Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 05/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Di EG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo TI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari,
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di TI, Prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata denegata la iscrizione del ricorrente nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ed ogni atto ad esso presupposto, pregresso, connesso, collegato e consequenziale.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo TI;
Vista la memoria e la documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 30 maggio 2025;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e dato avviso della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Premesso che
- con il ricorso all’esame è stato impugnato, con richiesta di annullamento previa concessione di misure cautelari, il provvedimento, i cui estremi sono dettagliatamente indicati in epigrafe, con il quale è stata negata l’iscrizione del ricorrente nell’elenco di cui al D.M. 6 ottobre 2009, motivato con riferimento alla sussistenza di un precedente penale ritenuto ostativo, costituito da una sentenza di condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato diniego per violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla irrilevanza del precedente in questione;
- in vista della camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, l’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rappresentato di avere - all’esito di un riesame della domanda nel cui ambito ha rilevato che la condanna riportata non rientra in effetti, allo stato, tra le ipotesi ostative all’iscrizione previste dall’art. 1, comma 4, lett. c), del citato decreto ministeriale, come modificato dal D.M. 24 novembre 2016 – disposto sia l’annullamento in autotutela dell’impugnato provvedimento reiettivo che l’iscrizione del ricorrente nell’elenco citato;
Ritenuto che
- all’esito dell’attività provvedimentale descritta, debitamente documentata dall’Amministrazione (cfr. l’atto prot. -OMISSIS-, depositato in pari data), sopravvenuta all’introduzione del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta;
- non resti, pertanto, al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- le spese di lite – pur non potendosi tenere conto della memoria depositata da parte ricorrente in data 3 giugno 2025, oltre il termine di cui all’art. 55 comma 5 c.p.a. – devono essere regolate secondo la «soccombenza virtuale» e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; le stesse sono, altresì, distratte in favore del difensore RI Di EG, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma id euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore del difensore RI Di EG, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.