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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE
Il giorno 18 novembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia
CO, chiamata la causa R.G. n. 11122 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Parte_2
E NEI CONFRONTI DI
[...]
A PALERMO Controparte_1
Sono presenti
Per l'Avv. Dalfino;
Parte_1
per l'Avv. TI Romano;
Parte_2
per il della l'Avv. Gioacchino Lupo. CP_1 CP_1
L'avv. Dalfino si riporta alle note conclusive e chiede che la causa sia decisa.
L'Avv. Lupo si riporta alle note conclusive e segnala che con la sentenza già depositata il titolo esecutivo è stato annullato e insiste per la condanna alle spese, rappresentando che il ha subito CP_1 il pregiudizio del blocco di somme destinate all'attività diplomatica.
L'Avv. Romano si rimette alla decisione giudiziale, insistendo per la compensazione delle spese stante la peculiarità della vicenda nella quale la dott.ssa non ha ancora ricevuto la tutela dei propri Pt_2
diritti.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale dà lettura del provvedimento. il Giudice
Tribunale di Palermo sezione VI Civile
- 2 -
Claudia CO
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
N. R.G. 11122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia CO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11122/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Dalfino AN
Attrice contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Romano TI
CONSOLATO A PALERMO, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Lupo Gioacchino
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
- 3 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 20.9.2024 il terzo pignorato instaurava il giudizio di merito Controparte_2 seguente alle opposizioni all'esecuzione intrapresa dalla creditrice per il credito di euro 73.619,31, promosse dal Parte_2
a Palermo e da – Parte_3 Controparte_2 rispettivamente debitore esecutato e terzo pignorato nel giudizio di espropriazione ex art. 543 c.p.c. – avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. che definiva il giudizio con l'assegnazione dei crediti pari al controvalore dei saldi dei rapporti bancari del . CP_1
Gli opponenti, con l'impugnazione ex art. 617 cpc dell'ordinanza di assegnazione, sostenevano l'applicabilità al caso di specie del dettato di cui all'art. 19-bis d.l. n. 132/2014, che dispone la non pignorabilità delle somme depositate su conti correnti bancari o postali in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Controparte_3
e della cooperazione internazionale e all'impresa
[...]
autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei predetti soggetti.
Con ordinanza del 23.7.2024 - confermata in sede di reclamo con provvedimento collegiale del 17.12.2024 - il G.E. confermava il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il
4.3.2024.
Ribadiva il terzo Intesa che l'ordinanza di assegnazione fosse stata assunta in violazione dell'art. 19-bis del d.l. n. 132/2014, della norma
- 4 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
consuetudinaria “par in parem non habet imperium” e degli artt. 547 e
549 c.p.c.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, Parte_2
l'inammissibilità del giudizio per carenza di interesse ad ex art. 100
c.p.c. del terzo Intesa e la violazione dell'art. 618 c.p.c. essendo competente a conoscere il giudizio di merito il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro. Nel merito, sosteneva l'inoperatività della causa di non pignorabilità. Sollevava, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-bis, commi 1 e 2,
d.l. n. 132/2014, deducendo il contrasto della norma con gli artt. 3,
23, 24 e 42 della Costituzione.
Il si costituiva, ribadendo che le comunicazioni rese ai CP_1
sensi dell'art. 19-bis d.l. n. 132/2014 fossero sufficienti a rendere impignorabili i conti destinati alle attività istituzionali e che ogni verifica sull'uso delle somme avrebbe violato il principio “par in parem non habet imperium”. Richiamava, inoltre, giurisprudenza che riconosce l'immunità anche in caso di destinazione promiscua dei fondi.
La causa, istruita con sole prove documentali, veniva discussa all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive, con le quali, in particolare, il Consolato della a Palermo rappresentava CP_1 che, nelle more del presente giudizio, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1159/2025 del 6.10.2025 – resa nella causa civile n.
773 R.G.A. 2023 promossa da contro il Parte_2 predetto – dichiarava nulla la sentenza n. 644/2023 del CP_1
Tribunale di Palermo, ovvero il titolo esecutivo azionato dalla stessa, per difetto di giurisdizione del giudice italiano.
- 5 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Ciò premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione agli atti esecutivi.
Ed infatti, è documentato che il titolo in virtù del quale
[...]
instaurava la procedura esecutiva con il pignoramento Parte_2
presso terzi veniva caducato dalla sentenza della Corte d'Appello di
Palermo n. 1159/2025 del 6.10.2025.
Orbene, in virtù dell'effetto sostitutivo immediato proprio della sentenza d'appello, è venuta immediatamente meno la sentenza di condanna di primo grado e, da quel momento, non è più possibile iniziare né proseguire, con nuovi atti esecutivi, l'esecuzione forzata.
La sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo preclude la prosecuzione del giudizio d'esecuzione e ciò in ossequio al noto principio, espresso con il brocardo: nulla executio sine titulo. Senza un titolo esecutivo, infatti, l'esecuzione forzata diviene illegittima ex tunc, giacchè detto titolo deve essere presente sin dall'instaurazione del processo esecutivo e sino al suo termine.
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, sia la sua sopravvenuta caducazione.
Il venir meno del titolo comporta, poi, la caducazione degli atti esecutivi compiuti (cfr. Cass. civ. n. 22126/2023; Cass. civ. n.
9293/2021; Cass. civ. n. 11021/2011; Cass. civ. n. 15363/2011; Cass. civ. n. 22430/2004) e conseguentemente, la pronuncia di revoca della ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati del 16.2.2024.
- 6 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Va, poi, ricordato che ai fini di una pronuncia di cessazione della materia del contendere – che è applicazione del principio della necessaria sussistenza di un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c. – non è necessaria una espressa richiesta delle parti, ben potendo il giudice rilevare d'ufficio l'esistenza di fatti, ricavabili dagli atti, che denotino il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziaria.
È questo il caso di specie, dal momento che non vi sono concordi conclusioni delle parti circa una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, tuttavia, risulta con ogni evidenza la irrilevanza di una decisione che accerti la correttezza o meno degli atti esecutivi, posto che questi sono ormai travolti dalla caducazione del titolo esecutivo.
Quanto al regolamento delle spese, atteso che la ragione della presente decisione esula dalle difese spiegate dalle parti in sede esecutiva, e in considerazione delle peculiarità della vicenda e delle questioni prospettate, appaiono ricorrenti giusti motivi per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati del
16.2.2024;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18 novembre 2025
- 7 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Il Giudice
Claudia CO
- 8 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE
Il giorno 18 novembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia
CO, chiamata la causa R.G. n. 11122 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Parte_2
E NEI CONFRONTI DI
[...]
A PALERMO Controparte_1
Sono presenti
Per l'Avv. Dalfino;
Parte_1
per l'Avv. TI Romano;
Parte_2
per il della l'Avv. Gioacchino Lupo. CP_1 CP_1
L'avv. Dalfino si riporta alle note conclusive e chiede che la causa sia decisa.
L'Avv. Lupo si riporta alle note conclusive e segnala che con la sentenza già depositata il titolo esecutivo è stato annullato e insiste per la condanna alle spese, rappresentando che il ha subito CP_1 il pregiudizio del blocco di somme destinate all'attività diplomatica.
L'Avv. Romano si rimette alla decisione giudiziale, insistendo per la compensazione delle spese stante la peculiarità della vicenda nella quale la dott.ssa non ha ancora ricevuto la tutela dei propri Pt_2
diritti.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale dà lettura del provvedimento. il Giudice
Tribunale di Palermo sezione VI Civile
- 2 -
Claudia CO
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
N. R.G. 11122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia CO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11122/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Dalfino AN
Attrice contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Romano TI
CONSOLATO A PALERMO, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Lupo Gioacchino
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
- 3 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 20.9.2024 il terzo pignorato instaurava il giudizio di merito Controparte_2 seguente alle opposizioni all'esecuzione intrapresa dalla creditrice per il credito di euro 73.619,31, promosse dal Parte_2
a Palermo e da – Parte_3 Controparte_2 rispettivamente debitore esecutato e terzo pignorato nel giudizio di espropriazione ex art. 543 c.p.c. – avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. che definiva il giudizio con l'assegnazione dei crediti pari al controvalore dei saldi dei rapporti bancari del . CP_1
Gli opponenti, con l'impugnazione ex art. 617 cpc dell'ordinanza di assegnazione, sostenevano l'applicabilità al caso di specie del dettato di cui all'art. 19-bis d.l. n. 132/2014, che dispone la non pignorabilità delle somme depositate su conti correnti bancari o postali in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Controparte_3
e della cooperazione internazionale e all'impresa
[...]
autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei predetti soggetti.
Con ordinanza del 23.7.2024 - confermata in sede di reclamo con provvedimento collegiale del 17.12.2024 - il G.E. confermava il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il
4.3.2024.
Ribadiva il terzo Intesa che l'ordinanza di assegnazione fosse stata assunta in violazione dell'art. 19-bis del d.l. n. 132/2014, della norma
- 4 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
consuetudinaria “par in parem non habet imperium” e degli artt. 547 e
549 c.p.c.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, Parte_2
l'inammissibilità del giudizio per carenza di interesse ad ex art. 100
c.p.c. del terzo Intesa e la violazione dell'art. 618 c.p.c. essendo competente a conoscere il giudizio di merito il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro. Nel merito, sosteneva l'inoperatività della causa di non pignorabilità. Sollevava, inoltre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-bis, commi 1 e 2,
d.l. n. 132/2014, deducendo il contrasto della norma con gli artt. 3,
23, 24 e 42 della Costituzione.
Il si costituiva, ribadendo che le comunicazioni rese ai CP_1
sensi dell'art. 19-bis d.l. n. 132/2014 fossero sufficienti a rendere impignorabili i conti destinati alle attività istituzionali e che ogni verifica sull'uso delle somme avrebbe violato il principio “par in parem non habet imperium”. Richiamava, inoltre, giurisprudenza che riconosce l'immunità anche in caso di destinazione promiscua dei fondi.
La causa, istruita con sole prove documentali, veniva discussa all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive, con le quali, in particolare, il Consolato della a Palermo rappresentava CP_1 che, nelle more del presente giudizio, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1159/2025 del 6.10.2025 – resa nella causa civile n.
773 R.G.A. 2023 promossa da contro il Parte_2 predetto – dichiarava nulla la sentenza n. 644/2023 del CP_1
Tribunale di Palermo, ovvero il titolo esecutivo azionato dalla stessa, per difetto di giurisdizione del giudice italiano.
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Ciò premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'opposizione agli atti esecutivi.
Ed infatti, è documentato che il titolo in virtù del quale
[...]
instaurava la procedura esecutiva con il pignoramento Parte_2
presso terzi veniva caducato dalla sentenza della Corte d'Appello di
Palermo n. 1159/2025 del 6.10.2025.
Orbene, in virtù dell'effetto sostitutivo immediato proprio della sentenza d'appello, è venuta immediatamente meno la sentenza di condanna di primo grado e, da quel momento, non è più possibile iniziare né proseguire, con nuovi atti esecutivi, l'esecuzione forzata.
La sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo preclude la prosecuzione del giudizio d'esecuzione e ciò in ossequio al noto principio, espresso con il brocardo: nulla executio sine titulo. Senza un titolo esecutivo, infatti, l'esecuzione forzata diviene illegittima ex tunc, giacchè detto titolo deve essere presente sin dall'instaurazione del processo esecutivo e sino al suo termine.
Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, sia la sua sopravvenuta caducazione.
Il venir meno del titolo comporta, poi, la caducazione degli atti esecutivi compiuti (cfr. Cass. civ. n. 22126/2023; Cass. civ. n.
9293/2021; Cass. civ. n. 11021/2011; Cass. civ. n. 15363/2011; Cass. civ. n. 22430/2004) e conseguentemente, la pronuncia di revoca della ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati del 16.2.2024.
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Va, poi, ricordato che ai fini di una pronuncia di cessazione della materia del contendere – che è applicazione del principio della necessaria sussistenza di un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c. – non è necessaria una espressa richiesta delle parti, ben potendo il giudice rilevare d'ufficio l'esistenza di fatti, ricavabili dagli atti, che denotino il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziaria.
È questo il caso di specie, dal momento che non vi sono concordi conclusioni delle parti circa una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, tuttavia, risulta con ogni evidenza la irrilevanza di una decisione che accerti la correttezza o meno degli atti esecutivi, posto che questi sono ormai travolti dalla caducazione del titolo esecutivo.
Quanto al regolamento delle spese, atteso che la ragione della presente decisione esula dalle difese spiegate dalle parti in sede esecutiva, e in considerazione delle peculiarità della vicenda e delle questioni prospettate, appaiono ricorrenti giusti motivi per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati del
16.2.2024;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18 novembre 2025
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Sezione VI Civile
Il Giudice
Claudia CO
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Sezione VI Civile