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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1016/2020 R.G.
T R A
IN PERSONA DEL LEG. RAPPR. PT., c.f. Parte_1
P.IVA_1
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_2
, C.F._1
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_3
C.F._2
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_4
, C.F._3
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_5
C.F._4
, nata il [...], a [...], c.f. Parte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. PRIVITERA SALVATORE ed C.F._5 elettivamente domiciliati in Via Gioberti n. 18 95042 Grammichele, pec
Email_1
OPPONENTI
C O N T R O
Controparte_1
c.f. , ora Codice P.IVA_2 Controparte_2
Fiscale: rappresentata e difesa dall'avv. SANFILIPPO DARIO ed P.IVA_2
pagina 1 di 7 elettivamente domiciliato in Via Pietro Toselli, 23 - 95129 Catania, pec
Email_2
OPPOSTA
e
C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AR AL e dell'avv. ALOI ANDREA
( ) VIA G. DEL BUFALO 9 98100 MESSINA;
elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA presso il difensore avv.
AR AL pec Email_3
INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione Decreto Ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori proponevano opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 183/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 25/05/2020 nel procedimento iscritto al n. 448/2020 R.G. con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, alla la somma di € 9.867,91, oltre interessi e Controparte_1 spese.
Preliminarmente chiedevano la riunione del presente procedimento con altro pendente tra la la e la di Ragusa avente per oggetto il Parte_7 CP_4 ricalcolo degli interessi applicati sui rapporti intrattenuti con detta Banca e, quindi, la rideterminazione degli interessi. Conseguentemente, chiedevano la sospensione della esecutività di cui il decreto era munito.
Nel merito eccepivano la nullità della fideiussione per i motivi ampiamente spiegati nell'atto di citazione. Con vittoria di spese e compensi
Con comparsa di risposta si costituiva parte opposta la quale, relativamente alle eccezioni formulate dagli opponenti, evidenziava che il procedimento pendente per ripetizione di somme era un procedimento avente un oggetto diverso ed era, altresì, senza i fideiussori, parti del presente giudizio e, pertanto, chiedeva il rigetto della richiesta.
Nel merito evidenziava che gli opponenti non avevano formulato alcuna opposizione relativamente alla esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione e rilevava che l'unica pagina 2 di 7 opposizione riguardava la validità della fideiussione che era considerata perfettamente valida per i motivi esposti. Pertanto, chiedeva il rigetto della proposta opposizione.
All'udienza del 19/11/2022 venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Con le memorie depositate le parti insistevano nelle rispettive deduzioni, eccezioni e richieste.
Con comparsa del 08/06/2021, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la CP_3
in sostituzione della opposta la quale si riportava
[...] Controparte_1
a tutto quanto dedotto dalla opposta con l'atto di costituzione di cui chiedeva l'estromissione ed insisteva nella richiesta di rigetto della proposta opposizione
A seguito della suddetta costituzione gli opponenti eccepivano la carenza di legittimazione della in quanto non dava prova della cessione del credito per cui è causa perché CP_3 non produceva il contratto di cessione.
Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le comparse, conclusionale e di replica, per parte opposta venivano depositate dalla
[...]
, nuova denominazione nel frattempo assunta dalla Banca Controparte_2
Agricola Polare di mentre la non depositava alcuna comparsa. CP_1 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità formulata dagli opponenti con la comparsa conclusionale per mancanza del procedimento di mediazione.
La norma che regolamenta la materia, così come la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, prevede, espressamente e tassativamente che l'eccezione va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione del procedimento.
Pertanto, stante la tardività della proposizione, l'eccezione va disattesa.
Ancora in via preliminarmente va esaminata l'eccezione di mancanza di legittimazione di
, quale procuratrice di sollevata dagli opponenti i quali CP_5 Controparte_6 deducono che è stata depositata, solo, la copia della Gazzetta Ufficiale ove si dà notizia della cessione ma non l'atto di cessione dei crediti.
La titolarità del credito dedotto è elemento costitutivo della domanda la cui carenza va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In tal senso la costate giurisprudenza della Suprema Corte ha espressamente evidenziato che “ il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio e indipendentemente dalla attività processuale della parte convenuta, il pagina 3 di 7 fondamento giuridico della domanda ….in ogni stato e grado del giudizio “ Cass. N.
5617/2020.
In presenza di contestazione in ordine alla titolarità del credito non è sufficiente la prova della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB infatti tale norma esonera la cessionaria, in deroga alla normativa del codice civile, dalla notifica al debitore ma non dalla prova della cessione stessa e, quindi, dell'effettiva presenza del singolo credito nell'atto di cessione in blocco.
Invero, in caso di contestazione del debitore è il cessionario a dovere provare la titolarità del rapporto a seguito della cessione con documenti idonei e circostanziati dai quali, chiaramente, si evince l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
in tal senso la costante giurisprudenza della Cassazione, tra le altre, Cass Civ. n.
4116/2016, Cass. Civ. Sez. VI n. 24798/2020, Cass. Sez. I n. 5478/2024..
La mancata produzione di idonea documentazione comprovante la cessione del credito dedotto in giudizio determina la mancanza di legittimazione della intervenuta.
Ritenuta la mancanza di legittimazione passiva di permane la legittimazione CP_3 passiva della opposta ora Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Invero gli opponenti hanno eccepito la mancanza di legittimazione della per non CP_3 avere provato la dedotta cessione del credito, la ha regolarmente depositato CP_1 la comparsa conclusionale e la memoria di replica, la estromissione non è stata dichiarata e non può essere dichiarata anche in dipendenza delle motivazioni addotte dagli opponenti all'intervento in sostituzione di , dunque, per tutte queste ragioni, non avendo provato CP_3
l'intervenuta di essere la nuova titolare del credito, rimane titolare la CP_1
Nel merito, va preliminarmente evidenziato che gli opponenti non contestano l'esistenza del credito oggetto del D.I. opposto. Quindi la sussistenza del credito contenuto nell'ingiunzione in capo alla parte opposta è pacifico e certo.
Relativamente alla richiesta di riunione con altro procedimento pendente avente per oggetto la rideterminazione degli interessi applicati a due rapporti di conto corrente intrattenuti dalla con la si rileva che il presente procedimento Parte_8 CP_1 scaturisce dal mancato pagamento di titoli cambiari ed è certo e non contestato sia in relativamente alla sua esistenza sia relativamente alla sua entità. Invero, l'oggetto dell'altro procedimento è la rideterminazione degli interessi applicati ai rapporti di c/c e non è un credito certo ma da accertare nella sua sussistenza e nel suo quantum. Peraltro non vi è pagina 4 di 7 unicità delle parti processuali stante che nell'altro procedimento non vi sono i fideiussori, parti del presente procedimento;
cosicchè la richiesta di riunione va, pertanto, rigettata.
Ancora nel merito, gli opponenti fideiussori eccepiscono la nullità della fideiussione da loro sottoscritta in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005 e, ritenendosi i sottoscrittori consumatori, invocano l'applicazione delle norme previste dal codice del consumo.
La fideiussione, prodotta in atti, all'art. 10, prevede che il termine per agire nei confronti del debitore principale sia di 24 mesi, derogando a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., il cui termine è di sei mesi.
La giurisprudenza ritiene vessatoria la deroga al termine di sei mesi, previsto dall'art. 1957
c.c., ai sensi degli artt. 33 e 36 del codice del consumo.
Tale principio è applicabile al soggetto consumatore che sottoscrive la fideiussione.
Pertanto, relativamente alla presente controversia, va esaminata la qualifica dei fideiussori come consumatori.
Invero, secondo la recente giurisprudenza la qualifica di consumatore del fideiussore va valutata autonomamente rispetto alla qualifica del debitore principale e vanno esaminati i rapporti esistenti tra i due soggetti. In tal senso, tra gli altri, Cass. Sez. Un. 06/04/2023 n.
9479, Cass. Sez. Un. 27/02/2023 n. 5868.
L'opposta evidenzia che “ alcuni di loro sono soci ed amministratori “ ma non viene fornita alcuna prova di quanto detto. Dagli atti del procedimento, esattamente dal ricorso per D.I., si evince che il fideiussore nato a [...] il [...] riveste, Parte_4 come dallo stesso esposto, nell'atto di opposizione, la qualità di legale rappresentante della società debitrice. Il predetto, dunque, stante i suoi rapporti diretti con la società debitrice, non può invocare l'applicazione, nei suoi confronti, della normativa del codice del consumo. Viceversa, relativamente agli altri fideiussori, non è stato dedotto, in atti, alcun elemento dal quale possa desumersi l'esistenza di rapporti con la società debitrice, conseguentemente possono essere applicate, a questi ultimi, le norme del codice del consumo.
La conseguenza della applicazione di dette norme è la nullità della deroga all'art. 1957 cc prevista dall'art. 10 della fideiussione. Pertanto, la creditrice avrebbe dovuto agire nei loro confronti entro sei mesi da quando, accertato l'inadempimento, lo stesso era stato contestato alla Società debitrice. Il decorso di tale termine è pacifico per chiara ammissione della opposta la quale rappresenta, nella comparsa costituzione a pag.5, “ ha agito entro 24 pagina 5 di 7 mesi dalla data di scadenza dell'obbligazione (05/06/19) avendo depositato il ricorso per DI il 06/04/2020 “. Pertanto la richiesta di pagamento nei confronti della società è stata effettuata il 05/06/2019 ma non è stata continuata entro i successivi sei mesi.
Pertanto l'eccezione di nullità della fideiussione va accolta relativamente agli opponenti
, e e va, Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_6 invece, disattesa nei confronti di Parte_4
Relativamente alla , stante la mancata contestazione del Parte_9 credito ed il rigetto delle ulteriori richieste proposte in atto introduttivo nei confronti della ora , l'opposizione va Controparte_1 Controparte_7 rigettata .
In conclusione, viene rigettata l'opposizione proposta dalla Parte_9
e da con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto mentre Parte_4 viene accolta l'opposizione proposta da , Parte_2 Parte_3 Parte_5
e con conseguente revoca, nei loro confronti, del decreto Parte_6 ingiuntivo opposto..
Stante la mancanza di legittimazione della intervenuta, nessuna pronuncia viene effettuata nei suoi confronti.
Considerato l'esito del giudizio che ha visto un parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere i presupposti per una compensazione totale delle spese tra tutte le altre parti in causa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1016/2020 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
Accoglie l'opposizione proposta da , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 con conseguente revoca, nei loro confronti, del decreto Parte_6 ingiuntivo opposto, D.I. n. 183/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 25/05/2020 nel procedimento iscritto al n. 448/2020 R.G, per le ragioni di cui in premessa
Rigetta l'opposizione proposta dalla e da Parte_9 Parte_4 con conseguente conferma, nei loro confronti, del decreto ingiuntivo opposto, D.I. n.
183/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 25/05/2020 nel procedimento iscritto al n.
448/2020 R.G
Compensa integralmente le spese tra tutte le parti in causa pagina 6 di 7 Caltagirone, il 07/10/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1016/2020 R.G.
T R A
IN PERSONA DEL LEG. RAPPR. PT., c.f. Parte_1
P.IVA_1
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_2
, C.F._1
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_3
C.F._2
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_4
, C.F._3
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_5
C.F._4
, nata il [...], a [...], c.f. Parte_6
, rappresentati e difesi dall'avv. PRIVITERA SALVATORE ed C.F._5 elettivamente domiciliati in Via Gioberti n. 18 95042 Grammichele, pec
Email_1
OPPONENTI
C O N T R O
Controparte_1
c.f. , ora Codice P.IVA_2 Controparte_2
Fiscale: rappresentata e difesa dall'avv. SANFILIPPO DARIO ed P.IVA_2
pagina 1 di 7 elettivamente domiciliato in Via Pietro Toselli, 23 - 95129 Catania, pec
Email_2
OPPOSTA
e
C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AR AL e dell'avv. ALOI ANDREA
( ) VIA G. DEL BUFALO 9 98100 MESSINA;
elettivamente C.F._6 domiciliato in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA presso il difensore avv.
AR AL pec Email_3
INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione Decreto Ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori proponevano opposizione avverso il
Decreto Ingiuntivo n. 183/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 25/05/2020 nel procedimento iscritto al n. 448/2020 R.G. con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, alla la somma di € 9.867,91, oltre interessi e Controparte_1 spese.
Preliminarmente chiedevano la riunione del presente procedimento con altro pendente tra la la e la di Ragusa avente per oggetto il Parte_7 CP_4 ricalcolo degli interessi applicati sui rapporti intrattenuti con detta Banca e, quindi, la rideterminazione degli interessi. Conseguentemente, chiedevano la sospensione della esecutività di cui il decreto era munito.
Nel merito eccepivano la nullità della fideiussione per i motivi ampiamente spiegati nell'atto di citazione. Con vittoria di spese e compensi
Con comparsa di risposta si costituiva parte opposta la quale, relativamente alle eccezioni formulate dagli opponenti, evidenziava che il procedimento pendente per ripetizione di somme era un procedimento avente un oggetto diverso ed era, altresì, senza i fideiussori, parti del presente giudizio e, pertanto, chiedeva il rigetto della richiesta.
Nel merito evidenziava che gli opponenti non avevano formulato alcuna opposizione relativamente alla esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione e rilevava che l'unica pagina 2 di 7 opposizione riguardava la validità della fideiussione che era considerata perfettamente valida per i motivi esposti. Pertanto, chiedeva il rigetto della proposta opposizione.
All'udienza del 19/11/2022 venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Con le memorie depositate le parti insistevano nelle rispettive deduzioni, eccezioni e richieste.
Con comparsa del 08/06/2021, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la CP_3
in sostituzione della opposta la quale si riportava
[...] Controparte_1
a tutto quanto dedotto dalla opposta con l'atto di costituzione di cui chiedeva l'estromissione ed insisteva nella richiesta di rigetto della proposta opposizione
A seguito della suddetta costituzione gli opponenti eccepivano la carenza di legittimazione della in quanto non dava prova della cessione del credito per cui è causa perché CP_3 non produceva il contratto di cessione.
Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le comparse, conclusionale e di replica, per parte opposta venivano depositate dalla
[...]
, nuova denominazione nel frattempo assunta dalla Banca Controparte_2
Agricola Polare di mentre la non depositava alcuna comparsa. CP_1 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità formulata dagli opponenti con la comparsa conclusionale per mancanza del procedimento di mediazione.
La norma che regolamenta la materia, così come la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, prevede, espressamente e tassativamente che l'eccezione va proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione del procedimento.
Pertanto, stante la tardività della proposizione, l'eccezione va disattesa.
Ancora in via preliminarmente va esaminata l'eccezione di mancanza di legittimazione di
, quale procuratrice di sollevata dagli opponenti i quali CP_5 Controparte_6 deducono che è stata depositata, solo, la copia della Gazzetta Ufficiale ove si dà notizia della cessione ma non l'atto di cessione dei crediti.
La titolarità del credito dedotto è elemento costitutivo della domanda la cui carenza va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In tal senso la costate giurisprudenza della Suprema Corte ha espressamente evidenziato che “ il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio e indipendentemente dalla attività processuale della parte convenuta, il pagina 3 di 7 fondamento giuridico della domanda ….in ogni stato e grado del giudizio “ Cass. N.
5617/2020.
In presenza di contestazione in ordine alla titolarità del credito non è sufficiente la prova della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB infatti tale norma esonera la cessionaria, in deroga alla normativa del codice civile, dalla notifica al debitore ma non dalla prova della cessione stessa e, quindi, dell'effettiva presenza del singolo credito nell'atto di cessione in blocco.
Invero, in caso di contestazione del debitore è il cessionario a dovere provare la titolarità del rapporto a seguito della cessione con documenti idonei e circostanziati dai quali, chiaramente, si evince l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
in tal senso la costante giurisprudenza della Cassazione, tra le altre, Cass Civ. n.
4116/2016, Cass. Civ. Sez. VI n. 24798/2020, Cass. Sez. I n. 5478/2024..
La mancata produzione di idonea documentazione comprovante la cessione del credito dedotto in giudizio determina la mancanza di legittimazione della intervenuta.
Ritenuta la mancanza di legittimazione passiva di permane la legittimazione CP_3 passiva della opposta ora Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
Invero gli opponenti hanno eccepito la mancanza di legittimazione della per non CP_3 avere provato la dedotta cessione del credito, la ha regolarmente depositato CP_1 la comparsa conclusionale e la memoria di replica, la estromissione non è stata dichiarata e non può essere dichiarata anche in dipendenza delle motivazioni addotte dagli opponenti all'intervento in sostituzione di , dunque, per tutte queste ragioni, non avendo provato CP_3
l'intervenuta di essere la nuova titolare del credito, rimane titolare la CP_1
Nel merito, va preliminarmente evidenziato che gli opponenti non contestano l'esistenza del credito oggetto del D.I. opposto. Quindi la sussistenza del credito contenuto nell'ingiunzione in capo alla parte opposta è pacifico e certo.
Relativamente alla richiesta di riunione con altro procedimento pendente avente per oggetto la rideterminazione degli interessi applicati a due rapporti di conto corrente intrattenuti dalla con la si rileva che il presente procedimento Parte_8 CP_1 scaturisce dal mancato pagamento di titoli cambiari ed è certo e non contestato sia in relativamente alla sua esistenza sia relativamente alla sua entità. Invero, l'oggetto dell'altro procedimento è la rideterminazione degli interessi applicati ai rapporti di c/c e non è un credito certo ma da accertare nella sua sussistenza e nel suo quantum. Peraltro non vi è pagina 4 di 7 unicità delle parti processuali stante che nell'altro procedimento non vi sono i fideiussori, parti del presente procedimento;
cosicchè la richiesta di riunione va, pertanto, rigettata.
Ancora nel merito, gli opponenti fideiussori eccepiscono la nullità della fideiussione da loro sottoscritta in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/2005 e, ritenendosi i sottoscrittori consumatori, invocano l'applicazione delle norme previste dal codice del consumo.
La fideiussione, prodotta in atti, all'art. 10, prevede che il termine per agire nei confronti del debitore principale sia di 24 mesi, derogando a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., il cui termine è di sei mesi.
La giurisprudenza ritiene vessatoria la deroga al termine di sei mesi, previsto dall'art. 1957
c.c., ai sensi degli artt. 33 e 36 del codice del consumo.
Tale principio è applicabile al soggetto consumatore che sottoscrive la fideiussione.
Pertanto, relativamente alla presente controversia, va esaminata la qualifica dei fideiussori come consumatori.
Invero, secondo la recente giurisprudenza la qualifica di consumatore del fideiussore va valutata autonomamente rispetto alla qualifica del debitore principale e vanno esaminati i rapporti esistenti tra i due soggetti. In tal senso, tra gli altri, Cass. Sez. Un. 06/04/2023 n.
9479, Cass. Sez. Un. 27/02/2023 n. 5868.
L'opposta evidenzia che “ alcuni di loro sono soci ed amministratori “ ma non viene fornita alcuna prova di quanto detto. Dagli atti del procedimento, esattamente dal ricorso per D.I., si evince che il fideiussore nato a [...] il [...] riveste, Parte_4 come dallo stesso esposto, nell'atto di opposizione, la qualità di legale rappresentante della società debitrice. Il predetto, dunque, stante i suoi rapporti diretti con la società debitrice, non può invocare l'applicazione, nei suoi confronti, della normativa del codice del consumo. Viceversa, relativamente agli altri fideiussori, non è stato dedotto, in atti, alcun elemento dal quale possa desumersi l'esistenza di rapporti con la società debitrice, conseguentemente possono essere applicate, a questi ultimi, le norme del codice del consumo.
La conseguenza della applicazione di dette norme è la nullità della deroga all'art. 1957 cc prevista dall'art. 10 della fideiussione. Pertanto, la creditrice avrebbe dovuto agire nei loro confronti entro sei mesi da quando, accertato l'inadempimento, lo stesso era stato contestato alla Società debitrice. Il decorso di tale termine è pacifico per chiara ammissione della opposta la quale rappresenta, nella comparsa costituzione a pag.5, “ ha agito entro 24 pagina 5 di 7 mesi dalla data di scadenza dell'obbligazione (05/06/19) avendo depositato il ricorso per DI il 06/04/2020 “. Pertanto la richiesta di pagamento nei confronti della società è stata effettuata il 05/06/2019 ma non è stata continuata entro i successivi sei mesi.
Pertanto l'eccezione di nullità della fideiussione va accolta relativamente agli opponenti
, e e va, Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6 Parte_6 invece, disattesa nei confronti di Parte_4
Relativamente alla , stante la mancata contestazione del Parte_9 credito ed il rigetto delle ulteriori richieste proposte in atto introduttivo nei confronti della ora , l'opposizione va Controparte_1 Controparte_7 rigettata .
In conclusione, viene rigettata l'opposizione proposta dalla Parte_9
e da con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto mentre Parte_4 viene accolta l'opposizione proposta da , Parte_2 Parte_3 Parte_5
e con conseguente revoca, nei loro confronti, del decreto Parte_6 ingiuntivo opposto..
Stante la mancanza di legittimazione della intervenuta, nessuna pronuncia viene effettuata nei suoi confronti.
Considerato l'esito del giudizio che ha visto un parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere i presupposti per una compensazione totale delle spese tra tutte le altre parti in causa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1016/2020 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
Accoglie l'opposizione proposta da , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 con conseguente revoca, nei loro confronti, del decreto Parte_6 ingiuntivo opposto, D.I. n. 183/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 25/05/2020 nel procedimento iscritto al n. 448/2020 R.G, per le ragioni di cui in premessa
Rigetta l'opposizione proposta dalla e da Parte_9 Parte_4 con conseguente conferma, nei loro confronti, del decreto ingiuntivo opposto, D.I. n.
183/2020 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 25/05/2020 nel procedimento iscritto al n.
448/2020 R.G
Compensa integralmente le spese tra tutte le parti in causa pagina 6 di 7 Caltagirone, il 07/10/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
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