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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO NI, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 773/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati, 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Pers Del Leg Rappr Protempore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 001 2023 00041632 84 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 001 2023 00041632 84 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 001 2023 00041632 84 000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 773/2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, impugnava la sentenza n. 86/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, depositata il
20/03/2024, con la quale veniva accolto, a spese compensate, il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 001 2023 00041632 84 000.
In data 24/01/2023 Resistente_1 s.r.l., costituita nel presente giudizio di appello, con il patrocinio degli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 , esercente l'attività di installazione di macchine ed apparecchiature industriali, riceveva la comunicazione degli esiti ex art. 36-bis del DPR 600/73 n.
06783581827, a seguito del controllo formale svolto sul modello 770/2018 per l'anno 2017, da cui era emerso l'omesso o carente versamento delle ritenute IRPEF e relative Addizionali per complessivi € 141.226,71.
In data 03/03/2023 alla medesima veniva consegnata la comunicazione ex art. 36-bis del DPR 600/73 n.
07235601924, con la quale era parimenti contestato l'omesso o carente pagamento delle ritenute IRPEF ed Addizionali riferite al modello 770/2019 (periodo di imposta 2018) per € 180.697,82.
In entrambi i casi, il consulente della società predisponeva un piano di rateizzazione degli importi dovuti.
Il 17/05/2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a quest'ultima la Cartella di pagamento n. 001
2023 00041632 84 000, recante l'iscrizione a ruolo delle somme contenute nei 2 cosiddetti “avvisi bonari”, oltre alle sanzioni, agli interessi ed ai diritti di notifica (nello specifico: € 170.499,35 per il 2017 e € 221.215,55 per il 2018), in quanto la “Resistente_1 srl” risultava decaduta dalla rateazione.
La società versava la prima rata (€ 6.651,17) entro la scadenza;
tuttavia, dopo la notifica dell'atto opposto, si accorgeva di un errore nel calcolo delle rate (il versamento della prima rata era insufficiente per una frazione superiore al 3% rispetto all'importo della rata stessa). Il 29/05/2023 la società provvedeva, quindi,
a pagare la differenza di € 421,04, ma ciò avveniva oltre il termine di 7 giorni dalla scadenza della prima rata, comportando la perdita del beneficio della rateizzazione ex art. 15-ter del DPR 602/73 (modificato dal
D. Lgs. 159/15) e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue.
La presente controversia spiegata dalle parti nel ricorso di primo grado e nell'odierno appello verteva sul mancato riconoscimento dell'errore scusabile nella determinazione della prima rata risultata inferiore a quella effettivamente dovuta e sulla ricorrenza dell'inadempimento lieve previsto dall'art. 153 del D.P.R. 602/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia va decisa sulla base della ragione liquida ed assorbente relativa all'esatta esegesi dell'art. 15-ter, co. 3, lett. a), del DPR 602/73, che riguarda la disciplina dell'inadempimento nei pagamenti rateali delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi (artt. 36- bis e 36-ter DPR 600/73).
La disposizione stabilisce che l'agevolazione della rateazione decade (con conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi, sanzioni piene e interessi) in caso di "mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva". Il cosiddetto lieve inadempimento trova il proprio ambito di applicazione, in ragione di quanto dispone il comma 3 che va letto e interpretato dal punto di vista sistematico. La lett. a) definisce la soglia oltre la quale l'inadempimento non è più considerato "lieve".
Ebbene relativamente alla prima rata il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (avviso di irregolarità) è perentorio ed il mancato pagamento integrale della prima rata entro tale termine comporta la decadenza immediata dal piano di rateazione.
Il caso al nostro esame rientrerebbe proprio nell'ipotesi di esclusione del lieve inadempimento, in ragione del mancato pagamento integrale della rata. Infatti, la prima rata era rimasta parzialmente inadempiuta anche se solo pe 421,24 euro e, quindi la prima condizione, quella relativa al pagamento integrale della prima rata non si era verificata, con la conseguenza che il lieve inadempimento, nel caso di specie non si era realizzato. Né poteva trovare accoglimento la giustificazione addotta dalla parte, la quale ha rappresentato l'errore scusabile per cui la parziale omissione era dipesa da un calcolo non corretto dell'importo della prima rata imputabile ad un errore scusabile, ovvero ad un'interpretazione non corretta dell'art. 1, co. 153, della
L. 197/22 (Legge di bilancio 2023), laddove si riferisce a controlli relativi a periodi di imposta “in corso” al
31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021. Il consulente incaricato aveva inteso i termini “in corso” come riguardanti annualità “ancora soggette a controllo”. Il 2017 ed il 2018, alla data del 31/12/2019, 31/12/2020
e 31/12/2021, erano suscettibili di verifica ad opera dell'Agenzia delle Entrate, per cui veniva predisposto un piano di ammortamento, applicando le sanzioni più favorevoli (pari al 3%) previste dalla L. 197/22, anziché al 10%.
Infatti, non è plausibile e risulta inverosimile che l'impresa, che può contare oltre che su un proprio ufficio contabile e fiscale, anche su un proprio consulente professionista e che, comunque e in definitiva, può chiedere informazioni e notizie agli uffici delle Agenzie delle Entrate, abbia male interpretato ed applicato, una norma, quale l'art. 1, co. 153, della L. 197/22 dalla linearità esemplare e secondo cui, qualora il controllo formale ex art. 36-bis del DPR 600/73 ed art. 54-bis del DPR 633/72 concerna “solo” gli anni 2019, 2020 e
2021 (“Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021…”), il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni al 3%.
Il disposto di tale norma è talmente chiaro e di immediata percezione da escludere il riconoscimento di un errore scusabile, nell'interpretazione, favorevole alla società, secondo cui il beneficio riguardava anche gli anni 2017 e 2018 e con sanzioni al 3%, anziché al 10%.
Quanto poi alla clausola di salvaguardia, prevista dal Comma 3-bis, si osserva che per interpretare correttamente la lett. a), bisogna integrare il principio del lieve inadempimento introdotto dal D. Lgs. 159/2015, nel senso che la decadenza non si perfeziona (e quindi la lett. a) non si applica) se il ritardo nel pagamento della prima rata supera i 7 giorni e se sussiste un insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro.
Se si verifica la fattispecie della lett. a) (ritardo superiore a 7 giorni sulla prima rata o mancato pagamento di una rata oltre la scadenza della successiva), si realizza la decadenza dal beneficio del termine e il debito residuo diventa esigibile immediatamente.
La norma mira a bilanciare l'interesse dello Stato alla riscossione certa e tempestiva con la necessità di non punire eccessivamente il contribuente per errori minimi o ritardi trascurabili. Tuttavia, stabilisce criteri e limiti, oltre i quali non è possibile dilazionare sine die il credito erariale. In effetti, nel caso al nostro esame, si è verificato che la prima rata del 23/02/2023 non era stata “integralmente” pagata essendo stata versata la somma di € 6.702,58, inferiore di € 421,24, rispetto alla rata dovuta pari a € 7.123,62. Detta inferiore somma di € 401,24 era corrispondente ad un importo superiore al 3% della rata dovuta, atteso che il 3% in meno previsto dalla lettera a) al fine dell'operatività della clausola di salvaguardia, sarebbe pari ad un versamento inferiore, ad un massimo di € 213,70. Inoltre, relativamente al ritardo nell'integrazione della prima rata con il versamento di € 421,04, esso è di gran lunga superiore ai 7 giorni previsti dall'art. 15-ter, co. 3, del DPR
602/73 (introdotto dal D. Lgs. 159/15), atteso che detto versamento integrativo, pari al 5,64%, è stato effettuato il 29/05/2023 (pari a € 421,04). Tutte le operazioni indicano dati ed elementi che non rientrano nei criteri e nelle condizioni previsti dall'art. 15-ter del DPR 602/73 sul lieve inadempimento, compresa l'ultima condizione prevista e cioè l'esclusione della decadenza allorquando la rata sia di importo superiore a 10.000,00, indipendentemente dalla percentuale dell'insufficiente versamento, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, atteso che la rata era pari a € 7.123,62.
L'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado, ma le incertezze e le difficoltà interpretative dell'articolo 15 ter del D.P.R. 602/1973 rubricato “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO NI, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 773/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Piazza Turati, 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 In Pers Del Leg Rappr Protempore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 001 2023 00041632 84 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 001 2023 00041632 84 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 001 2023 00041632 84 000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 773/2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria, impugnava la sentenza n. 86/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, depositata il
20/03/2024, con la quale veniva accolto, a spese compensate, il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 001 2023 00041632 84 000.
In data 24/01/2023 Resistente_1 s.r.l., costituita nel presente giudizio di appello, con il patrocinio degli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 , esercente l'attività di installazione di macchine ed apparecchiature industriali, riceveva la comunicazione degli esiti ex art. 36-bis del DPR 600/73 n.
06783581827, a seguito del controllo formale svolto sul modello 770/2018 per l'anno 2017, da cui era emerso l'omesso o carente versamento delle ritenute IRPEF e relative Addizionali per complessivi € 141.226,71.
In data 03/03/2023 alla medesima veniva consegnata la comunicazione ex art. 36-bis del DPR 600/73 n.
07235601924, con la quale era parimenti contestato l'omesso o carente pagamento delle ritenute IRPEF ed Addizionali riferite al modello 770/2019 (periodo di imposta 2018) per € 180.697,82.
In entrambi i casi, il consulente della società predisponeva un piano di rateizzazione degli importi dovuti.
Il 17/05/2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a quest'ultima la Cartella di pagamento n. 001
2023 00041632 84 000, recante l'iscrizione a ruolo delle somme contenute nei 2 cosiddetti “avvisi bonari”, oltre alle sanzioni, agli interessi ed ai diritti di notifica (nello specifico: € 170.499,35 per il 2017 e € 221.215,55 per il 2018), in quanto la “Resistente_1 srl” risultava decaduta dalla rateazione.
La società versava la prima rata (€ 6.651,17) entro la scadenza;
tuttavia, dopo la notifica dell'atto opposto, si accorgeva di un errore nel calcolo delle rate (il versamento della prima rata era insufficiente per una frazione superiore al 3% rispetto all'importo della rata stessa). Il 29/05/2023 la società provvedeva, quindi,
a pagare la differenza di € 421,04, ma ciò avveniva oltre il termine di 7 giorni dalla scadenza della prima rata, comportando la perdita del beneficio della rateizzazione ex art. 15-ter del DPR 602/73 (modificato dal
D. Lgs. 159/15) e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue.
La presente controversia spiegata dalle parti nel ricorso di primo grado e nell'odierno appello verteva sul mancato riconoscimento dell'errore scusabile nella determinazione della prima rata risultata inferiore a quella effettivamente dovuta e sulla ricorrenza dell'inadempimento lieve previsto dall'art. 153 del D.P.R. 602/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia va decisa sulla base della ragione liquida ed assorbente relativa all'esatta esegesi dell'art. 15-ter, co. 3, lett. a), del DPR 602/73, che riguarda la disciplina dell'inadempimento nei pagamenti rateali delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi (artt. 36- bis e 36-ter DPR 600/73).
La disposizione stabilisce che l'agevolazione della rateazione decade (con conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi, sanzioni piene e interessi) in caso di "mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva". Il cosiddetto lieve inadempimento trova il proprio ambito di applicazione, in ragione di quanto dispone il comma 3 che va letto e interpretato dal punto di vista sistematico. La lett. a) definisce la soglia oltre la quale l'inadempimento non è più considerato "lieve".
Ebbene relativamente alla prima rata il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (avviso di irregolarità) è perentorio ed il mancato pagamento integrale della prima rata entro tale termine comporta la decadenza immediata dal piano di rateazione.
Il caso al nostro esame rientrerebbe proprio nell'ipotesi di esclusione del lieve inadempimento, in ragione del mancato pagamento integrale della rata. Infatti, la prima rata era rimasta parzialmente inadempiuta anche se solo pe 421,24 euro e, quindi la prima condizione, quella relativa al pagamento integrale della prima rata non si era verificata, con la conseguenza che il lieve inadempimento, nel caso di specie non si era realizzato. Né poteva trovare accoglimento la giustificazione addotta dalla parte, la quale ha rappresentato l'errore scusabile per cui la parziale omissione era dipesa da un calcolo non corretto dell'importo della prima rata imputabile ad un errore scusabile, ovvero ad un'interpretazione non corretta dell'art. 1, co. 153, della
L. 197/22 (Legge di bilancio 2023), laddove si riferisce a controlli relativi a periodi di imposta “in corso” al
31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021. Il consulente incaricato aveva inteso i termini “in corso” come riguardanti annualità “ancora soggette a controllo”. Il 2017 ed il 2018, alla data del 31/12/2019, 31/12/2020
e 31/12/2021, erano suscettibili di verifica ad opera dell'Agenzia delle Entrate, per cui veniva predisposto un piano di ammortamento, applicando le sanzioni più favorevoli (pari al 3%) previste dalla L. 197/22, anziché al 10%.
Infatti, non è plausibile e risulta inverosimile che l'impresa, che può contare oltre che su un proprio ufficio contabile e fiscale, anche su un proprio consulente professionista e che, comunque e in definitiva, può chiedere informazioni e notizie agli uffici delle Agenzie delle Entrate, abbia male interpretato ed applicato, una norma, quale l'art. 1, co. 153, della L. 197/22 dalla linearità esemplare e secondo cui, qualora il controllo formale ex art. 36-bis del DPR 600/73 ed art. 54-bis del DPR 633/72 concerna “solo” gli anni 2019, 2020 e
2021 (“Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021…”), il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni al 3%.
Il disposto di tale norma è talmente chiaro e di immediata percezione da escludere il riconoscimento di un errore scusabile, nell'interpretazione, favorevole alla società, secondo cui il beneficio riguardava anche gli anni 2017 e 2018 e con sanzioni al 3%, anziché al 10%.
Quanto poi alla clausola di salvaguardia, prevista dal Comma 3-bis, si osserva che per interpretare correttamente la lett. a), bisogna integrare il principio del lieve inadempimento introdotto dal D. Lgs. 159/2015, nel senso che la decadenza non si perfeziona (e quindi la lett. a) non si applica) se il ritardo nel pagamento della prima rata supera i 7 giorni e se sussiste un insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro.
Se si verifica la fattispecie della lett. a) (ritardo superiore a 7 giorni sulla prima rata o mancato pagamento di una rata oltre la scadenza della successiva), si realizza la decadenza dal beneficio del termine e il debito residuo diventa esigibile immediatamente.
La norma mira a bilanciare l'interesse dello Stato alla riscossione certa e tempestiva con la necessità di non punire eccessivamente il contribuente per errori minimi o ritardi trascurabili. Tuttavia, stabilisce criteri e limiti, oltre i quali non è possibile dilazionare sine die il credito erariale. In effetti, nel caso al nostro esame, si è verificato che la prima rata del 23/02/2023 non era stata “integralmente” pagata essendo stata versata la somma di € 6.702,58, inferiore di € 421,24, rispetto alla rata dovuta pari a € 7.123,62. Detta inferiore somma di € 401,24 era corrispondente ad un importo superiore al 3% della rata dovuta, atteso che il 3% in meno previsto dalla lettera a) al fine dell'operatività della clausola di salvaguardia, sarebbe pari ad un versamento inferiore, ad un massimo di € 213,70. Inoltre, relativamente al ritardo nell'integrazione della prima rata con il versamento di € 421,04, esso è di gran lunga superiore ai 7 giorni previsti dall'art. 15-ter, co. 3, del DPR
602/73 (introdotto dal D. Lgs. 159/15), atteso che detto versamento integrativo, pari al 5,64%, è stato effettuato il 29/05/2023 (pari a € 421,04). Tutte le operazioni indicano dati ed elementi che non rientrano nei criteri e nelle condizioni previsti dall'art. 15-ter del DPR 602/73 sul lieve inadempimento, compresa l'ultima condizione prevista e cioè l'esclusione della decadenza allorquando la rata sia di importo superiore a 10.000,00, indipendentemente dalla percentuale dell'insufficiente versamento, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, atteso che la rata era pari a € 7.123,62.
L'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado, ma le incertezze e le difficoltà interpretative dell'articolo 15 ter del D.P.R. 602/1973 rubricato “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.