TRIB
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE LAVORO
N. 1305/2022 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 12.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliato in Viterbo, via T. Carletti n.39, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Guglielmo Barbacci (PEC
che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persone del Direttore Regionale pro tempore per il
[...]
Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv.
Sandra Maria Colombino (PEC dalla quale è Email_2 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti;
RESISTENTE
Oggetto: indennità e rendita vitalizia ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.10.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando che dal 24.09.1978 lavorava come coltivatrice diretta presso l'azienda agricola familiare situata in Tuscania (VT),
Strada Montaltese n. 11, e più precisamente fino al 2005 in qualità di unità attiva del nucleo familiare C.D. intestato al coniuge sig. , e, dopo il decesso di Persona_1 quest'ultimo, come socia amministratrice della
[...]
condotta assieme al figlio sig. Organizzazione_1 Per_2
; che l'azienda, estesa circa 20 ettari, è sempre stata dedita a colture di
[...] seminativi (grano, erbai e coriandolo) praticate a rotazione su superfici variabili da
16 a 18 ettari, ortaggi e frutta in pieno campo su circa 2/4 ettari, di un oliveto di
120 alberi e, fino al 2008, anche di un frutteto di circa 1 ettaro di piante di albicocche, pesche e prugne;
che il lavoro svolto dalla ricorrente, personalmente, abitualmente e manualmente tutti i giorni, salvo maltempo, si era concretizzato in attività altamente usuranti caratterizzate dall'esposizione delle articolazioni delle ginocchia a microtraumi e sovraccarichi funzionali dovuti alla movimentazione manuale di carichi, alle lavorazioni svolte con movimenti ripetuti di estensione e flessione delle ginocchia e al mantenimento di posture incongrue e coatte;
nel dettaglio, per le colture di seminativi: - la movimentazione dal 1978 fino al 2012 delle pedaliere dei mezzi agricoli meccanici impiegati per tutte le operazioni di preparazione, lavorazione e raccolta delle superfici investite a rotazione a grano, erbaio e coriandolo, quali l'aratura, l'erpicatura, la morganatura, l'affinatura, la semina, la rullatura, la concimazione, la raccolta e il trasporto del prodotto;
- il sollevamento e il trasporto a spalla di sacchi di sementi e di concime da 50 kg. e, più di recente da 25/20 kg. ciascuno, e lo svuotamento del contenuto nel rimorchio spargiseme e spargiconcime del trattore;
per le colture di ortaggi e frutta in pieno campo: - il trapianto ad una ad una delle piantine (fino al 2007 anche fuori stagione in serra) eseguito manualmente in posizione accovacciata e con continui
Pag. 2 di 8 piegamenti e distensioni sulle gambe;
- il posizionamento dei teli a terra per la pacciamatura delle colture orticole, l'estirpazione periodica delle erbe infestanti cresciute attorno ad essi e infine la raccolta dei prodotti, operazioni anch'esse effettuate manualmente in posizioni che richiedono la posizione accovacciata e innumerevoli piegamenti e distensioni sulle gambe ogni giorno;
per l'oliveto di 120 alberi: - la raccolta dei frutti, effettuata mediante la caduta delle olive su dei teloni trascinati di peso facendo forza sulle gambe fino al trattore, dove vengono poi sollevati e versati nel pianale di carico;
- il trasporto di cassette di olive del peso di
25 kg. ciascuna per essere caricate e portate alla vendita;
- la spollonatura dei succhioni cresciuti alla base degli alberi di olivo, eseguita con le cesoie pianta per pianta e in posizione inginocchiata;
per il frutteto di albicocche, pesche e prugne
(fino al 2008): - la raccolta di albicocche, pesche e prugne, effettuata a mani tutti i giorni da luglio a ottobre, a volte con l'ausilio di 2/3 operai stagionali, con i frutti posizionati in cassette da 15 kg. trasportate e caricate sul pianale del trattore per essere portate a vendita;
che la ricorrente, a seguito dell'insorgere di una gonalgia bilaterale ingravescente, con impotenza funzionale, scrosci articolari e limitazione nei movimenti di flessione e accovacciamento, il 29.01.2021 effettuava un esame di
R.M. da cui risultavano a carico di entrambe le ginocchia alterazioni e degenerazioni gonartrosiche, ma più in particolare un'alterazione a carico del ginocchio sinistro del “… segnale del corpo-corno posteriore del menisco mediale, che presenta frammentazione murale e disposizione artrofuga con impingement al passaggio del legamento collaterale mediale che tuttavia è continuo. Meno alterato il menisco esterno …”, e a carico del ginocchio destro una “… alterazione di segnale del corpo-corno posteriore del menisco mediale che anche da tale lato presenta frammentazione e perdita di sostanza murale, con ampia dislocazione artofuga che crea fenomeni di impingement al passaggio del legamento collaterale mediale che tuttavia è continuo … meno alterato il menisco esterno …”; che il 18.03.2021, la ricorrente si sottoponeva a visita presso il Dr. , il quale, valutata Persona_3
l'attività lavorativa, la durata della stessa e i fattori di esposizione al rischio, rendeva noto alla paziente di essere affetta a suo giudizio da una malattia di
Pag. 3 di 8 probabile origine professionale, formulando le diagnosi di “gonartrosi bilaterale in coltivatrice diretta dedita alla coltivazione di ortaggi” e rilasciando la prescritta certificazione medica di malattia professionale, trasmessa all per CP_1
l'ammissione alla tutela assicurativa il successivo 22.03.2021 tramite il Patronato di Viterbo;
che l' , acquisita la necessaria documentazione e Org_2 CP_1 istruita la pratica, comunicava con nota del 12.06.2021 la definizione negativa della posizione, assumendo che gli accertamenti effettuati avevano consentito di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui l'assicurata era stata esposta e la malattia denunciata;
che l' in data 05.07.2021 aveva CP_2 esperito opposizione avverso il provvedimento di diniego, e che l'Istituto l'aveva respinto l'11.09.2021 confermando la definitiva archiviazione della domanda.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di:
“a)- accertare, stabilire l'esatta natura e quindi dichiarare che la patologia denunciata dalla sig.ra il 22/3/2021 ha tratto origine anche solo Parte_1
a titolo di concausa dall'attività lavorativa svolta, e che pertanto è da qualificarsi come malattia professionale;
b)- accertare e determinare la misura complessiva dei postumi permanenti che sono conseguiti alla detta malattia, tenuto anche conto del suo eventuale ed attuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c)- condannare di conseguenza l a corrispondere nella misura di legge alla CP_1 ricorrente le indennità e/o le provvidenze previste dall'art. 13 del D. Lgs. N° 38/2000
a seguito della menomazione subita all'integrità psicofisica, che allo stato si indica nella misura del 9%, così come valutata dal Dr. nel certificato Persona_3 medico allegato all'opposizione EPACA del 5/7/2021 e fatta salva miglior determinazione a seguito di CTU;
Il tutto con gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal CP_3
121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario. Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9, comma 1-bis,
D.P.R. n° 115 del 30/5/2002, così come modificato dall'art. 37, comma 6°, lett. b), del
Pag. 4 di 8 D.L. n° 98 del 6/7/2011, convertito con modifiche in L. n° 111 del 15/7/2011, nonché per quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., così come modificato dall'art. 42, comma 11°, D.L. n° 269/03 convertito nella L. n° 326/03, l'istante dichiara (doc. 13) di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore al doppio di quello stabilito con gli artt. 76 e 77 del D.P.R. n° 115 del 30/5/2002 (ossia inferiore ad €
23.493,36), impegnandosi a comunicare, fino a definizione del processo, le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente a quello della pronuncia”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a
Pag. 5 di 8 qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come
“la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte
Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e
Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
Pag. 6 di 8 Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi infondata e non può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che
“La signora presenta attualmente una condizione clinica Parte_1
(GONARTROSI BILATERALE) caratterizzata da residue, permanenti e difficoltà nell'eseguire i movimenti dei movimenti di flesso-estensione delle ginocchia. In base all'obiettività clinica rilevata in sede di visita medico-legale e alla documentazione esibita dalla perizianda posso affermare che NON sussiste un nesso causale tra le condizioni cliniche attuali e la professione di bracciante agricola svolta dalla suddetta. La patologia denunciata costituisce malattia non tabellata. - La patologia gonalgica (GONARTROSI BILATERALE) da cui risulta affetta la signora ON Pt_1 può essere riconosciuta quale malattia professionale”.
Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni e delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, la domanda proposta con il ricorso, deve essere rigettata.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva.
Pag. 7 di 8 Le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede: rigetta il ricorso proposto da in data 7.10.2022; Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Viterbo, 12.03.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
SEZIONE LAVORO
N. 1305/2022 R. Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 12.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliato in Viterbo, via T. Carletti n.39, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Guglielmo Barbacci (PEC
che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persone del Direttore Regionale pro tempore per il
[...]
Lazio, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Sabotino n°1/3, presso l'avv.
Sandra Maria Colombino (PEC dalla quale è Email_2 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti;
RESISTENTE
Oggetto: indennità e rendita vitalizia ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 7.10.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, rappresentando che dal 24.09.1978 lavorava come coltivatrice diretta presso l'azienda agricola familiare situata in Tuscania (VT),
Strada Montaltese n. 11, e più precisamente fino al 2005 in qualità di unità attiva del nucleo familiare C.D. intestato al coniuge sig. , e, dopo il decesso di Persona_1 quest'ultimo, come socia amministratrice della
[...]
condotta assieme al figlio sig. Organizzazione_1 Per_2
; che l'azienda, estesa circa 20 ettari, è sempre stata dedita a colture di
[...] seminativi (grano, erbai e coriandolo) praticate a rotazione su superfici variabili da
16 a 18 ettari, ortaggi e frutta in pieno campo su circa 2/4 ettari, di un oliveto di
120 alberi e, fino al 2008, anche di un frutteto di circa 1 ettaro di piante di albicocche, pesche e prugne;
che il lavoro svolto dalla ricorrente, personalmente, abitualmente e manualmente tutti i giorni, salvo maltempo, si era concretizzato in attività altamente usuranti caratterizzate dall'esposizione delle articolazioni delle ginocchia a microtraumi e sovraccarichi funzionali dovuti alla movimentazione manuale di carichi, alle lavorazioni svolte con movimenti ripetuti di estensione e flessione delle ginocchia e al mantenimento di posture incongrue e coatte;
nel dettaglio, per le colture di seminativi: - la movimentazione dal 1978 fino al 2012 delle pedaliere dei mezzi agricoli meccanici impiegati per tutte le operazioni di preparazione, lavorazione e raccolta delle superfici investite a rotazione a grano, erbaio e coriandolo, quali l'aratura, l'erpicatura, la morganatura, l'affinatura, la semina, la rullatura, la concimazione, la raccolta e il trasporto del prodotto;
- il sollevamento e il trasporto a spalla di sacchi di sementi e di concime da 50 kg. e, più di recente da 25/20 kg. ciascuno, e lo svuotamento del contenuto nel rimorchio spargiseme e spargiconcime del trattore;
per le colture di ortaggi e frutta in pieno campo: - il trapianto ad una ad una delle piantine (fino al 2007 anche fuori stagione in serra) eseguito manualmente in posizione accovacciata e con continui
Pag. 2 di 8 piegamenti e distensioni sulle gambe;
- il posizionamento dei teli a terra per la pacciamatura delle colture orticole, l'estirpazione periodica delle erbe infestanti cresciute attorno ad essi e infine la raccolta dei prodotti, operazioni anch'esse effettuate manualmente in posizioni che richiedono la posizione accovacciata e innumerevoli piegamenti e distensioni sulle gambe ogni giorno;
per l'oliveto di 120 alberi: - la raccolta dei frutti, effettuata mediante la caduta delle olive su dei teloni trascinati di peso facendo forza sulle gambe fino al trattore, dove vengono poi sollevati e versati nel pianale di carico;
- il trasporto di cassette di olive del peso di
25 kg. ciascuna per essere caricate e portate alla vendita;
- la spollonatura dei succhioni cresciuti alla base degli alberi di olivo, eseguita con le cesoie pianta per pianta e in posizione inginocchiata;
per il frutteto di albicocche, pesche e prugne
(fino al 2008): - la raccolta di albicocche, pesche e prugne, effettuata a mani tutti i giorni da luglio a ottobre, a volte con l'ausilio di 2/3 operai stagionali, con i frutti posizionati in cassette da 15 kg. trasportate e caricate sul pianale del trattore per essere portate a vendita;
che la ricorrente, a seguito dell'insorgere di una gonalgia bilaterale ingravescente, con impotenza funzionale, scrosci articolari e limitazione nei movimenti di flessione e accovacciamento, il 29.01.2021 effettuava un esame di
R.M. da cui risultavano a carico di entrambe le ginocchia alterazioni e degenerazioni gonartrosiche, ma più in particolare un'alterazione a carico del ginocchio sinistro del “… segnale del corpo-corno posteriore del menisco mediale, che presenta frammentazione murale e disposizione artrofuga con impingement al passaggio del legamento collaterale mediale che tuttavia è continuo. Meno alterato il menisco esterno …”, e a carico del ginocchio destro una “… alterazione di segnale del corpo-corno posteriore del menisco mediale che anche da tale lato presenta frammentazione e perdita di sostanza murale, con ampia dislocazione artofuga che crea fenomeni di impingement al passaggio del legamento collaterale mediale che tuttavia è continuo … meno alterato il menisco esterno …”; che il 18.03.2021, la ricorrente si sottoponeva a visita presso il Dr. , il quale, valutata Persona_3
l'attività lavorativa, la durata della stessa e i fattori di esposizione al rischio, rendeva noto alla paziente di essere affetta a suo giudizio da una malattia di
Pag. 3 di 8 probabile origine professionale, formulando le diagnosi di “gonartrosi bilaterale in coltivatrice diretta dedita alla coltivazione di ortaggi” e rilasciando la prescritta certificazione medica di malattia professionale, trasmessa all per CP_1
l'ammissione alla tutela assicurativa il successivo 22.03.2021 tramite il Patronato di Viterbo;
che l' , acquisita la necessaria documentazione e Org_2 CP_1 istruita la pratica, comunicava con nota del 12.06.2021 la definizione negativa della posizione, assumendo che gli accertamenti effettuati avevano consentito di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui l'assicurata era stata esposta e la malattia denunciata;
che l' in data 05.07.2021 aveva CP_2 esperito opposizione avverso il provvedimento di diniego, e che l'Istituto l'aveva respinto l'11.09.2021 confermando la definitiva archiviazione della domanda.
Per tutto quanto sopra premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di:
“a)- accertare, stabilire l'esatta natura e quindi dichiarare che la patologia denunciata dalla sig.ra il 22/3/2021 ha tratto origine anche solo Parte_1
a titolo di concausa dall'attività lavorativa svolta, e che pertanto è da qualificarsi come malattia professionale;
b)- accertare e determinare la misura complessiva dei postumi permanenti che sono conseguiti alla detta malattia, tenuto anche conto del suo eventuale ed attuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c)- condannare di conseguenza l a corrispondere nella misura di legge alla CP_1 ricorrente le indennità e/o le provvidenze previste dall'art. 13 del D. Lgs. N° 38/2000
a seguito della menomazione subita all'integrità psicofisica, che allo stato si indica nella misura del 9%, così come valutata dal Dr. nel certificato Persona_3 medico allegato all'opposizione EPACA del 5/7/2021 e fatta salva miglior determinazione a seguito di CTU;
Il tutto con gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal CP_3
121° giorno dalla data della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario. Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato di cui all'art. 9, comma 1-bis,
D.P.R. n° 115 del 30/5/2002, così come modificato dall'art. 37, comma 6°, lett. b), del
Pag. 4 di 8 D.L. n° 98 del 6/7/2011, convertito con modifiche in L. n° 111 del 15/7/2011, nonché per quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., così come modificato dall'art. 42, comma 11°, D.L. n° 269/03 convertito nella L. n° 326/03, l'istante dichiara (doc. 13) di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore al doppio di quello stabilito con gli artt. 76 e 77 del D.P.R. n° 115 del 30/5/2002 (ossia inferiore ad €
23.493,36), impegnandosi a comunicare, fino a definizione del processo, le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente a quello della pronuncia”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della CTU, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a
Pag. 5 di 8 qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come
“la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte
Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e
Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
Pag. 6 di 8 Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, la domanda in questa sede proposta deve dirsi infondata e non può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che
“La signora presenta attualmente una condizione clinica Parte_1
(GONARTROSI BILATERALE) caratterizzata da residue, permanenti e difficoltà nell'eseguire i movimenti dei movimenti di flesso-estensione delle ginocchia. In base all'obiettività clinica rilevata in sede di visita medico-legale e alla documentazione esibita dalla perizianda posso affermare che NON sussiste un nesso causale tra le condizioni cliniche attuali e la professione di bracciante agricola svolta dalla suddetta. La patologia denunciata costituisce malattia non tabellata. - La patologia gonalgica (GONARTROSI BILATERALE) da cui risulta affetta la signora ON Pt_1 può essere riconosciuta quale malattia professionale”.
Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni e delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, la domanda proposta con il ricorso, deve essere rigettata.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva.
Pag. 7 di 8 Le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede: rigetta il ricorso proposto da in data 7.10.2022; Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Viterbo, 12.03.2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
Pag. 8 di 8