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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/07/2024, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 509 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 tra con sede in Melendugno (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Beatrice Genchi e Giuseppe
Marcello Pascali, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e con sede in Controparte_1 CP_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore,
APPELLATA contumace con sede in Napoli (c.f. , in persona del CP_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Luciana Cipolla e Marco Pesenti, come da mandato in atti
APPELLATA A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.12.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 14.11.2019 la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la
[...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione relativa alla procedura esecutiva immobiliare RGE 564/2017, nell'ambito della quale il g.e. aveva rigettato con provvedimento del 15.10.2019 l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla . Parte_1
Premetteva che in data 3.8.2017 le aveva Controparte_4
notificato atto di pignoramento immobiliare, riguardante nove immobili a fronte dei soli tre prestati a garanzia del credito della procedente, a seguito di precetto per la somma di € 221.925,24, oltre interessi e spese.
La aveva, quindi, proposto tempestiva opposizione Parte_1 esecutiva istando per la sospensione dell'esecuzione, lamentando innanzitutto il difetto di titolo esecutivo idoneo a supportare la intera esecuzione, ed in subordine la quantità del presunto credito azionato. Instava anche per la riduzione del pignoramento, che aveva colpito beni assolutamente esuberanti rispetto al presunto credito vantato.
pag. 2/13 L'istanza era stata rigettata, con ordinanza successivamente confermata anche in sede di reclamo. Tuttavia, nelle more del giudizio, le parti avevano composto la lite bonariamente, ragion per cui la aveva rinunciato alla procedura, e Controparte_4 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che nel frattempo era intervenuta per un credito erariale successivamente definito mediante procedura di rottamazione, aveva trovato applicazione l'effetto legale di improcedibilità dell'azione espropriativa ex art. 76 D.P.R. 602/1973.
E tuttavia, alla seconda udienza ex art. 631 c.p.c. del 15.5.2019, in assenza delle altre parti che nel frattempo avevano composto le proprie questioni, aveva spiegava intervento qualificato come
“titolato” la definendosi creditore Controparte_1
ipotecario e chiedendo di essere ammessa al riparto in via privilegiata nonché disporsi la vendita dei beni ipotecati. Era stato quindi nominato con provvedimento del 15.5.2019 il Professionista
Delegato, il quale aveva depositato relazione nella quale aveva evidenziato che il titolo azionato dall'intervenuta era effettivamente un mutuo ipotecario, a garanzia del quale vi erano tuttavia immobili differenti da quelli pignorati nel procedimento de quo (n. 564/2017
RGEI). La Banca intervenuta, quindi, in data 13.6.2019 aveva depositato rinuncia alla precedente istanza, erroneamente definita titolata, e proponendone un'altra dichiarandosi creditrice non titolata e chiedendo di essere ammessa in qualità di creditrice chirografaria.
Il G.E., il successivo 17 giugno, aveva individuato i lotti e ordinato la vendita di tutti i beni pignorati.
L'odierna attrice aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi, chiedendo l'estinzione della procedura e comunque la sospensione dell'esecuzione, istanza che veniva rigettata con provvedimento del 15.10.2019 sul presupposto che il creditore pag. 3/13 intervenuto fosse titolato. Con il medesimo provvedimento, impugnato a mezzo reclamo con richiesta di sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte accolto con provvedimento del
10.7.2020 nel proc. R.G.N. 10397/2019, il G.E. aveva assegnato altresì il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione di detta ordinanza per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Per tale motivo introduceva il giudizio di merito Parte_1
assumendo in questa sede:
1) La nullità dell'intervento della e Controparte_1
l'improcedibilità dell'espropriazione per violazione degli artt. 2911
c.c. e 499 c.p.c;
2) In subordine e nel merito, l'inesistenza radicale del titolo esecutivo anche diversamente riferito e comunque l'inesistenza del credito insinuato nella procedura;
3) Il diritto a ottenere il risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, anche in relazione alla iscrizione in C.R.I.F. ex art. 2050 c.c..
Concludeva quindi chiedendo che il Giudice volesse così provvedere:
1) Dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo l'intervento nella procedura n. 564/2017 da parte di per Controparte_1
violazione degli artt. 2911 c.c. e 499 c.p.c. per difetto di titolo esecutivo, vizio capace di travolgere tutti i successivi atti esecutivi ed estinguere ipso facto la procedura esecutiva;
2) Per l'effetto, dichiarare che l'ordinanza di vendita del 17.6.2019 va annullata e revocata e dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 564/17 RGEI già dal 15.5.2019;
3) In via subordinata, in ogni caso dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo l'intervento nella procedura per inesistenza e/o indeterminatezza assoluta del presunto credito in conseguenza della pag. 4/13 nullità assoluta delle clausole dei rapporti negoziali oggettivamente e documentalmente collegati fra loro;
4) sempre in subordine, nel merito della pretesa azionata con l'intervento invalido di cui innanzi dichiarata ed accertata la nullità della clausola di determinazione degli interessi e degli altri costi afferenti il credito, promessi e pattuiti in misura superiore alla soglia di usura volta a volta vigente alla data della stipulazione dei contratti 11/5/2012 e 2/9/2014, rideterminare l'importo ancora eventualmente dovuto dalla attrice ovvero le restituzioni rispetto alla originaria esposizione, previo ordine impartito alla Banca di esibire i piani di ammortamento dei contratti con le contabili di pagamento delle rate, con interessi e rivalutazione;
5) condannare la convenuta al risarcimento del danno, CP_1
patrimoniale e non patrimoniale, per la illegittima condotta della convenuta sia in relazione all'intervento spiegato nella procedura al n. 564/2017 RGEI ed all'impulso impressole, sia con riferimento alla fase genetica dei rapporti in narrativa richiamati, alla sua gestione, sia infine relativamente alla illegittima segnalazione in CR dello stato e della quantità della esposizione riferita alla società attrice;
6) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 contestando le avverse deduzioni relative all'eccepita nullità dell'intervento ed improcedibilità dell'espropriazione per violazione degli artt. 2911 c.c. e 499 c.p.c., anche alla luce dell'ordinanza del
17.6.2019 con cui il G.E. aveva disposto la vendita del compendio immobiliare oggetto della procedura esecutiva in contestazione, ritenendo inconferente il richiamo all'art. 2911 c.c. e altrettanto inconferente e pretestuoso il richiamo all'atto di intervento depositato ab origine dall'odierna creditrice convenuta, in considerazione del fatto che la detta ordinanza di vendita non era stata emessa dal Giudice dell'esecuzione, come dedotto dall'attrice,
pag. 5/13 “sulla base di quel primo intervento fuorviante che aveva provocato indebitamente ed illegittimamente l'impulso alla procedura”.
Del pari riteneva errato il richiamo all'art. 499 c.p.c., in forza della differenza sostanziale e processuale tra natura del credito
(privilegiata o chirografaria) e l'esistenza del titolo, in forza del quale era prescritto un differente regime di intervento nella procedura esecutiva. Contestava altresì le avverse doglianze di merito relative all' inesistenza e/o indeterminatezza assoluta del presunto credito, in conseguenza della nullità assoluta delle clausole dei rapporti negoziali oggettivamente e documentalmente contestati fra loro, con conseguente richiesta di rideterminazione e ricalcolo della somma debitoria, all'esito della pretesa declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e degli altri costi promessi e pattuiti in misura superiore alla soglia di usura volta a volta vigente.
Infine, si opponeva alle ulteriori istanze formulate da parte avversa in quanto generiche, infondate e prive di qualsivoglia chiaro e inequivoco riscontro probatorio.
Concludeva quindi chiedendo al Giudice il rigetto integrale della domanda e, per l'effetto, la conferma dell'atto di intervento depositato in data 13/06/2019, in ragione della validità e legittimità dei titoli esecutivi e della complessiva esposizione creditoria richiesta in via chirografaria, nonché dell'ordinanza di vendita emessa in data 17/06/2019 e, conseguentemente, la conferma della regolarità della procedura esecutiva tutta, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con atto di intervento depositato in data 17.9.2020 si costituiva e, per essa quale Controparte_5
procuratrice e mandataria, Controparte_6
subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla
[...]
in seguito a cessione di un portafoglio di contratti e Controparte_1
pag. 6/13 crediti perfezionatasi in data 29 giugno 2020 e a far data dal 1 luglio
2020. Specificava che quale cessionaria dei crediti dedotti in giudizio, rispondeva solo dei crediti stessi e nei limiti della loro esistenza;
conseguentemente le domande restitutorie o risarcitorie fatte valere nel presente giudizio non potevano essere fatte valere nei suoi confronti. Per il resto, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale della Controparte_7
richiamava integralmente e faceva propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente, ribadiva e faceva proprie le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito.
L'opponente, all'udienza dell'1.10.2020 produceva ed allegava provvedimento con cui il Tribunale di Lecce in sede di reclamo aveva sospeso la procedura esecutiva n. 564/2017 RGEI, cui atteneva l'opposizione presupposta al presente giudizio, riconoscendo la violazione del disposto di cui agli art. 2911 c.c. e
499 cpc, nonché l'atto di rinuncia alla esecuzione n. 564/2017 RGEI del 14.9.2020, depositato da parte di e contenente CP_2
richiesta di estinzione della procedura nonché di ordine di cancellazione del pignoramento.
A tale richiesta si associava in quel giudizio anche l'odierna opponente, e con provvedimento del 20.10.2020 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura e ordinava la cancellazione del pignoramento.
L'odierno giudicante concedeva quindi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.. Nelle relative memorie, la evidenziava che, al Pt_1 contrario di quanto sostenuto nell'atto di intervento, la CP_2
rispondesse di tutto quanto collegato al credito acquistato;
che agli atti risultasse solo la pubblicazione in G.U. a favore di quest'ultima di una cessione di crediti deteriorati, sostenendo che, qualora nei termini l'intervenuta non avesse prodotto prova documentale della pag. 7/13 titolarità ad azionare/resistere nel presente giudizio e nei confronti della deducente per i crediti per cui è causa, si sarebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione ad causam di in CP_2
entrambi i giudizi. Sosteneva poi che, rispetto alla posizione di nei confronti della quale pure era integrato Controparte_1
correttamente il contraddittorio, la mancata contestazione ai rilievi relativi ai rapporti dedotti rendeva applicabile il disposto dell'art. 115 c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
In replica, produceva la certificazione del Notaio CP_2 Per_1 attestante che nell' “Elenco dei Rapporti Ceduti” dalla
[...]
alla Controparte_7 Controparte_5
(allegato con lettera “A” all'atto di deposito ai miei
[...]
rogiti in data 2 luglio 2020, rep. 48.114, racc. 22.111) con contratto di cessione concluso in data 29 giugno 2020, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n° 82 del 14 luglio
2020, sono ricomprese due posizioni riconducibili a Parte_1
[...
(nn. 100530129 471109271237702-000 e 100530129
471109271237701-000) la cui validità e tempestività venivano eccepite dalla opponente, e contestava le istanze istruttorie formulate da controparte.
Quindi, all'udienza del 17.11.2022, tenutasi mediante trattazione scritta, precisava le proprie conclusioni chiedendo in via CP_2
preliminare dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 564/2017 – Trib. Lecce - da cui aveva tratto origine la presente opposizione – è stata dichiarata estinta il 20 ottobre 2020; in caso di mancata pronuncia al riguardo, sempre in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto, in via principale rigettarsi integralmente la formulata citazione ed ogni avversa istanza e, per pag. 8/13 l'effetto, confermarsi gli impugnati atti di intervento depositati dalla
Cedente in data 13.06.2019, in ragione della validità e Pt_2
legittimità dei titoli esecutivi e della complessiva esposizione creditoria richiesta. In ogni caso, respingere le domande e le pretese proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. si opponeva alla richiesta di dichiarazione di Parte_1
cessazione della materia del contendere, e chiedeva dichiararsi ipso facto, e con sentenza parziale, il difetto di legittimazione della intervenuta sia riguardo al giudizio esecutivo, sia CP_2
riguardo al presente giudizio, con estromissione e condanna alle spese, anche con la formula aggravata ex 96 cpc e distrazione in favore dei procuratori antistatari per aver provocato la necessità di una articolata e ripetuta difesa giudiziale anche in ordine a tale punto;
reiterava le altre conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del CP_1
danno, patrimoniale e non patrimoniale, per la illegittima condotta, sia in relazione ad ogni intervento spiegato nella procedura al n.
564/2017 R.G.E.I. ed all'impulso impressole illegittimamente impeditivo della sua estinzione immediata, sia con riferimento alla fase genetica dei rapporti in narrativa richiamati, alla loro gestione, sia infine rispetto all'illegittima segnalazione in CRIF di stato e quantità della esposizione riferita alla società attrice e ad un tempo in cui non vi era inadempimento;
ordinarsi la immediata cancellazione-rettifica della segnalazione in CRIF;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 17.11.2022 il Giudice tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.”
§ 1.1
Con sentenza n. 958 del 30.3.2023, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimi gli interventi di (e successivamente e della Controparte_1 CP_2
pag. 9/13 cedente nella procedura esecutiva n. 564/2017 R.G.E., in Pt_2
quanto fondati su titoli esecutivi invalidi e illegittimi;
ha rigettato le istanze di risarcimento danni avanzate da parte opponente;
ha rigettato la domanda di lite temeraria;
ha condannato, in solido,
e alla refusione di metà delle Controparte_1 CP_2
spese di lite in favore di Parte_1
§ 1.2
Il tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha argomentato come segue: - ha innanzitutto ritenuto provata la legittimazione processuale di - ha rigettato la richiesta di cessazione della materia CP_8
del contendere;
- nel merito, ha dichiarato l'illegittimità dell'intervento di (poi di e Controparte_1 CP_2
ancor prima quello della cedente per violazione degli artt. Pt_2
2911 c.c. e 499 c.p.c.; - ha osservato incidenter tantum (per mera completezza), che l'opponente non aveva fornito adeguata prova a sostegno dell'asserita inesistenza del credito azionato dalla banca, per violazione della normativa antiusura;
- ha rigettato tutte le richieste risarcitorie (anche quella ex art. 96 c.p.c.).
§ 2
Avverso detta sentenza ha proposto gravame ed ha Parte_1
chiesto che, in totale riforma della stessa, fosse accolta l'opposizione proposta nel giudizio di primo grado;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
sebbene ritualmente citata, non Controparte_1
si è costituita.
All'udienza del 10.4.2024 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
pag. 10/13 L'appello si fonda su un solo complesso motivo. ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 96 Parte_1
c.p.c. ed ha dedotto che il tribunale avrebbe:
a) errato a rigettare nel merito, per difetto di prova, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla debitrice esecutata opponente;
b) omesso di specificare che l'estinzione della procedura esecutiva n. 564/17 R.G.E., pronunciata in data 20.10.2020, si era verificata sin dal 15.5.2019;
c) omesso di provvedere sulla domanda di rideterminazione del credito azionato dagli interventori e di specificare la universale invalidità e illegittimità dei titoli posti a base dell'intervento;
d) ingiustamente rigettato le richieste istruttorie (in particolare quella di CTU contabile) avanzate a sostegno della domanda di rideterminazione del credito;
e) erroneamente rigettato la domanda di risarcimento danni per lite temeraria.
Il motivo è infondato.
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha dichiarato “illegittimi gli interventi di (e successivamente Controparte_1 [...]
e della cedente nella procedura esecutiva RGE CP_2 Pt_2
564/2017, in quanto fondati su titoli esecutivi invalidi e illegittimi”; ha inoltre rigettato le domande risarcitorie di parte opponente, compresa quella avanzata ex art. 96 c.p.c..
E' evidente che, la pronuncia di inammissibilità degli interventi assorbe ogni altra questione relativa all'esistenza e alle dimensioni del credito azionato dall'interventore e dai suoi aventi causa.
Corretta, pertanto, deve ritenersi la decisione del primo giudice, di non provvedere sulle domande di rideterminazione del credito.
Quanto alle domande risarcitorie, diverse da quella fondata sulla temerarietà della lite, il tribunale si è chiaramente espresso in pag. 11/13 motivazione per l'inammissibilità delle stesse (cfr pag. 11 della sentenza impugnata), sicchè ogni altra argomentazione espressa ad abundantiam, in ordine alla fondatezza delle stesse, deve intendersi effettuata incidenter tantum ed è dunque priva del valore di giudicato.
La formula adottata in dispositivo deve intendersi come rigetto in rito e non nel merito.
E' pacifico in giurisprudenza che “La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicchè non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”.
(cass.civ.sez.I, ord. 22.10.2020 n. 23130)
La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., infine, è stata correttamente rigettata dal tribunale in mancanza di prova sulla componente soggettiva del dolo o della colpa grave in capo a
[...]
(prima) e (poi). Controparte_1 CP_2
La sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle CP_2 spese processuali che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti pag. 12/13 in solido all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.6.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 509 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023 tra con sede in Melendugno (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Beatrice Genchi e Giuseppe
Marcello Pascali, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e con sede in Controparte_1 CP_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore,
APPELLATA contumace con sede in Napoli (c.f. , in persona del CP_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Luciana Cipolla e Marco Pesenti, come da mandato in atti
APPELLATA A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.12.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato il 14.11.2019 la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la
[...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione relativa alla procedura esecutiva immobiliare RGE 564/2017, nell'ambito della quale il g.e. aveva rigettato con provvedimento del 15.10.2019 l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dalla . Parte_1
Premetteva che in data 3.8.2017 le aveva Controparte_4
notificato atto di pignoramento immobiliare, riguardante nove immobili a fronte dei soli tre prestati a garanzia del credito della procedente, a seguito di precetto per la somma di € 221.925,24, oltre interessi e spese.
La aveva, quindi, proposto tempestiva opposizione Parte_1 esecutiva istando per la sospensione dell'esecuzione, lamentando innanzitutto il difetto di titolo esecutivo idoneo a supportare la intera esecuzione, ed in subordine la quantità del presunto credito azionato. Instava anche per la riduzione del pignoramento, che aveva colpito beni assolutamente esuberanti rispetto al presunto credito vantato.
pag. 2/13 L'istanza era stata rigettata, con ordinanza successivamente confermata anche in sede di reclamo. Tuttavia, nelle more del giudizio, le parti avevano composto la lite bonariamente, ragion per cui la aveva rinunciato alla procedura, e Controparte_4 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che nel frattempo era intervenuta per un credito erariale successivamente definito mediante procedura di rottamazione, aveva trovato applicazione l'effetto legale di improcedibilità dell'azione espropriativa ex art. 76 D.P.R. 602/1973.
E tuttavia, alla seconda udienza ex art. 631 c.p.c. del 15.5.2019, in assenza delle altre parti che nel frattempo avevano composto le proprie questioni, aveva spiegava intervento qualificato come
“titolato” la definendosi creditore Controparte_1
ipotecario e chiedendo di essere ammessa al riparto in via privilegiata nonché disporsi la vendita dei beni ipotecati. Era stato quindi nominato con provvedimento del 15.5.2019 il Professionista
Delegato, il quale aveva depositato relazione nella quale aveva evidenziato che il titolo azionato dall'intervenuta era effettivamente un mutuo ipotecario, a garanzia del quale vi erano tuttavia immobili differenti da quelli pignorati nel procedimento de quo (n. 564/2017
RGEI). La Banca intervenuta, quindi, in data 13.6.2019 aveva depositato rinuncia alla precedente istanza, erroneamente definita titolata, e proponendone un'altra dichiarandosi creditrice non titolata e chiedendo di essere ammessa in qualità di creditrice chirografaria.
Il G.E., il successivo 17 giugno, aveva individuato i lotti e ordinato la vendita di tutti i beni pignorati.
L'odierna attrice aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi, chiedendo l'estinzione della procedura e comunque la sospensione dell'esecuzione, istanza che veniva rigettata con provvedimento del 15.10.2019 sul presupposto che il creditore pag. 3/13 intervenuto fosse titolato. Con il medesimo provvedimento, impugnato a mezzo reclamo con richiesta di sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte accolto con provvedimento del
10.7.2020 nel proc. R.G.N. 10397/2019, il G.E. aveva assegnato altresì il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione di detta ordinanza per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Per tale motivo introduceva il giudizio di merito Parte_1
assumendo in questa sede:
1) La nullità dell'intervento della e Controparte_1
l'improcedibilità dell'espropriazione per violazione degli artt. 2911
c.c. e 499 c.p.c;
2) In subordine e nel merito, l'inesistenza radicale del titolo esecutivo anche diversamente riferito e comunque l'inesistenza del credito insinuato nella procedura;
3) Il diritto a ottenere il risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, anche in relazione alla iscrizione in C.R.I.F. ex art. 2050 c.c..
Concludeva quindi chiedendo che il Giudice volesse così provvedere:
1) Dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo l'intervento nella procedura n. 564/2017 da parte di per Controparte_1
violazione degli artt. 2911 c.c. e 499 c.p.c. per difetto di titolo esecutivo, vizio capace di travolgere tutti i successivi atti esecutivi ed estinguere ipso facto la procedura esecutiva;
2) Per l'effetto, dichiarare che l'ordinanza di vendita del 17.6.2019 va annullata e revocata e dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 564/17 RGEI già dal 15.5.2019;
3) In via subordinata, in ogni caso dichiarare nullo e/o inesistente e/o illegittimo l'intervento nella procedura per inesistenza e/o indeterminatezza assoluta del presunto credito in conseguenza della pag. 4/13 nullità assoluta delle clausole dei rapporti negoziali oggettivamente e documentalmente collegati fra loro;
4) sempre in subordine, nel merito della pretesa azionata con l'intervento invalido di cui innanzi dichiarata ed accertata la nullità della clausola di determinazione degli interessi e degli altri costi afferenti il credito, promessi e pattuiti in misura superiore alla soglia di usura volta a volta vigente alla data della stipulazione dei contratti 11/5/2012 e 2/9/2014, rideterminare l'importo ancora eventualmente dovuto dalla attrice ovvero le restituzioni rispetto alla originaria esposizione, previo ordine impartito alla Banca di esibire i piani di ammortamento dei contratti con le contabili di pagamento delle rate, con interessi e rivalutazione;
5) condannare la convenuta al risarcimento del danno, CP_1
patrimoniale e non patrimoniale, per la illegittima condotta della convenuta sia in relazione all'intervento spiegato nella procedura al n. 564/2017 RGEI ed all'impulso impressole, sia con riferimento alla fase genetica dei rapporti in narrativa richiamati, alla sua gestione, sia infine relativamente alla illegittima segnalazione in CR dello stato e della quantità della esposizione riferita alla società attrice;
6) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 contestando le avverse deduzioni relative all'eccepita nullità dell'intervento ed improcedibilità dell'espropriazione per violazione degli artt. 2911 c.c. e 499 c.p.c., anche alla luce dell'ordinanza del
17.6.2019 con cui il G.E. aveva disposto la vendita del compendio immobiliare oggetto della procedura esecutiva in contestazione, ritenendo inconferente il richiamo all'art. 2911 c.c. e altrettanto inconferente e pretestuoso il richiamo all'atto di intervento depositato ab origine dall'odierna creditrice convenuta, in considerazione del fatto che la detta ordinanza di vendita non era stata emessa dal Giudice dell'esecuzione, come dedotto dall'attrice,
pag. 5/13 “sulla base di quel primo intervento fuorviante che aveva provocato indebitamente ed illegittimamente l'impulso alla procedura”.
Del pari riteneva errato il richiamo all'art. 499 c.p.c., in forza della differenza sostanziale e processuale tra natura del credito
(privilegiata o chirografaria) e l'esistenza del titolo, in forza del quale era prescritto un differente regime di intervento nella procedura esecutiva. Contestava altresì le avverse doglianze di merito relative all' inesistenza e/o indeterminatezza assoluta del presunto credito, in conseguenza della nullità assoluta delle clausole dei rapporti negoziali oggettivamente e documentalmente contestati fra loro, con conseguente richiesta di rideterminazione e ricalcolo della somma debitoria, all'esito della pretesa declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e degli altri costi promessi e pattuiti in misura superiore alla soglia di usura volta a volta vigente.
Infine, si opponeva alle ulteriori istanze formulate da parte avversa in quanto generiche, infondate e prive di qualsivoglia chiaro e inequivoco riscontro probatorio.
Concludeva quindi chiedendo al Giudice il rigetto integrale della domanda e, per l'effetto, la conferma dell'atto di intervento depositato in data 13/06/2019, in ragione della validità e legittimità dei titoli esecutivi e della complessiva esposizione creditoria richiesta in via chirografaria, nonché dell'ordinanza di vendita emessa in data 17/06/2019 e, conseguentemente, la conferma della regolarità della procedura esecutiva tutta, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con atto di intervento depositato in data 17.9.2020 si costituiva e, per essa quale Controparte_5
procuratrice e mandataria, Controparte_6
subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla
[...]
in seguito a cessione di un portafoglio di contratti e Controparte_1
pag. 6/13 crediti perfezionatasi in data 29 giugno 2020 e a far data dal 1 luglio
2020. Specificava che quale cessionaria dei crediti dedotti in giudizio, rispondeva solo dei crediti stessi e nei limiti della loro esistenza;
conseguentemente le domande restitutorie o risarcitorie fatte valere nel presente giudizio non potevano essere fatte valere nei suoi confronti. Per il resto, subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale della Controparte_7
richiamava integralmente e faceva propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente, ribadiva e faceva proprie le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito.
L'opponente, all'udienza dell'1.10.2020 produceva ed allegava provvedimento con cui il Tribunale di Lecce in sede di reclamo aveva sospeso la procedura esecutiva n. 564/2017 RGEI, cui atteneva l'opposizione presupposta al presente giudizio, riconoscendo la violazione del disposto di cui agli art. 2911 c.c. e
499 cpc, nonché l'atto di rinuncia alla esecuzione n. 564/2017 RGEI del 14.9.2020, depositato da parte di e contenente CP_2
richiesta di estinzione della procedura nonché di ordine di cancellazione del pignoramento.
A tale richiesta si associava in quel giudizio anche l'odierna opponente, e con provvedimento del 20.10.2020 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura e ordinava la cancellazione del pignoramento.
L'odierno giudicante concedeva quindi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.. Nelle relative memorie, la evidenziava che, al Pt_1 contrario di quanto sostenuto nell'atto di intervento, la CP_2
rispondesse di tutto quanto collegato al credito acquistato;
che agli atti risultasse solo la pubblicazione in G.U. a favore di quest'ultima di una cessione di crediti deteriorati, sostenendo che, qualora nei termini l'intervenuta non avesse prodotto prova documentale della pag. 7/13 titolarità ad azionare/resistere nel presente giudizio e nei confronti della deducente per i crediti per cui è causa, si sarebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione ad causam di in CP_2
entrambi i giudizi. Sosteneva poi che, rispetto alla posizione di nei confronti della quale pure era integrato Controparte_1
correttamente il contraddittorio, la mancata contestazione ai rilievi relativi ai rapporti dedotti rendeva applicabile il disposto dell'art. 115 c.p.c., e formulava istanze istruttorie.
In replica, produceva la certificazione del Notaio CP_2 Per_1 attestante che nell' “Elenco dei Rapporti Ceduti” dalla
[...]
alla Controparte_7 Controparte_5
(allegato con lettera “A” all'atto di deposito ai miei
[...]
rogiti in data 2 luglio 2020, rep. 48.114, racc. 22.111) con contratto di cessione concluso in data 29 giugno 2020, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n° 82 del 14 luglio
2020, sono ricomprese due posizioni riconducibili a Parte_1
[...
(nn. 100530129 471109271237702-000 e 100530129
471109271237701-000) la cui validità e tempestività venivano eccepite dalla opponente, e contestava le istanze istruttorie formulate da controparte.
Quindi, all'udienza del 17.11.2022, tenutasi mediante trattazione scritta, precisava le proprie conclusioni chiedendo in via CP_2
preliminare dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 564/2017 – Trib. Lecce - da cui aveva tratto origine la presente opposizione – è stata dichiarata estinta il 20 ottobre 2020; in caso di mancata pronuncia al riguardo, sempre in via preliminare, rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto, in via principale rigettarsi integralmente la formulata citazione ed ogni avversa istanza e, per pag. 8/13 l'effetto, confermarsi gli impugnati atti di intervento depositati dalla
Cedente in data 13.06.2019, in ragione della validità e Pt_2
legittimità dei titoli esecutivi e della complessiva esposizione creditoria richiesta. In ogni caso, respingere le domande e le pretese proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. si opponeva alla richiesta di dichiarazione di Parte_1
cessazione della materia del contendere, e chiedeva dichiararsi ipso facto, e con sentenza parziale, il difetto di legittimazione della intervenuta sia riguardo al giudizio esecutivo, sia CP_2
riguardo al presente giudizio, con estromissione e condanna alle spese, anche con la formula aggravata ex 96 cpc e distrazione in favore dei procuratori antistatari per aver provocato la necessità di una articolata e ripetuta difesa giudiziale anche in ordine a tale punto;
reiterava le altre conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del CP_1
danno, patrimoniale e non patrimoniale, per la illegittima condotta, sia in relazione ad ogni intervento spiegato nella procedura al n.
564/2017 R.G.E.I. ed all'impulso impressole illegittimamente impeditivo della sua estinzione immediata, sia con riferimento alla fase genetica dei rapporti in narrativa richiamati, alla loro gestione, sia infine rispetto all'illegittima segnalazione in CRIF di stato e quantità della esposizione riferita alla società attrice e ad un tempo in cui non vi era inadempimento;
ordinarsi la immediata cancellazione-rettifica della segnalazione in CRIF;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 17.11.2022 il Giudice tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.”
§ 1.1
Con sentenza n. 958 del 30.3.2023, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato illegittimi gli interventi di (e successivamente e della Controparte_1 CP_2
pag. 9/13 cedente nella procedura esecutiva n. 564/2017 R.G.E., in Pt_2
quanto fondati su titoli esecutivi invalidi e illegittimi;
ha rigettato le istanze di risarcimento danni avanzate da parte opponente;
ha rigettato la domanda di lite temeraria;
ha condannato, in solido,
e alla refusione di metà delle Controparte_1 CP_2
spese di lite in favore di Parte_1
§ 1.2
Il tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha argomentato come segue: - ha innanzitutto ritenuto provata la legittimazione processuale di - ha rigettato la richiesta di cessazione della materia CP_8
del contendere;
- nel merito, ha dichiarato l'illegittimità dell'intervento di (poi di e Controparte_1 CP_2
ancor prima quello della cedente per violazione degli artt. Pt_2
2911 c.c. e 499 c.p.c.; - ha osservato incidenter tantum (per mera completezza), che l'opponente non aveva fornito adeguata prova a sostegno dell'asserita inesistenza del credito azionato dalla banca, per violazione della normativa antiusura;
- ha rigettato tutte le richieste risarcitorie (anche quella ex art. 96 c.p.c.).
§ 2
Avverso detta sentenza ha proposto gravame ed ha Parte_1
chiesto che, in totale riforma della stessa, fosse accolta l'opposizione proposta nel giudizio di primo grado;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
sebbene ritualmente citata, non Controparte_1
si è costituita.
All'udienza del 10.4.2024 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
pag. 10/13 L'appello si fonda su un solo complesso motivo. ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 96 Parte_1
c.p.c. ed ha dedotto che il tribunale avrebbe:
a) errato a rigettare nel merito, per difetto di prova, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla debitrice esecutata opponente;
b) omesso di specificare che l'estinzione della procedura esecutiva n. 564/17 R.G.E., pronunciata in data 20.10.2020, si era verificata sin dal 15.5.2019;
c) omesso di provvedere sulla domanda di rideterminazione del credito azionato dagli interventori e di specificare la universale invalidità e illegittimità dei titoli posti a base dell'intervento;
d) ingiustamente rigettato le richieste istruttorie (in particolare quella di CTU contabile) avanzate a sostegno della domanda di rideterminazione del credito;
e) erroneamente rigettato la domanda di risarcimento danni per lite temeraria.
Il motivo è infondato.
Con la sentenza impugnata, il tribunale ha dichiarato “illegittimi gli interventi di (e successivamente Controparte_1 [...]
e della cedente nella procedura esecutiva RGE CP_2 Pt_2
564/2017, in quanto fondati su titoli esecutivi invalidi e illegittimi”; ha inoltre rigettato le domande risarcitorie di parte opponente, compresa quella avanzata ex art. 96 c.p.c..
E' evidente che, la pronuncia di inammissibilità degli interventi assorbe ogni altra questione relativa all'esistenza e alle dimensioni del credito azionato dall'interventore e dai suoi aventi causa.
Corretta, pertanto, deve ritenersi la decisione del primo giudice, di non provvedere sulle domande di rideterminazione del credito.
Quanto alle domande risarcitorie, diverse da quella fondata sulla temerarietà della lite, il tribunale si è chiaramente espresso in pag. 11/13 motivazione per l'inammissibilità delle stesse (cfr pag. 11 della sentenza impugnata), sicchè ogni altra argomentazione espressa ad abundantiam, in ordine alla fondatezza delle stesse, deve intendersi effettuata incidenter tantum ed è dunque priva del valore di giudicato.
La formula adottata in dispositivo deve intendersi come rigetto in rito e non nel merito.
E' pacifico in giurisprudenza che “La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicchè non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”.
(cass.civ.sez.I, ord. 22.10.2020 n. 23130)
La domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., infine, è stata correttamente rigettata dal tribunale in mancanza di prova sulla componente soggettiva del dolo o della colpa grave in capo a
[...]
(prima) e (poi). Controparte_1 CP_2
La sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle CP_2 spese processuali che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti pag. 12/13 in solido all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.6.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 13/13