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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/03/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
R. N. G. 788/ 2023
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 788/ 2023
Oggi, 20/03/2024, alle ore 9.00 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente , l'Avv. Stefano Grassi;
Parte_1
Per i convenuti , già dichiarati contumaci, nessuno compare, Controparte_1
È presente la Dott.ssa ai fini del Tirocinio Formativo;
Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Grassi si riporta al ricorso introduttivo, insiste nell'accoglimento dello stesso alla luce delle risultanze di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone contestuale lettura.
Il Giudice
(dott. Stefano Bergonzi)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20/03/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Via Verdi 1
Attore
e
CONCINA Controparte_1
Convenuti Contumaci
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Nel merito: per i motivi tutti di cui tutti in narrativa:
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore c.f. , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
Friuli (GO) e residente a [...]P, dell'intera proprietà della P.T. 462, c.t. 1, del C.C. di SS (GO), p.c.n. 425/1 - Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo - Catasto terreni, Foglio n.
10, particella 425/1, seminativo, boschi, superficie are 22, ca 12,
- munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione;
- conseguentemente ordinarsi al Conservatore tavolare dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l' con esonero da ogni Organizzazione_1 responsabilità dei competenti Uffici.
Spese, diritti ed onorari di causa compensati, ovvero rifusi in caso di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il SI , ha convenuto in giudizio mediante ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., Parte_1 regolarment al pedissequo decreto di fissazione udienza, per pubblici proclami
2 come da autorizzazione del Presidente del Tribunale del 21/09/2023, gli di CP_1 CP_1
al fine di accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione dell'intera proprietà sull'immobile sito in
[...]
) identificato: tavolarmente sul Libro Fondiario in U.T. di Gradisca d'Isonzo, C.C. SS, P.T. 462, c.t.1,Foglio A, p.c.n. 425/1 (corrispondente al Catasto Terreni del Comune di SS, foglio 10 particella n. 425/1, seminativo, superficie are 22, ca 12, reddito dominicale € 8,00). A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato e documentato: a) che il terreno de quo risulta catastalmente intestato ai SIi e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 ciascuno per la quota di 1/5, a seguito della successione del loro padre;
b) che tutti i Controparte_1 comproprietari del terreno sono defunti essendo nati alla fine del dicia e che, esclusi e non vi sono dati nell'anagrafe di SS (GO) riferibili a tali soggetti o Parte_2 Parte_6 di e la SIa è deceduta senza lasciare eredi;
d) di essere Parte_6 nipote di , figlio di comproprietario per 1/5 del terreno de quo; e) di Controparte_2 Parte_2 aver colti in buono uo quantomeno sin dal 1978, anno della morte di;
f) di aver commissionato, a sua cura e spese, i lavori agricoli più pesanti al SI Controparte_2 Pt_7
l 1985 e dal 1986 ad oggi al SI g) di aver provveduto a pagare le i
[...] Org_2 tasse e/o contributi inerenti il terreno de quo da sempre e comunque da oltre 20 anni.
Alla prima udienza del 31/01/2024, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica svolta ai sensi dell'art. 150 c.p.c. ai resistenti ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta rilevante la richiesta prova per testimoni, ne ha disposto l'assunzione all'udienza del 26/02/2024.
All'udienza del 26/02/2024 stati sentiti quali testi , e e, all'esito Testimone_1 Tes_2 Tes_3 dell'audizione, la causa, ritenuta matura per la dec clusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/03/2024;
All'udienza del 20/03/2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni nei termini sopra richiamati e ha discusso la causa. Il Giudice, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente sentenza, dandone lettura.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione, che affonda le proprie radici nel Diritto Romano e trova consacrazione, per quanto riguarda i beni immobili, nell'art. 1158 c.c., costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà finalizzato a garantire le maggiori esigenze di certezza del diritto e tutelare la posizione di chi esercita un potere di fatto sulla cosa, gestendola economicamente. Recependo l'istituto di risalente tradizione, il legislatore codicistico ha infatti voluto dare alla situazione di mero fatto protratta nel tempo una veste di legittimazione giuridica stabile piena e definitiva, al fine di renderla opponibile erga omnes.
Ai fini della realizzazione dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo giurisprudenza granitica, è richiesta la prova:
a) dal punto di vista oggettivo, della durata ventennale del possesso sul bene, che si caratterizza quale potere di fatto sulla cosa, esercitato uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene.
b) dal punto di vista soggettivo, la volontà (il c.d. animus possidendi) del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene, disponendone e godendone come se fosse il proprio. Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Giudice aderisce, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali risulta provato come il bene immobile sito in SS (GO) – come
3 sopra meglio indicato – attualmente intavolato per la quota di 1/5 ciascuno a favore di Parte_2
e sia stato posseduto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
a tenza di un diritto Parte_1 domenicale altrui.
Il teste ha rappresentato di aver acquistato il fondo confinante con il terreno de quo circa Testimone_1 12 anni fa e da allora ha intrattenuto rapporti di vicinato sempre e solamente con il ricorrente confermando che solamente il SI si è occupato di manutenere il terreno. Infatti, si sono affidati Parte_1 entrambi al SI per l'esecuzione dei lavori dei campi. Org_2
I testi e hanno entrambi rappresentato di aver svolto lavori agricoli nel terreno Tes_2 Tes_3 de quo a fronte di accordi presi esclusivamente con il ricorrente. Il teste ha confermato di aver visto e Org_2 saputo da sempre che il ricorrente si occupava del terreno, almeno da o ha iniziato a lavorare con il Org_ padre , ovvero da circa vent'anni.
Parte ricorrente ha altresì documentato di aver sostenuto tutti i costi e le spese relative manutenzione, alle utenze e ai tributi del terreno de quo da sempre e comunque quanto meno degli ultimi vent'anni.
Di contro, i soggetti che risultano tavolarmente proprietari sono deceduti ormai da parecchio tempo;
nessuno degli eredi o terzi soggetti hanno mai fatto valere alcuna pretesa rispetto alle quote relitte dai fratelli : nel ventennio precedente alla presentazione dell'odierna istanza, non risulta trascritta Pt_1 alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sulle quote immobiliari in questione.
Pertanto, risulta accertato che il ricorrente ha acquisito, per intervenuta Parte_1 usucapione, la proprietà dell'immobile in SS a intestate agli eredi di CP_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e e riet Pt_6 Parte_1 detto immobile.
3. La mancanza di contestazione della domanda da parte di tutti i convenuti esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
Accerta e dichiara che è proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale Parte_1 dell'intera proprietà tavolarmente e catastalmente intestata per la quota di 1/5 ciascuno a
[...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
dell'immobile, sito in SS (GO) così individuato: Parte_6
in U.T. di Gradisca d'Isonzo, C.C. SS, P.T. 462, c.t.1, Foglio A, p.c.n. 425/1 Controparte_3
Censito all' , Catasto Terreni del Comune Organizzazione_3 di SS, , ca 12, reddito dominicale € 8,00;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Gorizia il 20/03/2024
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
4
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 788/ 2023
Oggi, 20/03/2024, alle ore 9.00 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente , l'Avv. Stefano Grassi;
Parte_1
Per i convenuti , già dichiarati contumaci, nessuno compare, Controparte_1
È presente la Dott.ssa ai fini del Tirocinio Formativo;
Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Grassi si riporta al ricorso introduttivo, insiste nell'accoglimento dello stesso alla luce delle risultanze di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone contestuale lettura.
Il Giudice
(dott. Stefano Bergonzi)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20/03/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Via Verdi 1
Attore
e
CONCINA Controparte_1
Convenuti Contumaci
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Nel merito: per i motivi tutti di cui tutti in narrativa:
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore c.f. , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
Friuli (GO) e residente a [...]P, dell'intera proprietà della P.T. 462, c.t. 1, del C.C. di SS (GO), p.c.n. 425/1 - Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo - Catasto terreni, Foglio n.
10, particella 425/1, seminativo, boschi, superficie are 22, ca 12,
- munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione;
- conseguentemente ordinarsi al Conservatore tavolare dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa trascrizione e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l' con esonero da ogni Organizzazione_1 responsabilità dei competenti Uffici.
Spese, diritti ed onorari di causa compensati, ovvero rifusi in caso di opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il SI , ha convenuto in giudizio mediante ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., Parte_1 regolarment al pedissequo decreto di fissazione udienza, per pubblici proclami
2 come da autorizzazione del Presidente del Tribunale del 21/09/2023, gli di CP_1 CP_1
al fine di accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione dell'intera proprietà sull'immobile sito in
[...]
) identificato: tavolarmente sul Libro Fondiario in U.T. di Gradisca d'Isonzo, C.C. SS, P.T. 462, c.t.1,Foglio A, p.c.n. 425/1 (corrispondente al Catasto Terreni del Comune di SS, foglio 10 particella n. 425/1, seminativo, superficie are 22, ca 12, reddito dominicale € 8,00). A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato e documentato: a) che il terreno de quo risulta catastalmente intestato ai SIi e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 ciascuno per la quota di 1/5, a seguito della successione del loro padre;
b) che tutti i Controparte_1 comproprietari del terreno sono defunti essendo nati alla fine del dicia e che, esclusi e non vi sono dati nell'anagrafe di SS (GO) riferibili a tali soggetti o Parte_2 Parte_6 di e la SIa è deceduta senza lasciare eredi;
d) di essere Parte_6 nipote di , figlio di comproprietario per 1/5 del terreno de quo; e) di Controparte_2 Parte_2 aver colti in buono uo quantomeno sin dal 1978, anno della morte di;
f) di aver commissionato, a sua cura e spese, i lavori agricoli più pesanti al SI Controparte_2 Pt_7
l 1985 e dal 1986 ad oggi al SI g) di aver provveduto a pagare le i
[...] Org_2 tasse e/o contributi inerenti il terreno de quo da sempre e comunque da oltre 20 anni.
Alla prima udienza del 31/01/2024, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica svolta ai sensi dell'art. 150 c.p.c. ai resistenti ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta rilevante la richiesta prova per testimoni, ne ha disposto l'assunzione all'udienza del 26/02/2024.
All'udienza del 26/02/2024 stati sentiti quali testi , e e, all'esito Testimone_1 Tes_2 Tes_3 dell'audizione, la causa, ritenuta matura per la dec clusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/03/2024;
All'udienza del 20/03/2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni nei termini sopra richiamati e ha discusso la causa. Il Giudice, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente sentenza, dandone lettura.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, l'istituto dell'usucapione, che affonda le proprie radici nel Diritto Romano e trova consacrazione, per quanto riguarda i beni immobili, nell'art. 1158 c.c., costituisce un modo d'acquisto a titolo originario della proprietà finalizzato a garantire le maggiori esigenze di certezza del diritto e tutelare la posizione di chi esercita un potere di fatto sulla cosa, gestendola economicamente. Recependo l'istituto di risalente tradizione, il legislatore codicistico ha infatti voluto dare alla situazione di mero fatto protratta nel tempo una veste di legittimazione giuridica stabile piena e definitiva, al fine di renderla opponibile erga omnes.
Ai fini della realizzazione dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., secondo giurisprudenza granitica, è richiesta la prova:
a) dal punto di vista oggettivo, della durata ventennale del possesso sul bene, che si caratterizza quale potere di fatto sulla cosa, esercitato uti dominus, continuo, pacifico, pubblico e non interrotto che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento tipiche del diritto di proprietà, comprendenti tutte le forme di utilizzazione e disposizione del bene.
b) dal punto di vista soggettivo, la volontà (il c.d. animus possidendi) del possessore di comportarsi come se fosse il proprietario del bene, disponendone e godendone come se fosse il proprio. Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui questo Giudice aderisce, la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali risulta provato come il bene immobile sito in SS (GO) – come
3 sopra meglio indicato – attualmente intavolato per la quota di 1/5 ciascuno a favore di Parte_2
e sia stato posseduto
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
a tenza di un diritto Parte_1 domenicale altrui.
Il teste ha rappresentato di aver acquistato il fondo confinante con il terreno de quo circa Testimone_1 12 anni fa e da allora ha intrattenuto rapporti di vicinato sempre e solamente con il ricorrente confermando che solamente il SI si è occupato di manutenere il terreno. Infatti, si sono affidati Parte_1 entrambi al SI per l'esecuzione dei lavori dei campi. Org_2
I testi e hanno entrambi rappresentato di aver svolto lavori agricoli nel terreno Tes_2 Tes_3 de quo a fronte di accordi presi esclusivamente con il ricorrente. Il teste ha confermato di aver visto e Org_2 saputo da sempre che il ricorrente si occupava del terreno, almeno da o ha iniziato a lavorare con il Org_ padre , ovvero da circa vent'anni.
Parte ricorrente ha altresì documentato di aver sostenuto tutti i costi e le spese relative manutenzione, alle utenze e ai tributi del terreno de quo da sempre e comunque quanto meno degli ultimi vent'anni.
Di contro, i soggetti che risultano tavolarmente proprietari sono deceduti ormai da parecchio tempo;
nessuno degli eredi o terzi soggetti hanno mai fatto valere alcuna pretesa rispetto alle quote relitte dai fratelli : nel ventennio precedente alla presentazione dell'odierna istanza, non risulta trascritta Pt_1 alcuna domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali sulle quote immobiliari in questione.
Pertanto, risulta accertato che il ricorrente ha acquisito, per intervenuta Parte_1 usucapione, la proprietà dell'immobile in SS a intestate agli eredi di CP_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e e riet Pt_6 Parte_1 detto immobile.
3. La mancanza di contestazione della domanda da parte di tutti i convenuti esclude la soccombenza e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
Accerta e dichiara che è proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale Parte_1 dell'intera proprietà tavolarmente e catastalmente intestata per la quota di 1/5 ciascuno a
[...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
dell'immobile, sito in SS (GO) così individuato: Parte_6
in U.T. di Gradisca d'Isonzo, C.C. SS, P.T. 462, c.t.1, Foglio A, p.c.n. 425/1 Controparte_3
Censito all' , Catasto Terreni del Comune Organizzazione_3 di SS, , ca 12, reddito dominicale € 8,00;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Gorizia il 20/03/2024
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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