Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2022, n. 23884
CASS
Sentenza 1 agosto 2022

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La mera concessione in gestione ad una società di capitali, dietro pagamento di un canone, dei servizi svolti da un consorzio intercomunale non ne esclude di per sé la natura di ente pubblico economico, ove questa sia ricavabile dalla sua disciplina normativa e statutaria e da quella della sua attività e risulti, alla luce degli scopi dello stesso consorzio e della provenienza delle sue entrate, che tale ente agisca ancora, nonostante la menzionata cessione, secondo criteri di economicità, vale a dire con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore.

Il pubblico dipendente che benefici della c.d. mobilità volontaria ex art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, o ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, e si trasferisca presso un ente pubblico economico, mantiene i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad es. qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all'anzianità) ma, una volta divenuto dipendente del detto ente, gli vanno applicati, con riferimento alle vicende successive, la disciplina di diritto privato e la relativa contrattazione collettiva e non, in presenza di una situazione di soprannumero o di eccedenza di personale, l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001; per l'effetto, ove, dopo il trasferimento, il lavoratore abbia acquisito la qualifica di dirigente, il suo rapporto sarà disciplinato dalle disposizioni che regolano il lavoro dirigenziale, fra cui quelle che consentono al datore di lavoro la recedibilità ex art. 2118 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2022, n. 23884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23884
    Data del deposito : 1 agosto 2022

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