Sentenza 27 novembre 2024
Massime • 1
L'art. 9 l. n. 19 del 1990 - per il quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale - deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso dell'esperimento del procedimento per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, e non anche a quella conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto; ne consegue che il suddetto intervento normativo non può ritenersi abrogativo dell'art. 85, lett. b), del d.P.R. n. 3 del 1957, atteso che tale norma si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che determina la cessazione del rapporto senza la necessità di un procedimento disciplinare, ed è pertanto immune - in conformità dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 286 del 1999 - da censure di legittimità costituzionale.
Commentari • 3
- 1. Il dipendente condannato in sede penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici deve essere destituitoMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 20 dicembre 2024
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 27 novembre 2024, n. 30527, ha ricordato il principio secondo il quale nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica, in quanto il principio dell'ineluttabilità del procedimento disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, atteso che la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale stabilità che caratterizza le pene in esame), che impedisce, ab externo, il …
Leggi di più… - 2. Enti Locali NewsMonica Catellani · https://www.publika.it/
L'ANAC, con il parere (funzione consultiva) del 16 dicembre 2024, reperibile a questo link https://wwwanticorruzioneit/en/-/parere-anticorruzione-del-16-dicembre-2024-fasc53712024, ha esaminato la richiesta di un ente riguardo al presunto conflitto di interessi nel quale verserebbe il dirigente dell'ambito Risorse umane con riferimento [...] La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la delibera n 184/2024/SRCPIE/PAR del 20 dicembre 2024, ha esaminato il seguente quesito: “se la possibilità di dar corso alle progressioni tra le aree di cui all'art 13, commi 6, 7 e [...] La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 27 novembre 2024, n 30527, ha ricordato il principio …
Leggi di più… - 3. Il dipendente pubblico condannando con interdizione perpetua dai pubblici uffici può essere destituitoGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 27 dicembre 2024
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 30527/2024 si è occupata della vicenda di un dipendente del MIUR, professore di educazione fisica, il quale aveva impugnato il provvedimento di licenziamento disciplinare comminato a seguito di condanna penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici. La S.C., in particolare, ha chiarito che, secondo costante giurisprudenza “nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica, in quanto il principio dell'ineluttabilità del procedimento disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, atteso che la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2024, n. 30527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30527 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, - intimato – OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO Civile Sent. Sez. L Num. 30527 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 27/11/2024 2 avverso la sentenza n. 3819/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata in data 30/10/2023 R.G.N. 644/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2023 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato DARIO ABBATE;
FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da OB TR avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare emessa dal medesimo Tribunale. 2. La Corte territoriale ha rilevato che il TR aveva lavorato alle dipendenze del MIUR come professore di Educazione fisica (da ultimo presso la scuola secondaria di secondo grado “G.B. Novelli” di Marcianise, presso la quale era stato immesso in ruolo con decreto prot. n. 9939 del 4.7.2016) e che con nota prot. n. 60 del 12.4.2017, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania aveva attivato e contestualmente sospeso il procedimento disciplinare nei confronti del medesimo. 3. Ha inoltre evidenziato che con sentenza di condanna n. 6046/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riformata dalla sentenza n. 9046/2019 della Corte di Appello di Napoli (resa definitiva con ordinanza n. 14414/2020 della Suprema Corte) al TR era stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici e che, con decorrenza dal 17.4.2016, con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. n. 3823 del 24.2.2021, il rapporto di lavoro era stato risolto con la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 165/2001. 3 4. Il giudice di appello ha precisato che il provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso era scaturito dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, che aveva irrogato al TR l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 5.
Considerato che
l’Amministrazione era vincolata all’applicazione del licenziamento disciplinare come conseguenza della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ha ritenuto insussistente l’esigenza di consentire al dipendente di difendersi dagli addebiti contestati esponendo le sue ragioni. 6. Richiamata la giurisprudenza amministrativa e di legittimità sul rapporto tra la destituzione di cui all’art. 9 della legge n. 19/1990 e le misure accessorie di carattere interdittivo, nonché la sentenza n. 286/1999 della Corte costituzionale, ha escluso la sussistenza di contraddizioni nel provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare adottato dal Ministero ed ha ritenuto l’irrilevanza delle regole di competenza stabilite in tema di procedimento disciplinare. 7. Avverso tale sentenza OB TR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 8. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall’art. 69 d. lgs. n. 150/2009 e successive modifiche, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto la legittimità del licenziamento. Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine entro il quale il procedimento disciplinare deve essere ripreso ha carattere perentorio ed assolve alla stessa funzione iniziale del termine fissato per l’avvio del procedimento e ne persegue la stessa finalità. Addebita alla Corte territoriale erroneamente escluso che nella fattispecie in esame l’Amministrazione fosse tenuta a riattivare il procedimento disciplinare 4 precedentemente sospeso attraverso la rinnovazione della contestazione dell’addebito, argomentando che l’art. 55 ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 non prevede alcuna deroga, a prescindere dalla certezza della pena. Aggiunge che una deroga di tale tenore comporterebbe un trattamento differente per i lavoratori per i quali non è stato sospeso il procedimento disciplinare (che potrebbero giustificarsi anche dinanzi all’ipotesi espressamente sanzionata con il licenziamento) e quelli per i quali il procedimento disciplinare è stato sospeso, ai quali si applicherebbe direttamente il provvedimento, in assenza di rinnovazione della contestazione. 2. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia cod. proc. civ., denuncia, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la rilevanza delle regole di competenza stabilite in tema di procedimento disciplinare. Critica la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la rinnovazione della contestazione svolge la stessa funzione della contestazione dell’addebito, e che pertanto l’organo che se ne occupa deve essere quello all’uopo previsto dalla legge, a prescindere dall’effettiva incidenza in concreo della violazione sul diritto al lavoratore alla terzietà ed imparzialità dell’organo che irroga la sanzione. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati. 4. Ai sensi dell’art. 51, nono comma, della legge n. 142/1990, “la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolate secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato”. L’art. 85 del d.P.R. n. 3/1957 prevede la destituzione dell’impiegato che è stato condannato alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
conseguente è anche il divieto di assunzione in posizione di ruolo o non di ruolo. L’art. 9 della legge n. 19/1990 stabilisce: “1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. E’ abrogata ogni contraria disposizione di legge.
2. La destituzione può essere sempre inflitta 5 all’esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto…” . L’art. 10 della legge n. 19/1990 prevede a sua volta: “1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l’esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.
2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio…”. 5. Questa Corte ha in proposito chiarito che nel nostro ordinamento devono ritenersi ancora presenti ipotesi di destituzione automatica, in quanto il principio dell’ineluttabilità del procedimento disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, atteso che la risoluzione del rapporto di impiego costituisce solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo (e salve le ipotesi di indulto, grazia o riabilitazione che costituiscono accidenti futuri ed incerti rispetto alla tendenziale stabilità che caratterizza le pene in esame), che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche per la sopravvenuta mancanza di un requisito soggettivo (Cass. n. 16153/2009). Infatti l’Amministrazione, in presenza di una sentenza penale di condanna con pena accessoria interdittiva, non può fare altro che disporre la cessazione dal servizio con un provvedimento che non ha carattere né costitutivo, né discrezionale, venendo in rilievo un atto vincolato, dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente. Si è in particolare osservato che l’art. 9, comma 1, della legge n. 19/1990, emanato in coerenza con la declaratoria di incostituzionalità della destituzione automatica a seguito di condanna penale, non ha abolito tutte le norme 6 contrastanti con il divieto di automatica destituzione, ma solo quella indicata dalla Corte costituzionale. Tale interpretazione non si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 971 del 1988, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 85, lett. a) del d.P.R. n. 3/1957, né con l’art. 9 della legge n. 19/1990 che ha recepito tale principio. In particolare, l’art. 9, comma 1, della legge n. 19/1990, per il quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, nella sua formulazione letterale non è abrogativo dell’art. 85 lett. b), norma che si riferisce all’ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che fa cessare il rapporto di pubblico impiego e ne impedisce la costituzione senza la necessità di un procedimento disciplinare. Nella sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 1993 è stata esaminata la censura di illegittimità costituzionale dell’esclusione di ogni valutazione discrezionale dell’Amministrazione che consenta di “graduare” la sanzione all’addebito ed è stato richiamato il principio di giusta proporzione tra sanzione e fatto sanzionato, vulnerato dall’automatismo della sanzione, proprio per escludere che potesse rilevare in area estranea alle vere e proprie sanzioni disciplinari, laddove non è riscontrabile un complesso di misure afflittive, di minore gravità rispetto alla decadenza, in relazione alle quali valutare l’eventuale maggiore o minore adeguatezza rispetto al fatto addebitato. Il giudice delle leggi ha in particolare osservato che si è in presenza della previsione (indiretta) di un requisito soggettivo per la prosecuzione del rapporto, laddove la condanna penale comporti l’interdizione dall’attività, non potendo più il soggetto proseguire nello svolgimento dell’attività interdetta. Ha dunque precisato che il legislatore, quando con la legge n. 19/1990 ha riformato la disciplina della destituzione del pubblico dipendente facendosi carico proprio dei principi espressi dalla suddetta giurisprudenza costituzionale, ha tenuto ben separata l’ipotesi della destituzione quale sanzione disciplinare automatica e quindi obbligatoria (radicalmente abrogata dall’art. 9 per essere sostituita con la sanzione della destituzione facoltativa emessa a seguito di procedimento disciplinare), dall’ipotesi in cui la condanna penale rilevi al fine del 7 riscontro dei requisiti soggettivi per l’accesso ai posti di lavoro pubblici o privati ovvero per il rilascio (e quindi anche per il permanere) di provvedimenti concessori o autorizzatori, ed in tale seconda ipotesi il legislatore non ha rimosso l’automatismo, essendosi limitato ad escludere che esso operi allorché sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 4, comma 2). Con la sentenza n. 286 del 1999, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 29, primo comma, cod. pen. (il quale prevede: “la condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici”) nella parte in cui, riguardo al rapporto di pubblico impiego, implica l’automatica risoluzione del medesimo in ragione del carattere perpetuo della misura ed ha ribadito che la necessaria interposizione del giudizio disciplinare non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo in generale, né l’interdizione dai pubblici uffici, in particolare. Ha in particolare chiarito che in questo caso la risoluzione del rapporto di impiego costituisce soltanto un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo e, nella sua discrezionalità, il legislatore resta libero, sia pure con l’osservanza del principio di razionalità normativa, di determinare i presupposti, i contenuti e la durata della misura, assolvendo la pena accessoria finalità di difesa sociale e di prevenzione speciale. 6. Il principio secondo cui il divieto di automatismi sanzionatori a seguito di condanna penale non è applicabile nell’ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici è stato ribadito da questa Corte (Cass. n. 3698/2010), anche sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, la quale ha ritenuto l’inapplicabilità degli artt. 9 e 10 della legge n. 19/1990 nei casi in cui la perdita dell’impiego costituisca effetto automatico di una sanzione penale accessoria, senza la necessità di un procedimento disciplinare (Consiglio di Stato n. 81/1995; Consiglio di Stato n. 468/1998; Consiglio di Stato n. 5163/2001; Consiglio di Stato n. 6669/2002; Consiglio di Stato n. 3324/2007). Con la sentenza n. 468/1998, il Consiglio di Stato ha in particolare affermato che il divieto di destituzione di diritto ex art. 9 legge n. 19/90 non si riferisce 8 all’ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che costituisce un elemento in più rispetto alla condanna penale e che tale norma non ha abrogato ogni disposizione di legge contrastante con il divieto dell’automatica destituzione, ed il suo ambito di operatività deve essere ristretto alla sola destituzione di diritto per effetto della mera condanna penale. Le sentenze n. 5163/2001 e 6669/2002 del Consiglio di Stato hanno a loro volta precisato che non occorre l’instaurazione del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della destituzione del pubblico impiegato, condannato dal giudice penale, nel caso in cui alla condanna segua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. A fronte della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il procedimento disciplinare è dunque superfluo;
il rapporto non può in ogni caso proseguire per effetto della pena accessoria. 7. La motivazione della sentenza impugnata, che va corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. nella parte in cui afferma che ricorrono gli estremi del licenziamento disciplinare senza preavviso, si è dunque attenuta a tali principi, avendo escluso la necessità di riattivare il procedimento disciplinare in quanto la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici implica la cessazione dal servizio. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9.
Considerato che
il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha svolto attività difensiva, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla spese. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del 9 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte