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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(23.09.1962 -Vieste, FG), rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv. ti Francesco Americo e Giuseppe Solitro;
-Appellante- E
, in persona del Controparte_1
Ministro e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso introduttivo, depositato in data 01.07.2013, Parte_1 deduceva: di aver ottenuto, in data 23.02.2005, il trasferimento per mobilità intercompartimentale dalla ASL/FG1, presidio pronto soccorso, nei ruoli del
, personale A.T.A. della provincia di Controparte_1
Foggia, in qualità di infermiere assegnato all di , giusta CP_2 CP_2 ordinanza resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 12.01.2005; di avere presentato regolare domanda per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del precedente servizio prestato presso la ASL/FG1; di essersi visto, tuttavia, riconoscere, a mezzo decreto prot. 2593 reso dal dirigente scolastico dell in data 13.04.2013, ai fini della ricostruzione della carriera, il CP_2 solo rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell'Istituto Professionale, in violazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c.; di avere, pertanto, adito l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare, previa disapplicazione del decreto prot. 2593 del 13.04.2013, il diritto a vedersi riconoscere l'intero servizio di ruolo prestato alle dipendenze della
ASL/FG1 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento degli arretrati dovuti per differenza tra percepito e percependo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché spese e competenze di causa, da distrarsi.
1.2. L'Amministrazione resisteva con memoria difensiva del 29.05.2014, puntualizzando, in punto di fatto: che, dopo aver ottenuto il trasferimento in mobilità intercompartimentale con ordinanza del Tribunale del Lavoro di Foggia del 12.01.2005 a seguito di accoglimento della relativa domanda cautelare, il Prencipe instaurava successivo giudizio di merito al fine di vedersi definitivamente assegnato presso l di;
che, Controparte_2 CP_2 nelle more del giudizio di merito, l'Amministrazione, in data 01.05.2005, stipulava con il il contratto di lavoro a tempo indeterminato in prova di Pt_1 cui all'art. 560 d.lgs. n. 297/1994, fissando dalla data della stipulazione la decorrenza di tutti gli effetti giuridici ed economici conseguenti all'avvenuto trasferimento e stabilendo come clausola risolutiva espressa l'eventuale soccombenza del nel predetto giudizio di merito;
che, a seguire, in data Pt_1
07.02.2005, l'Amministrazione stipulava l'integrazione del precedente contratto, con cui si precisava che la data di effettiva assunzione in servizio sarebbe stata quella del 23.02.2005; che, con decreto del 06.04.2006, il dirigente dell di confermava l'immissione nei ruoli CP_2 CP_2 Cont dell'Amministrazione statale , inquadrandolo tra i profili del Pt_1 personale A.T.A. Area B, con decorrenza giuridica a far data dal 01.02.2005 ed economica a far data dal 23.02.2005; che l'adito Tribunale del Lavoro di Foggia, con sentenza n. 4391/2007, resa in data 04.09.2007, non gravata, preso atto dei contratti stipulati e dell'intervenuto decreto, dichiarava la cessazione della materia del contendere tra le parti;
che, con successivo ricorso, il Prencipe instaurava un ulteriore giudizio volto a vedersi riconoscere ai fini giuridici ed anche economici il pregresso servizio svolto presso l'ASL/FG1 dal 1988 al 2005. Eccepiva in diritto, instando per il rigetto integrale della domanda: l'inammissibilità dell'avverso ricorso, in quanto tardivo, rispetto al contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 01.05.2005, successivamente integrato e confermato con decreto n. 1626 del 06.04.2006, ex art. 63 ss. d.lgs. n. 165/2011, e/o alla sentenza di cessazione della materia del contendere risalente al 2007; il passaggio in giudicato della sentenza n. 4391/2007, resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 04.09.2007, dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
il decorso del termine prescrizionale, in ogni caso, del presunto credito agli scatti economici di anzianità, anche in caso di riconoscimento del servizio prestato presso l l'impossibilità, comunque, di poter riconoscere il servizio di CP_2 ruolo prestato dalla ASL/FG1 ai fini economici, poiché valutabile esclusivamente il periodo di servizio effettivamente prestato nelle scuole e nelle istituzioni educative statati regolarmente retribuito, esclusi, quindi, tutti i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle Università e alle dipendenze degli Enti
Locali, per espressa previsione dell'art. 570 T.U. n. 297/1994, applicabile alla fattispecie in esame. 2 1.3. Con sentenza n. 4849/2016 resa in data 04.07.2016, il Tribunale del Lavoro di Foggia, richiamati i fatti di causa, rilevava, in via preliminare, che, la precedente pronuncia di cessazione della materia del contendere, benché passata in giudicato, non ostasse all'accertamento, distinto, del diritto del ricorrente alla conservazione dell'anzianità giuridica maturata nel corso del pregresso rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della Pt_2
Nel merito deduceva che, premesso che la sostituzione del datore nel medesimo rapporto è assimilabile ad una cessione del contratto, sicché poteva farsi applicazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c., la continuazione del rapporto in caso di trasferimento di azienda implica, in negativo, che il lavoratore non può subire alcun pregiudizio nel passaggio al diverso cessionario, ma non anche, in positivo, che il dipendente può considerarsi, ad ogni fine, come fosse sempre stato alle dipendenze del cessionario. Richiamava a tal fine l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'anzianità già maturata da parte del lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario, < dell'anzianità complessiva nell'applicazione degli istituti legali o contrattuali in cui venga in considerazione l'anzianità di servizio (come per il caso del T.F.R.), non implica alcuna finzione di svolgimento ab initio del rapporto alle dipendenze del datore di lavoro cessionario, né l'applicazione retroattiva della nuova normativa contrattuale (Cass. n. 3268/98; Cass. n. 4951/96)>>; richiamata, ancora, la pronuncia della Corte di Giustizia, causa C-343/98 del 14 settembre 2000, la quale precisava che l'anzianità acquisita dai lavoratori trasferiti presso altro datore di lavoro non costituisce ex se diritto da farsi valere presso il cessionario, attribuendo piuttosto diritti di natura squisitamente pecuniaria, vincolanti per il cessionario nei limiti del precedente rapporto di lavoro;
citava, ancora, le pronunce della Suprema Corte secondo cui, in caso di trasferimento di dipendenti tra PP.AA., la cessione ad altro datore < del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, sebbene sia conservata l'anzianità pregressa, non essendosi in presenza di una nuova assunzione>>, giungendo alla conclusione che il trattamento economico e normativo da applicare nel caso di specie doveva ritenersi quello in atto presso il nuovo datore. Quanto, invece, all'anzianità di servizio, rilevava, richiamando Cass., SS.UU. n. 22800/2010, che < specifiche maturate nella fase precedente del rapporto, così come le concrete professionalità acquisite e ogni altro eventuale elemento significativo, assumono presso l'amministrazione di destinazione l'eventuale rilievo derivante (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina presso la stessa vigente, senza ricostruzioni di carriera>>, con conseguente rigetto del ricorso proposto, con compensazione delle spese di lite attese < decisione e la peculiarità delle questioni trattate>>.
2.1. Avverso detta statuizione, con ricorso depositato in data 02.01.2017,
proponeva appello, censurando la statuizione nella parte in cui Parte_1
3 il Tribunale, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale richiamato, concludeva affermando che < non si discute circa il diritto del lavoratore alla conservazione del trattamento retributivo (in ipotesi, superiore) goduto all'atto del passaggio alla nuova amministrazione ovvero del diritto ad un particolare trattamento fondato sull'anzianità complessiva, bensì, esclusivamente, della pregressa anzianità di servizio, considerata di per sé ed in termini generali ed astratti, il che non è conforme all'evoluzione giurisprudenziale sopra sintetizzata, con conseguente rigetto della domanda attorea>>. Lamentava, in particolare, che la medesima pronuncia a Sezioni Unite richiamata dal Giudice del primo grado specificasse, invero, come “l'anzianità complessiva e quella in specifici inquadramenti […] non hanno un valore definibile in termini generali ed astratti, ma assumono presso l'amministrazione di destinazione l'eventuale rilievo derivante, se del caso in base ad assimilazioni confacenti, della disciplina del rapporto di lavoro presso la stessa vigente”. Rilevava, a tal fine, di avere svolto presso l'amministrazione di provenienza attività di Infermiere e, in continuità, di essere stato assunto presso Parte_3
l di nell'area professionale del personale A.T.A. profilo CP_2 CP_2
Infermiere, con la conseguenza che, in ossequio alla normativa vigente, aveva diritto ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nella con tutte le conseguenze di legge. Pt_2
2.2. Ripristinato il contraddittorio, l'Amministrazione appellata resisteva con apposita memoria del 21.04.2018, eccependo: l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.; l'inammissibilità della domanda per sussistenza di una precedente pronuncia tra le parti di cessazione della materia del contendere sul medesimo oggetto;
l'infondatezza, in ogni caso, nel merito delle avverse pretese, per violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 297/1994 e alla L. n. 124/1999. 2.3. Questa Corte di Appello con sentenza n. 1043/2018 del 15.05.2018, disattese le eccezioni preliminari di giudicato e di nullità per genericità dell'atto di appello;
richiamata, nel merito, la disposizione di cui all'art. 570 d.lgs. n. 297/1994, ritenuta applicabile nel caso di specie, rigettava il gravame, confermava la statuizione impugnata e condannava la parte privata al pagamento delle spese di lite. 4.1. Avverso detta pronuncia, proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione denunciando l'illegittimità della decisione per tre motivi: a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c. nella parte in cui l'Ecc.ma Corte adita statuiva la genericità del motivo di appello, omettendo invero di esaminare fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 570 d.lgs. n. 297/1194 “T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” recante la diversa disciplina (mai invocata dal medesimo) relativa al servizio di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni 4 educative statali, mentre nella specie si controverteva di riconoscimento del servizio prestato dal personale proveniente da altre amministrazioni in caso di trasferimento nell'ambito di una procedura di mobilità e, quindi, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1406 sgg. c.c., disposizioni inerenti la conservazione dell'anzianità di servizio in caso di trasferimento tra amministrazioni diverse;
c) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e della direttiva 77/187/CEE in materia di conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento, che avrebbero dovuto, piuttosto, indurre l'Ecc.ma Corte adita ad applicare al caso di specie l'invocato art. 2112 c.c., ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. 4.2. La Suprema Corte, con ordinanza n. 8599/2024, pubblicata in data 29.03.2024, previa declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso in cassazione, accoglieva il secondo motivo di censura (con contestuale assorbimento del terzo) e cassava, con rinvio la statuizione impugnata, affermando il principio secondo cui non poteva farsi applicazione nel caso di specie della normativa di cui agli artt. 569 e 570 d.lgs. n. 297/1994, articoli
< fattispecie non viene in rilievo>>, bensì, <ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, […] i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, a partire da Cass. n. 24724/2014, secondo cui il “passaggio diretto” ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria è riconducibile alla cessione del contratto, ed è dunque caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza>>. Puntualizzava, inoltre, come si fosse chiarito nel tempo: < lavorativo la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva>>; che tanto poteva dirsi confermato < quando si controverte in ordine all'esistenza e validità della cessione del contratto, è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, con conseguente litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 3, n. 5122 del 9 marzo 2006) e che, pur comportando la cessione del contratto la liberazione del cedente, la continuità degli elementi oggettivi essenziali del contratto ne impone la considerazione unitaria, sicché è illegittimo pretendere la stipulazione di un nuovo contratto e di un nuovo patto di prova (v. Cass. n. 23884/2022 cit.).>> Concludeva affermando che se < costituisce il rapporto e, quindi, lo status di pubblico dipendente, con l'effetto che non è richiesta la stipulazione di successivi contratti individuali in relazione al verificarsi di eventi successivi modificativi di un rapporto già sorto, non potendone essere modificato il contenuto essenziale>>, nelle procedure di mobilità, <>, non essendovi alcuna menzione di una nuova assunzione, < trasferito e il rapporto di lavoro continua, senza interruzione, con 5 l'amministrazione di destinazione>>. Evidenziato che Corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei principi richiamati, cassava la sentenza impugnava e rimetteva la relativa questione alla medesima in diversa composizione, chiamata a statuire anche sul regime delle spese processuali. 5.1. Con ricorso depositato il 26.05.2024, riassumeva il Parte_1 giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari ai sensi del combinato disposto degli artt. 392, 433 e ss. c.p.c., e, tenuto conto del contenuto della succitata ordinanza della Suprema Corte, n. 8599/2024 pubblicata in data 29.03.2024, e del principio ivi formulato, chiedeva:
“a) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del decreto protocollo n. 2593 del 13.04.2013 del dirigente scolastico dell'istituto professionale per i servizi alberghieri “E. il diritto del ricorrente ad ottenere il CP_2 riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nella con tutte le Pt_2 conseguenze di legge;
b) Condannare l'amministrazione resistente a riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente degli arretrati dovuti per differenza tra il percepito ed il percependo oltre interessi legali dal dovuto al saldo. c) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite del primo, secondo e terzo grado di giudizio”. 5.2. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione appellata si costituiva con apposita memoria del 04.03.2025. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli dei giudizi precedenti. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 8599/2024, al quale questa Corte di Appello è stata chiamarsi ad uniformarsi in sede di riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia n. 4849 del 04.07.2016, principio disatteso con cassazione e nuovo rinvio, è il seguente:
<ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, devono invece trovare applicazione i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, a partire da Cass. n. 24724/2014, secondo cui il “passaggio diretto” ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria è riconducibile alla cessione del contratto, ed è dunque caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza;
si è inoltre precisato che in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, l'art. 16 della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'originario art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha natura di norma
6 di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva (v. Cass. n. 10145/2018 e Cass. n. 23884/2022)>>. Ebbene, premesso che la previsione di cui all'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, consente, a richiesta del lavoratore, di attuare il “passaggio diretto” del contratto di lavoro da parte dell'Ente pubblico originario in favore di quello di destinazione, ed inoltre che la mobilità volontaria nel pubblico impiego dà luogo ad una modificazione meramente soggettiva del rapporto, che deve rispettare vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico (così, in termini, Cass., sez. Lav., 26/04/2018), deve darsi atto che, a fronte dei rilievi censori riproposti in sede di riassunzione dal Prencipe, l'Amministrazione appellata, costituitasi con apposita memoria del 04.03.2025 nulla ha eccepito nel merito, aderendo anzi alle conclusioni rassegnate dalla parte privata. 7. Pertanto, risultando documentalmente provato essere il Prencipe volontariamente transitato, a decorrere dal 23.02.2005, dalla ASL/FG1, presidio pronto soccorso, nei ruoli del personale A.T.A. della provincia di Foggia, in qualità di Infermiere assegnato all' di , ed Controparte_2 CP_2 avendo entrambe le parti in causa prestato adesione al principio di diritto dinanzi riportato, in riforma della sentenza n. 4849/2016 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 04.07.2016, in accoglimento della domanda proposta dal
Prencipe anche in sede di riassunzione con ricorso depositato in data 26.05.2024, deve riconoscersi in favore dello stesso, ai fini giuridici ed economici, l'intero servizio di ruolo prestato presso la a far data dal 01.04.1988, con Pt_2 conseguente condanna del al pagamento, Controparte_1 in favore dello stesso, degli arretrati dovuti per differenza tra il percepito ed il percependo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 8. Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico del
[...]
, in applicazione del principio della soccombenza, Controparte_1 nella misura e con le modalità di cui in dispositivo (art. 91 c.p.c.), non ricorrendo alcuna delle ipotesi giustificative della invocata (da parte del ) CP_1 compensazione, ove si osservi che, sin dal ricorso introduttivo della lite, la parte privata ha invocato l'applicazione delle corrette norme disciplinanti la materia (art. 2112 c.c. e mobilità intercompartimentale di cui al d. lgs. 165/01), con necessità di coltivare la lite sino al presente giudizio di rinvio, in assenza, peraltro, di una ricostruzione spontanea della carriera, da parte del;
CP_1 omessa anche a seguito dell'enunciazione, da parte della Suprema Corte, del principio di diritto governante la questione dedotta in lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
8599/2024 pubblicata in data 29.03.2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 26.05.2024 da , nei confronti del Parte_1 Controparte_3
[..
[...] (già ), in persona
[...] Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore, nonché dell Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così
[...] provvede: accoglie l'appello proposto in data 26.05.2024 da Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 4849/2016 resa dal Tribunale di Foggia in data 04.07.2016, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato presso la con tutte le Pt_2 conseguenze di legge;
condanna il a Controparte_1 riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico e al pagamento, in favore del Prencipe, degli arretrati dovuti per differenza tra quanto percepito e quanto spettante nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna il al pagamento, Controparte_1 in favore del , delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate per ciascun Pt_1 grado in € 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Bari, il 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott. ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: 1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(23.09.1962 -Vieste, FG), rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv. ti Francesco Americo e Giuseppe Solitro;
-Appellante- E
, in persona del Controparte_1
Ministro e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Con ricorso introduttivo, depositato in data 01.07.2013, Parte_1 deduceva: di aver ottenuto, in data 23.02.2005, il trasferimento per mobilità intercompartimentale dalla ASL/FG1, presidio pronto soccorso, nei ruoli del
, personale A.T.A. della provincia di Controparte_1
Foggia, in qualità di infermiere assegnato all di , giusta CP_2 CP_2 ordinanza resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 12.01.2005; di avere presentato regolare domanda per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del precedente servizio prestato presso la ASL/FG1; di essersi visto, tuttavia, riconoscere, a mezzo decreto prot. 2593 reso dal dirigente scolastico dell in data 13.04.2013, ai fini della ricostruzione della carriera, il CP_2 solo rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell'Istituto Professionale, in violazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c.; di avere, pertanto, adito l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare, previa disapplicazione del decreto prot. 2593 del 13.04.2013, il diritto a vedersi riconoscere l'intero servizio di ruolo prestato alle dipendenze della
ASL/FG1 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento degli arretrati dovuti per differenza tra percepito e percependo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché spese e competenze di causa, da distrarsi.
1.2. L'Amministrazione resisteva con memoria difensiva del 29.05.2014, puntualizzando, in punto di fatto: che, dopo aver ottenuto il trasferimento in mobilità intercompartimentale con ordinanza del Tribunale del Lavoro di Foggia del 12.01.2005 a seguito di accoglimento della relativa domanda cautelare, il Prencipe instaurava successivo giudizio di merito al fine di vedersi definitivamente assegnato presso l di;
che, Controparte_2 CP_2 nelle more del giudizio di merito, l'Amministrazione, in data 01.05.2005, stipulava con il il contratto di lavoro a tempo indeterminato in prova di Pt_1 cui all'art. 560 d.lgs. n. 297/1994, fissando dalla data della stipulazione la decorrenza di tutti gli effetti giuridici ed economici conseguenti all'avvenuto trasferimento e stabilendo come clausola risolutiva espressa l'eventuale soccombenza del nel predetto giudizio di merito;
che, a seguire, in data Pt_1
07.02.2005, l'Amministrazione stipulava l'integrazione del precedente contratto, con cui si precisava che la data di effettiva assunzione in servizio sarebbe stata quella del 23.02.2005; che, con decreto del 06.04.2006, il dirigente dell di confermava l'immissione nei ruoli CP_2 CP_2 Cont dell'Amministrazione statale , inquadrandolo tra i profili del Pt_1 personale A.T.A. Area B, con decorrenza giuridica a far data dal 01.02.2005 ed economica a far data dal 23.02.2005; che l'adito Tribunale del Lavoro di Foggia, con sentenza n. 4391/2007, resa in data 04.09.2007, non gravata, preso atto dei contratti stipulati e dell'intervenuto decreto, dichiarava la cessazione della materia del contendere tra le parti;
che, con successivo ricorso, il Prencipe instaurava un ulteriore giudizio volto a vedersi riconoscere ai fini giuridici ed anche economici il pregresso servizio svolto presso l'ASL/FG1 dal 1988 al 2005. Eccepiva in diritto, instando per il rigetto integrale della domanda: l'inammissibilità dell'avverso ricorso, in quanto tardivo, rispetto al contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 01.05.2005, successivamente integrato e confermato con decreto n. 1626 del 06.04.2006, ex art. 63 ss. d.lgs. n. 165/2011, e/o alla sentenza di cessazione della materia del contendere risalente al 2007; il passaggio in giudicato della sentenza n. 4391/2007, resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 04.09.2007, dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
il decorso del termine prescrizionale, in ogni caso, del presunto credito agli scatti economici di anzianità, anche in caso di riconoscimento del servizio prestato presso l l'impossibilità, comunque, di poter riconoscere il servizio di CP_2 ruolo prestato dalla ASL/FG1 ai fini economici, poiché valutabile esclusivamente il periodo di servizio effettivamente prestato nelle scuole e nelle istituzioni educative statati regolarmente retribuito, esclusi, quindi, tutti i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle Università e alle dipendenze degli Enti
Locali, per espressa previsione dell'art. 570 T.U. n. 297/1994, applicabile alla fattispecie in esame. 2 1.3. Con sentenza n. 4849/2016 resa in data 04.07.2016, il Tribunale del Lavoro di Foggia, richiamati i fatti di causa, rilevava, in via preliminare, che, la precedente pronuncia di cessazione della materia del contendere, benché passata in giudicato, non ostasse all'accertamento, distinto, del diritto del ricorrente alla conservazione dell'anzianità giuridica maturata nel corso del pregresso rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della Pt_2
Nel merito deduceva che, premesso che la sostituzione del datore nel medesimo rapporto è assimilabile ad una cessione del contratto, sicché poteva farsi applicazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c., la continuazione del rapporto in caso di trasferimento di azienda implica, in negativo, che il lavoratore non può subire alcun pregiudizio nel passaggio al diverso cessionario, ma non anche, in positivo, che il dipendente può considerarsi, ad ogni fine, come fosse sempre stato alle dipendenze del cessionario. Richiamava a tal fine l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'anzianità già maturata da parte del lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario, < dell'anzianità complessiva nell'applicazione degli istituti legali o contrattuali in cui venga in considerazione l'anzianità di servizio (come per il caso del T.F.R.), non implica alcuna finzione di svolgimento ab initio del rapporto alle dipendenze del datore di lavoro cessionario, né l'applicazione retroattiva della nuova normativa contrattuale (Cass. n. 3268/98; Cass. n. 4951/96)>>; richiamata, ancora, la pronuncia della Corte di Giustizia, causa C-343/98 del 14 settembre 2000, la quale precisava che l'anzianità acquisita dai lavoratori trasferiti presso altro datore di lavoro non costituisce ex se diritto da farsi valere presso il cessionario, attribuendo piuttosto diritti di natura squisitamente pecuniaria, vincolanti per il cessionario nei limiti del precedente rapporto di lavoro;
citava, ancora, le pronunce della Suprema Corte secondo cui, in caso di trasferimento di dipendenti tra PP.AA., la cessione ad altro datore < del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, sebbene sia conservata l'anzianità pregressa, non essendosi in presenza di una nuova assunzione>>, giungendo alla conclusione che il trattamento economico e normativo da applicare nel caso di specie doveva ritenersi quello in atto presso il nuovo datore. Quanto, invece, all'anzianità di servizio, rilevava, richiamando Cass., SS.UU. n. 22800/2010, che < specifiche maturate nella fase precedente del rapporto, così come le concrete professionalità acquisite e ogni altro eventuale elemento significativo, assumono presso l'amministrazione di destinazione l'eventuale rilievo derivante (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina presso la stessa vigente, senza ricostruzioni di carriera>>, con conseguente rigetto del ricorso proposto, con compensazione delle spese di lite attese < decisione e la peculiarità delle questioni trattate>>.
2.1. Avverso detta statuizione, con ricorso depositato in data 02.01.2017,
proponeva appello, censurando la statuizione nella parte in cui Parte_1
3 il Tribunale, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale richiamato, concludeva affermando che < non si discute circa il diritto del lavoratore alla conservazione del trattamento retributivo (in ipotesi, superiore) goduto all'atto del passaggio alla nuova amministrazione ovvero del diritto ad un particolare trattamento fondato sull'anzianità complessiva, bensì, esclusivamente, della pregressa anzianità di servizio, considerata di per sé ed in termini generali ed astratti, il che non è conforme all'evoluzione giurisprudenziale sopra sintetizzata, con conseguente rigetto della domanda attorea>>. Lamentava, in particolare, che la medesima pronuncia a Sezioni Unite richiamata dal Giudice del primo grado specificasse, invero, come “l'anzianità complessiva e quella in specifici inquadramenti […] non hanno un valore definibile in termini generali ed astratti, ma assumono presso l'amministrazione di destinazione l'eventuale rilievo derivante, se del caso in base ad assimilazioni confacenti, della disciplina del rapporto di lavoro presso la stessa vigente”. Rilevava, a tal fine, di avere svolto presso l'amministrazione di provenienza attività di Infermiere e, in continuità, di essere stato assunto presso Parte_3
l di nell'area professionale del personale A.T.A. profilo CP_2 CP_2
Infermiere, con la conseguenza che, in ossequio alla normativa vigente, aveva diritto ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nella con tutte le conseguenze di legge. Pt_2
2.2. Ripristinato il contraddittorio, l'Amministrazione appellata resisteva con apposita memoria del 21.04.2018, eccependo: l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.; l'inammissibilità della domanda per sussistenza di una precedente pronuncia tra le parti di cessazione della materia del contendere sul medesimo oggetto;
l'infondatezza, in ogni caso, nel merito delle avverse pretese, per violazione della normativa di cui al d.lgs. n. 297/1994 e alla L. n. 124/1999. 2.3. Questa Corte di Appello con sentenza n. 1043/2018 del 15.05.2018, disattese le eccezioni preliminari di giudicato e di nullità per genericità dell'atto di appello;
richiamata, nel merito, la disposizione di cui all'art. 570 d.lgs. n. 297/1994, ritenuta applicabile nel caso di specie, rigettava il gravame, confermava la statuizione impugnata e condannava la parte privata al pagamento delle spese di lite. 4.1. Avverso detta pronuncia, proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione denunciando l'illegittimità della decisione per tre motivi: a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c. nella parte in cui l'Ecc.ma Corte adita statuiva la genericità del motivo di appello, omettendo invero di esaminare fatti controversi e decisivi per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 570 d.lgs. n. 297/1194 “T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” recante la diversa disciplina (mai invocata dal medesimo) relativa al servizio di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni 4 educative statali, mentre nella specie si controverteva di riconoscimento del servizio prestato dal personale proveniente da altre amministrazioni in caso di trasferimento nell'ambito di una procedura di mobilità e, quindi, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1406 sgg. c.c., disposizioni inerenti la conservazione dell'anzianità di servizio in caso di trasferimento tra amministrazioni diverse;
c) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e della direttiva 77/187/CEE in materia di conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento, che avrebbero dovuto, piuttosto, indurre l'Ecc.ma Corte adita ad applicare al caso di specie l'invocato art. 2112 c.c., ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. 4.2. La Suprema Corte, con ordinanza n. 8599/2024, pubblicata in data 29.03.2024, previa declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso in cassazione, accoglieva il secondo motivo di censura (con contestuale assorbimento del terzo) e cassava, con rinvio la statuizione impugnata, affermando il principio secondo cui non poteva farsi applicazione nel caso di specie della normativa di cui agli artt. 569 e 570 d.lgs. n. 297/1994, articoli
< fattispecie non viene in rilievo>>, bensì, <ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, […] i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, a partire da Cass. n. 24724/2014, secondo cui il “passaggio diretto” ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria è riconducibile alla cessione del contratto, ed è dunque caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza>>. Puntualizzava, inoltre, come si fosse chiarito nel tempo: < lavorativo la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva>>; che tanto poteva dirsi confermato < quando si controverte in ordine all'esistenza e validità della cessione del contratto, è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, con conseguente litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 3, n. 5122 del 9 marzo 2006) e che, pur comportando la cessione del contratto la liberazione del cedente, la continuità degli elementi oggettivi essenziali del contratto ne impone la considerazione unitaria, sicché è illegittimo pretendere la stipulazione di un nuovo contratto e di un nuovo patto di prova (v. Cass. n. 23884/2022 cit.).>> Concludeva affermando che se < costituisce il rapporto e, quindi, lo status di pubblico dipendente, con l'effetto che non è richiesta la stipulazione di successivi contratti individuali in relazione al verificarsi di eventi successivi modificativi di un rapporto già sorto, non potendone essere modificato il contenuto essenziale>>, nelle procedure di mobilità, <>, non essendovi alcuna menzione di una nuova assunzione, < trasferito e il rapporto di lavoro continua, senza interruzione, con 5 l'amministrazione di destinazione>>. Evidenziato che Corte territoriale non aveva fatto corretta applicazione dei principi richiamati, cassava la sentenza impugnava e rimetteva la relativa questione alla medesima in diversa composizione, chiamata a statuire anche sul regime delle spese processuali. 5.1. Con ricorso depositato il 26.05.2024, riassumeva il Parte_1 giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Bari ai sensi del combinato disposto degli artt. 392, 433 e ss. c.p.c., e, tenuto conto del contenuto della succitata ordinanza della Suprema Corte, n. 8599/2024 pubblicata in data 29.03.2024, e del principio ivi formulato, chiedeva:
“a) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del decreto protocollo n. 2593 del 13.04.2013 del dirigente scolastico dell'istituto professionale per i servizi alberghieri “E. il diritto del ricorrente ad ottenere il CP_2 riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato nella con tutte le Pt_2 conseguenze di legge;
b) Condannare l'amministrazione resistente a riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente degli arretrati dovuti per differenza tra il percepito ed il percependo oltre interessi legali dal dovuto al saldo. c) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite del primo, secondo e terzo grado di giudizio”. 5.2. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione appellata si costituiva con apposita memoria del 04.03.2025. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli dei giudizi precedenti. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 8599/2024, al quale questa Corte di Appello è stata chiamarsi ad uniformarsi in sede di riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia n. 4849 del 04.07.2016, principio disatteso con cassazione e nuovo rinvio, è il seguente:
<ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, devono invece trovare applicazione i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, a partire da Cass. n. 24724/2014, secondo cui il “passaggio diretto” ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria è riconducibile alla cessione del contratto, ed è dunque caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza;
si è inoltre precisato che in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, l'art. 16 della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'originario art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha natura di norma
6 di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva (v. Cass. n. 10145/2018 e Cass. n. 23884/2022)>>. Ebbene, premesso che la previsione di cui all'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, consente, a richiesta del lavoratore, di attuare il “passaggio diretto” del contratto di lavoro da parte dell'Ente pubblico originario in favore di quello di destinazione, ed inoltre che la mobilità volontaria nel pubblico impiego dà luogo ad una modificazione meramente soggettiva del rapporto, che deve rispettare vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico (così, in termini, Cass., sez. Lav., 26/04/2018), deve darsi atto che, a fronte dei rilievi censori riproposti in sede di riassunzione dal Prencipe, l'Amministrazione appellata, costituitasi con apposita memoria del 04.03.2025 nulla ha eccepito nel merito, aderendo anzi alle conclusioni rassegnate dalla parte privata. 7. Pertanto, risultando documentalmente provato essere il Prencipe volontariamente transitato, a decorrere dal 23.02.2005, dalla ASL/FG1, presidio pronto soccorso, nei ruoli del personale A.T.A. della provincia di Foggia, in qualità di Infermiere assegnato all' di , ed Controparte_2 CP_2 avendo entrambe le parti in causa prestato adesione al principio di diritto dinanzi riportato, in riforma della sentenza n. 4849/2016 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 04.07.2016, in accoglimento della domanda proposta dal
Prencipe anche in sede di riassunzione con ricorso depositato in data 26.05.2024, deve riconoscersi in favore dello stesso, ai fini giuridici ed economici, l'intero servizio di ruolo prestato presso la a far data dal 01.04.1988, con Pt_2 conseguente condanna del al pagamento, Controparte_1 in favore dello stesso, degli arretrati dovuti per differenza tra il percepito ed il percependo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 8. Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico del
[...]
, in applicazione del principio della soccombenza, Controparte_1 nella misura e con le modalità di cui in dispositivo (art. 91 c.p.c.), non ricorrendo alcuna delle ipotesi giustificative della invocata (da parte del ) CP_1 compensazione, ove si osservi che, sin dal ricorso introduttivo della lite, la parte privata ha invocato l'applicazione delle corrette norme disciplinanti la materia (art. 2112 c.c. e mobilità intercompartimentale di cui al d. lgs. 165/01), con necessità di coltivare la lite sino al presente giudizio di rinvio, in assenza, peraltro, di una ricostruzione spontanea della carriera, da parte del;
CP_1 omessa anche a seguito dell'enunciazione, da parte della Suprema Corte, del principio di diritto governante la questione dedotta in lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
8599/2024 pubblicata in data 29.03.2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 26.05.2024 da , nei confronti del Parte_1 Controparte_3
[..
[...] (già ), in persona
[...] Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore, nonché dell Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così
[...] provvede: accoglie l'appello proposto in data 26.05.2024 da Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 4849/2016 resa dal Tribunale di Foggia in data 04.07.2016, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'intero servizio di ruolo prestato presso la con tutte le Pt_2 conseguenze di legge;
condanna il a Controparte_1 riconoscere per intero detto servizio con relativo trattamento economico e al pagamento, in favore del Prencipe, degli arretrati dovuti per differenza tra quanto percepito e quanto spettante nella misura di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna il al pagamento, Controparte_1 in favore del , delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate per ciascun Pt_1 grado in € 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Bari, il 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott. ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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