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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6253 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza separazione senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N.R.G. 46340/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 16.08.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eloisa Raimondo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Quezon City (Filippine) il 01.03.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Maria Tanzi del Foro di Monza presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Orta San Giulio il giorno 8 settembre 2014 (anno 2014 atto n. 28 reg. parte II serie C) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi nel corso di giudizio per separazione giudiziale introdotta dal Signor Parte_1 sono comparsi avanti al G.O. dott. Donatella Guagnano all'udienza disposta dal Giudice Delegato in dato 13 giugno 2025 e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. il signor corrisponderà alla signora la somma di € 28.000 a titolo del 50% Parte_1 CP_1 quota della casa coniugale sita in Nerviano piazza Brunelleschi n. 1 fg. 15 mapp. 304 sub 4 categoria A/3 classe 6 vani 5,5 rendita € 440,28 e box a piano seminterrato fg. 15 mapp. 304 sub. 19 categoria C/6 classe 4 mq 13 rendita € 28,87, importo che verrà versato con le seguenti modalità € 10.000 entro il 13 luglio 2025 con Bonifico Bancario e la restante somma al rogito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, spese a carico del con riserva del notaio individuato dal signor Parte_1
sull'idoneità della procura ad oggi rilasciata dalla signora per il trasferimento Parte_1 CP_1 delle quote della casa coniugale diversamente si dovrà attendere i tempi per il rilascio di nuova procura consolare;
2. le parti entro il 31 dicembre 2025 procederanno alla chiusura della società con spese Pt_2
a carico del ivi comprese tutte le spese a carico della società e del commercialista Parte_1
Gallopin, con riserva del notaio individuato dal sull'idoneità della procura già rilasciata Parte_1 dalla;
CP_1
3. la signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione, alla domanda di assegno CP_1 di mantenimento, di assegnazione della casa, di risarcimento patrimoniale/ non patrimoniale / endofamiliare , degli utili della società nonché al pagamento da parte del Pt_2 Parte_1 delle tasse intestate alla sino ai redditi del 2021 compreso e nel caso in cui prevenissero CP_1 richieste di pagamento che fossero attribuiti alla società dal 2022 in poi, ove intestate alla CP_1
e riferite alla società L& M le stesse saranno a totale carico del Parte_1
4. nessuna rinuncia viene fatta dalla in ordine al pignoramento presso terzi già in corso e CP_1 dal credito ivi azionato;
5. Il signor procederà all'accollo del mutuo relativo alla casa coniugale, le parti entro Parte_1 il 31.12 2025 precederanno alla chiusura dei conti correnti cointestati;
6. Le parti sono d'accordo nel procedere decorsi 6 mesi dalla separazione alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
7. Spese del presente giudizio compensate tra le parti Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Orta San Giulio il giorno 8 Controparte_1 settembre 2014;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta San Giulio (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della Legge 898/1970 e successive modifiche;
7) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
N.R.G. 46340/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 16.08.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eloisa Raimondo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Quezon City (Filippine) il 01.03.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Maria Tanzi del Foro di Monza presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Orta San Giulio il giorno 8 settembre 2014 (anno 2014 atto n. 28 reg. parte II serie C) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi nel corso di giudizio per separazione giudiziale introdotta dal Signor Parte_1 sono comparsi avanti al G.O. dott. Donatella Guagnano all'udienza disposta dal Giudice Delegato in dato 13 giugno 2025 e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. il signor corrisponderà alla signora la somma di € 28.000 a titolo del 50% Parte_1 CP_1 quota della casa coniugale sita in Nerviano piazza Brunelleschi n. 1 fg. 15 mapp. 304 sub 4 categoria A/3 classe 6 vani 5,5 rendita € 440,28 e box a piano seminterrato fg. 15 mapp. 304 sub. 19 categoria C/6 classe 4 mq 13 rendita € 28,87, importo che verrà versato con le seguenti modalità € 10.000 entro il 13 luglio 2025 con Bonifico Bancario e la restante somma al rogito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, spese a carico del con riserva del notaio individuato dal signor Parte_1
sull'idoneità della procura ad oggi rilasciata dalla signora per il trasferimento Parte_1 CP_1 delle quote della casa coniugale diversamente si dovrà attendere i tempi per il rilascio di nuova procura consolare;
2. le parti entro il 31 dicembre 2025 procederanno alla chiusura della società con spese Pt_2
a carico del ivi comprese tutte le spese a carico della società e del commercialista Parte_1
Gallopin, con riserva del notaio individuato dal sull'idoneità della procura già rilasciata Parte_1 dalla;
CP_1
3. la signora rinuncia alla domanda di addebito della separazione, alla domanda di assegno CP_1 di mantenimento, di assegnazione della casa, di risarcimento patrimoniale/ non patrimoniale / endofamiliare , degli utili della società nonché al pagamento da parte del Pt_2 Parte_1 delle tasse intestate alla sino ai redditi del 2021 compreso e nel caso in cui prevenissero CP_1 richieste di pagamento che fossero attribuiti alla società dal 2022 in poi, ove intestate alla CP_1
e riferite alla società L& M le stesse saranno a totale carico del Parte_1
4. nessuna rinuncia viene fatta dalla in ordine al pignoramento presso terzi già in corso e CP_1 dal credito ivi azionato;
5. Il signor procederà all'accollo del mutuo relativo alla casa coniugale, le parti entro Parte_1 il 31.12 2025 precederanno alla chiusura dei conti correnti cointestati;
6. Le parti sono d'accordo nel procedere decorsi 6 mesi dalla separazione alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
7. Spese del presente giudizio compensate tra le parti Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Orta San Giulio il giorno 8 Controparte_1 settembre 2014;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta San Giulio (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della Legge 898/1970 e successive modifiche;
7) Spese al definitivo.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai