Ordinanza cautelare 23 maggio 2009
Decreto decisorio 23 gennaio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, decreto decisorio 23/01/2015, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2015 REG.PROV.PRES.
N. 00356/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IS AM, LA AM, NZ AM, CA EF, Comunione Villaggio Pralong, in persona dell’Amministratore pro tempore, Associazione del Villaggio Pralong, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Motta, Annamaria Torrani Cerenzia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annamaria Torrani Cerenzia in Torino, Via Castellamonte, 1
contro
Comune di Oulx, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, Via Paolo Sacchi, 44;
Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;
Conferenza dei Servizi Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
UL ER, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del c.c. n. 47 del 19.12.2008, pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Oulx dal 23.12.2008 al 7.01.2009, avente ad oggetto "XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006 - opere connesse Nuova palestra della Neve e del Ghiaccio - controdeduzioni alle osservazioni alla variazione urbanistica e parere favorevole ai sensi della legge 285/2000" nonchè per l'annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso con gli atti impugnati ed in particolare della deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.07.2005, della deliberazione G.C. n. 98 del 12.11.2007; della deliberazione G.C. n. 33 del 11.04.2008, della deliberazione G.C. n. 101 del 29.10.2008.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 3 aprile 2009;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Torino il giorno 22 gennaio 2015.
| Il Presidente |
| Lanfranco Balucani |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 23/01/2015
IL SEGRETARIO