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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6778/ 2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
elett.te dom.to presso lo studio degli avv. Mazzola Liberato e Carrella Daniela Maria che lo Parte_1 rapp.tano e difendono come da mandato in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Alviggi Controparte_1 Giulia con il quale è elett.te dom.to
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e Controparte_2 Controparte_3 difesi, come in atti, dal funzionario delegato Santoro Rossella con il quale sono elett.te dom.ti
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 l'opponente proponeva opposizione, in funzione recuperatoria ex art. 6 del d.lgs. 150/2011, ed in via gradata, opposizione ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. verso la Controparte_4
n. 07180202300031221000 notificatogli il 10/10/2023, in relazione alla Cartella Esattoriale n.
[...] 07120180046325134000, emessa per il pagamento della Sanzione Amministrativa ex art. 27 della L. 56/87 dall Controparte_5 In particolare l'opponente lamentava l'illegittimità del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo opposto deducendo, in particolare, in relazione al credito:
- la prescrizione della pretesa creditoria;
e, in relazione al preavviso di fermo:
- l'omessa notificazione dell'atto presupposto, ovvero la cartella esattoriale del 2018, e il proprio difetto di legittimazione passiva (notifica a soggetto non legittimato e mancanza di titolarita' del rapporto tributario). Chiedeva, pertanto, l'accertamento negativo del credito e dell'illegittimità del provvedimento impugnato con conseguente annullamento, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si costituiva in giudizio l' la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della stessa per il decorso del termine perentorio all'uopo previsto dal legislatore. Si costituiva altresì l' che eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito, e chiedeva Controparte_2 nel merito il rigetto del ricorso. All' odierna udienza all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
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Va affermato il principio, costantemente sottolineato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, che il preavviso di fermo amministrativo (art. 86 del D.P.R. 602/73) non è un provvedimento amministrativo ma, invece, è un atto posto in essere dal creditore, in quanto tale, ed ha natura "cautelare", essendo diretto alla conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore. Il preavviso è, invece, «un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria»(Cass. civ., n. 5469/2019; Cass. civ., n. 18041/2019; Cass. civ., n. 22018/2017) per cui «l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.» (cfr., altresì, Cass. civ., Sezioni Unite n. 15354/2015 e Sez. Un., n. 10261/2018).
Il preavviso di fermo amministrativo è certamente un atto autonomamente impugnabile, ma soltanto per vizi propri e non per vizi riguardanti l'atto prodromico (nel caso di specie la cartella esattoriale) che sarebbero dovuti rientrare in un'opposizione entro il relativo termine decadenziale. Tuttavia il preavviso di fermo amministrativo può essere impugnato per vizi di notifica dell'atto prodromico (qualora il contribuente affermi di non averlo mai ricevuto) o per vizi sopravvenuti (per esempio prescrizione della cartella/avviso di addebito dopo la notifica).
In relazione all'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro, sollevata dall' , si rileva che le CP_2 Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Cass. SSUU n. 2145/21), che "quanto alla opportunità che tutte le opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni lavoristiche siano attribuite al giudice specializzato del lavoro, si rileva che la questione incide non già sulla sfera di competenza del giudice ma su semplici modalità organizzative del lavoro all'interno degli uffici giudiziari, per cui gli inconvenienti denunciati si risolvono in ragioni di mera opportunità, che possono essere soddisfatte con provvedimenti organizzativi interni che dispongano l'assegnazione tabellare di tali controversie ai giudici del lavoro, salvaguardandone e rafforzandone così la specializzazione (…)”. Trattasi invero di criterio non di competenza ma di riparto interno, organizzativo. Pertanto l'eccezione va rigettata.
Nel merito, l'opponente, legale rappresentante della cooperativa La Coccinella, fu raggiunto da verbale di accertamento nel 2012 e poi da ordinanza ingiunzione per violazione di norme a tutela del lavoro. L'Ordinanza Ingiunzione (OI) fu inviata a lui quale Presidente della cooperativa e di essa legale rappresentante, e alla cooperativa La Coccinella.
La notifica nei suoi confronti si perfezionò con compiuta giacenza. La cooperativa impugnò l'OI e il giudice di Torre Annunziata annullò l'OI. A seguito dell'annullamento e fu disposto in via amministrativa il discarico dal ruolo. A seguito dell'impugnazione della sentenza e della riforma da parte della Corte Di Appello di Napoli, l'OI riprese efficacia per cui la somma fu reiscritta a ruolo e fu emessa la CE del 2018 notificata all'opponente, via Pec, in proprio. In seguito nel 2023 è stato notificato al legale rappresentante e oggi opponente il preavviso di fermo oggi impugnato, sempre in proprio.
Con il ricorso il legale rappresentante ha impugnato sia la cartella esattoriale del 2018 che il preavviso di fermo. Per quanto riguarda l'impugnazione del preavviso di fermo per difetto di legittimazione passiva, il motivo non è fondato. Il ricorrente impugna l'atto di preavviso di fermo e la cartella esattoriale del 2018 in proprio eccependo il difetto di notifica dell'atto presupposto e il proprio difetto di legittimazione passiva non essendogli stati notificati gli atti in qualità di legale rappresentante della cooperativa ma in proprio. La Cassazione, con l'ordinanza n. 20046 del 21 giugno 2022, ha stabilito che in materia di sanzioni amministrative la legge 689/1981 individua come destinatario della sanzione solo la persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore materiale dell'illecito e non sull'Ente rappresentato, che resta obbligato in via solidale e sussidiaria. Ciò peraltro già era chiaro nella giurisprudenza di legittimità (“in tema di violazioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento puo' essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981” (Cass., n. 9830/1988)). In particolare, quanto alla violazione della L. n. 689 del 1981, sull'art. 6 la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato, solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate (così, tra le tante, Cass. 11643/2010); si è altresì precisato, peraltro, che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3 è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Cass. 30766/2018; Cass.26238/2011).
Ne consegue che l'autore della violazione amministrativa, e quindi il destinatario dell'ordinanza ingiunzione, può essere solo la persona fisica mentre la responsabilità dell'ente ha natura solidale e sussidiaria.
Quindi il motivo di opposizione va rigettato poiché, nella disciplina di cui alla L. n. 689 del 1981, l'autore di un illecito amministrativo rientrante nell'ambito di applicazione della legge e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere solo una persona fisica, e mai una società ed un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica assume rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, in funzione di garanzia della del pagamento della somma dovuta dal trasgressore e di sollecitazione alla vigilanza da parte delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Questo comporta che anche la cartella esattoriale oggetto del provvedimento di preavviso di fermo, n.
07120180046325134000 notificata a mezzo pec all'opponente in proprio in data 19/7/2018, è stata regolarmente notificata all'autore dell'illecito, come da documentazione in atti depositata dall' . Controparte_1 La cartella esattoriale è stata impugnata dalla cooperativa e la sentenza di appello è passata in giudicato come da attestazione presente sull'ultimo foglio della sentenza, regolarmente depositata dall' , con attestazione di CP_2 conformità all'originale. Com'è noto il passaggio in giudicato della sentenza comporta che il termine prescrizionale del credito in esso accertato si converta da 5 a 10 anni.
Pertanto la prescrizione successiva alla notifica della cartella esattoriale non è maturata. Quindi entrambi i motivi di impugnazione vanno rigettati attesa la regolarità della notifica e la mancata maturazione della prescrizione.
Per quanto riguarda i motivi di impugnazione formali, relativi al preavviso di fermo, in relazione alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato e alla ripetizione generica dei contenuti, si rileva che il preavviso di fermo non soggiace all'obbligo motivazionale previsto per gli atti amministrativi, in quanto trattasi di misura cautelare adottata dall'ente di riscossione in sede di esazione a mezzo ruolo. Ciò vale anche per il quantum dovuto a titolo di interessi dal momento che il tasso annuo è noto e conoscibile siccome determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. (Comm. trib. prov.le , Milano , sez. X , 27/05/2019 , n. 2425). In ogni caso, deve rilevarsi che il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. Cass. ord. n. 22018 del 21.9.17).
Il ricorso va pertanto rigettato anche in relazione a tutte le eccezioni di natura formale esaminate. Per quanto riguarda le spese processuali, esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 complessive, per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti