustificato affidamento di controparte nella conclusione del contratto;
deve essere ingiustificata, ossia priva di giusta causa (cfr., ex multis, Cass.
1786/2015; Cass. 1051/2012; Cass. 11438/2004; Cass. 8723/2004). Rapportando le succitate nozioni al caso di specie, deve dunque essere focalizzata l'attenzione su due aspetti: a) la sussistenza di un ragionevole e giustificato affidamento da parte dell'attore in ordine alla futura stipula del contratto;
b) l'esistenza di una valida causa giustificatrice dell'interruzione delle trattative da parte del convenuto. La istruttoria prova che il ha maturato un legittimo e CP_1
giustificato convincimento in ordine alla futura stipula del contratto, ingenerato proprio dal comportamento dell'attore, ma non vi è stato abbandono delle trattative, ma la semplice presa d'atto da parte di entrambi i contraenti del mancato raggiungimento di un accordo. In altre parole, non è possibile definire il comportamento del convenuto quale un abbandono ingiustificato delle trattative, posto che, più semplicemente sono state entrambe le parti ad aver preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo in relazione ad un punto fondamentale dell'accordo, quale la determinazione prezzo.
r.g. n.
6 - Le domande riconvenzionali del convenuto sono inammissibili in quanto non dipendono dal titolo dedotto in giudizio (accertamento di una responsabilità rispetto agli obblighi assunti con il contratto di locazione di un immobile o responsabilità per ingiustificato recesso dalle trattative per la stipula del medesimo contratto), ma si fondano su un preteso inadempimento, del CP_2 agli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico di progettista e direttore dei lavori eseguiti, dal , sull'immobile, in concorso con il ma Parte_1 CP_1
sono riconducibili ad un titolo totalmente diverso rispetto a quello dedotto dall'attore. Giova tener conto del fatto che, per le difformità dei lavori eseguiti dalla rispetto al progetto architettonico e strutturale approvato dal CP_3
convenuto, pende un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. r.g. 548/2016, la cui riunione al presente fascicolo, se pur richiesta, non è stata autorizzata.
- Spese di lite compensate tra attore e convenuto, stante la reciproca soccombenza;
in relazione alla posizione del terzo chiamato le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Con atto di appello, rassegna le seguenti Parte_1
conclusioni.
<< (…) : In via principale nel merito, in accoglimento dei motivi dedotti nel proposto appello e in riforma parziale della sentenza impugnata dichiarare ammissibili le domande riconvenzionali svolte dal Dott. e condannare, in solido tra loro o Parte_1
per quanto di rispettiva responsabilità per le ragioni indicate in narrativa, il Sig.
[...]
e l'Ing. al pagamento, in favore del Dott. di CP_1 CP_2 Parte_1
della somma complessiva di € 173.897,00 o della diversa somma, Parte_1
maggiore o minore, liquidata in via equitativa o comunque ritenuta di giustizia. (ii) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e 15% spese generali come per legge, per i due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede
l'ammissione di tutte le prove non ammesse e/o rigettate in primo grado e in particolare, si chiede disporsi CTU, al fine di quantificare i danni subiti dal Dott.
[...]
in ragione dei comportamenti posti in essere dall' Ing. e dal Sig. Pt_1 CP_2
. CP_1 resiste all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni. CP_1
< a) Rigettare i motivi di appello formulati dal dott. Parte_1
in quanto infondati in fatto e in diritto;
b) In ogni caso, accertare e
[...]
r.g. n. 7 dichiarare l'assoluta estraneità del sig. in ordine alla domanda di CP_1 accertamento della responsabilità per i danni patiti dall'appellante; c) Con vittoria di spese ed onorari di causa>>.
L'ing. resiste all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni. CP_2
<< (…): 1) In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile lo spiegato appello per tutti i motivi rappresentati con ogni relativa statuizione;
2) Nel merito rigettare l'appello spiegato per i motivi di fatto e di diritto esposti confermando la sentenza di primo grado;
3) Sempre ed in ogni caso rigettare ogni domanda spiegata avverso l'ing. in quanto infondata 4) Con vittorie di spese e competenze di CP_2
lite>>.
propone tre motivi di appello. Parte_1
A) Rubricato: “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 36 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di primo grado inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dal dott. sul presupposto che quest'ultime sarebbero fondate Parte_1 su un titolo totalmente diverso da quello dedotto dall'attore”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui dichiara inammissibili le domande riconvenzionali dirette ad accertare l'inadempimento dell'ing. rispetto CP_2 alle obbligazioni assunte con l'accettazione dell'incarico di progettista e direttore dei lavori conferitogli, da , in relazione ai lavori svolti Parte_1 sull'immobile in oggetto. A tal fine, sostiene che fra la domanda riconvenzionale e la domanda principale sussiste un collegamento obiettivo, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, 1° co.
B) Rubricato: “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 36 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di primo grado inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dal dott. sul presupposto che su quest'ultime pendesse già un Parte_1 separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”. L'appellante censura ancora la decisione nella parte in cui dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte, motivando con la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rispetto al quale è stata respinta la domanda di riunione. A tal fine allega vizio di motivazione rispetto alla decisione di non riunire i giudizi;
ipotizza una serie di ragioni, non condivise, della mancata riunione dei giudizi e insiste per la valutazione della domanda riconvenzionale r.g. n. 8 che assume documentalmente istruita anche dal mediante il deposito dei CP_2
documenti numerati da 2 a 5.
In particolare, sostiene l'appellante che è stato erroneamente ritenuto che la domanda riconvenzionale fosse oggetto del separato giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, laddove i due procedimenti sono diversi per petitum e causa petendi ( il presente giudizio verte tra , il e il mentre il Parte_1 CP_2 CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verte fra la che ha CP_3 eseguito i lavori sull'immobile, e il ); nel presente procedimento il Parte_1
è chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità professionale, quale CP_2
Direttore Lavori eseguiti, sull'immobile di proprietà di , da Parte_1 CP_3
nel giudizio rubricato al n. R.G. 548/2016, invece, . società CP_3 CP_3
appaltatrice di detti lavori, è citata in giudizio per non averli eseguiti a regola d'arte.
C) Rubricato: “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 36 c.p.c. e omessa pronuncia per non aver riconosciuto il giudice di primo grado responsabilità in capo all'Ing. in solido con il sig. per i rispettivi CP_2 CP_1 comportamenti nei confronti del dott. di . Parte_1 Parte_1
L'appellante ripropone la domanda e a sostegno della stessa richiama le stesse allegazioni difensive, nonché le perizie di parte versate in atti, da cui complessivamente emerge, secondo l'appellante, la difformità dei lavori eseguiti sull'immobile di rispetto al progetto commissionato e la Parte_1
incompletezza dei lavori stessi, per altro eseguiti in spregio alle norme di sicurezza e senza la preventiva richiesta di autorizzazione sismica al Genio
Civile. Allega l'omissione del controllo sui lavori svolti dalla;
il deposito CP_3 di una variante in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione, senza alcuna autorizzazione da parte della committenza (con firma apocrifa proprietario); il deposito di falsa dichiarazione di “fine lavori”, nel mancato completamento degli stessi;
l'omessa variante in corso d'opera presso il Genio Civile del
Comune di Mandela riguardante le modifiche strutturali sulle travi in cemento armato, obbligatoria in zona sismica;
l'omesso effettivo controllo sui lavori svolti dalla;
l'omessa consegna a della documentazione CP_3 Parte_1
attestante lo stato di avanzamento lavori, il libretto delle misure e la documentazione riguardante la situazione contabile.
r.g. n. 9 Le tre censure possono essere valutate congiuntamente: attengono tutte alla pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal
[...]
, nei confronti del e del questi quale direttore dei lavori Pt_1 CP_1 CP_2 eseguiti, sull'immobile di proprietà di (e oggetto della domanda di Parte_1
risarcimento danni proposta dal nei confronti di ), dalla società CP_1 Parte_1
edile . CP_3
Le censure non inficiano la decisione.
In diritto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa, come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito.
Se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto solo di motivare al riguardo (Cass. n.
5484 del 01/03/2024).
Nella specie, la pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale è adeguatamente motivata con la indicazione, puntuale, della diversità dei rapporti dedotti in giudizio dall'attore principale e dall'attore in riconvenzionale: la domanda principale, infatti, è indicato avere ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale ricondotta, dal alla esistenza di un contratto ( contestata dal ) di CP_1 Parte_1 locazione per uso diverso e l'accertamento dell'inadempimento, da parte del , Parte_1
agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del locatore.
Giova aggiungere in questa sede, e a sostegno del punto di decisione impugnato, che la domanda proposta dal in via subordinata ha ad oggetto l'accertamento CP_1 dell'ingiustificato recesso, da parte del , dalle trattative che avrebbero dovuto Parte_1
condurre alla stipula, tra il e il del contratto di locazione (ove non Parte_1 CP_1 ritenuto tale contratto perfezionato di fatto) per l'immobile di proprietà del . Parte_1
La domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti dell'ing. è Parte_1 CP_2
invece diretta ad accertare la responsabilità professionale del e si fonda sulla CP_2
violazione degli obblighi assunti, dal chiamato, nei confronti del , con Parte_1
l'accettazione dell'incarico di progettista e direttore dei lavori eseguiti, dalla CP_3 impresa edile estranea al presente giudizio, sull'immobile di proprietà del . Parte_1
r.g. n. 10 Giova aggiungere, sempre nel senso della inammissibilità della domanda riconvenzionale, che i comportamenti imputati al con la domanda CP_1 riconvenzionale sono ricondotti, da , sempre nell'ambito della domanda di Parte_1
responsabilità professionale svolta nei confronti del progettista e direttore dei lavori, in quanto il direttore dei lavori non avrebbe impedito la esecuzione, da parte della impresa edile, di lavori richiesti esclusivamente dal e non ricompresi nel progetto CP_1
originario. Il , infatti, non prospetta atti o rapporti giuridici come idonei a Parte_1
determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dal ripetesi, CP_1 nell'ambito di controversia avete ad oggetto la pretesa stipula di un contratto di locazione ( o il preteso recesso ingiustificato dalle trattative per la stipula di tale contratto) e in base ai quali chiedere la reiezione delle domande proposte dal CP_1
ma chiede una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande di responsabilità professionale nei confronti del direttore dei lavori ( e “ in concorso” del che, per altro, impongono una ulteriore istruttoria, come emerge dalle CP_1
conclusioni istruttorie rassegnate dallo stesso appellante e trattandosi di domanda di accertamento di responsabilità dedotta sotto molteplici profili per la valutazione dei quali non è sufficiente la produzione documentale delle parti, nonostante la prova testimoniale espletata e le rispettive prospettazioni difensive.
Né inficiano la decisione in ordine alla mancanza di un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" le censure dell'appellante in ordine alla pendenza della lite con la impresa edile, dato che sono sufficienti le precedenti considerazioni al respingimento dell'appello e alla conferma della decisione impugnata, pur integrata nella motivazione.
Spese di lite
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 52.001,00 e euro 260.000,00; compensi minimi in ragione della semplicità della unica questione trattata).
Sanzione processuale
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
r.g. n. 11 Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di e , Parte_1 CP_1 CP_2
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli, n° 345/2020, pubblicata il 27.02.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 3698/2015 promosso da nei confronti di e CP_1 Parte_1 CP_2
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
- Respinge l'appello.
- Condanna a rifondere, a e Parte_1 CP_1 CP_2
, le spese di lite che liquida, per ciascuna parte appellata, in euro 4.997,00 per
[...]
compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 26.02.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 12