Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/06/2025, n. 17668
CASS
Sentenza 30 giugno 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli. Le parti in causa erano il contribuente, che contestava l'atto di accertamento per presunta tardività, e l'Agenzia, che sosteneva la validità dell'accertamento in virtù di proroghe legate all'emergenza Covid-19. Il contribuente sosteneva che l'atto fosse stato notificato oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, mentre l'Agenzia argomentava che le proroghe legislative avessero esteso i termini di decadenza.

La Corte ha confermato la decisione di primo grado, evidenziando che l'atto di accertamento era stato emesso e notificato oltre i termini stabiliti, nonostante le disposizioni emergenziali. Ha chiarito che le norme richiamate dall'Agenzia non giustificavano la proroga dei termini di emissione e notifica, in quanto l'art. 157 del D.L. 34/2020 stabiliva scadenze specifiche che non potevano essere ulteriormente prorogate. La Corte ha quindi affermato che l'atto di accertamento era da considerarsi nullo per tardività, confermando la legittimità della posizione del contribuente.

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Massime1

​​Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, DL n. 34/20, norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, Decreto Legislativo n. 159/2015, al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del DL n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra. Infatti, l'art. 157 citato, è una disposizione speciale, introdotta per agevolare il contribuente nella fase emergenziale, che deroga al divieto di proroga dei termini (art. 3 Legge 212/2000). La norma stabilisce espressamente che i termini per la notifica dovevano essere calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del DL 18/2020 e, di conseguenza, la sospensione di 85 giorni ex art. 67 del DL n. 18/2020 è stata superata ed assorbita dalla disciplina speciale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/06/2025, n. 17668
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17668
Data del deposito : 30 giugno 2025
Fonte ufficiale :

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