Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 720/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 720/2024 R.G.,
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Filisto a Ronco IV n.5, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n.136/E, presso lo studio dell'avv. Giovanna Cicero, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
Viale Epipoli n.211, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Via Palestro n.234, presso lo studio dell'avv. Valentina Romano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente posta in decisione all'esito dell'udienza del 20/01/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21/02/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio, con rito CP_1
concordatario, in Siracusa, in data 29/09/2020 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2020, al n. 114, Parte II, Serie A), e dalla cui unione sono nati i figli Per_
(a Catania, il 2/06/2019) e (a Catania, il 6/02/2021), ad oggi minorenni e non Per_1
economicamente autosufficienti. pagina 1 di 6
Con decreto dell'8/10/2024, il Presidente ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 20/01/2025, sostituita con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con atto depositato, in data 18/10/2024, le parti rappresentavano di essere addivenute, nelle more del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi promosso dalla IG.ra , alla determinazione Parte_1 di definire la loro separazione personale alle condizioni di cui all'allegato accordo congiunto di separazione consensuale.
Alla predetta udienza, tenutasi secondo la modalità cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Presidente - lette le note congiunte depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. I coniugi hanno, inoltre, dichiarato di vivere separatamente già da diversi anni.
La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, senza farsi reciproche molestie e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno con l'obbligo, al fine di rendersi reperibili nell'interesse superiore dei figli minori, di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza e domicilio a mezzo lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo equipollente.
2. Ciascun coniuge potrà recarsi all'estero per motivi turistici e/o di lavoro senza autorizzazione dell'altro in quanto tale autorizzazione all'espatrio è da intendersi concessa con il presente atto.
3. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre nella ex casa familiare sita in Siracusa alla via Filisto, Ronco
IV, 5.
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli concernenti la salute, l'istruzione, l'educazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli minori.
pagina 2 di 6 Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinchè entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
5. La responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata da entrambi i genitori, separatamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, e gli stessi, durante i tempi di permanenza dei minori presso ciascun di loro, garantiranno il diritto dei minori a conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. Le parti, tenuto conto dell'interesse superiore dei minori, si impegnano a garantire e salvaguardare il principio della bigenitorialità in un clima di assoluta serenità e rispetto reciproco.
7. Il diritto di visita nei confronti dei figli da parte del genitore non collocatario, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, sarà regolamentato secondo liberi accordi tra le parti, tenuto conto delle primarie necessità dei figli e delle loro eIGenze scolastiche, ludiche, ricreative e sportive, nonché delle eIGenze lavorative del genitore non collocatario e comunque, in caso di mancato accordo, nel modo seguente: il padre avrà diritto di frequentare i figli almeno tre giorni a settimana, in giorni e fasce orarie da concordarsi tra le parti di comune accordo e, in caso di mancato accordo, indicativamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 e ciò tenuto conto delle eIGenze lavorative del genitore non collocatario e di quelle scolastiche, ludiche e, sportive dei figli.
Inoltre, il IG. compatibilmente con le sue eIGenze lavorative e quelle prioritarie dei CP_1
minori, potrà tenere con sé i figli durante il periodo scolastico, ogni fine settimana alternata, dalle ore
17,30 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica immediatamente successiva, con pernottamento, e durante il periodo estivo, dalle ore 17.30 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva sempre con pernottamento.
Le parti potranno, comunque, cambiare i giorni prefissati previo accordo tra loro.
Quanto sopra a condizione che i figli, abituati a dormire nella casa familiare con la madre, non si oppongono al pernottamento. In tal caso il IG. si obbliga a condurre, anche durante la notte, CP_1
dalla IG.ra i minori qualora gli stessi richiedono la presenza della madre. Parte_1
In occasione delle festività natalizie e pasquali, il padre avrà diritto di trascorrere con i figli le principali festività secondo le regole dell'alternanza e quindi il giorno di Natale o la Vigilia di Natale, il 31
Dicembre o il primo di Gennaio, il Lunedì dell'Angelo o il giorno di Pasqua;
i minori trascorreranno con i genitori, secondo la regola dell'alternanza anche tutte le altre festività dell'anno (25/04, 1/5, 2/6
e 2/11), e ciò compatibilmente con le eIGenze lavorative del genitore non collocatario.
Le parti concorderanno i tempi di permanenza relativi alle festività nel corso dell'anno con il dovuto anticipo.
pagina 3 di 6 Si prevede sin d'ora che durante il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé i piccoli almeno tre giorni consecutivi con pernottamento, periodo questo da concordarsi previamente con la madre in base agli impegni dei minori ed alle eIGenze lavorative del padre.
Per quanto concerne il periodo estivo, il IG. potrà trascorrere con i figli in maniera continuativa CP_1
almeno tre giorni consecutivi con il pernottamento e ciò nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre di ogni anno per un totale complessivo di massimo 15 (quindici) giorni.
Allorché i figli raggiungeranno l'età di cinque anni, il IG. durante i mesi estivi, e in CP_1 particolare tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo anno scolastico, potrà trascorrere con gli stessi, in base alle proprie eIGenze lavorative, un periodo di tempo dai tre ai 15 giorni consecutivi, per un totale complessivo di 15 (quindici) giorni, con pernottamento.
I ricorrenti convengono che qualora sopravvenisse una causa di impedimento all'esercizio del diritto di visita, così come sopra regolato, adotteranno di comune accordo una soluzione alternativa che garantisca comunque l'esercizio del diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli.
I minori trascorreranno il giorno della Festa della Mamma e quello del compleanno di costei con la madre, quello del papà ed il compleanno di costui con il padre;
i minori potranno godere della presenza di ciascun genitore durante il giorno del loro compleanno, pranzando o cenando alternativamente con ciascuno dei genitori.
I minori avranno altresì, diritto di trascorrere con ciascun genitore le ricorrenze di rilievo familiare, quali matrimoni, compleanni, comunioni, cresime, feste laurea ecc.
Qualora i genitori intendano condurre i minori fuori dal territorio di Siracusa e provincia dovranno comunicare con ogni mezzo tale spostamento all'altro coniuge.
I genitori, durante i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro, si faranno carico ed avranno cura che i figli svolgano le consuete attività di istruzione, post-scolastiche e/o ricreative e sportive.
I ricorrenti si impegnano, altresì, con il presente atto, ad introdurre gradualmente nella vita dei minori, eventuali futuri conviventi, solo se la relazione sia caratterizzata dalla stabilità.
8. Il IG. , con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga a versare mensilmente alla CP_1
IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma di Euro 150,00 Parte_1
(centocinquanta/00) per ciascun figlio, pari a complessive Euro 300,00 (trecento/00), entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutata, come per legge, secondo gli indici ISTAT oltre il 50% per le spese straordinarie così come individuate in seno al protocollo adottato dal Tribunale di Siracusa in materia di spese straordinarie.
pagina 4 di 6 Al fine di comporre la crisi e regolare definitivamente i rapporti patrimoniali esistenti tra le parti il IG.
si obbliga, sin d' ora, a trasferire alla IG.ra la sua quota di proprietà CP_1 Parte_1
indivisa, pari al 50 %, del terreno sito in tenere di Siracusa, c.da Carancino, esteso ettari uno, are quarantadue e centiare novantaquattro circa, censito nel Catasto Terreni del comune di Siracusa al
Foglio 38, particelle 33,59, 60, 64, 65, 93, 94, 98, 99, 100, 101 Classe 3, con entro stante rudere di un vecchio fabbricato rurale della superficie di metri quadrati trentuno circa, quest'ultimo censito nel
Catasto fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 38, particella 1333, confinante con la strada
Gibbiazza – Grottone, con la Traversa Santuzza e con proprietà di altri da più lati, al medesimo pervenuto in forza di contratto pubblico di compravendita dell'1.06.2020 avente n. 22.003 di Repertorio
e n. 17.653 di Raccolta ai rogiti del Notaio (all.to n.3). Persona_3
Il IG. si obbliga, altresì, a trasferire alla IG.ra la proprietà dello stacca di CP_1 Parte_1
terreno sito in tenere di Siracusa, c.da Oliveri, esteso are dieci e centiare trentanove circa, confinante con proprietà , con proprietà o loro rispettivi aventi causa e con la strada Gebbiazza Per_4 CP_2
Grottone, censito nel catasto terreni del Comune di Siracusa al foglio 38, particella 97 agrumeto, classe
3, pervenuto allo stesso in forza di atto pubblico di compravendita ai rogiti del Notaio Persona_3
del1' 8 settembre 2020, avente n. 22.528 di repertorio e ri.18.094 di raccolta, (all.to n.4).
Quanto sopra nell'ambito di una sistemazione complessiva “solutorio compensativa” dei rapporti aventi IGnificati patrimoniali maturati, tra le parti, nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale, tendenti a riequilibrare e ristorare definitivamente il contributo apportato dalla IG.ra al menage Pt_1
familiare.
I ricorrenti concordano che gli adempimenti formali ed economici necessari per effettuare i suddetti atti di trasferimento saranno posti interamente in capo alla IG.ra . Pt_1
Rilevato, altresi, che il IG. per potere acquistare il terreno di cui al contratto pubblico di CP_1 compravendita dell'1.6.2020 avente n.22.003 di Repertorio e n. 17.653 di Raccolta ai rogiti del Notaio
, ha contratto, in data 6.12.2019, un prestito personale con la Compass Banca s.p.a. di Persona_3
Euro 26.663,03, (somma comprensiva di sorte capitale ed interessi), da rimborsarsi in 71 rate mensili di Euro 373,63 ciascuna, decorrenti dal 15.1.2020, la IG.ra , si obbliga ad estinguere il detto Pt_1
finanziamento, liberando il IG. di ogni obbligazione nei confronti della Compass Banca CP_1
s.p.a. contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento dei terreni sopra indicati.
Le parti concordano, altresì, che in seguito all'adempimento delle suddette formalità, quali il trasferimento dei detti immobili e l'estinzione del prestito personale come sopra, l'assegno unico familiare relativo ai due figli minori sarà attribuito per intero alla IG.ra e le parti Pt_1
provvederanno a quanto necessario per l'accredito diretto.
pagina 5 di 6 Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato, con il presente atto, ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
Le parti formulano la comunicazione di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 137/2020 che prevede che “ ll giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'art.9 della legge l dicembre 1970 n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel caso in cui le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza ci rinunciano espressamente con comunicazione depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza della norme processuali che prevedono la partecipazione dall'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e nei giudizi di separazione e di divorzio di non volersi conciliare”.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Siracusa, in data CP_1
29/09/2020 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2020, al n. 114, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa tra le parti le spese di lite;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del 28/01/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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