Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Sentenza 4 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/05/2022, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2022
N. 00702/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2021, proposto da
Beni S.r.l., Costruzioni e Gestione Turistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché PA IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione della Costa Orientale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 115/21 dell'1.3.2021 dell'Unione della Costa Orientale di diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta per “ la costruzione di n. 15 alloggi in via Pola, Santa Cesarea Terme – Variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 83/2012 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di diniego formulato dalla Unione della Costa Orientale con nota prot. n. 17/2021 del 14.1.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta al Comune di Sanata Cesarea Terme in riferimento ad un progetto in variante al p.d.c. n. 83/2012, rilasciato dal comune per la realizzazione di un complesso residenziale.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- i ricorrenti sono proprietari di un’area inserita “in un contesto urbanizzato ed antropizzato … contraddistinta in Catasto al Foglio 31 Particella 331 … nella Strumentazione Urbanistica vigente nel 1974 (P.R.G.) … classificata come Zona Omogenea B5 – Completamento a Carattere Residenziale in Zone di Interesse Paesaggistico”;
- nella Strumentazione Urbanistica Vigente (P.R.G.), la predetta area “ricade in Zona omogenea B3 (ex B5) – Completamento a carattere residenziale in zone di interesse Paesaggistico, e fa parte del Comparto Urbanistico nr. 9S approvato con Delibera G.R. nr. 2832 del 29/03/1982 e nr. 13588 del 23/12/1982”;
- con p.d.c. nr. 83/2012 del 17/12/2012 “è stata autorizzata la “Realizzazione di nr. 12 (dodici) alloggi”;
- a tal fine “è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica nr. 43/2012 del 18/10/2012 … considerato che le opere di progetto … non arrecano pregiudizio al contesto paesistico…”;
- in data 30/04/2013 sono iniziati i lavori per la realizzazione degli scavi;
- in data 19/09/2013 “veniva presentata istanza per rilascio Permesso di Costruire, in variante”, che “prevedeva la realizzazione di un livello aggiuntivo posizionato a valle di Via Pola con aumento della sola superficie coperta e con volume pressoché immutato”;
- in data 08/08/2014 veniva rilasciato il Permesso di Costruire nr. 59/2014 per la realizzazione della “Variante in corso d’opera al Permesso di Costruire nr. 83/2012 del 17/12/2012 (rif.to pratica edilizia 29/2012) …”;
- a tal fine veniva “rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica nr. 36/2014 del 05/06/2014”;
- con atto del Responsabile del IV Settore nr. 2374 del 21/04/2016 veniva “concessa proroga legislativa “speciale” di cui all’art. 30 comma 3 del D.L. nr. 69 del 21/06/2013 fissando il termine per la fine lavori al 30/04/2018”;
- con nota del 07/12/2016, a causa della “liquidazione della Società CO.S.ED. s.r.l., titolare dei suddetti Permessi di Costruire, si procedeva a sospendere i Lavori ed a provvedere al subentro del nuovo assetto societario composto da Società “CO.GE.T. s.r.l.” con sede in Matera, Società “BENI s.r.l.” con sede in Matera, Sig. PA VI residente a Ferrandina”;
- il suolo in questione, “nella perimetrazione del PPRT approvata con D.G.R. nr. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) “ Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) ”, è ricompreso nel territorio dichiarato di notevole interesse pubblico e ricade nella “Struttura Idrogeomorfologica – Componenti Idrologiche - Territori costieri fascia profonda 300 metri””;
- in fase di rilascio del p.d.c. nr. 59/2014 “si è proceduto alla redazione della relazione di Verifica alle Norme del PPTR (in data 2013 ancora adottato)”, che è “parte integrante della documentazione tecnica allegata al su menzionato Permesso di Costruire”;
- “con nota protocollo n. 5920 del 29/07/2020, è stato richiesto il rinnovo del Permesso di Costruire e relativo rinnovo dell’Autorizzazione Paesaggistica”;
- con provvedimento del 14/01/2021 la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso “parere sfavorevole al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica con relativo preavviso di diniego della medesima”;
- i ricorrenti hanno presentato osservazioni;
