TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.19227/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.19227/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA F. FILZI N.
2-NICHELINO, presso lo studio dell'avv.
VERGALLITO CONCETTA in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
NICHELINO il 26/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n.18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 10/02/2004 e , il 23/5/2007, entrambi Per_1 Per_2
economicamente non autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: il figlio minore , che compirà 17 anni a maggio, venga affidato ad entrambi i genitori con Per_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
i figli continueranno ad avere residenza ed abitazione principale presso la madre;
in ragione dell'età del figlio
, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente secondo la volontà del minore e previo Per_2 accordo con l'altro genitore.
ASSEGNA la casa coniugale in Nichelino via D'Azeglio 12/9 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, in uso esclusivo con il relativo arredo, alla SI.ra che vi Parte_1 abita con entrambi i figli;
le spese condominiali quelle straordinarie verranno divise a metà tra i coniugi.
DISPONE che: il SI. provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, versando alla SI.ra Parte_2
un assegno mensile dell'importo di euro 400,00 (duecento euro per ciascun figlio) Parte_1 per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. Ad integrazione dell'assegno per il mantenimento dei figli, l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
pagina 2 di 3 DA' ATTO che: entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.19227/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA F. FILZI N.
2-NICHELINO, presso lo studio dell'avv.
VERGALLITO CONCETTA in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
NICHELINO il 26/04/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n.18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 10/02/2004 e , il 23/5/2007, entrambi Per_1 Per_2
economicamente non autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: il figlio minore , che compirà 17 anni a maggio, venga affidato ad entrambi i genitori con Per_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
i figli continueranno ad avere residenza ed abitazione principale presso la madre;
in ragione dell'età del figlio
, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente secondo la volontà del minore e previo Per_2 accordo con l'altro genitore.
ASSEGNA la casa coniugale in Nichelino via D'Azeglio 12/9 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, in uso esclusivo con il relativo arredo, alla SI.ra che vi Parte_1 abita con entrambi i figli;
le spese condominiali quelle straordinarie verranno divise a metà tra i coniugi.
DISPONE che: il SI. provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, versando alla SI.ra Parte_2
un assegno mensile dell'importo di euro 400,00 (duecento euro per ciascun figlio) Parte_1 per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino. Ad integrazione dell'assegno per il mantenimento dei figli, l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
pagina 2 di 3 DA' ATTO che: entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3