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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G.1865/2024 riunito al proc. 1913/2024
VERBALE D'UDIENZA dell'11 febbraio 2025
Il giorno 11 febbraio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2296/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, l'Avv. Angelica Borgese, per delega dell'Avv. Loprevite
Vincenzo;
Per parte resistente, l'avv. Mariangela Borgese per delega dell'avv. Ilaria
Raffanti e dell'Avv. Dario Adornato;
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo , all'udienza di discussione dell'11.02.2025, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 1913 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, riunita alla causa n. 1865 del ruolo affari generali dell'anno 2024 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce al presente atto dall'avv. Vincenzo Loprevite (c.f.
), giusta procura in atti C.F._2
Ricorrente
E
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti ( – PEC: CodiceFiscale_3
t) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato Email_1
(c.f. ), in forza di procura generale alle liti a rogito del C.F._4 Notaio Dr. in ROMA rep. N. 37875 / 7313 del Persona_1
22/03/2024, in atti.
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente adiva questo Tribunale al fine di ottenere la trasformazione di della pensione sociale in assegno sociale, così come statuito con sentenza n.
1190/2022 del 12.7.2022, con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva tutte le domande riconoscendo il diritto alla pensione di inabilità civile fino al compimento dell'età pensionabile ed il riconoscimento dell'assegno sociale per il tempo successivo.
A sostegno della propria pretesa, l'odierna ricorrente deduceva che, con lettera di liquidazione del 10.2.2023, parte resistente comunicava la liquidazione dell'assegno n. 040018103 Cat. AS, decorrenza 1.7.2018 e termine 31.12.2022, omettendo, così, la liquidazione della pensione di inabilità Civile da trasformare, al compimento dell'età pensionabile, in Assegno Sociale;
che, in data 4.12.2023 veniva proposta istanza di ricostituzione della prestazione pensionistica;
che, la stessa veniva rigettata con comunicazione del 5.2.2024; che, successivamente, in data 27.3.2024 veniva proposto ricorso al Comitato
Provinciale L' respingeva il ricorso con la seguente motivazione: CP_1 CP_1
“pensione eliminata nel 2022”. L' liquidava l'Assegno Sociale senza CP_1
tenere conto che lo stesso derivava dalla trasformazione della pensione di inabilità civile, così come indicato nella sentenza n. 1190/2022 in atti.
Parte ricorrente, in atti, possiede il requisito anagrafico, essendo nata il
18.3.1952; il requisito della cittadinanza italiana e della residenza in Italia da sempre;
.il requisito reddituale (anno 2022 € 9.247,00 – anno 2023 € 9.935,00 – anno 2024 € 10.623,00 in via previsionale). Deduceva, inoltre che , secondo la normativa vigente il tetto reddituale massimo da non superare è il seguente: anno 2022 € 15.050,42 – anno 2023 € 17.920,00 - anno 2024 € 19.461,12 (limite stabilito in via previsionale). Quindi, l'odierna ricorrente possiede tutti requisiti previsti dalla legge. Pertanto, concludeva, chiedendo:” Ritenere, riconoscere e dichiarare il diritto della parte all'assegno sociale trasformato da invalidità civile con decorrenza dal giorno successivo a quello della sospensione, cioè dal giorno 1.1.2023;2) Condannare l' al Controparte_2
pagamento della superiore prestazione;
3) Vittoria di spese e compensi difensivi, oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, da attribuire al sottoscritto avvocato
Vincenzo Loprevite, distrattario ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso CP_1
(R.G.1913/2024)per litispendenza ai sensi e per gli effetti dell'art.39 c.p.c, in quanto il presente ricorso era del tutto identico a quello rubricato ad R.G. n.
1865/2024. Pertanto, chiedeva che, essendo i due giudizi , identici, il giudizio recante il n. R.G.1914/2024, in quanto depositato per secondo doveva essere dichiarato inammissibile e cancellato dal ruolo. In via di mero subordine chiedeva disporsi la riunione fra i due giudizi, riportandosi, allo stato, a quanto verrà dedotto dall'Istituto nel giudizio di più antica iscrizione (R.G.1865/2024).
Quindi, concludeva, chiedendo di “ rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Con ordinanza del 07.11.2024, il G.L. nella persona del Dott. Carlo Gabutti, disponeva Dispone la riunione del procedimento recante il n. di R.G.1913/2024
a quello recante il n. R.G. 1865/2024 per identità di giudizi.
Istruita la causa, all'udienza dell'11 febbraio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , la stessa veniva decisa. Il ricorso va accolto, per le motivazioni, che di seguito verranno opposte.
L'odierna ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, alfine di chiedere la trasformazione di della pensione sociale e in assegno sociale, così come statuito con sentenza n. 1190/2022 del 12.7.2022. Nelle more la ricorrente maturava il diritto alla trasformazione della pensione di inabilità in assegno sociale ai sensi dell'art. 19 L 118/71. In diritto rileva che il limite anagrafico per essere ammessi alla prestazione in parola veniva aumentato , adeguandolo alle aspettative di vita attuali, 'art 12, comma 12-bis del dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, ha stabilito che il requisito anagrafico deve essere adeguato alla speranza di vita, e che pertanto, per effetto dell'innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la pensione di invalidità civile è concessa, sussistendo gli altri presupposti socio economici previsti dalla legge, a seguito del riconoscimento dei requisito sanitario ai soggetti richiedenti fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi di età.
Sicchè la ricorrente presentava tutti i requisiti , sanitario, anagrafico, reddituale, previsto dalla legge per accedere alla prestazione della pensione prima e dell'assegno sociale poi.
L' costituendosi in giudizio nulla eccepiva nel merito della richiesta. CP_1
Di contro, alla data di presentazione della domanda amministrativa era già vigente la norma che aumentava il limite di età anagrafica: “a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l'incremento della speranza di vita, per cui,
l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è divenuta pari a 66 anni e 7 mesi (art. 24, co. 8, DL. n. 201/2011, conv. con mod. dalla L. n. 214/2011). La ricorrente nata il [...] all'epoca della domanda aveva 66 anni e tre mesi di vita, pertanto possedeva il requisito anagrafico per richiedere la pensione di inabilità. A norma di legge, infatti, stabilisce che dalla data del 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico richiesto per la trasformazione della pensione di inabilità in assegno sociale è innalzato a 66 anni e sei, e fino a detta soglia di anzianità anagrafica è possibile godere della pensione di inabilità. Pertanto al momento della presentazione della domanda amministrativa , vigente art. 24, co. 8, DL. n. 201/2011, conv. con mod. dalla L. n. 214/2011, la ricorrente possedeva il requisito anagrafico, oltre quello sanitario accertato dalla
Commissione medica, e quello reddituale, mai posto in discussione dall' CP_1
per ottenere la prestazione richiesta dall' che in presenza dei requisiti di CP_1
legge è tenuta a riconoscere all'interessato. Nelle more è intervenuto un'altra modifica del limite anagrafico che elevato la soglia per la trasformazione in assegno sociale della pensione di inabilità a 67 anni (ultimo intervento normativo legge di bilancio 2018) . Nel caso di specie quindi la ricorrente aveva diritto al riconoscimento della pensione di inabilità nella misura di legge dal primo girono del mese successivo alla presentazione della domanda, di godere di detta prestazione fino al compimento dell'età anagrafica massima prevista per legge e alla conversione della stessa in assegno sociale dal raggiungimento dei 67 anni di età. Accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in materia per beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge
118/71, veniva alla stessa riconosciuto il diritto a godere della predetta prestazione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e fino al raggiungimento dei 67 anni di età, momento dal quale la pensione sociale andava convertita in assegno sociale, così come statuito con sentenza n.1190/2022. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' liquidate CP_1
come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della mancanza di istruttoria, essendo la causa documentale.
P.Q.M
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando sul procedimento recante il n. R.G.1913/2024 riunito al procedimento n. R.G.1865/2024:
- Accoglie il ricorso per l'effetto riconosce il diritto della ricorrente all'assegno sociale trasformato da invalidità civile con decorrenza dal giorno successivo a quello della sospensione, cioè dal giorno 1.1.2023;
-Per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei di pensione di inabilità e CP_1
di assegno sociale maturati e non corrisposti, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in € 1.865,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc.
Palmi 11 febbraio 2025
IL GOP
Dott. Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Proc. N. R.G.1865/2024 riunito al proc. 1913/2024
VERBALE D'UDIENZA dell'11 febbraio 2025
Il giorno 11 febbraio 2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L.,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo viene chiamata la causa iscritta al n.
2296/2024 R.G.
Sono presenti :
Per parte ricorrente, l'Avv. Angelica Borgese, per delega dell'Avv. Loprevite
Vincenzo;
Per parte resistente, l'avv. Mariangela Borgese per delega dell'avv. Ilaria
Raffanti e dell'Avv. Dario Adornato;
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.,
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo , all'udienza di discussione dell'11.02.2025, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 1913 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, riunita alla causa n. 1865 del ruolo affari generali dell'anno 2024 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce al presente atto dall'avv. Vincenzo Loprevite (c.f.
), giusta procura in atti C.F._2
Ricorrente
E
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti ( – PEC: CodiceFiscale_3
t) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato Email_1
(c.f. ), in forza di procura generale alle liti a rogito del C.F._4 Notaio Dr. in ROMA rep. N. 37875 / 7313 del Persona_1
22/03/2024, in atti.
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente adiva questo Tribunale al fine di ottenere la trasformazione di della pensione sociale in assegno sociale, così come statuito con sentenza n.
1190/2022 del 12.7.2022, con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva tutte le domande riconoscendo il diritto alla pensione di inabilità civile fino al compimento dell'età pensionabile ed il riconoscimento dell'assegno sociale per il tempo successivo.
A sostegno della propria pretesa, l'odierna ricorrente deduceva che, con lettera di liquidazione del 10.2.2023, parte resistente comunicava la liquidazione dell'assegno n. 040018103 Cat. AS, decorrenza 1.7.2018 e termine 31.12.2022, omettendo, così, la liquidazione della pensione di inabilità Civile da trasformare, al compimento dell'età pensionabile, in Assegno Sociale;
che, in data 4.12.2023 veniva proposta istanza di ricostituzione della prestazione pensionistica;
che, la stessa veniva rigettata con comunicazione del 5.2.2024; che, successivamente, in data 27.3.2024 veniva proposto ricorso al Comitato
Provinciale L' respingeva il ricorso con la seguente motivazione: CP_1 CP_1
“pensione eliminata nel 2022”. L' liquidava l'Assegno Sociale senza CP_1
tenere conto che lo stesso derivava dalla trasformazione della pensione di inabilità civile, così come indicato nella sentenza n. 1190/2022 in atti.
Parte ricorrente, in atti, possiede il requisito anagrafico, essendo nata il
18.3.1952; il requisito della cittadinanza italiana e della residenza in Italia da sempre;
.il requisito reddituale (anno 2022 € 9.247,00 – anno 2023 € 9.935,00 – anno 2024 € 10.623,00 in via previsionale). Deduceva, inoltre che , secondo la normativa vigente il tetto reddituale massimo da non superare è il seguente: anno 2022 € 15.050,42 – anno 2023 € 17.920,00 - anno 2024 € 19.461,12 (limite stabilito in via previsionale). Quindi, l'odierna ricorrente possiede tutti requisiti previsti dalla legge. Pertanto, concludeva, chiedendo:” Ritenere, riconoscere e dichiarare il diritto della parte all'assegno sociale trasformato da invalidità civile con decorrenza dal giorno successivo a quello della sospensione, cioè dal giorno 1.1.2023;2) Condannare l' al Controparte_2
pagamento della superiore prestazione;
3) Vittoria di spese e compensi difensivi, oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, da attribuire al sottoscritto avvocato
Vincenzo Loprevite, distrattario ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso CP_1
(R.G.1913/2024)per litispendenza ai sensi e per gli effetti dell'art.39 c.p.c, in quanto il presente ricorso era del tutto identico a quello rubricato ad R.G. n.
1865/2024. Pertanto, chiedeva che, essendo i due giudizi , identici, il giudizio recante il n. R.G.1914/2024, in quanto depositato per secondo doveva essere dichiarato inammissibile e cancellato dal ruolo. In via di mero subordine chiedeva disporsi la riunione fra i due giudizi, riportandosi, allo stato, a quanto verrà dedotto dall'Istituto nel giudizio di più antica iscrizione (R.G.1865/2024).
Quindi, concludeva, chiedendo di “ rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato. Con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Con ordinanza del 07.11.2024, il G.L. nella persona del Dott. Carlo Gabutti, disponeva Dispone la riunione del procedimento recante il n. di R.G.1913/2024
a quello recante il n. R.G. 1865/2024 per identità di giudizi.
Istruita la causa, all'udienza dell'11 febbraio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti , la stessa veniva decisa. Il ricorso va accolto, per le motivazioni, che di seguito verranno opposte.
L'odierna ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, alfine di chiedere la trasformazione di della pensione sociale e in assegno sociale, così come statuito con sentenza n. 1190/2022 del 12.7.2022. Nelle more la ricorrente maturava il diritto alla trasformazione della pensione di inabilità in assegno sociale ai sensi dell'art. 19 L 118/71. In diritto rileva che il limite anagrafico per essere ammessi alla prestazione in parola veniva aumentato , adeguandolo alle aspettative di vita attuali, 'art 12, comma 12-bis del dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, ha stabilito che il requisito anagrafico deve essere adeguato alla speranza di vita, e che pertanto, per effetto dell'innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la pensione di invalidità civile è concessa, sussistendo gli altri presupposti socio economici previsti dalla legge, a seguito del riconoscimento dei requisito sanitario ai soggetti richiedenti fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi di età.
Sicchè la ricorrente presentava tutti i requisiti , sanitario, anagrafico, reddituale, previsto dalla legge per accedere alla prestazione della pensione prima e dell'assegno sociale poi.
L' costituendosi in giudizio nulla eccepiva nel merito della richiesta. CP_1
Di contro, alla data di presentazione della domanda amministrativa era già vigente la norma che aumentava il limite di età anagrafica: “a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l'incremento della speranza di vita, per cui,
l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è divenuta pari a 66 anni e 7 mesi (art. 24, co. 8, DL. n. 201/2011, conv. con mod. dalla L. n. 214/2011). La ricorrente nata il [...] all'epoca della domanda aveva 66 anni e tre mesi di vita, pertanto possedeva il requisito anagrafico per richiedere la pensione di inabilità. A norma di legge, infatti, stabilisce che dalla data del 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico richiesto per la trasformazione della pensione di inabilità in assegno sociale è innalzato a 66 anni e sei, e fino a detta soglia di anzianità anagrafica è possibile godere della pensione di inabilità. Pertanto al momento della presentazione della domanda amministrativa , vigente art. 24, co. 8, DL. n. 201/2011, conv. con mod. dalla L. n. 214/2011, la ricorrente possedeva il requisito anagrafico, oltre quello sanitario accertato dalla
Commissione medica, e quello reddituale, mai posto in discussione dall' CP_1
per ottenere la prestazione richiesta dall' che in presenza dei requisiti di CP_1
legge è tenuta a riconoscere all'interessato. Nelle more è intervenuto un'altra modifica del limite anagrafico che elevato la soglia per la trasformazione in assegno sociale della pensione di inabilità a 67 anni (ultimo intervento normativo legge di bilancio 2018) . Nel caso di specie quindi la ricorrente aveva diritto al riconoscimento della pensione di inabilità nella misura di legge dal primo girono del mese successivo alla presentazione della domanda, di godere di detta prestazione fino al compimento dell'età anagrafica massima prevista per legge e alla conversione della stessa in assegno sociale dal raggiungimento dei 67 anni di età. Accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in materia per beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge
118/71, veniva alla stessa riconosciuto il diritto a godere della predetta prestazione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e fino al raggiungimento dei 67 anni di età, momento dal quale la pensione sociale andava convertita in assegno sociale, così come statuito con sentenza n.1190/2022. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' liquidate CP_1
come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della mancanza di istruttoria, essendo la causa documentale.
P.Q.M
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando sul procedimento recante il n. R.G.1913/2024 riunito al procedimento n. R.G.1865/2024:
- Accoglie il ricorso per l'effetto riconosce il diritto della ricorrente all'assegno sociale trasformato da invalidità civile con decorrenza dal giorno successivo a quello della sospensione, cioè dal giorno 1.1.2023;
-Per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei di pensione di inabilità e CP_1
di assegno sociale maturati e non corrisposti, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in € 1.865,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente ex art. 93 cpc.
Palmi 11 febbraio 2025
IL GOP
Dott. Gemma Maria Cotroneo