- con nota prot. n. 115/21 dell’1.3.2021, l’Unione della Costa Orientale ha comunicato il diniego dell’istanza sulla scorta della seguente motivazione “ …la commissione nella valutazione dei singoli vincoli gravanti sull’area oggetto d’intervento, si esprime così come di seguito: • art. 45 BP - Territori costieri: per tale vincolo l’intervento si considera non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto al punto 2 lett. a1): non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia”; • art. 53 UCP - Versanti: in merito a tale vincolo si ritiene non ammissibile la realizzazione del piano quinto in quanto ostruisce la visuale verso il mare e pregiudica il godimento del paesaggio. In particolare risulta essere elemento oscurante ai fini della percezione della storica Villa HI e di tutto il litorale; • art. 43 – 44 UCP - Vincolo Idrogeologico: per tale vincolo le opere previste dovranno rispettare i punti 4 e 5 degli indirizzi per le componenti idrogeologiche che prevedano rispettivamente: a) punto n. 4: la pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati; Pag. 2 di 4 b) punto n. 5: nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all’art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli; • art. 63 – UCP Area di rispetto dei boschi: per tale vincolo l’intervento si considerano non ammissibili con il punto 2 lett. a2) tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano nuova edificazione; • art. 79 – BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: per tale vincolo si ritiene che l’intervento nel suo complesso interferisce in maniera negativa sulla percezione del paesaggio e dell’ambiente circostante. Tale pregiudizio risulta essere determinante soprattutto per la realizzazione del quinto piano fuori terra; • art. 88 – UCP Strade a valenza paesaggistica: per tale vincolo l’intervento è in contrasto con il punto 3 lett. c2) che indica: “assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici”.
…..
- le prodotte osservazioni non sono idonee a superare i motivi ostativi: anche se si può rilevare la inapplicabilità alla specie dell’art. 45 NTA del PPTR, secondo l’orientamento espresso di recente dal TAR Lecce, in quanto l’area rientra nell’ipotesi di cui all’art. 142, comma 2, del D.lgs. n. 42/04 (con esclusione dell’operatività delle relative prescrizioni per effetto dell’art. 79 delle NTA del PPTR per il vincolo paesistico ex art. 136 D.lgs. n. 42/04), permangono tutti gli ulteriori motivi ostativi rilevati dalla C.L.P. per le ragioni evidenziate nel parere della stessa, al quale evidentemente l’interessato non può opporre il proprio personale convincimento, peraltro basato su valutazioni prive di fondamento (la circostanza che sia stato realizzato lo scavo non può escludere la esistenza della componente paesaggistica “versante” e la relativa tutela; così come la circostanza che l’ambito territoriale sia già antropizzato e/o urbanizzato non esclude l’applicazione delle prescrizioni imposte rispetto ai singoli vincoli paesaggistici evidenziati, come in particolare per l’UCP fascia di rispetto dei boschi – salva la possibilità di rettifica dell’UCP ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e per le visuali panoramiche ex art. 88 NTA del PPTR) .
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “le motivazioni espresse non sono sufficienti a giustificare il parere della Commissione e, conseguentemente, dell’atto impugnato”, dal momento che “il provvedimento impugnato si limita ad un generico richiamo dei presunti vincoli esistenti”, senza tenere conto della “particolare situazione dell’area de qua , interamente antropizzata e urbanizzata, pure nello spazio compreso tra il lotto in parola, l’area circostante e la linea di costa, tanto da non risultare affatto evidente quale possa essere l’ipotetica lesione ai valori paesaggistici ricollegabile all’intervento in progetto”;
- non è opponibile il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR – UCP Area di rispetto dei boschi, dal momento che ai sensi dell’art. 91, comma 9, stesse NTA trova applicazione l’eccezione di cui all’art. 142, commi 2 e 3, del d.lgs. 42/2004;
- in relazione “all’art. 53 UCP – Versanti occorre rilevare che lo stesso versante è stato intaccato dalle costruzioni esistenti nell’area circostante l’intervento de quo”;
- in relazione “all’art. 43 – 44 UCP - Vincolo Idrogeologico – si osserva che il provvedimento di diniego si limita a fornire delle prescrizioni e, pertanto, tale vincolo è stato di fatto superato dal medesimo provvedimento”;
- in relazione “all’art. 79 – BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, rileva il fatto che “l’intervento de quo è stato già oggetto di rilascio Autorizzazione Paesaggistica nr. 36/2014 la quale aveva indicato delle condizioni per la realizzazione del quinto piano”, sicché “il provvedimento di diniego summenzionato doveva limitarsi a fornire dei suggerimenti piuttosto che usare generiche formule che fanno riferimento ad una “…negativa percezione del Paesaggio e dell’Ambiente circostante ””;
- quanto all’art. 88 – UCP Strade a Valenza Paesaggistica, l’Amministrazione comunale non ha considerato che “l’intervento ricade in una zona altamente urbanizzata e antropizzata, circondata, quindi da costruzioni e alloggi e che l’intervento de quo non altera significativamente la percezione della peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza”;
- in ogni caso, “l’intervento de quo era stato già oggetto di rilascio di autorizzazione paesaggistica datata 5 giugno 2014, n. 36/2014, con la quale il Comune di Santa Cesarea Terme, dopo il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio, ne aveva attestato la conformità alle misure di salvaguardia del PPTR”.
4. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
5. Nella udienza pubblica del 20.04.1974 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
6.1. La motivazione del provvedimento impugnato è corredata da formule stereotipate avulse da puntuali e dirimenti riferimenti ai fatti oggetto di valutazione.
In particolare, è stato omesso l’esame delle specifiche caratteristiche costruttive del complesso edilizio di che trattasi, nonché della relativa interazione con il paesaggio circostante e le correlate direttrici di tutela.
6.2. Sul punto, occorre osservare che ogni nuova costruzione che venga ad essere realizzata nell’area in questione è destinata - in una qualche misura - a impattare sulla percezione visiva del litorale e la fruizione del paesaggio.
Ma se tale interazione fosse di pe sé sufficiente a denegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, i vincoli rilevati nel provvedimento impugnato si risolverebbero, nella sostanza, in vincoli assoluti, laddove invece si tratta di vincoli relativi, a fronte dei quali l’Amministrazione è tenuta ad impegnarsi nella elaborazione di un tessuto motivazionale articolato e puntuale, che tenga conto della concreta relazione tra le specifiche costruttive dei fabbricati e le caratteristiche del paesaggio circostante: “ Il giudizio di incompatibilità paesaggistica (comportante il diniego di autorizzazione paesaggistica) deve essere il risultato del confronto tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell'area di riferimento, e non tra il progetto nel suo complesso e la norma di tutela astrattamente considerata, la quale si riferisce all'intero ambito territoriale vincolato ” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 16/12/2020 n. 1657).
6.3. Né tale onere motivazionale può essere soddisfatto dal generico riferimento alla “ percezione della storica Villa HI e di tutto il litorale ” e “ all’impatto visivo del quinto piano fuori terra ”, dal momento che si tratta di affermazioni che non vengono constestualizzate, né in riferimento alla entità del correlato pregiudizio, né in riferimento agli elementi istruttori acquisiti al fine di apprezzare le predette ipotetiche lesioni agli interessi oggetto di tutela.
6.4. E ciò vale, a più forte ragione, ove si tenga conto del fatto che la zona in questione, come riferito dai ricorrenti, è completamente urbanizzata ed è contraddistinta da un edificato diffuso, che difficilmente si concilia con preclusioni lenticolari rispetto a singoli interventi, in mancanza di oggettive ragioni di segno contrario.
6.5. In ogni caso, quanto alla carenza motivazionale che inficia il provvedimento impugnato, è decisivo osservare che l’edificazione dell’area in questione è stata ritenuta per ben due volte compatibile con le esigenze di tutela che interessano il paesaggio circostante - sia in occasione del rilascio del p.d.c. (autorizzazione paesaggistica n. 43/2012), sia in occasione del rilascio della successiva variante per la complessiva edificazione dell’ulteriore piano fuori terra (autorizzazione nr. 36/2014) -, sicché, in mancanza di specifici riferimenti a prescrizioni vincolistiche sopravvenute rispetto a quelle già apprezzate e/o a criticità in precedenza non valutate, non si giustifica il diniego dell’autorizzazione paesaggistici opposto ai fini del rinnovo del titolo edilizio.
6.6. Infine, si osserva che non è conferente il riferimento, pure contenuto nel provvedimento impugnato, al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 63 della NTA del PPPTR (Area di rispetto dei boschi), dal momento che, trattandosi di un’area classificata quale zona “B” sin dagli anni 70, nella fattispecie opera la previsione eccettuativa di cui all’art. 91 delle stesse NTA ed all’art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004.
6.7. Di qui l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, che pertanto deve essere annullato, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata di rieditare l’esercizio del potere sulla scorta di motivazioni puntuali, che tengano conto di tutte le circostanze innanzi indicate.
7. La natura formale della decisione giustifica l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 115/21 dell'1.3.2021.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO