CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 894/2023 e 932/2023, poste in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Parte_1
, (c.f.: ), in persona del Curatore Avv. Antonella BOSCO
[...] P.IVA_1
(c.f.: ); C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio SCHIONA
appellante in riassunzione
e in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraguto e dall'Avv. Luciana Cipolla appellata in riassunzione
avente ad oggetto: riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 399/2012 del Tribunale di Pescara, a seguito di rinvio da Cassazione.
L'udienza del 25 febbraio 2025 è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di termini.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di
Cassazione, la Curatela del Fallimento n. di “ Pt_1 [...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per chiedere nei suoi confronti l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito trascritte:
“Voglia la Corte di appello, adita in riassunzione, pronunciarsi adeguandosi alla motivazione di cui alla prodotta Ordinanza della S.C., e per il resto confermare in ogni sua parte la sentenza di merito della Corte di Appello de
L'Aquila nr. 2326/2018 del 12.12.2018 della Corte di Appello L'Aquila, già oggetto di gravame di legittimità.
Con condanna della alle spese di lite della presente fase, del giudizio di CP_2
Cassazione, e della fase di sospensiva vertita su impulso della dinanzi CP_2
Questa Corte decisa con rigetto”.
2. Si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento Controparte_1
delle domande.
3. Con ordinanza pubblicata il 15 maggio 2024 veniva disposta la riunione al procedimento n. 894/2023 del procedimento n. 932/2023, vertente tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto.
pag. 2/4 4. Alle udienze dell'11 e del 25 febbraio 2025, sostituite dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
5. Deve essere dunque dichiarata l'estinzione del processo. Difatti, per la giurisprudenza oramai costante in tema di estinzione del giudizio d'appello, si osservano, in forza del richiamo operato dall'art. 359 cpc, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale. Di conseguenza, tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309
c.p.c., in base al quale: " se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181
".
Il primo comma dell'art. 181 c.p.c.(nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità.
6. Nel caso di specie, nessuna delle parti è comparsa alle udienze dell'11 e del 25 febbraio 2025, sostituite entrambe dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, avendo omesso il deposito delle note di trattazione scritta..
Da tale comportamento processuale deve desumersi la loro chiara mancanza di interesse a coltivare l'impugnazione proposta.
Per tali essenziali ragioni, il giudizio di appello va dichiarato estinto, con cancellazione della causa dal ruolo.
7. Nulla sulle spese in quanto nella fattispecie nessuna delle parti è comparsa alle udienze sopra indicate così palesando la chiara intenzione a non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
8. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non pag. 3/4 vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente del collegio
Barbara Del Bono
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 894/2023 e 932/2023, poste in decisione nell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
Parte_1
, (c.f.: ), in persona del Curatore Avv. Antonella BOSCO
[...] P.IVA_1
(c.f.: ); C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio SCHIONA
appellante in riassunzione
e in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraguto e dall'Avv. Luciana Cipolla appellata in riassunzione
avente ad oggetto: riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 399/2012 del Tribunale di Pescara, a seguito di rinvio da Cassazione.
L'udienza del 25 febbraio 2025 è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di termini.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione a seguito di rinvio dalla Corte di
Cassazione, la Curatela del Fallimento n. di “ Pt_1 [...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per chiedere nei suoi confronti l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito trascritte:
“Voglia la Corte di appello, adita in riassunzione, pronunciarsi adeguandosi alla motivazione di cui alla prodotta Ordinanza della S.C., e per il resto confermare in ogni sua parte la sentenza di merito della Corte di Appello de
L'Aquila nr. 2326/2018 del 12.12.2018 della Corte di Appello L'Aquila, già oggetto di gravame di legittimità.
Con condanna della alle spese di lite della presente fase, del giudizio di CP_2
Cassazione, e della fase di sospensiva vertita su impulso della dinanzi CP_2
Questa Corte decisa con rigetto”.
2. Si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento Controparte_1
delle domande.
3. Con ordinanza pubblicata il 15 maggio 2024 veniva disposta la riunione al procedimento n. 894/2023 del procedimento n. 932/2023, vertente tra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto.
pag. 2/4 4. Alle udienze dell'11 e del 25 febbraio 2025, sostituite dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
5. Deve essere dunque dichiarata l'estinzione del processo. Difatti, per la giurisprudenza oramai costante in tema di estinzione del giudizio d'appello, si osservano, in forza del richiamo operato dall'art. 359 cpc, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale. Di conseguenza, tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309
c.p.c., in base al quale: " se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181
".
Il primo comma dell'art. 181 c.p.c.(nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità.
6. Nel caso di specie, nessuna delle parti è comparsa alle udienze dell'11 e del 25 febbraio 2025, sostituite entrambe dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, avendo omesso il deposito delle note di trattazione scritta..
Da tale comportamento processuale deve desumersi la loro chiara mancanza di interesse a coltivare l'impugnazione proposta.
Per tali essenziali ragioni, il giudizio di appello va dichiarato estinto, con cancellazione della causa dal ruolo.
7. Nulla sulle spese in quanto nella fattispecie nessuna delle parti è comparsa alle udienze sopra indicate così palesando la chiara intenzione a non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
8. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non pag. 3/4 vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente del collegio
Barbara Del Bono
pag. 4/4