Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3911/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3911/2023 R.G., promossa
DA
(P.IVA/C.F.: e (CF: ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 rappresentate e difese – giusta procura alle liti come rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al ricorso ex art. 83 c.p.c. - dall'Avv. Manuel Piras del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale del medesimo professionista, sito ad Ancona (AN) – 60122 – Piazza
J. F. Kennedy nr. 13,
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: ), sito in Osimo (AN) in Via Controparte_1 P.IVA_2
Chiaravallese n. 25, in persona dell'Amministratore pro tempore Avv. (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti su foglio separato facente parte C.F._2 integrale e sostanziale della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Carnevali del Foro di
Macerata ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo difensore, sito in 62100
Macerata (MC), alla Via Morbiducci n. 53,
CONVENUTO RESISTENTE oggetto: impugnativa delibera condominiale ex art. 1137 c.c. e 66 disp.att. c.c. conclusioni: come precisate all' udienza del 18.2.25, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter, comma terzo, c.p.c.: per le ricorrenti:
pagina 1 di 5
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE: accertata la nullità dell'atto introduttivo per assoluta indeterminatezza della domanda e, comunque, per carenza di interesse ad agire, pronunciare, anche ex art. 183 quater c.p.c., ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare e comunque di rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese di lite.
NEL MERITO, affrontato per mero tuziorismo difensivo, rigettare la domanda avanzata nei confronti del in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti Controparte_1 in narrativa. Con vittoria delle competenze legali".
Antefatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 1137 c.c. la società e la sig.ra , nella veste di condomini Parte_1 Parte_2 del sito in Osimo in Via Chiaravallese 25, hanno impugnato la Controparte_1 delibera condominiale del 12.5.23: precisavano le ricorrenti di essere rispettivamente proprietarie di cinque posti auto (la e di due appartamenti e due locali garages e quattro posti auto (la Parte_1
) ( Docc. 1 e 2, fasc. ricorrenti). Parte_2
Il motivo dell'impugnazione si fondava sui vizi afferenti la convocazione assembleare, tardiva per la e omessa nonchè tardiva per la in quanto comunicato ad indirizzo pec Parte_1 Parte_2 diverso da quello personale (ovverosia all'indirizzo pec della : nel dettaglio allegavano che Parte_1 entrambe le pec di convocazione erano datate 08.5.2023 e dunque tardive rispetto al termine minimo di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. Att. C.c..
Chiedevano a tal fine la rimozione dell'atto assembleare con dichiarazione di annullamento.
Si costituiva in giudizio il , nella persona dell'amministratore che CP_1 Controparte_2 eccepiva, in estrema sintesi, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc in quanto dall'atto introduttivo non emergevano ragioni sostanziali per richiedere la rimozione della delibera né erano paventate violazioni di legge o di regolamento.
Aggiungeva che la censura afferente il vizio di convocazione, traducendosi in un addebito meramente formale e generico, non potesse assumere di per sé dignità tale da consentire la proposizione di pagina 2 di 5 domanda giudiziale e che, ad ogni buon conto, dalla delibera non era derivato alcun pregiudizio alle ragioni delle ricorrenti.
All'udienza del 18.02.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida vale osservare che l'avviso di convocazione assembleare, deve essere comunicato ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione e che non si tratta di 'termine libero': “Il termine di "almeno cinque giorni prima" stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c. per la tempestiva comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale va poi calcolato a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l'adunanza, e pertanto va considerato di cinque giorni non liberi prima dell'adunanza stessa. Va infatti ribadito che, quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anziché al dies a quo, il dies finale
– a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro - viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della regola generale sancita tanto nell'art. 155, comma 1, c.p.c. (che il ricorrente malamente invoca), quanto nell'art. 2963 c.c., non deve essere computato, mentre va considerato nel termine il dies iniziale, che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola. La non computabilità sia del giorno iniziale che del giorno finale (cosiddetto termine libero o "di giorni liberi") rappresenta, infatti, una ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. 2, 27/03/1969, n. 995). Poiché, dunque, nel calcolo del termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., non va conteggiato il giorno iniziale (e, dunque, quello dello svolgimento della riunione in prima convocazione), mentre va computato invece quello finale (cioè quello della ricezione dell'avviso), è corretta in diritto
l'affermazione della Corte d'appello di Bari secondo cui, a fronte di riunione dell'assemblea fissata in prima convocazione per il 3 aprile 2006, risultava tempestivo l'avviso ricevuto dal Parte_3 essendo pervenuta al in data 29 marzo 2006” (per tutte Cass.18635/2021). Parte_3 Pt_3
Facendo applicazione del suddetto criterio, posto che la data di prima convocazione dell'assemblea del era fissata al 12.5.23, l'avviso di convocazione avrebbe dovuto Controparte_1 pervenire all'indirizzo dei destinatari non oltre il 07.5.2023 (escludendo dal conteggio il giorno
12.5.23) mentre agli atti risulta che le pec sono datate 08.5.23, dunque tardive.
Peraltro per quanto riguarda la Sig.ra la convocazione pecca anche di regolarità in quanto Pt_2 recapitata ad indirizzo pec diverso da quello ad essa riferibile. pagina 3 di 5 Il , sul quale incombe l'onere di provare la regolarità/tempestività della convocazione non è CP_1 riuscito a dare prova del contrario, ovverosia della tempestività della convocazione.
Posto tale dato di partenza occorre affermare che la norma di cui all'art. 66 disp. Att. C.c. è posta a presidio della regolarità formale del procedimento di avvio della delibera assembleare e si fonda sulla esigenza di garantire ad ogni singolo di essere preventivamente informato sull'ordine del Parte_3 giorno al fine di adeguatamente orientare e valutare il proprio voto, financo richiedere all'amministratore la documentazione necessaria.
Tale precipua funzione della norma in commento svincola il condomino, che abbia ricevuto una convocazione tardiva, dall'onere di indicare le ragioni di uno specifico interesse che non sia diverso da quello di rimuovere un atto assunto in modo formalmente irregolare.
Sul punto si riporta per tutte pronuncia della Suprema Corte: “Come più volte ribadito nelle sentenze, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti, nella specie al condomino che abbia ricevuto una convocazione tardiva per l'assemblea, non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo
l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni
(Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 23/03/2001, n. 4270; Cass. Sez. 2, 04/04/1997, n.
2912)” (per tutte Cass. 24041/2020).
Nessun onere pertanto incombeva sulle ricorrenti di indicare e dimostrare quale motivo sostanziale avessero per lamentarsi del deliberatum assunto con la assemblea del 12.5.23: la denuncia di un vizio afferente il procedimento di convocazione attiene alla tutela della collegialità dell'assemblea, comportando un'alterazione nella formazione della relativa delibera.
In conclusione reputa il Tribunale che le ricorrenti, assenti all'assemblea come risulta dal verbale stesso
( doc. 4 fasc, ricorrenti), sono nel pieno diritto di impugnare la delibera condominiale del 12.5.23 ai sensi degli artt. 1137 c.c. e 66 c. 3 disp.att. c.c., chiedendone l'annullamento: la delibera infatti risulta affetta da irregolarità afferente al suo procedimento di convocazione e come tale deve essere annullata.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite occorre procedere con i dovuti distinguo in considerazione della celebrazione di un sub-procedimento cautelare attivato in corso di causa al fine di chiedere la sospensione della delibera stessa.
Le spese di lite del procedimento principale seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/2014
(aggiornato al Dm 147/2022) come da dispositivo, valori minimi in considerazione della non particolare rilevanza delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della controversia pagina 4 di 5 (indeterminabile-complessità bassa) e dell'attività processuale effettivamente svolta (per cui in assenza della relativa attività l'importo inerente la fase istruttoria non viene liquidato), con esclusione di quella istruttoria.
Le spese relative al procedimento cautelare, che ha visto soccombenti le ricorrenti, vengono poste a carico delle medesime e liquidate come da dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento,
(indeterminabile-complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione di quelle di istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 2819/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dalle ricorrenti e, per l'effetto, annulla la delibera del 12.5.2023 per le causali di cui in parte motiva,
- condanna il convenuto (C.F.: ) al Controparte_1 P.IVA_2 pagamento in favore delle ricorrenti (P.IVA/C.F.: e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: ) delle spese di lite che si liquidano - per le causali Pt_2 C.F._1 di cui in motivazione- in E. 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
- condanna le ricorrenti (P.IVA/C.F.: ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(CF: ), in solido tra loro, al pagamento in favore del C.F._1 [...]
(C.F.: ) delle spese di lite della fase cautelare che si Controparte_1 P.IVA_2 liquidano - per le causali di cui in motivazione- in E. 2.026,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona, 24.6.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
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