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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/08/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1319/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLINI ALESSANDRA
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01/04/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 20/05/2000; trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bibbiena (AR) al n. 3, parte II Serie A, Ufficio 1 • ordinare al
Comune di Bibbiena (AR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti
economici così come già sancite in sede di separazione e che di seguito si richiamano.
1) Il figlio minore arà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
con collocazione dello stesso presso la madre che continuerà a risiedere nella casa familiare
in Campagnatico (GR) via Marrucheti n. 1.
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il IGnor otrà Controparte_1
vedere e tenere con sé il figlio: -nel corso di ciascuna settimana dal venerdì dopo la scuola
sino al lunedì mattina fino all'orario d'ingresso a scuola, con la possibilità di eventuali
pernottamenti sulla base della volontà del minore;
-il figlio trascorrerà le festività
alternativamente con il padre e con la madre;
-nel periodo delle vacanze estive il figlio
minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non
consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Il IGnor erserà alla IGnora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore di età, la somma di €. 150,00, somma Persona_1
che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente
rivalutata in base agli indici Istat.
4) il IGnor errà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Controparte_1
relative al figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre
secondo i “criteri di suddivisione dell'onere relativo alla spesa straordinaria” contenuti
nel protocollo di intesa tra magistrati e avvocati approvato dal Tribunale di Grosseto nel
febbraio 2017.
5) Non sarà versato nessun assegno di mantenimento da parte del IGnor CP_1
lla IGnora così come non sarà corrisposta alcuna somma in favore
[...] Parte_1
dei due figli maggiorenni, in quanto economicamente Persona_2 Persona_3
autosufficiente.
Vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 19/08/2024,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 n data 20/05/2000, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Controparte_1
Comune di BIBBIENA (AR) (Serie A, Parte II, atto n. 3, anno 2000).
Dall'unione della coppia sono nati tre figli: (il 29/07/2000), (il Per_2 Per_3
15/07/2002) e (il 11/08/2008). Per_1
Su questi presupposti la ricorrente ha domandato al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto, in particolare, che Parte_1
dalla separazione non v'è stata alcuna riconciliazione e che, all'attualità, “il Sig.
a lasciato il domicilio coniugale ed è andato a vivere a Campagnatico Controparte_1
(GR), Frazione Marrucheti n. 9”.
rimasto contumace, non essendosi costituito nel presente Controparte_1
giudizio pur a fronte della notifica regolarmente effettuata nei suoi confronti presso il luogo di residenza emergente dal relativo certificato anagrafico e perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Sul punto, incidentalmente, pare opportuno ricordare che la Corte di Cassazione
“ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a
conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il
domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di
notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a
parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e
non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi
idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art.
139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne
discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima
residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle
ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano
reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di
conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass.
19012/2017, Cass. 20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi … comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani
dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il
raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le
comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende
possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei
presupposti per l'applicazione della norma” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1,
Ordinanza n. 31722 del 2023)
Su questi presupposti, all'udienza dell'01/04/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio della ricorrente è
fondata e va accolta.
Dagli atti risulta infatti che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il
20/05/2000, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di BIBBIENA
(AR) (Serie A, Parte II, atto n. 3, anno 2000), dalla cui unione sono nati i figli
(entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti), e Per_2 Per_3
(2008), minorenne;
come detto tra le parti è intercorsa la separazione Per_1
personale omologata con decreto del 01/06/2023, del Tribunale di Grosseto (all.to
5, ricorso introduttivo).
In assenza dell'eccezioni ex art. 3, legge 898 del 1970, in merito alla ipotetica ripresa della convivenza, deve ritenersi provato la stessa sia protratta per un termine superiore a quello di cui allo stesso art. 3, n. 2), lett. b legge 898 del 1970
e che, anche in ragione del contegno processuale ed extraprocessuale dele parti,
sia definitivamente venuta meno l'affectio maritalis.
Pertanto, rilevato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può
essere ricostituita, ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) legge 1° dicembre 1970 n.
898 dev'essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
2. Le pronunce accessorie.
Col ricorso introduttivo, la ricorrente ha domandato l'accoglimento delle stesse disposizioni già omologate in sede di separazione (affidamento congiunto del figlio minore;
regolamentazione delle visite del minore col padre;
la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, pari ad euro 150,00
mensili, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie).
Stante la recente valutazione di conformità all'interesse del minore delle predette condizioni, non v'è ragione per disporre in difformità dalla domanda della ricorrente.
A tal proposito deve rilevarsi che, all'udienza dell'01/04/2025, quest'ultima ha precisato che le frequentazioni tra il figlio minore e il padre avvengono, in effetti,
secondo lo schema già concordato in sede di separazione, garantendo, così, al figlio minore della coppia di mantenere un rapporto IGnificativo con il genitore non collocatario (“a precisazione di quanto già detto nelle altre udienze, devo dire che
seppure non sappia dove è il IG. riesco ad interfacciarmi con lui per Controparte_1
tutte le decisioni che riguardano il figlio, ormai quasi maggiorenne. I contatti avvengono
a mezzo Whatsupp. Se c'è qualcosa da decidere per nostro figlio riesco sempre a
contattarlo. Quando ho detto che era scomparso intendevo a livello anagrafico. Anche le
frequentazioni con nostro figlio seguono, in linea di massima, la previsione fatta con
l'omologazione della separazione. Il IG. eraltro continua a versare il contributo CP_1
al mantenimento previsto in favore del figlio”, verbale udienza dell'01/04/2025).
Pertanto, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla che non solo Pt_1
confermano la continuità delle frequentazioni, ma anche la sostanziale osservanza del regime stabilito in sede di separazione, si ritiene che la domanda di parte ricorrente possa essere accolta, poiché conforme all'interesse superiore del minore, non sussistendo ragioni per derogare alle condizioni già disposte con il decreto di omologa della separazione.
3. Le spese di lite. Tenuto conto del comune interesse delle parti alla pronuncia sullo status e alla disciplina delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di una soccombenza del resistente.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, pertanto, in ragione della contumacia del ebbono essere dichiarate non ripetibili nei confronti di quest'ultimo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , il 20/05/2000, trascritto presso l'Ufficio di
[...] Controparte_1
Stato civile del Comune di BIBBIENA (AR) (Serie A, Parte II, atto n. 3, anno 2000),
DISPONE, quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, in conformità alle condizioni di cui al decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Grosseto in data 1.6.2023 sul procedimento distinto al R.G. n.
262/2023, e per l'effetto:
• conferma l'affidamento condiviso del minore, ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione dello stesso presso la madre;
• conferma che il IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio: Controparte_1
- nel corso di ciascuna settimana dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì
mattina fino all'orario d'ingresso a scuola, con la possibilità di eventuali pernottamenti sulla base della volontà del minore;
- Il figlio trascorrerà le festività alternativamente con il padre e con la madre;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
• conferma a carico di l'obbligo di versare un assegno Controparte_1
mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio pari ad euro 150,00
rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre;
• conferma che gli assegni familiari saranno percepiti interamente dalla IG.ra
. Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso nella camera di conIGlio del giorno 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLINI ALESSANDRA
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01/04/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 20/05/2000; trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bibbiena (AR) al n. 3, parte II Serie A, Ufficio 1 • ordinare al
Comune di Bibbiena (AR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti
economici così come già sancite in sede di separazione e che di seguito si richiamano.
1) Il figlio minore arà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
con collocazione dello stesso presso la madre che continuerà a risiedere nella casa familiare
in Campagnatico (GR) via Marrucheti n. 1.
2) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il IGnor otrà Controparte_1
vedere e tenere con sé il figlio: -nel corso di ciascuna settimana dal venerdì dopo la scuola
sino al lunedì mattina fino all'orario d'ingresso a scuola, con la possibilità di eventuali
pernottamenti sulla base della volontà del minore;
-il figlio trascorrerà le festività
alternativamente con il padre e con la madre;
-nel periodo delle vacanze estive il figlio
minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non
consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Il IGnor erserà alla IGnora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore di età, la somma di €. 150,00, somma Persona_1
che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente
rivalutata in base agli indici Istat.
4) il IGnor errà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Controparte_1
relative al figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre
secondo i “criteri di suddivisione dell'onere relativo alla spesa straordinaria” contenuti
nel protocollo di intesa tra magistrati e avvocati approvato dal Tribunale di Grosseto nel
febbraio 2017.
5) Non sarà versato nessun assegno di mantenimento da parte del IGnor CP_1
lla IGnora così come non sarà corrisposta alcuna somma in favore
[...] Parte_1
dei due figli maggiorenni, in quanto economicamente Persona_2 Persona_3
autosufficiente.
Vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 19/08/2024,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 n data 20/05/2000, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Controparte_1
Comune di BIBBIENA (AR) (Serie A, Parte II, atto n. 3, anno 2000).
Dall'unione della coppia sono nati tre figli: (il 29/07/2000), (il Per_2 Per_3
15/07/2002) e (il 11/08/2008). Per_1
Su questi presupposti la ricorrente ha domandato al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto, in particolare, che Parte_1
dalla separazione non v'è stata alcuna riconciliazione e che, all'attualità, “il Sig.
a lasciato il domicilio coniugale ed è andato a vivere a Campagnatico Controparte_1
(GR), Frazione Marrucheti n. 9”.
rimasto contumace, non essendosi costituito nel presente Controparte_1
giudizio pur a fronte della notifica regolarmente effettuata nei suoi confronti presso il luogo di residenza emergente dal relativo certificato anagrafico e perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Sul punto, incidentalmente, pare opportuno ricordare che la Corte di Cassazione
“ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a
conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il
domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di
notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere valutata in relazione a
parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 cod. civ. e
non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi
idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art.
139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata;
ne
discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima
residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle
ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano
reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di
conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass.
19012/2017, Cass. 20971/2012). La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi … comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani
dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il
raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le
comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende
possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei
presupposti per l'applicazione della norma” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1,
Ordinanza n. 31722 del 2023)
Su questi presupposti, all'udienza dell'01/04/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio della ricorrente è
fondata e va accolta.
Dagli atti risulta infatti che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il
20/05/2000, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di BIBBIENA
(AR) (Serie A, Parte II, atto n. 3, anno 2000), dalla cui unione sono nati i figli
(entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti), e Per_2 Per_3
(2008), minorenne;
come detto tra le parti è intercorsa la separazione Per_1
personale omologata con decreto del 01/06/2023, del Tribunale di Grosseto (all.to
5, ricorso introduttivo).
In assenza dell'eccezioni ex art. 3, legge 898 del 1970, in merito alla ipotetica ripresa della convivenza, deve ritenersi provato la stessa sia protratta per un termine superiore a quello di cui allo stesso art. 3, n. 2), lett. b legge 898 del 1970
e che, anche in ragione del contegno processuale ed extraprocessuale dele parti,
sia definitivamente venuta meno l'affectio maritalis.
Pertanto, rilevato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può
essere ricostituita, ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) legge 1° dicembre 1970 n.
898 dev'essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
2. Le pronunce accessorie.
Col ricorso introduttivo, la ricorrente ha domandato l'accoglimento delle stesse disposizioni già omologate in sede di separazione (affidamento congiunto del figlio minore;
regolamentazione delle visite del minore col padre;
la previsione di un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, pari ad euro 150,00
mensili, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie).
Stante la recente valutazione di conformità all'interesse del minore delle predette condizioni, non v'è ragione per disporre in difformità dalla domanda della ricorrente.
A tal proposito deve rilevarsi che, all'udienza dell'01/04/2025, quest'ultima ha precisato che le frequentazioni tra il figlio minore e il padre avvengono, in effetti,
secondo lo schema già concordato in sede di separazione, garantendo, così, al figlio minore della coppia di mantenere un rapporto IGnificativo con il genitore non collocatario (“a precisazione di quanto già detto nelle altre udienze, devo dire che
seppure non sappia dove è il IG. riesco ad interfacciarmi con lui per Controparte_1
tutte le decisioni che riguardano il figlio, ormai quasi maggiorenne. I contatti avvengono
a mezzo Whatsupp. Se c'è qualcosa da decidere per nostro figlio riesco sempre a
contattarlo. Quando ho detto che era scomparso intendevo a livello anagrafico. Anche le
frequentazioni con nostro figlio seguono, in linea di massima, la previsione fatta con
l'omologazione della separazione. Il IG. eraltro continua a versare il contributo CP_1
al mantenimento previsto in favore del figlio”, verbale udienza dell'01/04/2025).
Pertanto, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla che non solo Pt_1
confermano la continuità delle frequentazioni, ma anche la sostanziale osservanza del regime stabilito in sede di separazione, si ritiene che la domanda di parte ricorrente possa essere accolta, poiché conforme all'interesse superiore del minore, non sussistendo ragioni per derogare alle condizioni già disposte con il decreto di omologa della separazione.
3. Le spese di lite. Tenuto conto del comune interesse delle parti alla pronuncia sullo status e alla disciplina delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di una soccombenza del resistente.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, pertanto, in ragione della contumacia del ebbono essere dichiarate non ripetibili nei confronti di quest'ultimo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , il 20/05/2000, trascritto presso l'Ufficio di
[...] Controparte_1
Stato civile del Comune di BIBBIENA (AR) (Serie A, Parte II, atto n. 3, anno 2000),
DISPONE, quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, in conformità alle condizioni di cui al decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Grosseto in data 1.6.2023 sul procedimento distinto al R.G. n.
262/2023, e per l'effetto:
• conferma l'affidamento condiviso del minore, ad entrambi i Persona_1
genitori con collocazione dello stesso presso la madre;
• conferma che il IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio: Controparte_1
- nel corso di ciascuna settimana dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì
mattina fino all'orario d'ingresso a scuola, con la possibilità di eventuali pernottamenti sulla base della volontà del minore;
- Il figlio trascorrerà le festività alternativamente con il padre e con la madre;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
• conferma a carico di l'obbligo di versare un assegno Controparte_1
mensile a titolo di concorso al mantenimento del figlio pari ad euro 150,00
rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre;
• conferma che gli assegni familiari saranno percepiti interamente dalla IG.ra
. Parte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso nella camera di conIGlio del giorno 29/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti