Articolo 911 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 936Articolo 923
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20 febbraio 2020
Art. 911-bis. (( (Aspettativa per assenze indebitamente fruite).)) (( 1. Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria gia' maturata, e' collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti e' imputabile a colpa del militare. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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