Articolo 5 della Legge 2 gennaio 1952, n. 14
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 febbraio 1952
Art. 5.
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 3 lettera d), sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante una, corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1952