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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057 2024
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente est. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice . riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1057 2024 R.G.
PROMOSSO DA
,CF nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.9.1963 e residente in [...]3 95040 AC IA rappresentato e difeso dall'avv. LAGANELLA GIANLUCA presso il cui studio ha eletto domicilio
Ricorrente contro nata a [...] [...] CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. FAGONE SANDRO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/12/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con n data CP_1
24.12.1983 dalla cui unione erano nati tre figli ormai maggiorenni ed autonomi .
Esponeva che con sentenza del 18.4.2024 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio CP_1
formulando in via riconvenzionale domanda di corresponsione di assegno divorzile .
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso in data
28.4.2024 .
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data
18.4.2024 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo invece alle domande economiche, ivi compresa la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta inerente all'assegno divorzile, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno divorzile è infondata e deve pertanto essere respinta.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico- patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, basti osservare che la convenuta non ha fornito alcuna prova in merito alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza, così come del tutto carente, sul piano istruttorio, la prova circa il contributo che la stessa avrebbe in prevalenza dato al menage familiare durante il matrimonio, ciò nell'ottica potenzialmente compensativa dell'assegno. Va al riguardo peraltro rilevato che i coniugi sono separati sin dall'anno
2001, in sede di separazione la ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di natura economica. Ne consegue l'impossibilità di ricostruire la stessa nell'ottica di poter dichiarare la sussistenza del diritto della convenuta alla percezione dell'assegno divorzile richiesto.
L'esito della controversia e la sostanziale soccombenza reciproca rispetto alle domande economiche formulate, giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Ramacca atto Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune atto n 47 anno 1983 parte II serie A
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta di assegno divorzile;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ramacca perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 9/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente est. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice . riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1057 2024 R.G.
PROMOSSO DA
,CF nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.9.1963 e residente in [...]3 95040 AC IA rappresentato e difeso dall'avv. LAGANELLA GIANLUCA presso il cui studio ha eletto domicilio
Ricorrente contro nata a [...] [...] CP_1 C.F._2
residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. FAGONE SANDRO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/12/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con n data CP_1
24.12.1983 dalla cui unione erano nati tre figli ormai maggiorenni ed autonomi .
Esponeva che con sentenza del 18.4.2024 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio CP_1
formulando in via riconvenzionale domanda di corresponsione di assegno divorzile .
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole all'accoglimento del ricorso in data
28.4.2024 .
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data
18.4.2024 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo invece alle domande economiche, ivi compresa la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta inerente all'assegno divorzile, si osserva quanto segue.
La domanda di assegno divorzile è infondata e deve pertanto essere respinta.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n.18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico- patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del "capitale invisibile" della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel al coniuge "forte", ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente,: "Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Ebbene, calando tali principi generali al caso di specie, basti osservare che la convenuta non ha fornito alcuna prova in merito alla situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza, così come del tutto carente, sul piano istruttorio, la prova circa il contributo che la stessa avrebbe in prevalenza dato al menage familiare durante il matrimonio, ciò nell'ottica potenzialmente compensativa dell'assegno. Va al riguardo peraltro rilevato che i coniugi sono separati sin dall'anno
2001, in sede di separazione la ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di natura economica. Ne consegue l'impossibilità di ricostruire la stessa nell'ottica di poter dichiarare la sussistenza del diritto della convenuta alla percezione dell'assegno divorzile richiesto.
L'esito della controversia e la sostanziale soccombenza reciproca rispetto alle domande economiche formulate, giustifica a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Ramacca atto Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune atto n 47 anno 1983 parte II serie A
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale della convenuta di assegno divorzile;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ramacca perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 9/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo