Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3427/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3427/2021 tra
Parte_1 Parte_2
[...] [...]
Parte_3
[...]
[...]
e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 14 marzo 2025 ad ore 11.00 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- l'avv. Roberta Serreli, anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Macciotta, procuratori di parte opponente, la quale si richiama al contenuto di tutti i precedenti scritti difensivi, nonché alle argomentazioni svolte nelle precedenti udienze e in particolare a quelle di cui all'udienza del 25 ottobre
2024; insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
- la dott.ssa funzionaria delegata dall' , la quale si Controparte_2 Controparte_1 richiama a tutti i propri scritti difensivi e insiste per il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti alle spese del presente procedimento.
Il Giudice
Alle ore 11.15 autorizza i procuratori delle parti ad allontanarsi dall'aula d'udienza, i quali danno il loro consenso alla lettura del dispositivo in loro assenza, e si ritira in Camera di Consiglio per la decisione della causa.
Alle ore 17.40, all''esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Verbale chiuso alle ore 18.00.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3427/2021 promossa da:
(PI ), nella persona Parte_4 P.IVA_1
degli stessi legali rappresentati pro tempore, e (CF , e Parte_1 C.F._1
(CF ), elettivamente domiciliati in al numero Parte_3 C.F._2 CP_1
29 del viale A. Diaz, presso lo studio e le persone degli Avv.ti Giuseppe Macciotta e Roberta Serreli
che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo
OPPONENTI
Contro
(già Controparte_3 [...]
) in persona del dell' Controparte_4 CP_5 [...]
, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato Controparte_6
presso la sede di in Via Pirastu n.2, CP_1
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA
pagina 2 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi depositati il 14 maggio 2021, il signor e il signor Parte_1 Parte_3
in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della società
[...] [...]
hanno proposto opposizione avverso le ordinanze- Parte_5
ingiunzione n. 273 e n.273 bis del 14.04.2021 (prot.n. 16663 e n.16666), e n. 274 e n.274 bis del
14.04.2021 (prot.n. 16669 e n.16671), emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-
Oristano (ora ), con le quali veniva ingiunto al Controparte_3
signor e al signor in qualità di trasgressori, e alla società Parte_1 Parte_3
, in qualità di obbligata in solido, il Parte_5
pagamento, per ciascuna ordinanza-ingiunzione, della somma di € 7.724,15 (comprensiva di €.45,15 per spese) quale sanzione amministrativa per le violazioni di seguito riportate:
1) All'art. 3, commi 3 e 3-ter, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - fino a 30 giornate CON DIFFIDA A MANTENERE IN SERVIZIO:
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro. (Importi maggiorati del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma
445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del
31/12/2018)).
Poiché: ha occupato il lavoratore di seguito indicato senza inviare al Centro Servizi per il
Lavoro la comunicazione obbligatoria di assunzione Mod. Unilav il giorno antecedente pagina 3 di 22 all'immissione al lavoro. Lavoratore interessato: , nato a [...]_1 CP_1
18/10/1988, occupato dal 09/01/2019 - giornate di lavoro effettive n. 1.
2) All'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6,
comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5,
comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore: All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152. Poiché: ha formalmente assunto i seguenti lavoratori con contratto di lavoro intermittente in difformità al D.lgs 81/2015 e successive modifiche, per le motivazioni indicate nella parte descrittiva del presente verbale. Lavoratori interessati: a)
, nato a [...] [...], occupato dal 15/02/2018; b) , Parte_6 CP_1 Parte_7
nato a [...] [...], occupato dal 03/01/2018; c) , nato a [...]_1 CP_7 CP_1
19/06/1996, occupato dal 06/01/2018; d) nato a [...] [...], CP_8 CP_1
occupato dal 03/01/2018; e) , nato a [...] [...] occupato dal CP_9 CP_1
02/02/2018; f) , nato a [...] [...], occupato dal 01/03/2018; g) CP_10 CP_1 CP_11
, nato a [...] [...] occupato dal 24/07/2018.
[...] CP_1
3) All'art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione: In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto pagina 4 di 22 lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La
medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Poiché: ha formalmente assunto i seguenti lavoratori con contratto di lavoro intermittente in difformità al D.lgs 81/2015 e successive modifiche, per le motivazioni indicate nella parte descrittiva del presente verbale. Lavoratori interessati: a) , nato a [...]_6 CP_1
19/12/1998, occupato dal 15/02/2018; b) , nato a [...] [...], occupato Parte_7 CP_1
dal 03/01/2018; c) , nato a [...] [...], occupato dal 06/01/2018; d) CP_7 CP_1
nato a [...] [...], occupato dal 03/01/2018; e) , nato a [...]_1 CP_9
il 18/06/2000 occupato dal 02/02/2018; f) , nato a [...] [...], CP_1 CP_10 CP_1
occupato dal 01/03/2018; g) , nato a [...] [...] occupato dal CP_11 CP_1
24/07/2018.
4) All'art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5,
d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151. - Omesse registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi: Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro pagina 5 di 22 domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Poiché: ha omesso di registrare nel Libro Unico del Lavoro le prestazioni lavorative effettivamente svolte dai seguenti lavoratori, per il periodo a fianco indicato. Lavoratori
interessati: a) , nato a [...] [...], dal 15/02/2018 al 28/02/2019; Parte_6 CP_1
b) nato a [...] [...], dal 03/01/2018 al 28/02/2019; c) CP_8 CP_1 CP_9
, nato a [...] [...] dal 02/02/2018 al 26/10/2018; d) , nato a
[...] CP_1 CP_11
il 14/07/1997 dal 24/07/2018 al 28/02/2019. CP_1
5) All'art. 9, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal DECRETO LEGGE
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 - Riposi
settimanali - Numero lavoratori tra 6 e 10 o periodi 3 o 4: Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 del pagina 6 di 22 medesimo Decreto Legislativo. Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. (Comma 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale)); b) le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse,
nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4).
Poiché: non ha concesso, ogni sette giorni, un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni, ai lavoratori sottoindicati per i periodi a fianco riportati: a) , nato a [...] [...], CP_9 CP_1
periodo lavorato consecutivamente dal 10 al 21 luglio 2018, usufruito del riposo il 22 luglio
2018; b) , nato a [...] [...], periodo lavorato consecutivamente Parte_6 CP_1
dal 4 al 16 settembre 2018, usufruito del riposo solo il 17/09/2018).
*****
A sostegno della proposta opposizione, gli Opponenti hanno dedotto la infondatezza degli accertamenti ispettivi e la conseguente illegittimità delle ordinanze-ingiunzione opposte.
In particolare, parte opponente deduce la non veridicità della circostanza secondo cui la società
opponente avrebbe provveduto alla “regolarizzazione della posizione lavorativa” del signor ed a consegnargli la lettera di assunzione a seguito dell'accertamento, atteso che Testimone_1
detto accertamento aveva avuto inizio soltanto alle ore 13,00 e, pertanto, dopo il perfezionamento dell'intervenuta, corretta, comunicazione delle ore 12:26.
Hanno quindi contestato la non corretta imputazione, agli odierni opponenti, della violazione della norma di legge richiamata al punto 1. delle ordinanze opposte, poiché questa sarebbe correlata al pagina 7 di 22 “lavoro sommerso o irregolare”, mentre nel caso di specie avrebbe potuto addebitarsi la violazione dell'art. 9 bis, c. 2, DL n. 510/1996, con la correlata sanzione ricompresa tra i 100 ed i 500 euro.
Riguardo alle violazioni di cui ai punti 2. e 3. delle ordinanze opposte, parte opponente deduce la genuinità dei contratti di lavoro intermittente instaurati con i lavoratori indicati nelle ordinanze stesse, evidenziando come le modalità intermittenti, attraverso le quali le prestazioni lavorative in questione erano state effettivamente rese, risulterebbero documentalmente attestate dalle buste paga e dal correlato calendario presenze/giornaliere prodotte in atti.
A sostegno delle proprie deduzioni, l'opponente richiama la disciplina all'art. 13, D. Lgs. n.
81/2015, che sancisce il limite delle quattrocento giornate di lavoro effettivo nell'arco di tre anni solari, il cui solo superamento è idoneo a determinare la trasformazione del contratto di lavoro in questione in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
limite che risulterebbe essere stato rispettato.
Quanto alla contestata violazione di cui al punto 4. delle ordinanze oggetto di opposizione, gli opponenti hanno dedotto che i lavoratori e Parte_6 CP_8 CP_9 CP_11
avrebbero sempre svolto un orario di lavoro effettivamente corrispondente a quello riportato
[...]
nel LUL.
Infine, hanno eccepito la mancata archiviazione della sanzione di cui al punto 5. delle ordinanze ingiunzione opposte, poiché già pagata dalla società opponente, nonché la illegittima duplicazione delle sanzioni.
A sostegno di tale eccezione, gli opponenti rilevano che la mera circostanza per cui “il sig. Pt_1
ed il Sig. risultano da visura camerale, nel periodo oggetto delle
[...] Parte_3
contestazioni d'illecito, entrambi amministratori della Società e pertanto corresponsabili ai sensi dell'art. 5 L. 689/81”, non sarebbe sufficiente a duplicare la pretesa dell' ; ciò in quanto il CP_1
socio amministratore aveva rilasciato, all'ispettrice Deplano, dichiarazione sostitutiva di atto Pt_1
notorio, affermando “di essere il responsabile del personale e di impartire le dovute disposizioni secondo legge”.
pagina 8 di 22 L'Opponente ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
“- previa immediata sospensione della provvisoria esecuzione delle ordinanze ingiunzione opposte
- dichiarare nulle, annullabili e/o comunque di nessun giuridico effetto le ordinanze ingiunzione opposte e per l'effetto revocarle, mandando assolti gli odierni opponenti da ogni avversa pretesa.
- con vittoria di spese e di onorari di giudizio.”.
L' (ora Controparte_12 Controparte_3
) ha resistito all'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna
[...]
dell'Opponente alle spese di giudizio.
L'Amministrazione opposta ha dedotto innanzitutto che, non sarebbe ravvisabile un “bis in idem”
delle sanzioni in quanto ciascuno socio avrebbe concorso nella consumazione dell'illecito amministrativo;
ciò che sarebbe chiaramente emerso anche dalle dichiarazioni dei lavoratori ascoltati dagli ispettori, i quali si relazionavano per le direttive e per qualunque altro aspetto del rapporto lavorativo sia con che con senza mai fare Parte_1 Parte_3
riferimento a qualche distinzione.
Relativamente alla sanzione di cui al punto 1. delle ordinanze opposte - avente ad oggetto la maxi-
sanzione per “lavoro nero”, per aver il datore di lavoro usufruito delle prestazioni lavorative di il giorno 9 gennaio 2019 nella sede operativa di Assemini senza la preventiva Testimone_1
comunicazione di assunzione con modello unilav, dunque per averlo immesso al lavoro in scopertura assicurativa -, l'Amministrazione opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli opponenti “perché basata sull'erroneo presupposto della validità della comunicazione effettuata dall'azienda il giorno stesso dell'ispezione e precisamente prima dell'accesso”; ciò in quanto la sanzione applicata sarebbe quella collegata all'assenza di preventiva comunicazione, che per legge andrebbe effettuata il giorno prima dell'immissione a lavoro
(avvenuta sin dal giorno 08.01.2019).
pagina 9 di 22 Sul violazioni di cui ai punti 2. e 3. delle ordinanze ingiunzione opposte, l' ha dedotto che CP_1
il disconoscimento del lavoro intermittente discenderebbe dalla natura del contratto intermittente e dalla sua applicazione in maniera elusiva, che ne avrebbe determinato la riqualificazione per mancanza dei requisiti oggettivi.
Nel caso di specie l'ispettorato del Lavoro, appurato che i lavoratori interessati avevano i requisiti soggettivi (soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno) e che ricorrevano i presupposi di legge, ha tuttavia constatato che difettava il requisito specifico della intermittenza e discontinuità della prestazione.
L'Amministrazione opposta, quanto alla violazione di cui al punto 4. delle ordinanze-ingiunzione,
ha dedotto che ogni mese la società registrava e dichiarava per le giornate di effettivo lavoro svolto
CP_1 solo 2/3 ore circa cadauno per i dipendenti , e Parte_6 CP_8 CP_9
, mentre dalle dichiarazioni dei lavoratori sentiti risulterebbe che i medesimi, di fatto,
[...]
avrebbero lavorato almeno 6 giorni ciascuno e per un orario superiore (giorni e ore appunto non registrati).
In merito alla sanzione di cui al punto 5. dell'ordinanza sui mancati riposi, l'Amministrazione
opposta ha dedotto che l'Ufficio legale, in considerazione del fatto che il consulente precisava che pagava la ditta, in sede di istruttoria del rapporto ha deciso di ridurre la sanzione per la metà
dell'importo già pagato a nome di ciascun trasgressore.
***
Durante la fase istruttoria il presente procedimento e quello contraddistinto con R.G. n.3428/2021 sono stati trattati unitamente.
All'udienza del 25 ottobre 2024 è stata disposta la riunione del procedimento contraddistinto con R.G.
n. 3428/2021 al presente procedimento.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, dopo una breve discussione orale,
all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
pagina 10 di 22 ***
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Fondata è, innanzitutto, l'opposizione relativa alla violazione di cui al punto 1. delle ordinanze-
ingiunzione opposte (art. 3, commi 3 e 3-ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 14 settembre 2015 n.
151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare - fino a 30 giornate: poiché ha occupato il lavoratore senza inviare al Centro Servizi per il Lavoro la comunicazione Testimone_1
obbligatoria di assunzione Mod. Unilav il giorno antecedente all'immissione al lavoro).
Come contestato dagli odierni opponenti, e come emerso dalle risultanze istruttorie, la regolarizzazione del rapporto di lavoro tra la società opponente ed il signor sembrerebbe avvenuta Testimone_1
prima dell'accertamento ispettivo.
Al riguardo occorre richiamare la Nota n.856 del 22 aprile 2022 con cui l Controparte_13
è intervenuto per chiarire l'ambito applicativo delle scriminanti previste dall'art. 3 del D.L.
[...]
n.12/2022.
Secondo il disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L n. 12/2002, la sanzione di cui al comma 3 del citato articolo non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.
L' ha poi precisato che: “Conseguentemente, il personale ispettivo Controparte_13
non adotterà la maxisanzione nei casi di:
- intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in
“nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell'eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;
- differente qualificazione del rapporto di lavoro.”
pagina 11 di 22 Ha poi chiarito che: “Per intervenuta regolarizzazione si intendono i casi in cui:
a. il datore di lavoro abbia proceduto ad effettuare entro la scadenza del primo adempimento contributivo (cioè fino al giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro)
anche la sola comunicazione di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Restano fermi i successivi e i conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione;
b. il datore di lavoro - nel caso sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo – abbia denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli Istituti previdenziali ed abbia effettuato il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro trenta giorni dalla denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile prevista dall'art. 116,
comma 8 lett. b), della L. n. 388/2000, previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da cui risulti la data di effettivo inizio della prestazione”.
L'accesso ispettivo che ha portato alla irrogazione della maxi-sanzione per lavoro nero è stato eseguito presso la pizzeria della società ubicata in Assemini in data 09/01/2019; tuttavia, Parte_5
a differenza dei verbali relativi agli altri accessi ispettivi del 20/09/2018 e del 30/01/2019 (si vedano all. nn.10 e 12 della comparsa di costituzione) nel relativo verbale non viene riportato alcun orario.
Parte opponente ha prontamente eccepito che l'accesso di cui trattasi fosse iniziato alle ore 13.00,
quindi in un momento successivo rispetto alla trasmissione del modello Unilav da parte della società,
che dai documenti in atti risulta eseguita alle ore 12.13 (vi è poi stata una seconda comunicazione tramessa alle ore 12.26 in cui veniva rettificato dal 2.01.2029 al 08.01.2019 il giorno di inizio del rapporto di lavoro) (v. all. nn.5 e 6 del ricorso in opposizione).
L'amministrazione opposta, dal canto suo, ha ritenuto di non dover dimostrare che l'accertamento fosse stato eseguito prima della trasmissione della comunicazione in questione, ma si è limitata a rilevare che la violazione si è comunque consumata alle ore 24,00 del giorno antecedente l'inizio dell'attività
pagina 12 di 22 lavorativa del ritenendo tale circostanza sufficiente a fondare l'irrogazione della maxi-sanzione Tes_1
per lavoro nero.
Tuttavia, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la sopra citata nota n.856 del 22
aprile 2022, ai fini dell'esclusione della maxi-sanzione è sufficiente anche la sola comunicazione di assunzione, eseguita prima dell'accertamento ispettivo, dalla quale risulti l'effettiva data di instaurazione del rapporto di lavoro.
Peraltro, “la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto” è emersa anche dal contratto di lavoro subordinato – stipulato il giorno 07/01/2019 - tra la società opponente ed il lavoratore Tes_1
in cui si riporta quale data di inizio del rapporto di lavoro il giorno 08.01.2019 (vedi doc. n.4
[...]
del ricorso in opposizione).
Che tale contratto fosse stato stipulato il giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa del è Tes_1
emerso anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dal medesimo in sede processuale.
All'udienza del 26 maggio 2023, infatti, dopo l'esibizione del verbale delle dichiarazioni rese il giorno
09/01/2019 agli ispettori e , e prodotto in atti, Persona_1 Persona_2 Tes_1
ha dichiarato: “Non corrisponde al vero che non fosse stato sottoscritto un contratto di lavoro;
[...]
ricordo, infatti, che prima di iniziare la prova avevo sottoscritto il contratto di lavoro che mi era stato consegnato dal referente dell'azienda, ossia dal signor;
qualche giorno prima avevo Controparte_14
portato il mio curriculum ed avevo fatto il colloquio di lavoro, sempre con il signor;
il CP_14
lavoro lo avevo trovato rispondendo ad un annuncio pubblicato su “Subito.it”; ricordo anche che era stata stabilita una retribuzione oraria e non giornaliera;
in ogni caso, escludo che potesse essere di soli 20 euro al giorno;
anche gli orari di lavoro riportati nel verbale che mi viene esibito non sono esatti;
infatti, anche se non ricordo gli orari precisi, posso dichiarare che in base agli accordi dovevo lavorare circa tre ore al giorno e anche di fatto ho lavorato per quel numero di ore;
la paga era mensile e l'ho ricevuta con bonifico al compimento del mese di lavoro;
infatti, dopo la prova mi hanno detto che potevo continuare a lavorare;
confermo il restante contenuto delle dichiarazioni e riconosco la mia sottoscrizione;
preciso che non ho scritto io di pugno le dichiarazioni riportate a verbale e pagina 13 di 22 ricordo che mi sono state lette dall'ispettore verbalizzante molto velocemente e di non essere riuscito a decifrare al grafia quando il verbale stesso mi è stato sottoposto per la firma, come del resto non sono riuscito a decifrarla neppure oggi avendo avuto necessità di aiuto nella lettura”.
Alla medesima udienza al Nonnis è stato esibito il contratto di lavoro depositato in atti (v. all. n.4 del ricorso in opposizione) e al riguardo ha dichiarato: “Riconosco nel documento che mi viene esibito il contratto di lavoro che ho sottoscritto e che mi è stato consegnato prima di iniziare la prova presso la pizzeria di cui trattasi”.
Tali risultanze istruttorie, lungi dal convalidare le allegazioni della Amministrazione opposta, hanno,
per taluni aspetti, suffragato le deduzioni difensive degli opponenti, facendo emergere delle acquisizioni fortemente equivoche e, come tali, insufficienti ex art. 22 comma 12 della legge n. 689 del
1981, poi confermato dall'art. 7 n. 10 del D. Lgs. n. 150 del 2011, per affermare la legittimità della irrogazione della sanzione di al punto 1. delle ordinanze ingiunzione opposte.
È parimenti fondata l'opposizione relativamente alle contestate violazioni di cui ai punti 2. e 3. delle ordinanze opposte (2. art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5,
comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore;
3. art. 9 bis, comma
2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96 - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione:
per avere formalmente assunto i lavoratori Parte_6 Parte_7 CP_7 CP_8
e con contratto di lavoro intermittente in difformità al
[...] CP_9 CP_10 CP_11
D.lgs 81/2015 e successive modifiche).
Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, il quale all'art.13 così dispone:
"1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della pagina 14 di 22 settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24
anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55
anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro,
per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.".
L'articolo 15 del medesimo Decreto Legislativo n. 81 (vigente all'epoca della stipulazione del contratto tra le parti e poi modificato dal Decreto Legislativo n. 104 del 2022, peraltro non nelle parti qui evidenziate ossia nella lettera a) e recante rubrica: Forma e comunicazioni, recitava:
"1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
pagina 15 di 22 c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto".
Le su esposte disposizioni normative prevedono, quindi, per la valida stipulazione di un contratto di lavoro intermittente, ipotesi oggettive e ipotesi soggettive che, secondo un'interpretazione letterale,
sono indicate in via alternativa e non congiunta.
Anche secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice ritiene di doversi conformare, “l'interpretazione letterale della disposizione normativa porta a ritenere che le due condizioni legittimanti la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente siano disgiunte e non necessariamente concorrenti (v. Cassazione Civile, sentenza n. 22086 del 24.07.2023).
Sempre secondo la citata pronuncia della Cassazione: “La definizione tipologica dell'istituto è dettata nel comma 1, ove sono previsti - senza alcun cenno a limiti di eta' - le "esigenze", i "casi" in cui e'
consentito utilizzarlo.. Il comma 2 dispone che "in ogni caso" e' consentito utilizzare il lavoro intermittente con i soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25, o con soggetti che hanno piu' di 55 anni.
L'espressione "in ogni caso" del comma 2 evoca i "casi", cioe' le esigenze, di cui al comma 1, ed e'
letteralmente interpretabile come "in qualunque caso", "qualunque sia l'esigenza", a prescindere cioe'
dalla sussistenza di specifici casi ed esigenze: "in ogni caso" - nel senso cosi' inteso - il comma 2
consente la stipula del contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25 e piu' di 55 anni. Insomma, il comma 2 consente di stipulare con i soggetti in tali condizioni di eta' il contratto intermittente anche a prescindere dagli specifici casi ed esigenze di cui al comma 1.
pagina 16 di 22 Inoltre, l'espressione "in ogni caso" (che aggiunge il presupposto dell'eta') e' preceduta dal verbo ausiliare "puo'": l'uso del verbo ausiliare indica, chiaramente, che si tratta di requisito che non e'
previsto quale elemento costitutivo del contratto, e l'espressione utilizzata rende evidente che il legislatore ha inteso aggiungere una ulteriore ipotesi di lavoro intermittente, caratterizzata in via esclusiva dal requisito anagrafico del lavoratore.
E' interessante notare che nel testo originario dell'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003,
tale previsione anagrafica aveva carattere sperimentale e faceva riferimento al concorso di un duplice fattore, ossia lo stato di disoccupazione di soggetti con meno di 25 anni o lavoratori con piu' di 45 anni di eta' espulsi dal ciclo produttivo, rendendo evidente che il lavoro intermittente era stato concepito proprio come strumento che, a prescindere dalle caratteristiche dell'attivita' lavorativa, agevolasse l'entrata nel mercato del lavoro di soggetti piu' fragili.
Da un punto di vista dell'interpretazione letterale, inoltre, va sottolineato che l'articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 81, dedicato ai requisiti di forma (ad probationem) del contratto di lavoro intermittente,
prevede, tra i vari elementi, "durata e ipotesi, oggettivo o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13", facendo palese riferimenti a due diverse ipotesi di lavoro intermittente, quello giustificato da requisiti oggettivi (le attivita' discontinue) o dai requisiti soggettivi
(l'eta' del lavoratore).
La scelta del legislatore di individuare due diverse tipologie di contratto di lavoro intermittente emerge con chiarezza ed univocita' dal testo delle disposizioni normative e, pertanto, considerato il primato del criterio letterale dettato dall'articolo 12 delle disp.prelim.c.c. - che, per il suo carattere di oggettivita' e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassativita' della fattispecie (sul punto, cfr. Cass. S.U. n. 23051
del 2022) - si palesa inammissibile ogni altra interpretazione.
Questa interpretazione e', d'altronde, stata fatta propria anche dalla GU (sentenza 19 luglio 2017,
in C-143/2016), che ha dichiarato che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
pagina 17 di 22 Europea nonche' l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo
1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un datore di lavoro "a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire", e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno”.
In sintesi, la Cassazione, con la citata sentenza, afferma che, ai fini della legittimità del contratto di lavoro intermittente, le due condizioni richieste dalla norma, quella oggettiva circa la discontinuità
dell'attività oggetto dell'accordo e quella soggettiva inerente all'età del dipendente, sono tra loro alternative, deponendo in tal senso la formulazione dell'art. 13 D.Lgs. 81/2015, che prevede che, in ogni caso, sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24
anni (e fino a che ne compiono 25) o più di 55 anni.
L'Amministrazione opposta argomenta la fondatezza delle contestazioni de quibus sulla base del rilievo che difettava il requisito specifico della intermittenza e discontinuità della prestazione,
nonostante avesse appurato che i lavoratori interessati avevano i requisiti soggettivi (soggetti con meno di 24 anni di età e prestazioni lavorative svolte entro il venticinquesimo anno) e che ricorrevano i presupposi di legge.
Anche sul rispetto del requisito del limite dei quattrocento giorni nell'arco dei tre anni non vi è stata alcuna contestazione.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra svolte, anche alla luce del citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i contratti di lavoro intermittente intercorsi tra la società opponente e i signori e Parte_6 Parte_7 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
devono ritenersi genuini con conseguente infondatezza delle sanzioni di cui ai punti 2. e 3. CP_11
delle ordinanze opposte.
Infondata è invece l'opposizione in ordine alle violazioni di cui ai punti 4. e 5. delle ordinanze ingiunzione opposte.
pagina 18 di 22 Per quanto attiene la violazione di cui al punto 4. (art. 39, commi 1, 2 e 7, D. L. 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22
comma 5, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151. - Omesse registrazioni - più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi, per avere omesso di registrare nel Libro Unico del Lavoro le prestazioni lavorative effettivamente svolte dai lavoratori e Parte_6 CP_8 CP_9 CP_11
), dalle deposizioni testimoniali dei signori
[...] Testimone_2 Testimone_3
è emersa l'infedele registrazione dell'orario lavorativo dei lavoratori, il quale è risultato CP_8
più ampio rispetto a quello di 2/3 ore al giorno registrato sul LUL.
, testimone indicato dalla difesa di parte opponente, sentito all'udienza del 15 dicembre Testimone_2
2023, in risposta al capo 5) e al capo 6) formulati dagli opponenti, ha dichiarato: “Io lavoro dal 2015
come pizzaiolo per la società ; i primi tre anni ho lavorato a Monserrato e poi ad Parte_5
Assemini fino ad oggi;
e hanno sempre lavorato Parte_6 CP_8 CP_11
alternativamente o al turno del mattino o a quello della sera, dalle ore 11.30 fino alle 15.00 o dalle
19.00 alle 22.30/23.00, e qualche volta, una o due volte la settimana, sia il mattino che la sera;
ADR:
chi entrava a lavoro alle 19.00 terminava alle 22.30/23.00 (…) ricordo di aver visto solo CP_9
per una settimana circa in corrispondenza dell'inizio del mio rapporto di lavoro con la società
; in quella settimana svolgeva gli stessi turni di lavoro di cui ho riferito al Parte_5 CP_9
capo 5)”
, testimone indicato dalla difesa di parte opponente, sentito all'udienza del 3 maggio Testimone_3
2024, ha dichiarato: “Tutti i lavoratori intermittenti, al pari degli altri dipendenti della pizzeria, nel periodo compreso tra gennaio 2018 e febbraio 2019 lavoravano la mattina dalle ore 11.30 alle ore
14/15.00 circa e di sera, dalle ore 19.00 circa alle 23/24 circa;
ciò avveniva sulla base di turni di lavoro che variavano settimanalmente;
chi seguiva il turno la mattina riprendeva la sera intorno alle
19.00/20.00, chi non faceva il turno la mattina la sera iniziava a lavorare un'ora prima;
i lavoratori intermittenti si occupavano della consegna delle pizze, di fare le pulizie e, nel turno della mattina, si occupavano della preparazione degli ingredienti delle pizze;
la mattina per la consegna delle pizze pagina 19 di 22 c'era un solo lavoratore intermittente;
sempre la mattina, poteva capitare che ci fossero altri lavoratori intermittenti che, in sostituzione dei lavoratori dipendenti, si occupavano della cassa, di rispondere al telefono o di aiutare in cucina”.
testimone indicato all' , escusso all'udienza del 23 settembre 2022, in Parte_6 CP_1
risposta al Capo 13) formulato dall , ha dichiarato: “Gli orari di lavoro per tutti i lavoratori CP_1
intermittenti erano quelli indicati nel capo;
tuttavia, non tutti i giorni lavoravamo sia il mattino che la sera, ma seguivamo dei turni per cui per cui in alcuni giorni si lavorava sia il mattino che la sera ed in altri si lavorava o solo il mattino o solo la sera”.
testimone indicato all' , escusso sempre all'udienza del 23 settembre 2022, in CP_8 CP_1
risposta al Capo 13) formulato dall' , ha dichiarato:): “gli orari erano quelli indicati nel CP_1
capo; noi lavoratori intermittenti non lavoravamo tutti i giorni sia il mattino che la sera, ma seguivamo dei turni secondo cui: alcuni giorni lavoravamo sia il mattino che la sera ed altri giorni solo la sera”.
Infondata è altresì l'eccezione degli opponenti di illegittima duplicazione delle sanzioni e della conseguente mancata archiviazione della sanzione di cui al punto 5. delle ordinanze ingiunzione.
Come correttamente rilevato dall'Amministrazione opposta, la società in causa è in nome collettivo ed
è costituita da due soli soci a quali l'atto costitutivo attribuisce disgiuntamente la firma e la rappresentanza della società con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Per costante giurisprudenza della Cassazione, il socio amministratore risulta titolare di una posizione di garanzia che, ove disattesa, determina una sorta di culpa in vigilando, e cioè l'insorgere a suo carico di responsabilità generata dal non aver vigilato (e quindi dal non essersi opposto) sulla corretta gestione delle dinamiche societarie, compresa la gestione del personale.
Nell'ambito delle condotte omissive, anche la c.d. culpa in vigilando per il fatto illecito altrui è fonte di responsabilità, rispondendo secondo la S.C. ai principi di personalità e di causalità psichica dell'evento
(formale o materiale) dal momento che nel caso di amministrazione congiunta (pur se di fatto pagina 20 di 22 disgiunta) delle società, l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito materialmente commesso dal co-amministratore e con questi, quindi, ne risponde “per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa, supposto che questa sia, nella materia necessaria e non sia, invece, sufficiente, la coscienza e la volontarietà della condotta, omissiva o commissiva” (v. Cass. 10668 del 1996; Sez. II, Sentenza n.143 del 2016; dent. N. 7143 del 2001)
Inoltre, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza del 22 settembre
2017 n. 22082, “in tema di sanzioni ammnistrative la solidarietà prevista dall'art. 6 della L. 689/81
non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato principale”.
Conseguentemente, l' non poteva limitare la contestazione degli illeciti al signor Controparte_13
sulla scorta di una dichiarazione priva di valore giuridico certo. Parte_1
Peraltro, non è stata data prova né durante gli accertamenti né in sede giudiziale che Parte_3
non svolgesse un ruolo di partecipazione attiva alla gestione del personale e della società,
[...]
come confermato anche in giudizio dalle dichiarazioni dei testi di parte opponente i quali hanno dichiarato di aver ricevuto direttive da entrambi i soci (v. e Testimone_4 Persona_3
tutti ancora dipendenti della società opponente in risposta al capo 8), ma anche altri testi come
[...]
, . Testimone_5 CP_8 Testimone_1
Pertanto, non sussiste alcun bis in idem ed il pagamento da parte di un solo socio non ha estinto la sanzione.
Alla stregua delle osservazioni che precedono la sanzione dovuta dagli opponenti per le violazioni loro contestate di cui ai punti 4. e 5. delle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione deve essere pagina 21 di 22 rideterminata nell'importo di euro 1.374,00 (750,00 + 624,00), cui devono essere aggiunte euro €.45,15
per spese.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da e da , in proprio e nella Parte_1 Parte_3
loro qualità di legali rappresentanti della società Parte_5 [...]
, avverso le ordinanze-ingiunzione n. 273 e n.273 bis del 14.04.2021 e n. 274 e n.274 bis del Parte_3
14.04.2021 deve essere accolta per quanto di ragione e, previo annullamento parziale delle stesse, la somma dovuta dagli opponenti deve essere rideterminata nella minor somma di euro 1.374,00 oltre alle spese postali e di procedura di euro €.45,15.
Sussistono giusti motivi – tenuto conto della reciproca soccombenza – per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e da Parte_1 Parte_3
in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della società
[...] [...]
, avverso le ordinanze-ingiunzione n. 273 e n.273 bis del Parte_5
14.04.2021 (prot.n. 16663 e n.16666), e n. 274 e n.274 bis del 14.04.2021 (prot.n. 16669 e n.16671),
emesse dall' (ora Controparte_4 [...]
) e, previo annullamento parziale delle stesse, ridetermina la Controparte_3
somma dovuta dagli opponenti nella minor somma di euro 1.374,00 oltre alle spese postali e di procedura di euro €.45,15.
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Zelinda Lisai
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