Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/06/2023, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 00344/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2016, proposto da
NO AN, IA CI, IN AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Di Russo, IA Elena Di Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio Carla Di Stefano in L'Aquila, via Guglielmo Marconi, 2;
contro
Comune di Martinsicuro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Martinsicuro, via A. Moro n. 32/A;
per l'accertamento
dell'occupazione sine titulo su parte del fondo di proprietà, sito in Martinsicuro, via capri, riportato nel nct del Comune, fg. 26, p.lle 849 e 850, nonché per la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione del terreno illegittimamente occupato e ripristino dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martinsicuro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame i ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale per l'accertamento dell'occupazione sine titulo realizzata dal Comune di Martinsicuro su parte del fondo di proprietà, sito in Martinsicuro, Via Capri, riportato nel NCT del Comune, fig. 26, p.lle 849 e 850, nonché per la condanna del predetto Comune al risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione del terreno illegittimamente occupato e ripristino dello stesso, nonché al risarcimento dei danni per uso dei beni dal momento della illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione.
In punto di fatto i ricorrenti deducono che il Consiglio Comunale del Comune di Martinsicuro, con deliberazione del n. 112 del 5 novembre 1988, approvava il progetto di sistemazione di Via Capri sita nel Comune di Martinsicuro (Te).
Nel 1993 il progetto veniva riapprovato dal Commissario Prefettizio ai soli espropriativi, si autorizzava l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la realizzazione dell'opera, si approvava il piano particellare delle stesse e si dava atto che l'approvazione del progetto equivaleva ope-legis a pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere da eseguire. Si stabilivano, inoltre, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori rispettivamente in anni uno e tre dalla esecutività dell'atto e la durata dell'occupazione in tre anni dalla data di immissione in possesso.
Tra le aree oggetto di occupazione era inserita la p.lla 839 del fg. 26 per mq. 856, già di proprietà del sig. RA ND, oggi p.lle 849 e 850 in proprietà rispettivamente, la prima ai sigg.ri AN NO e CI IA per mq. 155,00 e la seconda di proprietà di AN IN per mq. 180,00.
L’occupazione dei terreni è avvenuta in data 10 dicembre 1993 ed i lavori furono ultimati nell'aprile 1995.
Essendo ormai trascorsi lunghissimi anni senza che sia stata conclusa la procedura di esproprio per non avere l’ente civico resistente mai emesso il provvedimento finale di esproprio, con il gravame in decisione i ricorrenti chiedono la restituzione della proprietà con indennizzo per tutta la durata dell’occupazione.
Si è costituito il Comune di Martinsicuro sollevando, in punto di rito, l’eccezione di inammissibilità del gravame ed instando, comunque, per il rigetto dello medesimo in quanto privo di merito di fondatezza.
In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie riportandosi alle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 17 maggio 2023, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Come esposto in narrativa l'odierna vicenda nasce dalla occupazione dei fondi di cui si tratta, a cui ha fatto seguito l’irreversibile trasformazione degli stessi, disposta con provvedimenti di autorizzazione di tale occupazione in via di urgenza adottati ed in assenza dell’adozione del decreto espropriativo, finalizzata alla utilizzazione delle opere di urbanizzazione eseguite sulla strada denominata via Capri, in forza del progetto approvato con delibera di C.C. n. 112/1998 e successiva perizia di variante approvata con delibera di C.C. n. 33/1994.
3. In via preliminare deve essere delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune resistente.
L’eccezione non è meritevole di positivo apprezzamento alla luce dell’ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui le condotte “materiali” della P.A. comunque riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, indipendentemente dalla natura di diritto soggettivo o interesse legittimo della posizione per cui è domandata tutela, sono oggetto di cognizione da parte del G.A. (così Cass. S.U. n. 23102/2019; Cass. S.U. n. 8246/2017; Cass. S.U. n. 7454/2020).
Nella fattispecie l’irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti è stata preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori nonché dall’adozione di decreti di occupazione d’urgenza e di immissione in possesso i cui termini di validità sono tuttavia scaduti senza che sia stata completata la procedura espropriativa.
Di talché si verte in una situazione di appropriazione di beni altrui da parte della P.A. collegata all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere perché non è stata portata a compimento la procedura espropriativa con l’emissione del decreto di esproprio.
Come di recente rimarcato da questo Tribunale (T.A.R. RU, L’Aquila, sentenze nn. 47/2022; 455/2021), atteso che il procedimento espropriativo non si è concluso con un valido ed efficace decreto d’esproprio o con un accordo di cessione, la condotta del Comune resistente deve qualificarsi come illecita e rientrante, come tale, nel genus dell’art. 2043 c.c.. a fronte della quale il privato vanta il diritto al risarcimento dei danni da far valere innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a. secondo i criteri e le regole generali posti dagli articoli 2043, 2056 e 1226 c.c. (in tali termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 4710/2020).
Ne discende il rigetto della dedotta eccezione e la piena giurisdizione di questo Tribunale a pronunciarsi sulla domanda.
4. Nel merito il gravame è fondato ed è da accogliere nei limiti di seguito esposti.
Occorre premettere che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato anche di questo Tribunale (T.A.R. RU, L’Aquila, sentenze nn. 47/2022; 455/2021; n. 253/2020), l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica a seguito di occupazione illegittima non seguita dall’emanazione di un decreto di esproprio non fa venire meno l'obbligo della P.A. di restituire al privato il bene appreso in modo illegittimo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2482). Ed invero l'istituto, di creazione giurisprudenziale, dell'occupazione acquisitiva od appropriativa risulta ormai espunto dall'ordinamento giuridico, atteso il suo contrasto con l'art. 1 del protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Marche sentenza n. 645/2020; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 20 gennaio 2016, n. 20; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 684; CGARS 18 febbraio 2009, n. 49; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 2911).
Ebbene, occorre rilevare che nel caso de quo , sulla base alla documentazione versata in atti, il Collegio ritiene raggiunta la prova circa la trasformazione irreversibile dei terreni di proprietà dei ricorrenti e la mancata adozione di un decreto di esproprio, di talché deve ritenersi provata l’ascrivibilità al Comune resistente della condotta illecita costituita dalla persistente e non titolata occupazione dei terreni e della irreversibile trasformazione dell'originario patrimonio immobiliare.
Tuttavia, ciò non comporta - alla luce dei nuovi orientamenti- che la proprietà dei beni in questione, in ragione della irreversibile trasformazione degli stessi, sia passata all’ente pubblico, atteso che in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, il proprietario dell’area occupata resta tale a dispetto dell'intervenuta irreversibile trasformazione ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514).
Tale circostanza, però, non conduce necessariamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni rilevato che, sulla base della recente giurisprudenza anche di questo Tribunale ( ibidem , T.A.R. RU, L’Aquila, sentenza n. 253/2020), la domanda di risarcimento articolata sul presupposto dell’irreversibile trasformazione del fondo può trovare accoglimento mediante una pronuncia che obblighi l'Amministrazione alla cessazione della illegittima detenzione del bene attraverso l'utilizzo dell'istituto di cui all'art. 42-bis del T.U. espropriazioni, puntando la domanda risarcitoria per equivalente comunque alla tutela della situazione proprietaria (in tali termini anche T.A.R. Marche sentenza n. 645/2020; T.A.R. Catania n. 2908/2020; T.A.R. Sicilia, Catania sentenza 4 luglio 2012, n. 165).
L’amministrazione, pertanto, è tenuta ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, provvedendo entro un determinato termine ad emanare un formale e motivato provvedimento col quale si determini o ad esercitare il potere di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (attivando il relativo procedimento) o a restituire l’immobile (previa demolizione di quanto costruito) (Consiglio di Stato Sez. IV - sentenza 21 settembre 2020 n. 5527).
5. Orbene, l’applicazione dei riportati principi alla fattispecie in esame comporta che, accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio nonché la modifica dei terreni e la loro utilizzazione, rimanga impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune resistente, essendo in ultima analisi rimessa all’Ente civico stesso l’opzione per l’acquisizione delle aree o per la restituzione delle stesse previa riduzione in pristino tenuto conto, tuttavia, degli effetti irreversibili e dei gravi pregiudizi conseguenti alla demolizione delle opere di urbanizzazione eseguite sulla strada denominata via Capri.
5.1. Ove l’Ente comunale deliberasse l’acquisizione in proprietà, sarebbe tenuto a liquidare in favore di parte ricorrente il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento quale indennizzo a fronte del pregiudizio patrimoniale subito (combinato disposto commi 1 e 3 dell’art. 42 bis), nonché – a tenore dello stesso 42-bis, comma 3, ultima parte – un risarcimento del 5% del valore venale stesso, per ogni anno successivo alla scadenza dell’occupazione legittima, a fronte del pregiudizio prodotto dall’occupazione sine titulo , subordinando – come per legge – l’effetto traslativo dell’acquisizione sanante all'effettivo pagamento delle somme.
In ordine alla quantificazione del valore venale dei terreni, come operata dalla relazione eseguita dal tecnico di parte ricorrente depositata agli atti di causa, che ha stimato i terreni occupati prendendo a parametro i valori delle aree edificabili nel Comune di Martinsicuro ai fini IMU pari ad € 146,16 relativi alla “ zona residenziale di completamento B1 ”, la stessa deve essere invece parametrata prendendo a riferimento il valore dei terreni ubicati in “ zona destinata alla viabilità ” atteso che i terreni interessati dall’occupazione eseguita dall’amministrazione ricadevano in detta zona.
5.2. Nel caso in cui l'Amministrazione optasse per la restituzione dei beni il risarcimento per il protrarsi dell’occupazione sine titulo non può trovare titolo nel parametro del cinque per cento annuo del valore venale del bene, sancito dall’art. 42 bis, comma 3 del d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto tale disposizione ha un campo di applicazione imprescindibilmente legato all’applicazione del comma 1 dell’art. 42 bis (T.A.R. RU, L’Aquila, sentenza n. 455/2021). Ed infatti l’applicazione del comma 3, ultimo periodo, dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, già in considerazione del suo testo letterale, non risulta disciplinare una fattispecie di illecito aquiliano rientrante nel genus dell’art. 2043 c.c.. In tale caso trovano invece applicazione, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 del codice del processo amministrativo, gli articoli 2043, 2056 e 1226 del codice civile (in tali termini, Consiglio di Stato n.4710/2020).
6. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si condanna il Comune di Martinsicuro - ai sensi dell'art. 34, lett. c), c.p.a. – ad operare una valutazione degli interessi pubblici alla cura dei quali è preposto, deliberando - entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione - se acquisire i terreni ex art. 42-bis T.U. Espropri o restituirli ai legittimi proprietari.
Le relative determinazioni dovranno essere tempestivamente notificate ai ricorrenti e, nel caso dell’acquisizione, anche trascritte presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente, nonché comunicate alla competente Corte dei Conti, ex art. 42-bis comma 7, T.U. Espropri.
7. Da ultimo, con riferimento alla richiesta risarcitoria connessa ai danni asseritamente subiti per la chiusura del pozzo attualmente esistente su via Capri e la realizzazione di un nuovo pozzo all’interno dell’area di loro proprietà, detta istanza deve essere rigettata considerato che il pozzo in questione, anche a seguito del sopralluogo del Servizio Genio Civile della Regione RU e della richiesta di dismissione della relativa derivazione di acqua, deve essere eliminato non avendo più ragion di esistere anche per insussistenza di idonea concessione regionale.
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra indicati.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'RU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e così dispone:
1. condanna il Comune di Martinsicuro a far luogo, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, alla restituzione in favore dei ricorrenti dei terreni illegittimamente occupati, previa la loro riduzione in pristino, oltre al risarcimento danni, ovvero, in alternativa, a disporre l’acquisizione degli stessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis T.U. espropriazioni, salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo dei beni di cui si tratta, oltre al pagamento dell’indennizzo e al risarcimento danni;
2. dispone che l'eventuale provvedimento di acquisizione sia tempestivamente notificato ai proprietari e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune resistente nonché comunicato alla Corte dei Conti;
3. respinge la richiesta risarcitoria connessa ai danni asseritamente subiti per la chiusura del pozzo attualmente esistente su via Capri e la realizzazione di un nuovo pozzo all’interno dell’area di proprietà dei ricorrenti;
4. compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
IA Colagrande, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO