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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1143/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8633/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cimino - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500021890 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22424/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il ricorrente impugna l'Avviso di Intimazione n. 2025/00021890 emesso il 24/02/2025 dal Comune di Pozzuoli per TARI 2017 di cui al prodromico Avviso di accertamento esecutivo del 02.10.2023, notificato il 18.12.2023. Deduce: 1) omessa notificazione dell'avviso di accertamento prodromico;
2) decadenza e prescrizione;
3) carenza di soggettività passiva di imposta ovvero l'erronea applicazione della tariffa applicata in relazione alla TARI.
Si costituisce il Comune di Pozzuoli che contesta tutte le avverse deduzioni, depositando in atti copia della notifica del prodromico Avviso di accertamento esecutivo TARI 2017.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Il Collegio ritiene di doversi adeguare al principio della ragione più liquida e assorbentea, costituita dalla regolarità della notifica del prodromico Avviso di accertamento esecutivo TARI 2017 notificato il 18.12.2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c., mediante l'esperimento di tutte le formalità di legge, inclusa la spedizione della CAD regolarmente ritirata in data 18/12/2023, come in atti. Assolutamente priva di fondamento, nonché tardiva, appare quindi l'eccezione di difetto di notifica dell'atto prodromico, notificato al ricorrente che non può più effettuare contestazioni, atteso che il titolo in esso contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord.
n. 3743/2020).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8633/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cimino - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500021890 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22424/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il ricorrente impugna l'Avviso di Intimazione n. 2025/00021890 emesso il 24/02/2025 dal Comune di Pozzuoli per TARI 2017 di cui al prodromico Avviso di accertamento esecutivo del 02.10.2023, notificato il 18.12.2023. Deduce: 1) omessa notificazione dell'avviso di accertamento prodromico;
2) decadenza e prescrizione;
3) carenza di soggettività passiva di imposta ovvero l'erronea applicazione della tariffa applicata in relazione alla TARI.
Si costituisce il Comune di Pozzuoli che contesta tutte le avverse deduzioni, depositando in atti copia della notifica del prodromico Avviso di accertamento esecutivo TARI 2017.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Il Collegio ritiene di doversi adeguare al principio della ragione più liquida e assorbentea, costituita dalla regolarità della notifica del prodromico Avviso di accertamento esecutivo TARI 2017 notificato il 18.12.2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c., mediante l'esperimento di tutte le formalità di legge, inclusa la spedizione della CAD regolarmente ritirata in data 18/12/2023, come in atti. Assolutamente priva di fondamento, nonché tardiva, appare quindi l'eccezione di difetto di notifica dell'atto prodromico, notificato al ricorrente che non può più effettuare contestazioni, atteso che il titolo in esso contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord.
n. 3743/2020).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 oltre accessori di legge.