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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Aiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla piazza V.
Veneto n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Felicetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via SS. Cosma e Damiano s.n.c., in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 9 APPELLATO
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2021 (R.G. n. 828/2021) del 23.09.2021, emesso dal Giudice di
Pace di Corigliano, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 4.999,82, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del
[...] mancato pagamento della fattura n. 202000000888 del 03.06.2020, relativa al ricalcolo dei consumi da aprile 2017 all'ottobre 2018, a seguito dell'accertamento, in data 29.02.2020, di un allaccio abusivo alla linea elettrica.
In particolare, l'opponente eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice adito, chiedeva la chiamata in giudizio di al fine di essere manlevato dalle Persona_1 conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio, e deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Parte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Istruita la causa mediante produzione documentale, con sentenza n. 307/2022 del
20.09.2022, depositata il 03.10.2022, il Giudice di Pace di Corigliano accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello che chiedeva la riforma della Parte_1
stessa, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Motivi di appello erano la mancanza, l'insufficienza, la contraddittorietà della motivazione e la violazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili al caso di specie, avendo il
Giudice di prime cure fondato la decisione sulle delibere ARERA n. 156/2007 e n.
654/2015/R/eel, che, invece, erano inconferenti rispetto al caso di specie, e tenuto conto che la procedura seguita da essa appellante risultava rispettosa dei criteri previsti dalle delibere ARERA
pagina 2 di 9 (cd. “TIME” e “TIS”), avendo informato l'appellato delle modalità di determinazione del guasto, delle stime della ricostruzione e della relativa metodologia.
5. Si costituiva nel giudizio di secondo grado che, riproponendo le Controparte_1 eccezioni sollevate in primo grado, chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., di rigettare la domanda e di confermare la sentenza impugnata.
6. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza dell'11.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
***
7. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellato, che ha denunciato la mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare, delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, delle circostanze da cui derivava la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisone.
Invero, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021).
In applicazione del richiamato principio di diritto, si evidenzia, che nel caso di specie,
l'appellante ha specificamente indicato nell'atto di appello le parti della sentenza censurate, offrendo argomenti giuridici di contrasto alla linea seguita dal Giudice di primo grado e a sostegno della diversa tesi difensiva proposta dalla stessa.
pagina 3 di 9 Tanto rende infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
8. Vanno dichiarate inammissibili l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito e la richiesta di chiamata in causa del terzo, riproposte nel presente giudizio, in quanto essendo state rigettate dal Giudice di prime cure con ordinanza del 15.03.2022, le stesse dovevano essere oggetto di appello incidentale, non proposto nel presente giudizio, non essendo sufficiente la mera riproposizione.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7940/2019).
9. Ciò detto, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne pagina 4 di 9 dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, in materia di somministrazione, ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle pagina 5 di 9 necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. civ., sez.
VI, ord. n. 297/2020).
10. Orbene, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'erronea ricostruzione dei consumi.
Invero, a fronte dell'accertamento della manomissione del misuratore effettuata in data
29.02.2020, tale da impedire la fatturazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata ed usufruita, la società opposta, sulla base dei dati forniti da E-Distribuzione, ricalcolava i consumi erogati, emettendo la conseguente richiesta di pagamento degli stessi per il periodo dal aprile 2017 all'ottobre 2018. ha effettuato il ricalcolo dei consumi con decorrenza dal 18.04.2017, avendo Parte_1
E-Distribuzione indicando che nel periodo 18.04.2017 - 05.10.2018 il punto di prelievo, in cui era stato realizzato il prelievo fraudolento, era associato al contratto della stessa odierna appellante e rilevando, in particolar modo, che il prelievo irregolare aveva avuto inizio il 02.03.2015, senza, tuttavia, provare che in detta data si era effettivamente verificata la manomissione.
Per tale ragione, non essendovi prova della data di manomissione, i consumi dovevano essere ricostruiti per il periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
pagina 6 di 9 Invero, ai fini del periodo di ricostruzione dei consumi, per i casi di prelievo irregolare l'art. 16 del prevede che si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione CP_2
200/99. Ebbene, l'art. 10 della delibera ARERA 200/1999, inserito nel titolo IV, prevede che “10.1
La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”.
Inoltre, la ricostruzione dei consumi deve avvenire o sulla base dell'errore di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, prendendo a riferimento i consumi “storici” del cliente riferiti a periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti la manomissione e non quello della potenza tecnicamente prelevabile, inapplicabile a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata disciplina.
Invero, l'art. 11 della delibera ARERA 200/1999, a proposito delle modalità di ricostruzione dei consumi, dispone che “per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.
L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima pagina 7 di 9 utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente...”.
Da tanto consegue l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto, come visto, i consumi dovevano essere ricostruiti a partire dai trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica e tenuto conto che non poteva essere utilizzato per la ricostruzione dei consumi il criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
11. Per tale ragione, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al dm. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'obbligo a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 307/2022 del 20.09.2022, depositata il 03.10.2022 ed emessa dal Giudice di Pace di Corigliano;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 1.400,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale) oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 8 di 9 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato già versato, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Castrovillari, 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Aiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla piazza V.
Veneto n. 3, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Felicetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via SS. Cosma e Damiano s.n.c., in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 9 APPELLATO
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2021 (R.G. n. 828/2021) del 23.09.2021, emesso dal Giudice di
Pace di Corigliano, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 4.999,82, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del
[...] mancato pagamento della fattura n. 202000000888 del 03.06.2020, relativa al ricalcolo dei consumi da aprile 2017 all'ottobre 2018, a seguito dell'accertamento, in data 29.02.2020, di un allaccio abusivo alla linea elettrica.
In particolare, l'opponente eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice adito, chiedeva la chiamata in giudizio di al fine di essere manlevato dalle Persona_1 conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio, e deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, Parte_1
contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Istruita la causa mediante produzione documentale, con sentenza n. 307/2022 del
20.09.2022, depositata il 03.10.2022, il Giudice di Pace di Corigliano accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello che chiedeva la riforma della Parte_1
stessa, e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Motivi di appello erano la mancanza, l'insufficienza, la contraddittorietà della motivazione e la violazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili al caso di specie, avendo il
Giudice di prime cure fondato la decisione sulle delibere ARERA n. 156/2007 e n.
654/2015/R/eel, che, invece, erano inconferenti rispetto al caso di specie, e tenuto conto che la procedura seguita da essa appellante risultava rispettosa dei criteri previsti dalle delibere ARERA
pagina 2 di 9 (cd. “TIME” e “TIS”), avendo informato l'appellato delle modalità di determinazione del guasto, delle stime della ricostruzione e della relativa metodologia.
5. Si costituiva nel giudizio di secondo grado che, riproponendo le Controparte_1 eccezioni sollevate in primo grado, chiedeva di dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., di rigettare la domanda e di confermare la sentenza impugnata.
6. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza dell'11.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
***
7. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellato, che ha denunciato la mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare, delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, delle circostanze da cui derivava la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisone.
Invero, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché
l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 40560/2021).
In applicazione del richiamato principio di diritto, si evidenzia, che nel caso di specie,
l'appellante ha specificamente indicato nell'atto di appello le parti della sentenza censurate, offrendo argomenti giuridici di contrasto alla linea seguita dal Giudice di primo grado e a sostegno della diversa tesi difensiva proposta dalla stessa.
pagina 3 di 9 Tanto rende infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
8. Vanno dichiarate inammissibili l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito e la richiesta di chiamata in causa del terzo, riproposte nel presente giudizio, in quanto essendo state rigettate dal Giudice di prime cure con ordinanza del 15.03.2022, le stesse dovevano essere oggetto di appello incidentale, non proposto nel presente giudizio, non essendo sufficiente la mera riproposizione.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7940/2019).
9. Ciò detto, in punto di diritto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne pagina 4 di 9 dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte, in materia di somministrazione, ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle pagina 5 di 9 necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)” (Cass. civ., sez.
VI, ord. n. 297/2020).
10. Orbene, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, l'erronea ricostruzione dei consumi.
Invero, a fronte dell'accertamento della manomissione del misuratore effettuata in data
29.02.2020, tale da impedire la fatturazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata ed usufruita, la società opposta, sulla base dei dati forniti da E-Distribuzione, ricalcolava i consumi erogati, emettendo la conseguente richiesta di pagamento degli stessi per il periodo dal aprile 2017 all'ottobre 2018. ha effettuato il ricalcolo dei consumi con decorrenza dal 18.04.2017, avendo Parte_1
E-Distribuzione indicando che nel periodo 18.04.2017 - 05.10.2018 il punto di prelievo, in cui era stato realizzato il prelievo fraudolento, era associato al contratto della stessa odierna appellante e rilevando, in particolar modo, che il prelievo irregolare aveva avuto inizio il 02.03.2015, senza, tuttavia, provare che in detta data si era effettivamente verificata la manomissione.
Per tale ragione, non essendovi prova della data di manomissione, i consumi dovevano essere ricostruiti per il periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
pagina 6 di 9 Invero, ai fini del periodo di ricostruzione dei consumi, per i casi di prelievo irregolare l'art. 16 del prevede che si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione CP_2
200/99. Ebbene, l'art. 10 della delibera ARERA 200/1999, inserito nel titolo IV, prevede che “10.1
La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”.
Inoltre, la ricostruzione dei consumi deve avvenire o sulla base dell'errore di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, prendendo a riferimento i consumi “storici” del cliente riferiti a periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti la manomissione e non quello della potenza tecnicamente prelevabile, inapplicabile a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata disciplina.
Invero, l'art. 11 della delibera ARERA 200/1999, a proposito delle modalità di ricostruzione dei consumi, dispone che “per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.
L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima pagina 7 di 9 utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente...”.
Da tanto consegue l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto, come visto, i consumi dovevano essere ricostruiti a partire dai trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica e tenuto conto che non poteva essere utilizzato per la ricostruzione dei consumi il criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
11. Per tale ragione, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza di primo grado.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al dm. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'obbligo a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 307/2022 del 20.09.2022, depositata il 03.10.2022 ed emessa dal Giudice di Pace di Corigliano;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 1.400,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale) oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 8 di 9 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato già versato, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Castrovillari, 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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