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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2731/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2731 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Annamaria Santoru, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari alla via IV
Novembre 1, che la difende in virtù di procura speciale in atti;
attrice
contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; CP_1
convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, esponeva: Parte_1
- di aver sottoscritto, in data 29.01.2020, una proposta irrevocabile di acquisto con , CP_1
avente ad oggetto l'immobile di quest'ultimo sito in Sassari alla via Porcellana 44 (C.C. Sassari Foglio
107, mapp. 577, sub. 3);
- di aver pattuito il prezzo complessivo di €. 130.000,00, da corrispondere tramite acconti con saldo da versare al rogito notarile;
pagina 1 di 4 - di aver corrisposto un totale di €. 12.400,00 sino al 14.01.2021;
- che nel mese di febbraio 2021 veniva a conoscenza che il locale bagno costituiva un abuso edilizio non sanabile;
Con
- che, in seguito a tale circostanza, le parti concordavano di sciogliere il contratto e il iniziava a restituire le somme ricevute, versando in totale €. 3.000,00, così trattenendo parte della somma già
versata dalla Pt_1
Con
- che alla diffida inviata il 04.02.2022 il non avrebbe dato riscontro.
Concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione della proposta di compravendita immobiliare intervenuta tra le parti e, per l'effetto, condannare alla restituzione alla di €. CP_1 Pt_1
9.400,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese di lite.
AI , regolarmente notificato, restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione di testimoni e veniva a decisione sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo di parte attrice, come confermate nelle note conclusive.
***
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Vi è evidenza documentale che le parti abbiano stipulato per iscritto, in data 29.01.2020, la proposta irrevocabile d'acquisto dell'unità immobiliare. Tale documento prevedeva, all'art. 3, che la sua efficacia fosse condizionata alla sussistenza di titoli legittimi e validi e in regola con le norme urbanistiche e edilizie. Ebbene, tale condizione non si è verificata, atteso che il bagno dell'abitazione è
risultato privo di titolo abilitante, come confermato dalla teste precedente proprietaria Testimone_1
Con dell'appartamento e dante causa del i cui genitori avevano edificato il bagno. La sussistenza
Con dell'abuso è stata, anche, contestata al nella diffida del 01.02.2022, senza riscontro da parte di quest'ultimo. In ogni caso, risulta altresì che la abbia versato la somma di €. 12.400,00. Pt_1
Con Deduce la che, una volta contestatogli l'abuso edilizio, il avrebbe concordato di sciogliere il Pt_1
contratto, iniziando a versare somme in restituzione degli acconti ricevuti. Tali versamenti sono pagina 2 di 4 dimostrati dalle contabili di bonifico prodotte in atti, il che consente di ritenere dimostrata la volontà
concorde delle parti di sciogliere il contratto per mutuo consenso. D'altro canto, stante la contumacia di
, non è stato prodotto alcun atto a dimostrazione di fatti modificativi o estintivi del CP_1
credito fatto valere dalla Pt_1
Soccorrono, a questo punto, i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui, con la produzione del titolo contrattuale e l'allegazione dell'inadempimento la ricorrente ha pienamente soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 1218 c.c., poiché chi agisce per la risoluzione del contratto deve esclusivamente provare il titolo della propria pretesa e allegare l'inadempimento, spettando alla parte convenuta l'onere di provare di aver adempiuto regolarmente o la sussistenza di altro fatto modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Trattandosi, quindi, di causa documentale e tenuto conto che il resistente non ha esperito alcuna difesa,
e quindi non sono stati dimostrati fatti modificativi o estintivi della pretesa dell'attrice, la cui domanda si fonda, invece, su un rapporto provato documentalmente, deve concludersi che la domanda è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto del 29.01.2020 e, per l'effetto, condanna
[...]
alla restituzione a della somma di €. 9.400,00, oltre interessi CP_1 Parte_1
legali sulle somme via via rivalutate;
- condanna alla rifusione a parte attrice delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00 CP_1
oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 04.06.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2731 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Annamaria Santoru, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari alla via IV
Novembre 1, che la difende in virtù di procura speciale in atti;
attrice
contro
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]; CP_1
convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, esponeva: Parte_1
- di aver sottoscritto, in data 29.01.2020, una proposta irrevocabile di acquisto con , CP_1
avente ad oggetto l'immobile di quest'ultimo sito in Sassari alla via Porcellana 44 (C.C. Sassari Foglio
107, mapp. 577, sub. 3);
- di aver pattuito il prezzo complessivo di €. 130.000,00, da corrispondere tramite acconti con saldo da versare al rogito notarile;
pagina 1 di 4 - di aver corrisposto un totale di €. 12.400,00 sino al 14.01.2021;
- che nel mese di febbraio 2021 veniva a conoscenza che il locale bagno costituiva un abuso edilizio non sanabile;
Con
- che, in seguito a tale circostanza, le parti concordavano di sciogliere il contratto e il iniziava a restituire le somme ricevute, versando in totale €. 3.000,00, così trattenendo parte della somma già
versata dalla Pt_1
Con
- che alla diffida inviata il 04.02.2022 il non avrebbe dato riscontro.
Concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione della proposta di compravendita immobiliare intervenuta tra le parti e, per l'effetto, condannare alla restituzione alla di €. CP_1 Pt_1
9.400,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese di lite.
AI , regolarmente notificato, restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione di testimoni e veniva a decisione sulle conclusioni di cui all'atto introduttivo di parte attrice, come confermate nelle note conclusive.
***
La domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Vi è evidenza documentale che le parti abbiano stipulato per iscritto, in data 29.01.2020, la proposta irrevocabile d'acquisto dell'unità immobiliare. Tale documento prevedeva, all'art. 3, che la sua efficacia fosse condizionata alla sussistenza di titoli legittimi e validi e in regola con le norme urbanistiche e edilizie. Ebbene, tale condizione non si è verificata, atteso che il bagno dell'abitazione è
risultato privo di titolo abilitante, come confermato dalla teste precedente proprietaria Testimone_1
Con dell'appartamento e dante causa del i cui genitori avevano edificato il bagno. La sussistenza
Con dell'abuso è stata, anche, contestata al nella diffida del 01.02.2022, senza riscontro da parte di quest'ultimo. In ogni caso, risulta altresì che la abbia versato la somma di €. 12.400,00. Pt_1
Con Deduce la che, una volta contestatogli l'abuso edilizio, il avrebbe concordato di sciogliere il Pt_1
contratto, iniziando a versare somme in restituzione degli acconti ricevuti. Tali versamenti sono pagina 2 di 4 dimostrati dalle contabili di bonifico prodotte in atti, il che consente di ritenere dimostrata la volontà
concorde delle parti di sciogliere il contratto per mutuo consenso. D'altro canto, stante la contumacia di
, non è stato prodotto alcun atto a dimostrazione di fatti modificativi o estintivi del CP_1
credito fatto valere dalla Pt_1
Soccorrono, a questo punto, i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui, con la produzione del titolo contrattuale e l'allegazione dell'inadempimento la ricorrente ha pienamente soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 1218 c.c., poiché chi agisce per la risoluzione del contratto deve esclusivamente provare il titolo della propria pretesa e allegare l'inadempimento, spettando alla parte convenuta l'onere di provare di aver adempiuto regolarmente o la sussistenza di altro fatto modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. S.U. n. 13533/2001).
Trattandosi, quindi, di causa documentale e tenuto conto che il resistente non ha esperito alcuna difesa,
e quindi non sono stati dimostrati fatti modificativi o estintivi della pretesa dell'attrice, la cui domanda si fonda, invece, su un rapporto provato documentalmente, deve concludersi che la domanda è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto del 29.01.2020 e, per l'effetto, condanna
[...]
alla restituzione a della somma di €. 9.400,00, oltre interessi CP_1 Parte_1
legali sulle somme via via rivalutate;
- condanna alla rifusione a parte attrice delle spese di lite che liquida in €. 2.540,00 CP_1
oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari in data 04.06.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4