Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 461/2024 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
Carmine CURATOLO (C.F.: ) C.F._5
- opponenti -
contro
(C.F.: ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero DI CP_2 P.IVA_2
LORENZO (c.f. ) C.F._6
- opposta -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e hanno proposto opposizione, ai Pt_2 Parte_3 Parte_4
sensi degli artt. 615 e 617 cpc art. 615 comma 2 c.p.c., avverso l'atto di precetto loro notificato il 20.3.2024 da (per il tramite di Controparte_3 [...]
), per complessivi € 46.780,57, in forza del contratto di mutuo fondiario CP_2
stipulato in data 6.8.2004 per AR di NT (rep. n. 99575, racc. n. Per_1
11514), eccependo: 1) la nullità del titolo esecutivo ed impossibilità di iniziare l'azione esecutiva per intervenuta confisca di prevenzione irrevocabile;
2) l'omessa notifica della cessione del credito.
1.2. – Si è costituita (per il tramite di Controparte_3 CP_2
), chiedendo di rigettare l'opposizione per infondatezza.
[...]
2. – L'opposizione va rigettata.
2.1. – È infondato il primo motivo.
Invero, la dedotta confisca di prevenzione (al di là del difetto di attestazione della sua irrevocabilità e della relativa data) non produce l'effetto di estinguere il debito degli opponenti né di invalidare o rendere inefficace il contratto di mutuo che costituisce la fonte della medesima obbligazione di pagamento.
Inoltre, l'esecuzione preannunziata con il precetto opposto non necessariamente deve essere seguita dal pignoramento degli immobili confiscati, in relazione ai quali,
comunque, gli opponente (sempreché sia divenuta definitiva la confisca come dagli stessi dedotti) hanno perso il diritto di proprietà e la correlata legittimazione ad agire.
Pertanto, ben poteva la creditrice intimare il pagamento a coloro che continuare ad essere debitori.
2.2. – È infondato anche il secondo motivo atteso che la parte opposta non è divenuta titolare del credito in forza di un contratto di cessione ma per successione a titolo
2 universale in virtù di due operazioni di fusione di incorporazione in quanto
[...]
, che aveva stipulato il mutuo, è stata incorporata per fusione in CP_4 CP_5
e poi quest'ultima è stata successivamente incorporata per fusione nell'opposta
[...]
. CP_3
2.3. – Resta da precisare che la proposizione, da parte dell'opposta, di incidente di esecuzione avverso il decreto di prevenzione n. 97/11 (procedimento n. 34/10 RMPN -
44/10 SIPPI) ai fini della revoca della confisca non sposta le valutazioni espresse sui motivi di opposizione né giustifica il differimento della decisione.
2.4. – Segue, per la soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi previsti dal DM 55/2014
in relazione alle fasi studio, introduttiva e decisionale relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione – in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA
e CPA (come per legge), in favore della parte opposta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 22 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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