Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3554/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI MONICA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. , con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Controparte_1 C.F._2
ANDREA , con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
1. “SEPARAZIONE E ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Le parti danno atto che la casa coniugale sita in Sassuolo (MO), Via Madre Teresa n. 13/B, di proprietà esclusiva del Sig. (per il cui acquisto venne contratto nel 2007 un mutuo ad oggi estinto), rimarrà ad egli Pt_1
assegnata unitamente all'arredo ivi presente.
La Signora quindi si impegna a lasciare l'immobile coniugale e a riconsegnare le chiavi al marito CP_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
La Signora si impegna altresì ad asportare i propri beni ed effetti personali entro e non oltre 2 mesi dalla CP_1
sottoscrizione del presente ricorso concordando con il marito l'asportazione di eventuali beni comuni che verranno suddivisi equamente tra i coniugi.
ER Il figlio seppur maggiorenne, continuerà ad abitare la casa familiare unitamente al padre e ciò fino a che
ER non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Si precisa che attualmente, lavora con contratto a chiamata presso la Pinseria a Sassuolo (MO) e percepisce uno stipendio di € 600,00 mensili.
ER Del pari maggiorenne, resterà anch'esso collocato in via prevalente presso il padre nell'abitazione coniugale.
ER Il figlio ha terminato il proprio percorso scolastico ed è in procinto di reperire un'occupazione lavorativa.
2. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI RICHI ER2
ER Avuto riguardo alle rispettive condizioni reddituali dei coniugi, preso atto del fatto che entrambi i figli e
ER risultano già maggiorenni e dunque indipendenti nello stabilire ed organizzare la loro relazione con ciascun genitore, le parti stabiliscono di provvedere al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, con la conseguenza che ognuna delle parti manterrà i figli dal punto di vista delle spese ordinarie quando li avrà presso di sé. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50%, secondo l'attuale Protocollo previsto dal Tribunale di
Modena che qui di seguito si trascrive: ➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby - sitter); c)
viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo whatsapp, e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
3.SULLE QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
Le parti, a tacitazione di ogni questione di natura patrimoniale insorta in ragione del vincolo coniugale, concordano che, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, il Signor corrisponda alla SignoraPt_1 CP_1 l'importo complessivo di € 70.000,00 (settanta/00milaeuro) mediante la corresponsione di assegno circolare n.
5301415119-00 di pari importo tratto su Banca BFF Agenzia di Modena che si allega in copia al presente ricorso.
Con la firma del presente atto, la Signora dichiara di rilasciare ampia e liberatoria quietanza Controparte_1
dell'importo, come sopra indicato e conseguentemente di liberare definitivamente il signor da ogni Parte_1
eccezione o richiesta in ordine a detto pagamento.
La Signora con l'accettazione delle condizioni qui precisate e con la firma del presente ricorso, Controparte_1
rinuncia ad ogni domanda, eccezione, deduzione presente e futura collegata direttamente o indirettamente a qualsivoglia pretesa o domanda di qualsiasi natura (e di ogni altro bene anche mobile acquisito nel corso della vita coniugale) anche a titolo di rivendicazione sull'immobile sito in Sassuolo, Via Madre Teresa n.13/B, di proprietà esclusiva del Signor dichiarando altresì di rinunciare a qualsivoglia domanda di risarcimento, Pt_1
rimborso ovvero pagamento in ragione della cessazione del vincolo coniugale.
Avuto riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche insorte tra i coniugi e al solo fine di comporle bonariamente per tacitarne future e reciproche pretese, le parti dichiarano di null'altro avere o pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione nessuno escluso.
4. DIVISIONE CONTI CORRENTI BANCARI E ALTRI BENI IMMOBILI
Le parti si impegnano a chiudere il c/c bancario comune n. 3372880 acceso presso Banca Fineco. Il Sig. Pt_1
sosterrà tutti i costi di chiusura e tratterrà la provvista residua, rinunciando la Sig.ra a qualsiasi diritto su CP_1
tale somma.
Le parti danno atto di aver contratto e sottoscritto congiuntamente presso Banca Fineco, il finanziamento n.
1154915 per € 30.000,00 da pagarsi in 72 rate di pari importo (€ 468,67) per il quale stabiliscono che, dalla firma del presente accordo, il Signor si accollerà (con accollo interno) il pagamento integrale delle rate sino Pt_1
al saldo del finanziamento, mallevando la Signora da ogni obbligazione ad essa riferibile. CP_1
I coniugi non possiedono, al di fuori dei beni immobili indicati nel presente ricorso, altri cespiti in proprietà esclusiva o in comproprietà sui quali dover regolamentarne le sorti.
5. SUGLI ALTRI BENI MOBILI - AUTOMOBILI L'automobile Citroen C3, tg. GM258GZ rimane in uso al Sig. come da relativa intestazione. Pt_1
L'autocaravan Kosmo 509, tg. GE532TN, rimane anch'esso in uso al come da relativa intestazione. Pt_1
L'automobile Citroen C1 tg. GG534XW, rimane in uso alla Signora come da relativa intestazione. CP_1
6. SULLA RINUNCIA RECIPROCA AD UN CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, essendo entrambe percettrici di reddito proprio e pertanto rinunciano, in via definitiva ed irrevocabile, ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento.
CP_ Il signor presta la propria attività lavorativa con qualifica di operaio manutentore presso la , Pt_1
percependo a titolo di retribuzione € 2.200,00 mensili mentre la Signora presta la propria attività CP_1
lavorativa presso “IL MASTELLINO S.r.l.” e presso AGENZIA GLOBAL con c.d. contratti a chiamata, percependo a titolo di retribuzione mensile l'importo di € 1.300,00 circa.
7. ALTRI PATTI
Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto.
Le parti si obbligano dunque ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente l'immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
Le parti precisano altresì che tutte le obbligazioni qui assunte devono considerarsi inscindibili e, pertanto, ciascuna parte potrà ritenersi adempiente solo se avrà adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico.
Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata e si impegnano a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
8. SPESE LEGALI Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate dalle parti. Ognuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese legali del proprio difensore mentre le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 Controparte_1 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
04/04/1965 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fiorano DE (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 1988, atto n.38, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
6. Spese al definitivo.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale