CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 623/2024 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Pierluigi Tomaselli e
Ivano Marcedone;
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Antonuccio;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 515/2024 del 4 giugno 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellata, annullava l'ordinanza ingiunzione n. OI-000405386, dichiarando la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 14 Pt_1 della legge n. 689/1981, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis del d.l. n. 18/2020.
Premesso che l'atto impugnato risultava emesso ai sensi dell'art. 2, comma
1 bis del d.l. n. 463/1983 - sì come riformulato dal d.lgs. n.8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il
Tribunale, riteneva certamente applicabile nel caso di specie la previsione di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 a mente del quale: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Quanto alla individuazione del dies a quo del termine di decadenza, reputava che lo stesso coincidesse con l'entrata in vigore del decreto del 2016.
Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell' nell'accertamento di omissioni contributive facilmente rilevabili. Pt_1
Rilevava che l'atto di accertamento, prodromico alla irrogazione della sanzione, datato 10.11.2017, era stato notificato il 23.11.2017, e cioè oltre un anno dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, allorquando il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 era abbondantemente spirato. Condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Appellava la sentenza l'ente previdenziale soccombente con atto del 30 agosto 2024. Al gravame resisteva l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo d'appello l' eccepisce l'inapplicabilità Pt_1
dell'art. 14 della legge n. 689/1981 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016.
Sostiene che, attesa la totale peculiarità della fattispecie in esame, la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n. 689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento.
Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 8/2016, i quali rispettivamente stabiliscono che “i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito” e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981
“in quanto applicabili”.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, a mente del quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Rileva che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento – e della sua scansione temporale – cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Evidenzia, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge 689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva.
Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità remittente.
1.3. Con il terzo motivo, in subordine, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A. titolare del potere di accertamento e contestazione completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore.
Sostiene che, pertanto, l'amministrazione aveva provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni all'esito di un complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, lamentando la motivazione meramente apparente sul punto e ribadendo la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
1.4. Infine, ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati.
1.5. Conclude chiedendo condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello è infondato per le seguenti ragioni.
2.1. Preliminarmente, deve osservarsi che, come evidenziato dal giudice di primo grado, la sanzione amministrativa portata dalla ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8 Pt_1
del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui. 2.2. Nel giudizio in esame, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”).
2.3. Ciò premesso, si osserva che, sulla questione oggetto del presente giudizio – che attiene alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione – questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione (cfr. ex multis sent. n. Pt_1
1012/2024).
Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7641/2025, ha ritenuto quanto segue: “… il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che
l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art.
8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L.
n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n.
689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione
o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n.
151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi
"inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione"
(così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)… D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del
2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge”. La Suprema Corte ha, quindi, formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione Pt_1
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell Pt_1
alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, 9016, 9021,
9022, 9023 del 2025).
2.4. Posto che, dunque, la previsione di cui all'art. 9, comma 4 del d.gs. n.
8/2016, che impone all'amministrazione di notificare all'interessato gli estremi della violazione nel termine di 90 giorni, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 che fissa analogo termine a pena di decadenza, ai fini della corretta individuazione del dies a quo, occorre, anzitutto, verificare se vi sia stata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria o se l'attività di verifica abbia richiesto, da parte dell' , attività istruttoria. Pt_1
Nel caso di specie, l' non ha fornito prova alcuna della pregressa Pt_1
pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini. E anzi, dall'esame dell'accertamento, datato 10.11.2017, risulta che la contestazione delle violazioni (relative all'anno 2015) è avvenuta a seguito di autonoma verifica dell' presso i propri archivi. Pt_1
L'appellante non ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della complessità delle indagini. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierna appellata si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici. Né può ritenersi – come assume l'appellante – che la complessità degli accertamenti possa derivare dal numero elevato in tutto il territorio nazionale dei controlli da effettuare, non incidendo tale elemento sulla complessità dell'accertamento e non potendo le difficoltà organizzative dell'ente giustificare l'inosservanza di un termine di decadenza.
Indimostrate tanto la trasmissione degli atti da parte dell'A.G. remittente, quanto la necessità di ricorrere a complesse attività di indagine, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di 90 giorni, come chiarito dalla Corte di legittimità sopra citata, deve intendersi decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016). Pertanto, al momento della notifica dell'avviso di accertamento, il 23.11.2017 (cfr. ricevuta allegata dall' con Pt_1
la memoria di costituzione di primo grado), lo stesso risultava ampiamente decorso.
3. Con le note del 9 maggio 2025, l' ha dato atto dell'annullamento in Pt_1
autotutela dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3.1. Premesso che, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, il collegio ritiene che le spese del grado debbano essere compensate tenuto conto dell'epoca di pronunciamento della Corte di
Cassazione.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali del grado.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 623/2024 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Pierluigi Tomaselli e
Ivano Marcedone;
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Antonuccio;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 515/2024 del 4 giugno 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierna appellata, annullava l'ordinanza ingiunzione n. OI-000405386, dichiarando la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 14 Pt_1 della legge n. 689/1981, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis del d.l. n. 18/2020.
Premesso che l'atto impugnato risultava emesso ai sensi dell'art. 2, comma
1 bis del d.l. n. 463/1983 - sì come riformulato dal d.lgs. n.8/2016 che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il
Tribunale, riteneva certamente applicabile nel caso di specie la previsione di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 a mente del quale: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Quanto alla individuazione del dies a quo del termine di decadenza, reputava che lo stesso coincidesse con l'entrata in vigore del decreto del 2016.
Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell' nell'accertamento di omissioni contributive facilmente rilevabili. Pt_1
Rilevava che l'atto di accertamento, prodromico alla irrogazione della sanzione, datato 10.11.2017, era stato notificato il 23.11.2017, e cioè oltre un anno dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, allorquando il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 era abbondantemente spirato. Condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Appellava la sentenza l'ente previdenziale soccombente con atto del 30 agosto 2024. Al gravame resisteva l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo d'appello l' eccepisce l'inapplicabilità Pt_1
dell'art. 14 della legge n. 689/1981 nelle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016.
Sostiene che, attesa la totale peculiarità della fattispecie in esame, la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei suoi minimi particolari, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n. 689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento.
Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n. 8/2016, i quali rispettivamente stabiliscono che “i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito” e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981
“in quanto applicabili”.
1.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, a mente del quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato.
Rileva che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento – e della sua scansione temporale – cui l'amministrazione è tenuta ad uniformarsi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Evidenzia, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge 689/1981 non prevede quale sanzione, in caso di inosservanza dei termini, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta per decadenza e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza non sarebbero soggette ad interpretazione/applicazione estensiva.
Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità remittente.
1.3. Con il terzo motivo, in subordine, censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A. titolare del potere di accertamento e contestazione completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore.
Sostiene che, pertanto, l'amministrazione aveva provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni all'esito di un complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti elementi dai quali desumere la necessità di complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica dell'omissione, lamentando la motivazione meramente apparente sul punto e ribadendo la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
1.4. Infine, ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati.
1.5. Conclude chiedendo condannarsi l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. L'appello è infondato per le seguenti ragioni.
2.1. Preliminarmente, deve osservarsi che, come evidenziato dal giudice di primo grado, la sanzione amministrativa portata dalla ordinanza ingiunzione opposta è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8 Pt_1
del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui. 2.2. Nel giudizio in esame, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”).
2.3. Ciò premesso, si osserva che, sulla questione oggetto del presente giudizio – che attiene alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione – questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione (cfr. ex multis sent. n. Pt_1
1012/2024).
Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7641/2025, ha ritenuto quanto segue: “… il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che
l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art.
8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L.
n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n.
689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione
o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n.
151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi
"inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione"
(così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)… D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del
2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge”. La Suprema Corte ha, quindi, formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma
4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione Pt_1
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell Pt_1
alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, 9016, 9021,
9022, 9023 del 2025).
2.4. Posto che, dunque, la previsione di cui all'art. 9, comma 4 del d.gs. n.
8/2016, che impone all'amministrazione di notificare all'interessato gli estremi della violazione nel termine di 90 giorni, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 che fissa analogo termine a pena di decadenza, ai fini della corretta individuazione del dies a quo, occorre, anzitutto, verificare se vi sia stata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria o se l'attività di verifica abbia richiesto, da parte dell' , attività istruttoria. Pt_1
Nel caso di specie, l' non ha fornito prova alcuna della pregressa Pt_1
pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini. E anzi, dall'esame dell'accertamento, datato 10.11.2017, risulta che la contestazione delle violazioni (relative all'anno 2015) è avvenuta a seguito di autonoma verifica dell' presso i propri archivi. Pt_1
L'appellante non ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della complessità delle indagini. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dall'accertamento rivolto all'odierna appellata si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici. Né può ritenersi – come assume l'appellante – che la complessità degli accertamenti possa derivare dal numero elevato in tutto il territorio nazionale dei controlli da effettuare, non incidendo tale elemento sulla complessità dell'accertamento e non potendo le difficoltà organizzative dell'ente giustificare l'inosservanza di un termine di decadenza.
Indimostrate tanto la trasmissione degli atti da parte dell'A.G. remittente, quanto la necessità di ricorrere a complesse attività di indagine, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di 90 giorni, come chiarito dalla Corte di legittimità sopra citata, deve intendersi decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016). Pertanto, al momento della notifica dell'avviso di accertamento, il 23.11.2017 (cfr. ricevuta allegata dall' con Pt_1
la memoria di costituzione di primo grado), lo stesso risultava ampiamente decorso.
3. Con le note del 9 maggio 2025, l' ha dato atto dell'annullamento in Pt_1
autotutela dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3.1. Premesso che, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice deve regolare le spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, il collegio ritiene che le spese del grado debbano essere compensate tenuto conto dell'epoca di pronunciamento della Corte di
Cassazione.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese processuali del grado.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi