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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1575/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. RICCARDO RODRIGUEZ, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ENRICO CECCARELLI, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata come da procura in atti
(c.f. ) e (c.f. , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA PALAZZOLO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO NARDI, elettivamente Controparte_4 P.IVA_2 domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
e nei confronti di
(c.f. ) CP_5 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per i motivi indicati in atto d'appello
IN RIFORMA dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Firenze n. 1868/2023:
In via istruttoria – ammettere e assumere l'istanza reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, disponendo la rinnovazione della CTU o, in subordine, convocando il CTU, Dott. , a Persona_1 chiarimenti in contraddittorio con i CCTTPP nominati.
Nel merito - visti e applicati gli articoli 2043, 2050, 2051, 2052 e 2055 c.c., condannare la in persona del legale rapp.te pro – tempore, il Sig. Controparte_6 Controparte_2 ed il Sig. , titolari della Scuderia Talos, proprietaria del cavallo Controparte_3 CP_7
, ciascuno per il relativo titolo e, visto l'art. 2055 c.c., in via solidale tra loro o, in
[...] subordinata ipotesi, secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, sia patrimoniali che non patrimoniali, sofferti da in conseguenza Parte_1 del fatto da esso esposto nel presente giudizio, per i titoli e nelle misure indicate in atti o nelle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria sugli importi non liquidati in moneta attuale, rispetto alla data di pronunzia della sentenza, oltre interessi legali maturati e maturandi sul capitale espresso in moneta attuale, rispetto alla data di verificazione del fatto illecito, e poi via via rivalutato annualmente dal dì del fatto al dì del saldo. Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese di CTU
a definitivo carico delle parti appellate soccombenti e condanna delle medesime alla refusione, in favore della parte appellante, delle spese di assistenza CCTTPP nella CTU.”
Per parte appellata : CP
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma respingere l'appello proposto dalla Parte_1 con vittoria di diritti spese ed onorari del grado del giudizio.
Nell'ipotesi denegatissima dell'accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, chiede di essere rilevata indenne dalla compagnia di assicurazione Controparte_4
in forza della polizza assicurativa n. RCT 320708589”.
[...]
Per parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere, sia nel merito che in via istruttoria, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1868/2023 del Tribunale di Firenze;
Parte_1
In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande dell'appellante si chiede che venga dichiarata la esclusiva responsabilità della soc.
2 per essere i fatti avvenuti in occasione di una corsa gestita ed organizzata dalla CP stessa, come da relativi regolamenti e per la mancata messa in sicurezza degli impianti;
In via ulteriormente subordinata, in ordine alla quantificazione del danno affinché siano in ogni caso ridimensionate le pretese dell'appellante in considerazione delle somme erogate dall nella misura risultante dalle informazioni assunte in primo grado. CP_8
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.”
Per parte appellata CP_4
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere e disattendere l'appello interposto da contro la sentenza inter partes n.1868/2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, notificata il 19/06/2023, con conseguente conferma della ridetta sentenza, quanto meno, per la parte che riguarda la convenuta ed appellata Controparte_6 giacché mentre le domande proposte contro quest'ultima ex art. 2043 c.c. sono infondate, quelle ex artt. 2050 e/o 2051 e/o 2052 c.c. sempre contro la medesima
[...]
(la pretesa ex ar.2052 c.c, in realtà, non le è avanzata)- sono inammissibili CP_6 ed, in ogni caso, del pari infondate e comunque eccessive ed indebite sul quantum;
e ciò in accoglimento dei rilievi critici al gravame dedotti nei paragrafi 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ed
1.5 della comparsa di risposta.
Con opposizione alla richiesta di rinnovazione della perizia o di convocazione del CTU a chiarimenti apparendo la stessa perizia corretta, puntuale ed esaustiva per i motivi dedotti nel paragrafo 1.4. della ridetta comparsa di risposta.
Sempre con vittoria di spese e di onorari del grado.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1868/2023 del Tribunale di Firenze, in materia di danno alla persona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze la società che CP_5 Controparte_1 gestiva l'Ippodromo Visarno di Firenze e organizzava riunioni di corse al trotto e al galoppo, e e , proprietari del cavallo , al Controparte_2 Controparte_3 CP_7 fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito del sinistro verificatosi all'interno dell'ippodromo in data 27.11.2013, alle h. 13,30 circa, allorquando, mentre lei si trovava, in qualità di aiuto commissario, insieme a , nei Parte_1 pressi della sbarra che collegava la pista alle scuderie, il suddetto cavallo, condotto da
, si era imbizzarrito e si era diretto verso la scuderia passando per la Controparte_2
3 sbarra, che aveva divelto;
tale sbarra, dopo aver urtato il , aveva colpito essa T_ attrice in faccia e in testa, causandole delle fratture maxillo-facciali.
In particolare, l'attrice aveva imputato ai , proprietari del cavallo, una CP_2 responsabilità ex art. 2052 c.c., ed alla soc. una responsabilità ex art. Controparte_1
2043 c.c., per l'errata scelta di collocare una semplice sbarra a delimitare la pista, potendosi prevedere quanto successo il 27.11.2013 (tanto che la sbarra dopo l'infortunio in oggetto era stata sostituita con un cancello ben strutturato).
Con distinto atto di citazione, anche aveva chiesto la condanna dei Parte_1 medesimi convenuti a risarcirgli i danni patiti, deducendo che quel giorno operava nell'ippodromo in qualità di supervisore dei commissari di campo, che al momento del fatto si trovava in un luogo potenzialmente sicuro, al di fuori della pista, a protezione del quale era presente una sbarra, e che, tuttavia, tale sbarra si era rivelata non idonea a garantire la sicurezza e l'incolumità degli addetti ai lavori, tanto che era stata divelta dal cavallo dei , colpendo prima lui e poi la . Inoltre, oltrepassata la sbarra CP_2 CP_5
l'animale lo aveva investito, procurandogli ulteriori lesioni.
La si era costituita in entrambi i giudizi, contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande, assumendo che la sbarra era a norma e deducendo che il sinistro si era verificato perché aveva perso il controllo del cavallo nella fase delle Controparte_2 sgambature, e cioè quando la corsa nemmeno era iniziata e si era persino fuori della fase agonistica, e perché il cavallo si trovava in condizione di sovreccitazione, tale da sconsigliare la sua presenza in pista;
inoltre, i danneggiati, pur vedendo che il cavallo girava imbizzarrito, si erano collocati laddove era sconsigliato, ossia nel varco che dalla pista portava alle scuderie. Aveva osservato, poi, che il sinistro di entrambi gli attori era stato preso in carico da per cui ai medesimi non spettava alcun risarcimento CP_8 ulteriore, rispetto alle già percepite prestazioni previdenziali. In ogni caso, aveva formulato richiesta di poter citare in giudizio il proprio assicuratore per la r.c.
[...]
, sulla base della polizza rct 320708589. CP_4
Anche i si erano costituiti in entrambe le cause, contestando le domande e CP_2 deducendo la colpa degli stessi danneggiati, che stavano in posizione irregolare.
Infine, pure l'assicuratrice soc. si era costituita, contestando la pretesa Controparte_4 dei danneggiati (non anche l'integrale copertura assicurativa).
Riuniti i due giudizi, entrambi gli attori nella memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. n.1 avevano ricondotto la responsabilità dei convenuti, ciascuno per il proprio titolo, alle norme degli artt. 2043, 2050, 2051 e 2052 c.c., e contestato che l'indennizzo CP_8 andasse decurtato dal loro credito risarcitorio.
4 La causa veniva istruita con produzioni documentali, con l'assunzione di prove testimoniali e per interrogatorio formale degli attori, e con l'espletamento di una ctu medico-legale sulla persona dei danneggiati.
All'esito, con sentenza n.1868/23, il tribunale respingeva le domande e compensava le spese di lite, argomentando che “Come emerge dal certificato di pronto soccorso il ha indicato la Pt_2 causa del danno nell'immediatezza nella difficile gestione di un cavallo imbizzarrito e di un trauma toracico contro una sbarra. CP_ Anche la nell'immediatezza in pronto soccorso ha riferito di un cavallo imbizzarrito e di un trauma causatole da una sbarra.
I testi escussi hanno provato tale dinamica.
Tuttavia, è emerso che nessuno addetto ministeriale aveva mai segnalato la natura non regolamentare di quella sbarra;
ad es. dalle dichiarazioni del teste un'ora prima delle corse i commissari ministeriali del MIPAF mandati appunto Tes_1 da ed estranei alla società che organizza le corse, verificano l'idoneità delle strutture e delle piste e poi si CP_9 dedicano al controllo disciplinare delle corse….”.
Inoltre se anche il teste che era proprio commissario Unire (del Ministero) ha dichiarato: “se ci fosse Testimone_2 stato un cancello a norma non sarebbe successo questo fatto;
se c'è un cancello in ferro come deve esser fatto, il massimo che può fare il cavallo è saltarlo con le zampe anteriori col sulki (carrozzino dietro) e poi rimane appeso al cancello. E' successo tante volte. Chi decide di aprire e chiudere la sbarra è il commissario. Quelli della società sono tutti commissari…..omissis….. ho mandat a vedere che succedeva”, è emerso che il danno è da porre Parte_1 in rapporto di causalità con la colpa degli stessi danneggiati che si trovavano in posizione irregolare favorente l'evento; essi infatti, nonostante fossero esperti e avessero sentito la sirena e si fossero resi conto, per “vedere la cosa in diretta” che il cavallo si dirigeva verso le scuderie intercettando dunque la loro posizione, sono rimasti pericolosamente nell'area della sbarra che nessuno aveva per giunta azionato in elevazione, cosicchè era prevedibile il travolgimento della sbarra da parte del cavallo con possibili traumi toracici e facciali come quelli che avevano interessato gli odierni attori, come traumi diretti provocati dalla sbarra o come traumi di contraccolpo degli elementi estremi della stessa sbarra.
La colpa dei danneggiati ha avuto quindi un determinismo causale efficiente autonomo che ha interrotto l'ipotetica pericolosità della sbarra della società , ipotetica in quanto, si ripete, nemmeno è risultato provato con CP_6 sufficiente certezza che quella chiudenda fosse effettivamente non regolamentare. Si noti che in sede di interrogatorio formale lo stesso ha dichiarato che nell'occorso era il coordinatore degli aiuto-commissari presenti in campo T_ tanto che il teste ha dichiarato di averlo mandato in campo a vedere ciò stava succedendo;
dunque avendo un Tes_2 ruolo di supervisore dei commissari presenti in campo ed essendosi portato nell'area della sbarra, avrebbe dovuto 5 disporre l'immediata elevazione della sbarra per favorire un allontanamento in sicurezza del cavallo imbizzarrito ed evitare lui stesso di restare vicino alla sbarra tenuta abbassata. CP
Per questi motivi
e considerato anche che i danneggiati sono stati indennizzati dall' per il danno biologico, si ritiene che le presenti domande inquadrabili come danno differenziale, debbano essere rigettate per le poste residue limitate CP che l' non indennizza ossia il periodo di malattia, il danno morale e le spese mediche.
Effettivamente le parti attrici, come rilevato da in comparsa conclusionale, oltre al mutamento della causa CP_4
CP petendi, hanno anche omesso di operare il diffalco delle prestazioni documentalmente erogate da
Per tutte queste ragioni, la domanda degli attori va rigettata, ma le spese vanno compensate, tenuto conto del fatto che
è rimasto non accertato il reale motivo per cui il cavallo si era imbizzarrito (e ad es. in un caso di cavallo presentato in gara sovreccitato è stata affermata la responsabilità del proprietario del cavallo, in un caso in cui pur avendo l'animale già dato segni di evidente nervosismo nel corso dell'esercitazione, con grave imprudenza e negligenza, gli istruttori non avevano provveduto alla immediata sostituzione dell'animale (cass. Sentenza n. 16637 del 19/06/2008).
Il perché il si sia inclinato prima ancora di entrare in pista, e se vi fossero anomalie nel terreno è rimasto Parte_3 ad es. indimostrato, come ad es. la riferita presenza di una tubazione, non confermata da alcuni testi. Non appariva ex ante infondata nemmeno la tesi della responsabilità della i cui addetti non sollevarono prontamente la sbarra CP_6 per favorire un sicuro allontanamento del cavallo e il prevedibile travolgimento della sbarra per le sue caratteristiche di esilità e modesta altezza.
Per questi motivi
, se questi profili collegati ai (proprietari del cavallo) e al gestore dell'impianto (la Parte_3 [...]
non sono decisivi per imporre loro una condanna ai danni differenziali qui richiesti, vengono, tuttavia, CP_6 valorizzati in termini di “gravi ed eccezionali ragioni” al fine della regolazione delle spese, disponendone la compensazione integrale”.
ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: T_
I. Errore nell'aver pronunciato obiter dictum circa il mutamento della causa petendi. L'appellante ha dedotto che, sebbene il tribunale non avesse dichiarato in maniera formale l'inammissibilità per tardività delle domande ai sensi degli artt. 2050,
2051 e 2052 c.c., limitandosi ad un generico obiter dictum, tuttavia, per scrupolo, intendeva impugnare il riferimento ad un mutamento della causa petendi, posto che, in realtà, egli si era limitato in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. a precisare la propria domanda;
anzi, poiché in citazione aveva già specificamente allegato tanto il fatto della gestione dell'ippodromo (per ), che comprendeva sia il momento dinamico CP dell'esercizio della attività pericolosa, che quello statico della custodia dell'impianto, quanto il fatto della proprietà dell'animale (per ), con tale memoria si era CP_2
6 limitato ad una qualificazione giuridica dei fatti che il giudice ben avrebbe potuto operare anche senza tale input.
II. Omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. sulle domande formulate dall'attore, ai sensi degli articoli 2043, 2050, 2051 e 2052 c.c. L'appellante ha poi rilevato che in nessuna parte della sentenza impugnata il tribunale aveva rapportato la fattispecie oggetto di causa alle concrete ipotesi di responsabilità indicate da parte attrice.
III. Errata attribuzione di concorso di colpa a carico del Sig. ; Parte_1 errata valutazione delle prove testimoniali in merito alla posizione tenuta dal medesimo in occasione dell'evento, ed errate e contraddittorie considerazioni, svolte dal giudicante, in merito all'idoneità della sbarra posta al varco di accesso alla pista dell'ippodromo. ha censurato anche l'attribuzione del T_ sinistro a propria colpa: al momento del fatto, egli si trovava nella posizione a lui riservata, quale “supervisore dei commissari di campo”, fuori dalla pista, dietro la sbarra, in uno spazio che doveva considerarsi sicuro: come confermato da tutti i testi “egli stava dove doveva stare”; il sinistro era stato determinato esclusivamente dal contegno del cavallo e dalla sbarra. Appariva del tutto errato il suggerimento del Tribunale secondo cui
avrebbe dovuto disporre l'immediata elevazione della sbarra per favorire un T_ allontanamento in sicurezza del cavallo imbizzarrito ed evitare lui stesso di restare vicino alla sbarra tenuta abbassata”, posto che, in presenza di un cavallo scosso, alzare la sbarra che avrebbe dovuto trattenere l'animale avrebbe consentito al medesimo di raggiungere la pubblica via con tutte le conseguenze del caso (entrare in contatto con pedoni, ciclisti e automobilisti). Inoltre, risultava semplicemente inesigibile, da un soggetto che trovandosi nella posizione ad esso assegnata si vedeva galoppare incontro un cavallo, pretendere che questi potesse realizzare una condotta tesa al tempestivo sollevamento della sbarra.
L'appellante ha dunque dedotto che tale la sbarra, per le sue caratteristiche intrinseche, non aveva assolto alla funzione a cui avrebbe dovuto assolvere, ovvero garantire un'efficace e sicura chiusura del passaggio che consentiva ai cavalli di entrare e uscire dalla pista;
l'inidoneità di tale presidio, peraltro, era stato implicitamente riconosciuto dal gestore, che dopo l'incidente lo aveva sostituito con un vero e proprio cancello scorrevole su binario fisso. D'altro canto, lo stesso tribunale aveva stigmatizzato le “caratteristiche di esilità e modesta altezza” della sbarra, e quanto accaduto dimostrava nei fatti che un tubo innocente, alloggiato in posizione di chiusura su di uno scalmo, era soluzione totalmente inadeguata.
7 Quanto al cavallo, l'affermazione del Tribunale che “è rimasto non accertato il reale motivo per cui il cavallo si era imbizzarrito”, non poteva certo integrare il “caso fortuito”, ex art. 2052 c.c.; poiché egli aveva provato, com'era suo onere, l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, i erano CP_2 responsabili del danno cagionato dal cavallo sulla base del mero rapporto CP_7 intercorrente con l'animale e, per sottrarsi a responsabilità, avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza di un fattore esterno nella causazione del danno, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (cosa che non avevano fatto).
IV. Richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali e, in subordine, convocazione del CTU a chiarimenti. L'appellante, in punto di quantum debeatur, ha lamentato anche l'erroneità della stima peritale e dedotto che il ctu Prof. aveva Per_1 impedito al suo ct specialista, Prof. di prendere parte alle operazioni peritali e Per_2 attestato la presenza del Prof. e del Dott. a tali operazioni Per_2 Per_3 contrariamente al vero;
ha chiesto dunque la rinnovazione della perizia o, in subordine, che il ctu fosse convocato a chiarimenti, in contraddittorio con i CCTTPP nominati, al fine di rispondere in merito al nesso causale tra il trauma riportato da esso appellante e l'insorgenza dell'algodistrofia.
Ha quindi insistito nella domanda di liquidazione del danno non patrimoniale, con il riconoscimento di una adeguata personalizzazione, anche per il danno alla cenestesi lavorativa, e di quello patrimoniale, per perdita della capacità lavorativa specifica e per le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
V. Erroneità della pronuncia di compensazione delle spese legali. Infine, T_ ha lamentato che le spese fossero state compensate, anziché poste a carico dei convenuti, non però per un vizio proprio della statuizione in sé considerata, ma in conseguenza della necessità di riforma della decisione di merito in suo favore.
è rimasta contumace, mentre , i e si sono CP_5 CP CP_2 CP_4 costituiti, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 15.04.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 16.04.2025, e viene decisa dal Collegio nell'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro della decisione.
Come premesso, la è rimasta contumace e quindi - non avendo essa, a differenza CP_5 del , impugnato la sentenza di rigetto - la sua pretesa risarcitoria è estranea al T_ presente grado di giudizio.
8 , dal canto suo, non ha attinto la statuizione del tribunale secondo cui dal suo T_ ipotetico credito risarcitorio andava operato il diffalco delle prestazioni documentalmente erogate da In particolare, sul punto il tribunale ha affermato che “[...] i danneggiati CP_8 sono stati indennizzati dall per il danno biologico, si ritiene che le presenti domande CP_8 inquadrabili come danno differenziale, debbano essere rigettate per le poste residue limitate che l non indennizza ossia il periodo di malattia, il danno morale e le spese CP_8 mediche”.
Infine, i non hanno impugnato l'affermazione (che il tribunale ha utilizzato per CP_2 compensare le spese di lite) secondo cui: “Il perché il si sia inclinato prima Parte_3 ancora di entrare in pista, e se vi fossero anomalie nel terreno, è rimasto ad es. indimostrato, come ad es. la riferita presenza di una tubazione, non confermata da alcuni testi.”
3. Il primo motivo ed il secondo motivo d'appello.
Col primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che, sebbene il tribunale non avesse dichiarato in maniera formale l'inammissibilità per tardività delle domande ai sensi degli artt. 2050, 2051 e 2052 c.c., limitandosi ad un generico obiter dictum, tuttavia, per scrupolo, intendeva impugnare il riferimento ad un mutamento della causa petendi, posto che, in realtà, egli si era limitato in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. a precisare la propria domanda;
anzi, poiché in citazione aveva già specificamente allegato tanto il fatto della gestione dell'ippodromo (per ), che comprendeva sia il CP momento dinamico dell'esercizio della attività pericolosa, che quello statico della custodia dell'impianto, quanto il fatto della proprietà dell'animale (per ), egli con tale CP_2 memoria si era limitato ad una qualificazione giuridica dei fatti che il giudice ben avrebbe potuto operare anche d'ufficio.
Col secondo motivo, ha lamentato l'omessa pronuncia sulle domande da lui formulate, tanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., che degli artt. 2050, 2051 e 2052 c.c.
Nonostante la sentenza appellata non brilli per schematicità né per chiarezza, si deve tuttavia ritenere che il primo giudice abbia inteso attribuire alla propria, non meglio motivata, affermazione secondo cui gli attori (per quanto qui interessa il ) T_ avevano inammissibilmente mutato la causa petendi (“Effettivamente le parti attrici, come rilevato da in comparsa conclusionale, oltre al mutamento della causa CP_4 petendi, hanno anche omesso di operare il diffalco delle prestazioni documentalmente erogate da ) una concreta portata applicativa, e per questo abbia omesso di CP_8 confrontarsi con le fattispecie di cui agli artt. 2050, 2051 e 2052 c.c.
Nello specifico, non è vero che il tribunale nulla abbia detto in merito alla domanda del ex art. 2043 c.c.: il giudice ha infatti affermato, da un canto, “che nessuno T_
9 addetto ministeriale aveva mai segnalato la natura non regolamentare di quella sbarra”,
e seppur non abbia sviluppato tale argomento si deve ritenere che con esso abbia inteso sostenere la mancanza di colpa del gestore dell'ippodromo, e, dall'altro, che “è rimasto non accertato il reale motivo per cui il cavallo si era imbizzarrito”, e seppur anche tale affermazione sia rimasta priva di uno svolgimento argomentativo si deve ritenere che con essa abbia inteso escludere la ravvisabilità di una concreta colpa dei proprietari del cavallo per il contegno dell'animale. Inoltre, il tribunale parrebbe aver fondato l'esclusione del diritto risarcitorio degli attori con l'affermazione: “è emerso che il danno è da porre in rapporto di causalità con la colpa degli stessi danneggiati che si trovavano in posizione irregolare favorente l'evento”.
Della bontà o meno di tale scarno apparato argomentativo ci si dovrà occupare sub 4, quando si valuterà nel merito la responsabilità degli appellati.
Prima, però, proprio perché alcuna parola è stata spesa dal primo giudice in merito alle ipotesi di responsabilità oggettiva dettate dagli artt. 2051 e 2052 c.c., né in merito all'ipotesi di presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2050 c.c., in conseguenza della ritenuta tardività di tali domande, appare necessario prendere posizione sulle censure del in punto di ammissibilità di tali domande. T_
Al riguardo, l'appellante ha indubbiamente ragione nell'affermare che gli elementi costitutivi delle domande ex artt. 2051 c.c., verso la società , e 2052 c.c., verso CP
i , erano già ben evincibili nel suo atto di citazione, seppur tali disposizioni non CP_2 fossero state da lui espressamente invocate.
Invero, nel proprio atto introduttivo aveva specificamente allegato il fatto della T_ della gestione dell'ippodromo da parte di e l'inidoneità della sbarra ivi collocata CP
e soggetta alla sua custodia a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, così come aveva allegato il fatto della proprietà dell'animale che lo aveva travolto in capo ai
. CP_2
Con l'appendice scritta dell'art. 183 sesto comma c.p.c.(nella formulazione applicabile ratione temporis), l'attore si era limitato ad aggiungere una qualificazione giuridica dei fatti che il giudice ben avrebbe potuto operare anche senza tale sua indicazione;
invero, la qualificazione giuridica della domanda, all'interno dei fatti prospettati dalle parti, è di esclusiva pertinenza del giudice (v. da ultimo Cass. 17/04/2024 n. 10402); finanche (cfr.
Cass. 17/12/2024 n. 32932) il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo.
10 Diverso è il discorso per la fattispecie dell'art. 2050 c.c., per la quale, effettivamente, in citazione mancava una compiuta allegazione, avendo omesso ogni riferimento T_ alla pericolosità dell'attività espletata dalla (che era invece elemento costitutivo CP della fattispecie).
Tuttavia, la modificazione della domanda sul punto effettuata a norma dell'art. 183 c.p.c. parrebbe comunque ammissibile, posto che la domanda così modificata risultava connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (in linea con i principi espressi dalla
Suprema Corte, a partire dalla sentenza Cass. 15/06/2015 n. 12310), anche se a dire il vero, almeno secondo un certo orientamento (cfr. ad es. Cass. 26/06/2018 n. 16807), la modifica consentita presupporrebbe che la domanda diversa non si aggiunga alla prima, ma la sostituisca. Ad ogni modo, la questione è priva di conseguenze pratiche, posto che a tale riguardo appare dirimente la considerazione che i fatti in esame non possono essere ricondotti alla norma dell'art. 2050 c.c.
Invero, il sinistro in esame non è avvenuto durante lo svolgimento della gara all'interno della pista, ma al di fuori di essa, ed ha coinvolto chi a tale gara non stava partecipando.
Dunque, considerato che per il pubblico (che annoverava al suo interno anche famiglie con bambini) e per i commissari di gara la manifestazione in esame non si appalesava pericolosa, in sé considerata, e che l'art. 2050 c.c. presuppone per la sua applicazione (v. tra le tante Cass. 19/07/2018 n. 19180) una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, secondo una prognosi postuma, si deve escludere che nel caso in esame ad essere pericolosa fosse l'attività esercitata dalla (ed affermare che, piuttosto, CP ad essere pericolosa era la sbarra oggetto della sua custodia - ciò che, per quanto si va ad esporre infra, appare ampiamente satisfattivo delle ragioni del danneggiato).
4. Il secondo e terzo motivo d'appello: la responsabilità.
Il giorno 27.11.2013 alle ore 13.30 il cavallo Oregon OL della Scuderia Talos, guidato dal sig. , si è portato alla partenza della corsa Premio Sagunto. Controparte_2
Si trattava di una corsa al trotto, che prevedeva che il cavallo fosse condotto da un guidatore (in gergo “driver”) che stava seduto su un sediolo con ruote, attaccato all'animale tramite due “stanghe” (cd. sulky).
Il tipo di corsa che si disputava comportava che i cavalli si recassero alla partenza in fila indiana, utilizzando un percorso interno alla pista di gara denominato “pistino”.
In questo tipo di corsa i cavalli, giunti all'altezza del proprio punto di partenza, entrano in pista in ordine inverso rispetto al numero di partenza, cioè prima i numeri più alti e dopo i numeri più bassi, effettuano una curva a 90 gradi, in uno spazio strettissimo, e partono nel più breve tempo possibile, come è ovvio, trattandosi di una gara di velocità.
11 Alla partenza, il guidatore è caduto dal sediolo ed il cavallo si è lanciato Controparte_2 in una corsa sfrenata che è durata qualche giro di pista (secondo le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado), prima di cercare di prendere la via delle scuderie, per poi andare a sbattere contro la sbarra di metallo che delimitava la pista e che veniva alzata, in entrata, quando i cavalli accedevano dalle scuderie alla pista per correre e, in uscita, dopo la corsa, per consentire agli stessi il rientro in scuderia.
A seguito della caduta del guidatore (come riferito concordemente dai testi), peraltro, suonò la sirena per avvisare del pericolo.
In quel momento alla sbarra era preposta la aiuto commissario giovane e di CP_5 scarsa esperienza. Pertanto, il , che si trovava nella sala commissari, fu inviato T_ dal commissario (sentito come teste) a darle supporto. Tes_2
I testi hanno anche spiegato che la presenza di un aiuto commissario dietro la sbarra era volta a tutelare non tanto il pubblico, che si trovava all'interno di un'area apposita, ma gli addetti alle scuderie. In particolare, il compito dell'aiuto commissario collocato in tale zona era quello di assicurarsi che il personale della scuderia non ingombrasse l'area al momento del passaggio dei cavalli (v. teste e al momento del sinistro il Tes_3
era stato inviato a supportare la proprio perché in genere “i cavalli per T_ CP_5 motivi di memoria prendono il cancello di punta”, e dunque era importante tenere l'area sgombra, essendo ben ipotizzabile che l'animale si sarebbe buttato sul cancello (così teste . Tes_2
Tale complessiva situazione va dunque analizzata alla luce degli artt. 2043, 2051 e 2052
c.c.
Partendo dalla posizione della società , la sua responsabilità è indubbia. CP
Intanto, ex art. 2051 c.c., perché essa era custode della sbarra che colpì il , a T_ seguito dell'urto col cavallo: tale res, in sé inerte, diventò essa stessa strumento di danno per l'insorgere di un fattore dannoso, ovvero il forte impatto con l'animale, perché, rompendosi, saltò verso l'esterno, dove si trovava il . T_
Per andare esente da responsabilità la società avrebbe allora dovuto dimostrare il caso fortuito.
Nelle sue intenzioni, tale esimente avrebbe dovuto essere rappresentata dal contegno del cavallo e/o da quello dello stesso danneggiato, ma nessuno di tali fatti può, a ben vedere, integrare la suddetta esimente.
Com'è noto, il caso fortuito è rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
12 Che un cavallo, per di più nel corso di una gara, possa imbizzarrirsi è con ogni evidenza del tutto prevedibile e nel caso di specie, per quanto s'andrà a breve ad argomentare, le conseguenze di tale contegno ben avrebbero potuto essere evitate con l'adozione di un diverso sistema di chiusura del passaggio.
Per quanto concerne il contegno del danneggiato, poi, come evidenziato reiteratamente dalla Suprema Corte, esso “intanto integra il caso fortuito, in quanto presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035).
La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 09/05/2024 n. 12663; 04/09/2023
n. 25766; 27/04/2023 n. 11152; SU 30/06/2022 n. 20943), sul punto, ha ben evidenziato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;
dunque, intanto il comportamento del danneggiato può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, o comunque imprevedibile ed inevitabile.
Allora, certamente, il fatto che il nella situazione di emergenza si fosse posto al T_ di là della sbarra (rispetto alla direzione di provenienza del cavallo) e si trovasse lì per svolgere il suo lavoro impone di escludere che il medesimo abbia tenuto un contegno tanto abnorme da assurgere a fortuito e/o che il custode non potesse prevedere tale contegno e prevenirne le conseguenze;
di tale condotta ci si dovrà occupare più avanti per valutare se essa integri un o concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 comma secondo c.c., ma si deve fin d'ora evidenziare l'erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo cui il comportamento dell'attore ha avuto un determinismo causale
13 efficiente autonomo, che ha interrotto il nesso causale tra le lesioni e le caratteristiche della sbarra, da un canto, e tra le lesioni e il contegno del cavallo, dall'altro.
Se anche, poi, si deve ritenere che solo il colpo assestato al dalla sbarra sia T_ riconducibile all'art. 2051 c.c., e non anche l'urto tra il cavallo e l'appellante - posto che tale urto, sebbene reso possibile dalle caratteristiche del sistema di chiusura, non è stato causato dalla sbarra in sé considerata, ma dall'omessa presenza di un cancello “pieno” - non per questo alla non vanno imputate anche le conseguenze dell'investimento CP da parte dell'animale.
Invero, essa ne è comunque responsabile ex art. 2043 c.c., perché avrebbe dovuto impedire il cedimento del presidio di chiusura del varco, essendo prevedibile che un cavallo imbizzarrito cercasse di tornare alla scuderia, forzando la sbarra, e che la sbarra non sarebbe stata sufficiente a trattenerlo.
Tutti i testi hanno infatti confermato che al momento del fatto il varco di accesso era delimitato da un tubo innocente pitturato di bianco e rosso, azionato manualmente ed alloggiato, in posizione di chiusura, su di uno scalmo (di cui non vi sono fotografie in atti, ma che le deposizioni testimoniali ben descrivono), e che tale sbarra dopo l'incidente per cui è causa è stata rimossa e sostituita con un vero e proprio cancello scorrevole su guida fissa, ritratto nella foto sottostante (cfr. doc. 13 ): T_
Ebbene, non soltanto è evidente che se colpita con forza la sbarra poteva sganciarsi dallo scalmo e/o rompersi, mentre il cancello, ben più robusto, avrebbe retto ad un'eventuale impatto, ma ancor più radicalmente v'è da pensare che ove vi fosse stato il suddetto cancello il cavallo non ci si sarebbe lanciato contro, percependolo come un ostacolo
“pieno” e robusto, contro il quale impattare sarebbe stato pericoloso, ma al più avrebbe potuto tentare di scavalcarlo, senza riuscirvi (avendo appeso a sé il carrellino); per
14 converso, agli occhi del cavallo una semplice sbarra appariva un ostacolo “vuoto”, e dunque una barriera facilmente superabile.
Lo stesso teste (commissario per incarico dell'UNIRE Unione Nazionale Incremento Tes_2
Razze Equine) ha dichiarato, in merito al suddetto sistema di chiusura, che “non era a norma;
io ho girato in tutti gli ippodromi d e quel tubo non l'ho mai visto in altri CP_4 ippodromi”.
D'altro canto, la mera circostanza - invocata da - che in base alla delibera CP commissariale Unire n. 84 del 14/4/2006 e alla determinazione n. 180 del 15/10/2012
l'impianto risultasse a norma e/o che i commissari ministeriali del MIPAF prima della gara avessero verificato l'idoneità delle strutture senza muovere alcun rilievo in merito alla suddetta sbarra, se certamente può in astratto configurare una loro concorrente colpa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non esime da responsabilità il gestore che, in quanto operatore professionale, avrebbe dovuto autonomamente percepire l'evidente inidoneità del presidio.
La mera osservanza delle norme precauzionali scritte non fa infatti venire meno la responsabilità colposa dell'agente, in quanto simili norme non sono esaustive delle regole prudenziali esigibili rispetto alla specifica attività o situazione cautelata, potendo invece residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare del neminem laedere, la cui violazione integra colpa per negligenza o imprudenza.
Di nessun rilievo, poi, è la deduzione di che essa non era datrice di lavoro del CP
e che questi avrebbe dovuto rivolgere la propria pretesa risarcitoria contro la T_ cooperativa che lo aveva assunto: tale società, infatti, non è stata citata in giudizio ex art. 2087 c.c., ma ad altro titolo;
se anche, poi, aveva ulteriore azione contro il T_ proprio datore di lavoro, la R8 Trasporti Società Cooperativa a R.L. (che garantiva il servizio di assistenza dei commissari di corsa), ciò è del tutto irrilevante, per i principi in tema di solidarietà passiva, ex art. 1296 c.c., e semmai a rilevare sarebbero stati eventuali pagamenti ricevuti dal creditore da parte di tale società, in quanto parzialmente o integralmente estintivi del debito, ma alcun pagamento è stato allegato e documentato dagli appellati (fatta eccezione per la prestazione di cui si dirà sub 5). CP_8
Passando alla posizione degli appellati , essi erano - ciò è pacifico - CP_2 comproprietari del cavallo che ha cagionato le lesioni al , prima CP_7 T_ divellendo la sbarra che ha colpito quest'ultimo e poi ulteriormente investendo il medesimo.
Gli stessi, dunque, per ciò solo, sono responsabili del sinistro, posto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 20/05/2016 n. 10402;
28/07/2014 n. 17091), “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale,
15 di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”.
Appare dunque del tutto irrilevante stabilire se, come dedotto da , il cavallo CP prima della manifestazione fosse particolarmente inquieto, perché se anche fosse stato tranquillo del suo contegno, quand'anche improvviso, dovrebbero comunque rispondere i proprietari, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva il cui fondamento poggia proprio sull'imprevedibilità del comportamento animale.
D'altro canto, i non hanno affatto dimostrato la sussistenza di un fortuito. CP_2
Non solo, come già spiegato, tale non può essere considerato il contegno del , T_ ma neppure tale può essere considerata l'inadeguatezza della sbarra, vuoi perché essa ha soltanto contribuito al verificarsi del sinistro, vuoi perché i ben avevano CP_2 presente le caratteristiche dell'ippodromo, e ciò nonostante non si astennero dal condurvi il proprio cavallo.
Dunque, tanto quanto i debbono rispondere solidalmente del danno CP CP_2 riportato dal . T_
Prima di procedere alla liquidazione di tale danno, resta da valutare la condotta del
, perché se anche essa non assurge a caso fortuito, non di meno presenta a T_ sua volta dei profili di colpa.
Nello specifico, al non si può imputare di essersi recato in prossimità della T_ sbarra, sul lato opposto a quello dove si svolgeva la gara (dunque verso l'esterno), sia perché vi fu espressamente mandato dal commissario ministeriale sia perché era Tes_2 suo compito presidiare tale posizione, onde assicurarsi che né gli addetti alla scuderia né altri interferissero col possibile passaggio dei cavalli. D'altro canto, per quanto esposto in quel momento era prevedibile, in considerazione delle caratteristiche etologiche equine, che il cavallo puntasse verso l'uscita, e dunque era opportuno che i vicecommissari controllassero tale area.
Neppure gli si può imputare (come ha fatto ) di non aver aperto la sbarra: come CP dedotto da e confermato dal teste (indotto proprio da ) il T_ Tes_1 CP percorso che conduceva alle scuderie intercettava, anche, l'uscita verso la pubblica via, di talché decidere di aprire il passaggio ad un cavallo imbizzarrito e senza fantino sarebbe stata una grave imprudenza.
Tuttavia, se è vero che doveva trovarsi in quell'area e non doveva aprire la T_ sbarra, è vero anche che, per l'esperienza professionale maturata, avrebbe dovuto
16 prevedere che l'animale tentasse di rientrare nelle scuderie e intuire che la sbarra avrebbe potuto non essere sufficiente a contenerlo e, anzi, divenire essa stessa un pericolo.
Dunque, dal momento che il suo compito era quello di urlare alle persone che si trovavano tra la sbarra e le scuderie di lasciare libero il passo, ciò avrebbe dovuto fare posizionandosi lateralmente, rispetto alla sbarra, o comunque mettendosi in sicurezza
(come fece il teste . Tes_3
Poiché la sua colpa è ridotta dallo stato di concitazione in cui si trovò ad agire, tale concorso colposo va determinato nella misura del 25%.
Il debito solidale risarcitorio di e dei va dunque commisurato ai ¾ CP CP_2 del danno patito.
Poiché, poi, è documentale che è assicurata per la responsabilità civile con CP
e poiché l'assicuratore non ha contestato in alcun modo la copertura del sinistro CP_4 né invocato limitazioni di sorta, l'assicurata dovrà essere tenuta indenne da tale compagnia assicurativa dalle conseguenze della presente condanna;
in particolare, dovrà rifondere alla medesima quanto da questa corrisposto a sia a CP_4 T_ titolo risarcitorio che per spese di lite.
5. La ctu medico-legale e la quantificazione del danno.
Col suo quarto motivo d'appello, ha lamentato l'erroneità della stima peritale e T_ dedotto che il ctu Prof. aveva impedito al proprio ct specialista, Prof. di Per_1 Per_2 prendere parte alle operazioni peritali, e attestato la presenza del Prof. e del Dott. Per_2
a tali operazioni contrariamente al vero. Ha chiesto dunque la rinnovazione Per_3 della perizia o, in subordine, che il ctu fosse convocato a chiarimenti, in contraddittorio con i CCTTPP nominati, al fine di rispondere in merito al nesso causale - affermato dal danneggiato e negato dal ctu - tra il trauma riportato da esso appellante e l'insorgenza dell'algodistrofia (mentre ha aderito alle valutazioni peritali relative agli ulteriori nocumenti da lui patiti).
Si tratta, evidentemente, non di un motivo d'impugnazione in senso tecnico, perché in primo grado tali profili sono rimasti assorbiti dalla negazione di responsabilità dei convenuti ed il giudice nulla ha rilevato al riguardo. Tali questioni, tuttavia, una volta riformata la decisione di primo grado, ed affermata la responsabilità degli appellati, acquisiscono rilevanza e debbono essere decise.
In particolare, l'appellante fa valere due profili di criticità della ctu: uno (plurimo ed articolato) formale, ed uno sostanziale;
entrambi sono infondati.
Il primo, attiene al fatto che il ctu Prof. : Per_1
17 a) sarebbe più volte incorso nell'inosservanza dei termini per la trasmissione della bozza ai CCTTPP nominati;
b) avrebbe omesso di avvalersi di uno specialista in ortopedia nonostante la complessità della fattispecie in esame;
c) avrebbe illegittimamente impedito allo specialista nominato da parte attrice (Prof.
di prendere parte alle operazioni peritali;
Per_2
d) avrebbe affermato fatti non corrispondenti al vero: in particolare, la presenza del
Prof. e del Dott. alle operazioni peritali. Per_2 Per_3
Il rilievo sub a) è privo di ogni rilevanza: il giudice di prime cure ha sempre espressamente autorizzato le proroghe richieste dal ctu (e anche qualora ciò avesse fatto, in ipotesi, a termini ormai scaduti ciò non determinerebbe certo l'inutilizzabilità della ctu ma, al più, potrebbe avere conseguenze sull'entità del compenso liquidato a tale professionista, ma per tale profilo non è stata avanzata alcuna censura).
Il rilievo sub b) è infondato: il prof. , oltre ad essere specializzato in Medicina Per_1
Legale e delle Assicurazioni, è specializzato pure in Ortopedia e Traumatologia e dunque possiede, anche formalmente, le conoscenze scientifiche necessarie per la patologia oggetto di discussione (algodistrofia dell'arto inferiore).
Il rilievo sub c) non ha alcuna portata pratica: il fatto che originariamente il giudice avesse autorizzato la nomina di CTP in pari numero rispetto ai CTU ha indotto il Prof.
a escludere il Prof. dal novero dei ctp, facendo partecipare per l'attore Per_1 Per_2 solo la Dott.ssa (seppur consentendo al Prof di assistere alla visita Persona_4 Per_2 del Sig e acquisendo la sua perizia di parte); tuttavia, la questione è T_ ampiamente superata dal fatto che, proprio a seguito di nota del ctu in data 1.4.2022, il giudice di prime cure ha modificato il suo provvedimento e autorizzato tutte le parti alla nomina di ctp ortopedici, di talché il Prof. ha poi pienamente partecipato Per_2 all'incontro del 27/04/2022.
Quanto, infine, al rilievo sub d), il ctu ha ben chiarito che l'indicazione della presenza alle operazioni peritali del dott. M. invece assente, costituiva un mero refuso di Per_3 scrittura;
soprattutto, poi, non si comprende che interesse possa avere a T_ dolersene, visto che tale ctp era il consulente di che non ha avanzato alcuna CP_4 doglianza al riguardo.
Passando al merito del giudizio peritale, esso si prospetta chiaro, puntuale, fondato su dati obiettivi e dunque da recepire integralmente, senza che possano trovare accoglimento le pretese dell'appellante di rinnovazione della perizia o la richiesta di chiarimenti al ctu, avendo il Prof. già esaustivamente preso posizione sulle note Per_1 dei consulenti del . T_
18 In particolare, il ctu ha evidenziato che il paziente, a seguito del sinistro, ha riportato:
“esiti di fratture costali multiple a sinistra, dalla III alla VII costa, con ispessimento pleura parietale in campo medio sinistro, trauma rachide cervicale con cervicoalgia e deficit funzionale, trauma alla spalla sinistra con rilievo strumentale di lieve diastasi acromion-claveare e sterno claveare e distrazione del m sovraspinato ”
Tali lesioni risultano compatibili con nesso di causalità con l'evento dichiarato da parte attrice (infortunio del 27.11.2013) .
Per la temporanea si riconoscono complessivamente 44 gg ( dal 27/11/2013 al
08/01/2014) suddivisibili in :
ITP al 75% per 20 gg;
ITP al 50% per 10 gg;
ITP al 25% per 14 gg.
[...]
Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato, valutabili attualmente nella misura del 12 % ( dodici per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico non incidenti sulla capacità produttiva specifica.
Spese totali congrue pari a 300.00 euro. Oltre tali spese non si renderanno in futuro necessarie altre spese per il sinistro de quo.”
Il ctu ha poi condivisibilmente escluso che la patologia algodistrofica riscontrata al piede destro sia riconducibile al sinistro, essendosi presentata molto tempo dopo il fatto.
In particolare, il medesimo ha rilevato che: “dal referto del PS AOUC del 27/11/2013
(cartella clinica di PS PSB 14699/2013) il Sanitario di turno scrive “ oggi pomeriggio mentre stava svolgendo il proprio lavoro -lavora all'ippodromo- in seguito a incidente causato dalla difficile gestione di un cavallo imbizzarrito ha riportato un trauma toracico contro una sbarra di contenzione con successivo dolore in sede , in assenza di riferite CP altre sedi di trauma. Nega trauma cranico, mnesico sull'evento. Anche all
….decubito attivo indifferente…Non edemi arti inferiori, non segni clinici suggestivi per
TVP a carattere di acuzie…” , nemmeno successivamente i Sanitari Sede di Firenze CP_8 accertano contusioni post traumatiche all' arto inferiore destro per tutto il periodo di IT certificato fino al 09/01/2014 ( solo nella certificazione del Chirurgo Dott CP_8 CP_8 ssa del 09/12/2013 viene scritto “ …Riferisce che per mettere in sicurezza Persona_5 una Collega da un cavallo imbizzarrito è stato investito da quest'ultimo…. Diagnosi
: frattura dalla III IV V VI costa sinistra con ispessimento pleurico perilesionale.
Ecchimosi fianco sinistro e della parete laterale coscia omolaterale. Distrazione rachide cervicale” , nulla viene scritto di post traumatico all'arto inferiore destro. Non risulta quindi accertato mai clinicamente dalla documentazione in atti né nell'immediatezza
19 dell'evento traumatico né successivamente durante tutto il periodo di concessione dell'IT , un evento traumatico a livello degli arti inferiori né risulta che a seguito del trauma subito vi sia stato a livello degli arti inferiori un'impossibilità al carico per cui si sia verificata in arco temporale un “non uso” degli stessi . Viene solo dichiarato dal ricorrente l'evento post traumatico agli arti inferiori ma non risulta accertato nelle certificazioni in atti”.
Effettivamente, la documentazione medica in atti indica che nell'evento del 27/11/2013 il
Sig. riportava un trauma diretto all'emitorace sinistro con ematoma e fratture T_ costali multiple a sinistra ed ampia ecchimosi al fianco sinistro. In tutte le visite effettuate all non appare mai riferita dall'infortunato e attestata nelle certificazioni CP_8 dei Sanitari una sintomatologia dolorosa agli arti inferiori, e l'emisoma destro non risulta mai interessato dal trauma.
Il ctu ha avuto anche cura di precisare come “la bibliografia citata dal Dott nella Per_2 sua relazione con dati letterari ed epidemiologici positivi per una correlazione tra algodistrofia e sede non traumatizzata riguarda più spesso a dire il vero un arto superiore e comunque sempre è riferito nella maggior parte dei casi ad un evento traumatico e/o chirurgico pregresso, o immobilizzazione, trauma cranico, infezioni da virus erpetici etc”, così ribadendo che l'assenza di lesioni al piede al momento del sinistro appariva dirimente per escludere che l'algodistrofia potesse essere ricondotta ad esso.
A fronte di tali esaustive spiegazioni, peraltro, non ha preso alcuna puntuale T_ posizione, né ha indicato su quali specifici ed obiettivi dati il ctu avrebbe dovuto ulteriormente argomentare, limitandosi ad esprimere, in buona sostanza, la propria contrarietà a tale giudizio.
Dunque, il danno va liquidato sulla base dei dati evidenziati dal ctu (IP 12%, ITP complessivi 44 gg).
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass.
7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia,
l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi.
Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
20 In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012).
Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 60 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo sessantesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta ad euro 30.882,00 (di cui euro
24.127,00 a titolo di danno biologico, il resto a titolo di danno morale).
L'appellante ha chiesto una personalizzazione di tale danno, senza tuttavia indicare puntuali elementi a suffragio, se non invocando un danno alla cenestesi lavorativa.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima:
21 per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Nel caso in esame, esclusa tra i postumi da risarcire la patologia algodistrofica al piede destro, il ctu ha evidenziato che i postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica.
Ciò, oltre ad impedire la liquidazione di un danno patrimoniale da decremento reddituale, traccia anche un quadro patologico che di per sé non si correla in modo peculiare al lavoro dell'appellante. Peraltro, il non ha neppure indicato in cosa consistano T_ attualmente le sue mansioni e in che modo esse interferirebbero con i postumi, di talché mancano i presupposti per l'invocata personalizzazione.
Alla suddetta somma, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
l'attuale tabella milanese stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (aumentabile fino al 50% in caso di comprovate peculiarità).
Poiché in questo caso, diversamente dal danno permanente, la quantificazione della diaria prescinde dal tipo di lesione riportata, considerato il politraumatismo e la modalità particolarmente traumatica dell'evento appare congruo stabilire una diaria di euro
130,00, di talché il complessivo danno temporaneo ammonta ad euro 3.055,00.
Il complessivo danno non patrimoniale è quindi pari all'importo di euro 33.937,00 e, considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, nella misura del 25%, il credito risarcitorio ammonta all'importo di euro 25.452,75.
Come già ritenuto (con statuizione ormai incontrovertibile) dal tribunale, per il sinistro in oggetto ha percepito un'indennità dall' a titolo di danno biologico T_ CP_8 permanente, che dev'essere scomputata per voci omogenee.
In particolare, come dedotto dall'assicuratore, e non contestato, tale prestazione ammonta ad euro 10.374,59 (V. prospetto depositato il 21/07/2021); dunque, CP_8 considerato che a titolo di solo danno biologico a spetta la somma di euro T_
22 18.095,25 (24.127,00 x ¾), il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale di euro 25.452,75 si riduce all'importo di euro 15.078,16.
Tale somma, oggetto di un'obbligazione di valore, è già liquidata all'attualità; sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno si debbono altresì computare gli interessi compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, di talchè il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale (al netto della prestazione CP_8 ammonta a complessivi euro 16.848,08.
L'attrice ha poi documentato (v. doc. 11) spese mediche, ritenute congrue dal c.t.u., per
€ 300,00; il suo credito a tale titolo è dunque di euro 225,00 (300 x ¾).
Anche tale importo costituisce oggetto di un'obbligazione di valore, da maggiorare della rivalutazione (tenuto contro della svalutazione intervenuta dalla data dell'esborso a oggi)
e degli interessi, per complessivi euro 300,45.
In conclusione, il credito della è pari all'importo complessivo di euro Parte_4
17.148,53.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi,
è risultata vittorioso, salvo il concorso di colpa nella misura del 25%. T_
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quarto e ed i condannati a corrispondere all'appellante i residui 3/4 di esse, CP CP_2 sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione 5.201-26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, si devono liquidare:
23 per il primo grado, secondo i valori medi, euro 3.807,75 per compenso professionale (5.077,00 x ¾), ed euro 300,00 (400 x ¾) per spese di ctp;
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, applicati i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), euro 2.974,50 per compenso professionale (3.966,00 x ¾).
L'assicuratore deve rilevare indenne anche per quanto da questa CP_4 CP pagato a per spese di lite;
non essendosi opposta alla domanda di manleva, e T_ non essendo dunque rimasta soccombente nei rapporti con l'assicurata, non deve invece essere condannata a rifondere le spese di lite a quest'ultima, non avendo CP domandato la refusione delle spese sostenute per resistere alla domanda del danneggiato.
Invero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024
n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
Le spese di ctu debbono gravare in via definitiva per ¼ su e per i residui ¾ su T_
(e per essa su ed i . CP CP_4 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1868/2023 del Tribunale Parte_1
24 di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in riforma della sentenza appellata, dichiara la responsabilità di e CP dei per il sinistro in oggetto e la sussistenza di un concorso di colpa CP_2 del danneggiato nella misura del 25%; per l'effetto, condanna e gli appellati in solido tra loro a CP CP_2 corrispondere a la somma (già detratta la prestazione di euro T_ CP_8
17.148,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
compensa per un quarto le spese di lite tra e i , da un CP CP_2 canto, e , dall'altro, e condanna i primi a corrispondere al secondo i T_ residui ¾ delle spese di lite dei due gradi, che liquida nella somma di euro
3.807,75 per compenso professionale ed euro 300,00 per spese di ctp, per il primo grado, e di euro 2.974,50 per compenso professionale, per il secondo grado;
condanna a tenere indenne dalle conseguenze della suddetta CP_4 CP condanna, sia risarcitoria che per spese legali;
compensa le spese di lite tra e l'assicuratore; CP dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva per ¼ su e per i T_ residui ¾ su (e per essa su ed i . CP CP_4 CP_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1575/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. RICCARDO RODRIGUEZ, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ENRICO CECCARELLI, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata come da procura in atti
(c.f. ) e (c.f. , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA PALAZZOLO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO NARDI, elettivamente Controparte_4 P.IVA_2 domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
e nei confronti di
(c.f. ) CP_5 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, per i motivi indicati in atto d'appello
IN RIFORMA dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Firenze n. 1868/2023:
In via istruttoria – ammettere e assumere l'istanza reiterata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, disponendo la rinnovazione della CTU o, in subordine, convocando il CTU, Dott. , a Persona_1 chiarimenti in contraddittorio con i CCTTPP nominati.
Nel merito - visti e applicati gli articoli 2043, 2050, 2051, 2052 e 2055 c.c., condannare la in persona del legale rapp.te pro – tempore, il Sig. Controparte_6 Controparte_2 ed il Sig. , titolari della Scuderia Talos, proprietaria del cavallo Controparte_3 CP_7
, ciascuno per il relativo titolo e, visto l'art. 2055 c.c., in via solidale tra loro o, in
[...] subordinata ipotesi, secondo il rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, sia patrimoniali che non patrimoniali, sofferti da in conseguenza Parte_1 del fatto da esso esposto nel presente giudizio, per i titoli e nelle misure indicate in atti o nelle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero dovute e/o giuste all'esito del presente giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria sugli importi non liquidati in moneta attuale, rispetto alla data di pronunzia della sentenza, oltre interessi legali maturati e maturandi sul capitale espresso in moneta attuale, rispetto alla data di verificazione del fatto illecito, e poi via via rivalutato annualmente dal dì del fatto al dì del saldo. Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese di CTU
a definitivo carico delle parti appellate soccombenti e condanna delle medesime alla refusione, in favore della parte appellante, delle spese di assistenza CCTTPP nella CTU.”
Per parte appellata : CP
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma respingere l'appello proposto dalla Parte_1 con vittoria di diritti spese ed onorari del grado del giudizio.
Nell'ipotesi denegatissima dell'accoglimento, anche parziale, delle domande della parte attrice, chiede di essere rilevata indenne dalla compagnia di assicurazione Controparte_4
in forza della polizza assicurativa n. RCT 320708589”.
[...]
Per parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere, sia nel merito che in via istruttoria, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1868/2023 del Tribunale di Firenze;
Parte_1
In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale delle domande dell'appellante si chiede che venga dichiarata la esclusiva responsabilità della soc.
2 per essere i fatti avvenuti in occasione di una corsa gestita ed organizzata dalla CP stessa, come da relativi regolamenti e per la mancata messa in sicurezza degli impianti;
In via ulteriormente subordinata, in ordine alla quantificazione del danno affinché siano in ogni caso ridimensionate le pretese dell'appellante in considerazione delle somme erogate dall nella misura risultante dalle informazioni assunte in primo grado. CP_8
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze.”
Per parte appellata CP_4
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere e disattendere l'appello interposto da contro la sentenza inter partes n.1868/2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, notificata il 19/06/2023, con conseguente conferma della ridetta sentenza, quanto meno, per la parte che riguarda la convenuta ed appellata Controparte_6 giacché mentre le domande proposte contro quest'ultima ex art. 2043 c.c. sono infondate, quelle ex artt. 2050 e/o 2051 e/o 2052 c.c. sempre contro la medesima
[...]
(la pretesa ex ar.2052 c.c, in realtà, non le è avanzata)- sono inammissibili CP_6 ed, in ogni caso, del pari infondate e comunque eccessive ed indebite sul quantum;
e ciò in accoglimento dei rilievi critici al gravame dedotti nei paragrafi 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ed
1.5 della comparsa di risposta.
Con opposizione alla richiesta di rinnovazione della perizia o di convocazione del CTU a chiarimenti apparendo la stessa perizia corretta, puntuale ed esaustiva per i motivi dedotti nel paragrafo 1.4. della ridetta comparsa di risposta.
Sempre con vittoria di spese e di onorari del grado.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1868/2023 del Tribunale di Firenze, in materia di danno alla persona.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze la società che CP_5 Controparte_1 gestiva l'Ippodromo Visarno di Firenze e organizzava riunioni di corse al trotto e al galoppo, e e , proprietari del cavallo , al Controparte_2 Controparte_3 CP_7 fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito del sinistro verificatosi all'interno dell'ippodromo in data 27.11.2013, alle h. 13,30 circa, allorquando, mentre lei si trovava, in qualità di aiuto commissario, insieme a , nei Parte_1 pressi della sbarra che collegava la pista alle scuderie, il suddetto cavallo, condotto da
, si era imbizzarrito e si era diretto verso la scuderia passando per la Controparte_2
3 sbarra, che aveva divelto;
tale sbarra, dopo aver urtato il , aveva colpito essa T_ attrice in faccia e in testa, causandole delle fratture maxillo-facciali.
In particolare, l'attrice aveva imputato ai , proprietari del cavallo, una CP_2 responsabilità ex art. 2052 c.c., ed alla soc. una responsabilità ex art. Controparte_1
2043 c.c., per l'errata scelta di collocare una semplice sbarra a delimitare la pista, potendosi prevedere quanto successo il 27.11.2013 (tanto che la sbarra dopo l'infortunio in oggetto era stata sostituita con un cancello ben strutturato).
Con distinto atto di citazione, anche aveva chiesto la condanna dei Parte_1 medesimi convenuti a risarcirgli i danni patiti, deducendo che quel giorno operava nell'ippodromo in qualità di supervisore dei commissari di campo, che al momento del fatto si trovava in un luogo potenzialmente sicuro, al di fuori della pista, a protezione del quale era presente una sbarra, e che, tuttavia, tale sbarra si era rivelata non idonea a garantire la sicurezza e l'incolumità degli addetti ai lavori, tanto che era stata divelta dal cavallo dei , colpendo prima lui e poi la . Inoltre, oltrepassata la sbarra CP_2 CP_5
l'animale lo aveva investito, procurandogli ulteriori lesioni.
La si era costituita in entrambi i giudizi, contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande, assumendo che la sbarra era a norma e deducendo che il sinistro si era verificato perché aveva perso il controllo del cavallo nella fase delle Controparte_2 sgambature, e cioè quando la corsa nemmeno era iniziata e si era persino fuori della fase agonistica, e perché il cavallo si trovava in condizione di sovreccitazione, tale da sconsigliare la sua presenza in pista;
inoltre, i danneggiati, pur vedendo che il cavallo girava imbizzarrito, si erano collocati laddove era sconsigliato, ossia nel varco che dalla pista portava alle scuderie. Aveva osservato, poi, che il sinistro di entrambi gli attori era stato preso in carico da per cui ai medesimi non spettava alcun risarcimento CP_8 ulteriore, rispetto alle già percepite prestazioni previdenziali. In ogni caso, aveva formulato richiesta di poter citare in giudizio il proprio assicuratore per la r.c.
[...]
, sulla base della polizza rct 320708589. CP_4
Anche i si erano costituiti in entrambe le cause, contestando le domande e CP_2 deducendo la colpa degli stessi danneggiati, che stavano in posizione irregolare.
Infine, pure l'assicuratrice soc. si era costituita, contestando la pretesa Controparte_4 dei danneggiati (non anche l'integrale copertura assicurativa).
Riuniti i due giudizi, entrambi gli attori nella memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. n.1 avevano ricondotto la responsabilità dei convenuti, ciascuno per il proprio titolo, alle norme degli artt. 2043, 2050, 2051 e 2052 c.c., e contestato che l'indennizzo CP_8 andasse decurtato dal loro credito risarcitorio.
4 La causa veniva istruita con produzioni documentali, con l'assunzione di prove testimoniali e per interrogatorio formale degli attori, e con l'espletamento di una ctu medico-legale sulla persona dei danneggiati.
All'esito, con sentenza n.1868/23, il tribunale respingeva le domande e compensava le spese di lite, argomentando che “Come emerge dal certificato di pronto soccorso il ha indicato la Pt_2 causa del danno nell'immediatezza nella difficile gestione di un cavallo imbizzarrito e di un trauma toracico contro una sbarra. CP_ Anche la nell'immediatezza in pronto soccorso ha riferito di un cavallo imbizzarrito e di un trauma causatole da una sbarra.
I testi escussi hanno provato tale dinamica.
Tuttavia, è emerso che nessuno addetto ministeriale aveva mai segnalato la natura non regolamentare di quella sbarra;
ad es. dalle dichiarazioni del teste un'ora prima delle corse i commissari ministeriali del MIPAF mandati appunto Tes_1 da ed estranei alla società che organizza le corse, verificano l'idoneità delle strutture e delle piste e poi si CP_9 dedicano al controllo disciplinare delle corse….”.
Inoltre se anche il teste che era proprio commissario Unire (del Ministero) ha dichiarato: “se ci fosse Testimone_2 stato un cancello a norma non sarebbe successo questo fatto;
se c'è un cancello in ferro come deve esser fatto, il massimo che può fare il cavallo è saltarlo con le zampe anteriori col sulki (carrozzino dietro) e poi rimane appeso al cancello. E' successo tante volte. Chi decide di aprire e chiudere la sbarra è il commissario. Quelli della società sono tutti commissari…..omissis….. ho mandat a vedere che succedeva”, è emerso che il danno è da porre Parte_1 in rapporto di causalità con la colpa degli stessi danneggiati che si trovavano in posizione irregolare favorente l'evento; essi infatti, nonostante fossero esperti e avessero sentito la sirena e si fossero resi conto, per “vedere la cosa in diretta” che il cavallo si dirigeva verso le scuderie intercettando dunque la loro posizione, sono rimasti pericolosamente nell'area della sbarra che nessuno aveva per giunta azionato in elevazione, cosicchè era prevedibile il travolgimento della sbarra da parte del cavallo con possibili traumi toracici e facciali come quelli che avevano interessato gli odierni attori, come traumi diretti provocati dalla sbarra o come traumi di contraccolpo degli elementi estremi della stessa sbarra.
La colpa dei danneggiati ha avuto quindi un determinismo causale efficiente autonomo che ha interrotto l'ipotetica pericolosità della sbarra della società , ipotetica in quanto, si ripete, nemmeno è risultato provato con CP_6 sufficiente certezza che quella chiudenda fosse effettivamente non regolamentare. Si noti che in sede di interrogatorio formale lo stesso ha dichiarato che nell'occorso era il coordinatore degli aiuto-commissari presenti in campo T_ tanto che il teste ha dichiarato di averlo mandato in campo a vedere ciò stava succedendo;
dunque avendo un Tes_2 ruolo di supervisore dei commissari presenti in campo ed essendosi portato nell'area della sbarra, avrebbe dovuto 5 disporre l'immediata elevazione della sbarra per favorire un allontanamento in sicurezza del cavallo imbizzarrito ed evitare lui stesso di restare vicino alla sbarra tenuta abbassata. CP
Per questi motivi
e considerato anche che i danneggiati sono stati indennizzati dall' per il danno biologico, si ritiene che le presenti domande inquadrabili come danno differenziale, debbano essere rigettate per le poste residue limitate CP che l' non indennizza ossia il periodo di malattia, il danno morale e le spese mediche.
Effettivamente le parti attrici, come rilevato da in comparsa conclusionale, oltre al mutamento della causa CP_4
CP petendi, hanno anche omesso di operare il diffalco delle prestazioni documentalmente erogate da
Per tutte queste ragioni, la domanda degli attori va rigettata, ma le spese vanno compensate, tenuto conto del fatto che
è rimasto non accertato il reale motivo per cui il cavallo si era imbizzarrito (e ad es. in un caso di cavallo presentato in gara sovreccitato è stata affermata la responsabilità del proprietario del cavallo, in un caso in cui pur avendo l'animale già dato segni di evidente nervosismo nel corso dell'esercitazione, con grave imprudenza e negligenza, gli istruttori non avevano provveduto alla immediata sostituzione dell'animale (cass. Sentenza n. 16637 del 19/06/2008).
Il perché il si sia inclinato prima ancora di entrare in pista, e se vi fossero anomalie nel terreno è rimasto Parte_3 ad es. indimostrato, come ad es. la riferita presenza di una tubazione, non confermata da alcuni testi. Non appariva ex ante infondata nemmeno la tesi della responsabilità della i cui addetti non sollevarono prontamente la sbarra CP_6 per favorire un sicuro allontanamento del cavallo e il prevedibile travolgimento della sbarra per le sue caratteristiche di esilità e modesta altezza.
Per questi motivi
, se questi profili collegati ai (proprietari del cavallo) e al gestore dell'impianto (la Parte_3 [...]
non sono decisivi per imporre loro una condanna ai danni differenziali qui richiesti, vengono, tuttavia, CP_6 valorizzati in termini di “gravi ed eccezionali ragioni” al fine della regolazione delle spese, disponendone la compensazione integrale”.
ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti motivi: T_
I. Errore nell'aver pronunciato obiter dictum circa il mutamento della causa petendi. L'appellante ha dedotto che, sebbene il tribunale non avesse dichiarato in maniera formale l'inammissibilità per tardività delle domande ai sensi degli artt. 2050,
2051 e 2052 c.c., limitandosi ad un generico obiter dictum, tuttavia, per scrupolo, intendeva impugnare il riferimento ad un mutamento della causa petendi, posto che, in realtà, egli si era limitato in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. a precisare la propria domanda;
anzi, poiché in citazione aveva già specificamente allegato tanto il fatto della gestione dell'ippodromo (per ), che comprendeva sia il momento dinamico CP dell'esercizio della attività pericolosa, che quello statico della custodia dell'impianto, quanto il fatto della proprietà dell'animale (per ), con tale memoria si era CP_2
6 limitato ad una qualificazione giuridica dei fatti che il giudice ben avrebbe potuto operare anche senza tale input.
II. Omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. sulle domande formulate dall'attore, ai sensi degli articoli 2043, 2050, 2051 e 2052 c.c. L'appellante ha poi rilevato che in nessuna parte della sentenza impugnata il tribunale aveva rapportato la fattispecie oggetto di causa alle concrete ipotesi di responsabilità indicate da parte attrice.
III. Errata attribuzione di concorso di colpa a carico del Sig. ; Parte_1 errata valutazione delle prove testimoniali in merito alla posizione tenuta dal medesimo in occasione dell'evento, ed errate e contraddittorie considerazioni, svolte dal giudicante, in merito all'idoneità della sbarra posta al varco di accesso alla pista dell'ippodromo. ha censurato anche l'attribuzione del T_ sinistro a propria colpa: al momento del fatto, egli si trovava nella posizione a lui riservata, quale “supervisore dei commissari di campo”, fuori dalla pista, dietro la sbarra, in uno spazio che doveva considerarsi sicuro: come confermato da tutti i testi “egli stava dove doveva stare”; il sinistro era stato determinato esclusivamente dal contegno del cavallo e dalla sbarra. Appariva del tutto errato il suggerimento del Tribunale secondo cui
avrebbe dovuto disporre l'immediata elevazione della sbarra per favorire un T_ allontanamento in sicurezza del cavallo imbizzarrito ed evitare lui stesso di restare vicino alla sbarra tenuta abbassata”, posto che, in presenza di un cavallo scosso, alzare la sbarra che avrebbe dovuto trattenere l'animale avrebbe consentito al medesimo di raggiungere la pubblica via con tutte le conseguenze del caso (entrare in contatto con pedoni, ciclisti e automobilisti). Inoltre, risultava semplicemente inesigibile, da un soggetto che trovandosi nella posizione ad esso assegnata si vedeva galoppare incontro un cavallo, pretendere che questi potesse realizzare una condotta tesa al tempestivo sollevamento della sbarra.
L'appellante ha dunque dedotto che tale la sbarra, per le sue caratteristiche intrinseche, non aveva assolto alla funzione a cui avrebbe dovuto assolvere, ovvero garantire un'efficace e sicura chiusura del passaggio che consentiva ai cavalli di entrare e uscire dalla pista;
l'inidoneità di tale presidio, peraltro, era stato implicitamente riconosciuto dal gestore, che dopo l'incidente lo aveva sostituito con un vero e proprio cancello scorrevole su binario fisso. D'altro canto, lo stesso tribunale aveva stigmatizzato le “caratteristiche di esilità e modesta altezza” della sbarra, e quanto accaduto dimostrava nei fatti che un tubo innocente, alloggiato in posizione di chiusura su di uno scalmo, era soluzione totalmente inadeguata.
7 Quanto al cavallo, l'affermazione del Tribunale che “è rimasto non accertato il reale motivo per cui il cavallo si era imbizzarrito”, non poteva certo integrare il “caso fortuito”, ex art. 2052 c.c.; poiché egli aveva provato, com'era suo onere, l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, i erano CP_2 responsabili del danno cagionato dal cavallo sulla base del mero rapporto CP_7 intercorrente con l'animale e, per sottrarsi a responsabilità, avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza di un fattore esterno nella causazione del danno, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (cosa che non avevano fatto).
IV. Richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali e, in subordine, convocazione del CTU a chiarimenti. L'appellante, in punto di quantum debeatur, ha lamentato anche l'erroneità della stima peritale e dedotto che il ctu Prof. aveva Per_1 impedito al suo ct specialista, Prof. di prendere parte alle operazioni peritali e Per_2 attestato la presenza del Prof. e del Dott. a tali operazioni Per_2 Per_3 contrariamente al vero;
ha chiesto dunque la rinnovazione della perizia o, in subordine, che il ctu fosse convocato a chiarimenti, in contraddittorio con i CCTTPP nominati, al fine di rispondere in merito al nesso causale tra il trauma riportato da esso appellante e l'insorgenza dell'algodistrofia.
Ha quindi insistito nella domanda di liquidazione del danno non patrimoniale, con il riconoscimento di una adeguata personalizzazione, anche per il danno alla cenestesi lavorativa, e di quello patrimoniale, per perdita della capacità lavorativa specifica e per le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
V. Erroneità della pronuncia di compensazione delle spese legali. Infine, T_ ha lamentato che le spese fossero state compensate, anziché poste a carico dei convenuti, non però per un vizio proprio della statuizione in sé considerata, ma in conseguenza della necessità di riforma della decisione di merito in suo favore.
è rimasta contumace, mentre , i e si sono CP_5 CP CP_2 CP_4 costituiti, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 15.04.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 16.04.2025, e viene decisa dal Collegio nell'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro della decisione.
Come premesso, la è rimasta contumace e quindi - non avendo essa, a differenza CP_5 del , impugnato la sentenza di rigetto - la sua pretesa risarcitoria è estranea al T_ presente grado di giudizio.
8 , dal canto suo, non ha attinto la statuizione del tribunale secondo cui dal suo T_ ipotetico credito risarcitorio andava operato il diffalco delle prestazioni documentalmente erogate da In particolare, sul punto il tribunale ha affermato che “[...] i danneggiati CP_8 sono stati indennizzati dall per il danno biologico, si ritiene che le presenti domande CP_8 inquadrabili come danno differenziale, debbano essere rigettate per le poste residue limitate che l non indennizza ossia il periodo di malattia, il danno morale e le spese CP_8 mediche”.
Infine, i non hanno impugnato l'affermazione (che il tribunale ha utilizzato per CP_2 compensare le spese di lite) secondo cui: “Il perché il si sia inclinato prima Parte_3 ancora di entrare in pista, e se vi fossero anomalie nel terreno, è rimasto ad es. indimostrato, come ad es. la riferita presenza di una tubazione, non confermata da alcuni testi.”
3. Il primo motivo ed il secondo motivo d'appello.
Col primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che, sebbene il tribunale non avesse dichiarato in maniera formale l'inammissibilità per tardività delle domande ai sensi degli artt. 2050, 2051 e 2052 c.c., limitandosi ad un generico obiter dictum, tuttavia, per scrupolo, intendeva impugnare il riferimento ad un mutamento della causa petendi, posto che, in realtà, egli si era limitato in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. a precisare la propria domanda;
anzi, poiché in citazione aveva già specificamente allegato tanto il fatto della gestione dell'ippodromo (per ), che comprendeva sia il CP momento dinamico dell'esercizio della attività pericolosa, che quello statico della custodia dell'impianto, quanto il fatto della proprietà dell'animale (per ), egli con tale CP_2 memoria si era limitato ad una qualificazione giuridica dei fatti che il giudice ben avrebbe potuto operare anche d'ufficio.
Col secondo motivo, ha lamentato l'omessa pronuncia sulle domande da lui formulate, tanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., che degli artt. 2050, 2051 e 2052 c.c.
Nonostante la sentenza appellata non brilli per schematicità né per chiarezza, si deve tuttavia ritenere che il primo giudice abbia inteso attribuire alla propria, non meglio motivata, affermazione secondo cui gli attori (per quanto qui interessa il ) T_ avevano inammissibilmente mutato la causa petendi (“Effettivamente le parti attrici, come rilevato da in comparsa conclusionale, oltre al mutamento della causa CP_4 petendi, hanno anche omesso di operare il diffalco delle prestazioni documentalmente erogate da ) una concreta portata applicativa, e per questo abbia omesso di CP_8 confrontarsi con le fattispecie di cui agli artt. 2050, 2051 e 2052 c.c.
Nello specifico, non è vero che il tribunale nulla abbia detto in merito alla domanda del ex art. 2043 c.c.: il giudice ha infatti affermato, da un canto, “che nessuno T_
9 addetto ministeriale aveva mai segnalato la natura non regolamentare di quella sbarra”,
e seppur non abbia sviluppato tale argomento si deve ritenere che con esso abbia inteso sostenere la mancanza di colpa del gestore dell'ippodromo, e, dall'altro, che “è rimasto non accertato il reale motivo per cui il cavallo si era imbizzarrito”, e seppur anche tale affermazione sia rimasta priva di uno svolgimento argomentativo si deve ritenere che con essa abbia inteso escludere la ravvisabilità di una concreta colpa dei proprietari del cavallo per il contegno dell'animale. Inoltre, il tribunale parrebbe aver fondato l'esclusione del diritto risarcitorio degli attori con l'affermazione: “è emerso che il danno è da porre in rapporto di causalità con la colpa degli stessi danneggiati che si trovavano in posizione irregolare favorente l'evento”.
Della bontà o meno di tale scarno apparato argomentativo ci si dovrà occupare sub 4, quando si valuterà nel merito la responsabilità degli appellati.
Prima, però, proprio perché alcuna parola è stata spesa dal primo giudice in merito alle ipotesi di responsabilità oggettiva dettate dagli artt. 2051 e 2052 c.c., né in merito all'ipotesi di presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2050 c.c., in conseguenza della ritenuta tardività di tali domande, appare necessario prendere posizione sulle censure del in punto di ammissibilità di tali domande. T_
Al riguardo, l'appellante ha indubbiamente ragione nell'affermare che gli elementi costitutivi delle domande ex artt. 2051 c.c., verso la società , e 2052 c.c., verso CP
i , erano già ben evincibili nel suo atto di citazione, seppur tali disposizioni non CP_2 fossero state da lui espressamente invocate.
Invero, nel proprio atto introduttivo aveva specificamente allegato il fatto della T_ della gestione dell'ippodromo da parte di e l'inidoneità della sbarra ivi collocata CP
e soggetta alla sua custodia a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, così come aveva allegato il fatto della proprietà dell'animale che lo aveva travolto in capo ai
. CP_2
Con l'appendice scritta dell'art. 183 sesto comma c.p.c.(nella formulazione applicabile ratione temporis), l'attore si era limitato ad aggiungere una qualificazione giuridica dei fatti che il giudice ben avrebbe potuto operare anche senza tale sua indicazione;
invero, la qualificazione giuridica della domanda, all'interno dei fatti prospettati dalle parti, è di esclusiva pertinenza del giudice (v. da ultimo Cass. 17/04/2024 n. 10402); finanche (cfr.
Cass. 17/12/2024 n. 32932) il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo.
10 Diverso è il discorso per la fattispecie dell'art. 2050 c.c., per la quale, effettivamente, in citazione mancava una compiuta allegazione, avendo omesso ogni riferimento T_ alla pericolosità dell'attività espletata dalla (che era invece elemento costitutivo CP della fattispecie).
Tuttavia, la modificazione della domanda sul punto effettuata a norma dell'art. 183 c.p.c. parrebbe comunque ammissibile, posto che la domanda così modificata risultava connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (in linea con i principi espressi dalla
Suprema Corte, a partire dalla sentenza Cass. 15/06/2015 n. 12310), anche se a dire il vero, almeno secondo un certo orientamento (cfr. ad es. Cass. 26/06/2018 n. 16807), la modifica consentita presupporrebbe che la domanda diversa non si aggiunga alla prima, ma la sostituisca. Ad ogni modo, la questione è priva di conseguenze pratiche, posto che a tale riguardo appare dirimente la considerazione che i fatti in esame non possono essere ricondotti alla norma dell'art. 2050 c.c.
Invero, il sinistro in esame non è avvenuto durante lo svolgimento della gara all'interno della pista, ma al di fuori di essa, ed ha coinvolto chi a tale gara non stava partecipando.
Dunque, considerato che per il pubblico (che annoverava al suo interno anche famiglie con bambini) e per i commissari di gara la manifestazione in esame non si appalesava pericolosa, in sé considerata, e che l'art. 2050 c.c. presuppone per la sua applicazione (v. tra le tante Cass. 19/07/2018 n. 19180) una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, secondo una prognosi postuma, si deve escludere che nel caso in esame ad essere pericolosa fosse l'attività esercitata dalla (ed affermare che, piuttosto, CP ad essere pericolosa era la sbarra oggetto della sua custodia - ciò che, per quanto si va ad esporre infra, appare ampiamente satisfattivo delle ragioni del danneggiato).
4. Il secondo e terzo motivo d'appello: la responsabilità.
Il giorno 27.11.2013 alle ore 13.30 il cavallo Oregon OL della Scuderia Talos, guidato dal sig. , si è portato alla partenza della corsa Premio Sagunto. Controparte_2
Si trattava di una corsa al trotto, che prevedeva che il cavallo fosse condotto da un guidatore (in gergo “driver”) che stava seduto su un sediolo con ruote, attaccato all'animale tramite due “stanghe” (cd. sulky).
Il tipo di corsa che si disputava comportava che i cavalli si recassero alla partenza in fila indiana, utilizzando un percorso interno alla pista di gara denominato “pistino”.
In questo tipo di corsa i cavalli, giunti all'altezza del proprio punto di partenza, entrano in pista in ordine inverso rispetto al numero di partenza, cioè prima i numeri più alti e dopo i numeri più bassi, effettuano una curva a 90 gradi, in uno spazio strettissimo, e partono nel più breve tempo possibile, come è ovvio, trattandosi di una gara di velocità.
11 Alla partenza, il guidatore è caduto dal sediolo ed il cavallo si è lanciato Controparte_2 in una corsa sfrenata che è durata qualche giro di pista (secondo le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado), prima di cercare di prendere la via delle scuderie, per poi andare a sbattere contro la sbarra di metallo che delimitava la pista e che veniva alzata, in entrata, quando i cavalli accedevano dalle scuderie alla pista per correre e, in uscita, dopo la corsa, per consentire agli stessi il rientro in scuderia.
A seguito della caduta del guidatore (come riferito concordemente dai testi), peraltro, suonò la sirena per avvisare del pericolo.
In quel momento alla sbarra era preposta la aiuto commissario giovane e di CP_5 scarsa esperienza. Pertanto, il , che si trovava nella sala commissari, fu inviato T_ dal commissario (sentito come teste) a darle supporto. Tes_2
I testi hanno anche spiegato che la presenza di un aiuto commissario dietro la sbarra era volta a tutelare non tanto il pubblico, che si trovava all'interno di un'area apposita, ma gli addetti alle scuderie. In particolare, il compito dell'aiuto commissario collocato in tale zona era quello di assicurarsi che il personale della scuderia non ingombrasse l'area al momento del passaggio dei cavalli (v. teste e al momento del sinistro il Tes_3
era stato inviato a supportare la proprio perché in genere “i cavalli per T_ CP_5 motivi di memoria prendono il cancello di punta”, e dunque era importante tenere l'area sgombra, essendo ben ipotizzabile che l'animale si sarebbe buttato sul cancello (così teste . Tes_2
Tale complessiva situazione va dunque analizzata alla luce degli artt. 2043, 2051 e 2052
c.c.
Partendo dalla posizione della società , la sua responsabilità è indubbia. CP
Intanto, ex art. 2051 c.c., perché essa era custode della sbarra che colpì il , a T_ seguito dell'urto col cavallo: tale res, in sé inerte, diventò essa stessa strumento di danno per l'insorgere di un fattore dannoso, ovvero il forte impatto con l'animale, perché, rompendosi, saltò verso l'esterno, dove si trovava il . T_
Per andare esente da responsabilità la società avrebbe allora dovuto dimostrare il caso fortuito.
Nelle sue intenzioni, tale esimente avrebbe dovuto essere rappresentata dal contegno del cavallo e/o da quello dello stesso danneggiato, ma nessuno di tali fatti può, a ben vedere, integrare la suddetta esimente.
Com'è noto, il caso fortuito è rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
12 Che un cavallo, per di più nel corso di una gara, possa imbizzarrirsi è con ogni evidenza del tutto prevedibile e nel caso di specie, per quanto s'andrà a breve ad argomentare, le conseguenze di tale contegno ben avrebbero potuto essere evitate con l'adozione di un diverso sistema di chiusura del passaggio.
Per quanto concerne il contegno del danneggiato, poi, come evidenziato reiteratamente dalla Suprema Corte, esso “intanto integra il caso fortuito, in quanto presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (così Cass. 16.11.2020 n. 4035).
La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 09/05/2024 n. 12663; 04/09/2023
n. 25766; 27/04/2023 n. 11152; SU 30/06/2022 n. 20943), sul punto, ha ben evidenziato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole;
dunque, intanto il comportamento del danneggiato può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, o comunque imprevedibile ed inevitabile.
Allora, certamente, il fatto che il nella situazione di emergenza si fosse posto al T_ di là della sbarra (rispetto alla direzione di provenienza del cavallo) e si trovasse lì per svolgere il suo lavoro impone di escludere che il medesimo abbia tenuto un contegno tanto abnorme da assurgere a fortuito e/o che il custode non potesse prevedere tale contegno e prevenirne le conseguenze;
di tale condotta ci si dovrà occupare più avanti per valutare se essa integri un o concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 comma secondo c.c., ma si deve fin d'ora evidenziare l'erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo cui il comportamento dell'attore ha avuto un determinismo causale
13 efficiente autonomo, che ha interrotto il nesso causale tra le lesioni e le caratteristiche della sbarra, da un canto, e tra le lesioni e il contegno del cavallo, dall'altro.
Se anche, poi, si deve ritenere che solo il colpo assestato al dalla sbarra sia T_ riconducibile all'art. 2051 c.c., e non anche l'urto tra il cavallo e l'appellante - posto che tale urto, sebbene reso possibile dalle caratteristiche del sistema di chiusura, non è stato causato dalla sbarra in sé considerata, ma dall'omessa presenza di un cancello “pieno” - non per questo alla non vanno imputate anche le conseguenze dell'investimento CP da parte dell'animale.
Invero, essa ne è comunque responsabile ex art. 2043 c.c., perché avrebbe dovuto impedire il cedimento del presidio di chiusura del varco, essendo prevedibile che un cavallo imbizzarrito cercasse di tornare alla scuderia, forzando la sbarra, e che la sbarra non sarebbe stata sufficiente a trattenerlo.
Tutti i testi hanno infatti confermato che al momento del fatto il varco di accesso era delimitato da un tubo innocente pitturato di bianco e rosso, azionato manualmente ed alloggiato, in posizione di chiusura, su di uno scalmo (di cui non vi sono fotografie in atti, ma che le deposizioni testimoniali ben descrivono), e che tale sbarra dopo l'incidente per cui è causa è stata rimossa e sostituita con un vero e proprio cancello scorrevole su guida fissa, ritratto nella foto sottostante (cfr. doc. 13 ): T_
Ebbene, non soltanto è evidente che se colpita con forza la sbarra poteva sganciarsi dallo scalmo e/o rompersi, mentre il cancello, ben più robusto, avrebbe retto ad un'eventuale impatto, ma ancor più radicalmente v'è da pensare che ove vi fosse stato il suddetto cancello il cavallo non ci si sarebbe lanciato contro, percependolo come un ostacolo
“pieno” e robusto, contro il quale impattare sarebbe stato pericoloso, ma al più avrebbe potuto tentare di scavalcarlo, senza riuscirvi (avendo appeso a sé il carrellino); per
14 converso, agli occhi del cavallo una semplice sbarra appariva un ostacolo “vuoto”, e dunque una barriera facilmente superabile.
Lo stesso teste (commissario per incarico dell'UNIRE Unione Nazionale Incremento Tes_2
Razze Equine) ha dichiarato, in merito al suddetto sistema di chiusura, che “non era a norma;
io ho girato in tutti gli ippodromi d e quel tubo non l'ho mai visto in altri CP_4 ippodromi”.
D'altro canto, la mera circostanza - invocata da - che in base alla delibera CP commissariale Unire n. 84 del 14/4/2006 e alla determinazione n. 180 del 15/10/2012
l'impianto risultasse a norma e/o che i commissari ministeriali del MIPAF prima della gara avessero verificato l'idoneità delle strutture senza muovere alcun rilievo in merito alla suddetta sbarra, se certamente può in astratto configurare una loro concorrente colpa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non esime da responsabilità il gestore che, in quanto operatore professionale, avrebbe dovuto autonomamente percepire l'evidente inidoneità del presidio.
La mera osservanza delle norme precauzionali scritte non fa infatti venire meno la responsabilità colposa dell'agente, in quanto simili norme non sono esaustive delle regole prudenziali esigibili rispetto alla specifica attività o situazione cautelata, potendo invece residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare del neminem laedere, la cui violazione integra colpa per negligenza o imprudenza.
Di nessun rilievo, poi, è la deduzione di che essa non era datrice di lavoro del CP
e che questi avrebbe dovuto rivolgere la propria pretesa risarcitoria contro la T_ cooperativa che lo aveva assunto: tale società, infatti, non è stata citata in giudizio ex art. 2087 c.c., ma ad altro titolo;
se anche, poi, aveva ulteriore azione contro il T_ proprio datore di lavoro, la R8 Trasporti Società Cooperativa a R.L. (che garantiva il servizio di assistenza dei commissari di corsa), ciò è del tutto irrilevante, per i principi in tema di solidarietà passiva, ex art. 1296 c.c., e semmai a rilevare sarebbero stati eventuali pagamenti ricevuti dal creditore da parte di tale società, in quanto parzialmente o integralmente estintivi del debito, ma alcun pagamento è stato allegato e documentato dagli appellati (fatta eccezione per la prestazione di cui si dirà sub 5). CP_8
Passando alla posizione degli appellati , essi erano - ciò è pacifico - CP_2 comproprietari del cavallo che ha cagionato le lesioni al , prima CP_7 T_ divellendo la sbarra che ha colpito quest'ultimo e poi ulteriormente investendo il medesimo.
Gli stessi, dunque, per ciò solo, sono responsabili del sinistro, posto che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 20/05/2016 n. 10402;
28/07/2014 n. 17091), “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale,
15 di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”.
Appare dunque del tutto irrilevante stabilire se, come dedotto da , il cavallo CP prima della manifestazione fosse particolarmente inquieto, perché se anche fosse stato tranquillo del suo contegno, quand'anche improvviso, dovrebbero comunque rispondere i proprietari, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva il cui fondamento poggia proprio sull'imprevedibilità del comportamento animale.
D'altro canto, i non hanno affatto dimostrato la sussistenza di un fortuito. CP_2
Non solo, come già spiegato, tale non può essere considerato il contegno del , T_ ma neppure tale può essere considerata l'inadeguatezza della sbarra, vuoi perché essa ha soltanto contribuito al verificarsi del sinistro, vuoi perché i ben avevano CP_2 presente le caratteristiche dell'ippodromo, e ciò nonostante non si astennero dal condurvi il proprio cavallo.
Dunque, tanto quanto i debbono rispondere solidalmente del danno CP CP_2 riportato dal . T_
Prima di procedere alla liquidazione di tale danno, resta da valutare la condotta del
, perché se anche essa non assurge a caso fortuito, non di meno presenta a T_ sua volta dei profili di colpa.
Nello specifico, al non si può imputare di essersi recato in prossimità della T_ sbarra, sul lato opposto a quello dove si svolgeva la gara (dunque verso l'esterno), sia perché vi fu espressamente mandato dal commissario ministeriale sia perché era Tes_2 suo compito presidiare tale posizione, onde assicurarsi che né gli addetti alla scuderia né altri interferissero col possibile passaggio dei cavalli. D'altro canto, per quanto esposto in quel momento era prevedibile, in considerazione delle caratteristiche etologiche equine, che il cavallo puntasse verso l'uscita, e dunque era opportuno che i vicecommissari controllassero tale area.
Neppure gli si può imputare (come ha fatto ) di non aver aperto la sbarra: come CP dedotto da e confermato dal teste (indotto proprio da ) il T_ Tes_1 CP percorso che conduceva alle scuderie intercettava, anche, l'uscita verso la pubblica via, di talché decidere di aprire il passaggio ad un cavallo imbizzarrito e senza fantino sarebbe stata una grave imprudenza.
Tuttavia, se è vero che doveva trovarsi in quell'area e non doveva aprire la T_ sbarra, è vero anche che, per l'esperienza professionale maturata, avrebbe dovuto
16 prevedere che l'animale tentasse di rientrare nelle scuderie e intuire che la sbarra avrebbe potuto non essere sufficiente a contenerlo e, anzi, divenire essa stessa un pericolo.
Dunque, dal momento che il suo compito era quello di urlare alle persone che si trovavano tra la sbarra e le scuderie di lasciare libero il passo, ciò avrebbe dovuto fare posizionandosi lateralmente, rispetto alla sbarra, o comunque mettendosi in sicurezza
(come fece il teste . Tes_3
Poiché la sua colpa è ridotta dallo stato di concitazione in cui si trovò ad agire, tale concorso colposo va determinato nella misura del 25%.
Il debito solidale risarcitorio di e dei va dunque commisurato ai ¾ CP CP_2 del danno patito.
Poiché, poi, è documentale che è assicurata per la responsabilità civile con CP
e poiché l'assicuratore non ha contestato in alcun modo la copertura del sinistro CP_4 né invocato limitazioni di sorta, l'assicurata dovrà essere tenuta indenne da tale compagnia assicurativa dalle conseguenze della presente condanna;
in particolare, dovrà rifondere alla medesima quanto da questa corrisposto a sia a CP_4 T_ titolo risarcitorio che per spese di lite.
5. La ctu medico-legale e la quantificazione del danno.
Col suo quarto motivo d'appello, ha lamentato l'erroneità della stima peritale e T_ dedotto che il ctu Prof. aveva impedito al proprio ct specialista, Prof. di Per_1 Per_2 prendere parte alle operazioni peritali, e attestato la presenza del Prof. e del Dott. Per_2
a tali operazioni contrariamente al vero. Ha chiesto dunque la rinnovazione Per_3 della perizia o, in subordine, che il ctu fosse convocato a chiarimenti, in contraddittorio con i CCTTPP nominati, al fine di rispondere in merito al nesso causale - affermato dal danneggiato e negato dal ctu - tra il trauma riportato da esso appellante e l'insorgenza dell'algodistrofia (mentre ha aderito alle valutazioni peritali relative agli ulteriori nocumenti da lui patiti).
Si tratta, evidentemente, non di un motivo d'impugnazione in senso tecnico, perché in primo grado tali profili sono rimasti assorbiti dalla negazione di responsabilità dei convenuti ed il giudice nulla ha rilevato al riguardo. Tali questioni, tuttavia, una volta riformata la decisione di primo grado, ed affermata la responsabilità degli appellati, acquisiscono rilevanza e debbono essere decise.
In particolare, l'appellante fa valere due profili di criticità della ctu: uno (plurimo ed articolato) formale, ed uno sostanziale;
entrambi sono infondati.
Il primo, attiene al fatto che il ctu Prof. : Per_1
17 a) sarebbe più volte incorso nell'inosservanza dei termini per la trasmissione della bozza ai CCTTPP nominati;
b) avrebbe omesso di avvalersi di uno specialista in ortopedia nonostante la complessità della fattispecie in esame;
c) avrebbe illegittimamente impedito allo specialista nominato da parte attrice (Prof.
di prendere parte alle operazioni peritali;
Per_2
d) avrebbe affermato fatti non corrispondenti al vero: in particolare, la presenza del
Prof. e del Dott. alle operazioni peritali. Per_2 Per_3
Il rilievo sub a) è privo di ogni rilevanza: il giudice di prime cure ha sempre espressamente autorizzato le proroghe richieste dal ctu (e anche qualora ciò avesse fatto, in ipotesi, a termini ormai scaduti ciò non determinerebbe certo l'inutilizzabilità della ctu ma, al più, potrebbe avere conseguenze sull'entità del compenso liquidato a tale professionista, ma per tale profilo non è stata avanzata alcuna censura).
Il rilievo sub b) è infondato: il prof. , oltre ad essere specializzato in Medicina Per_1
Legale e delle Assicurazioni, è specializzato pure in Ortopedia e Traumatologia e dunque possiede, anche formalmente, le conoscenze scientifiche necessarie per la patologia oggetto di discussione (algodistrofia dell'arto inferiore).
Il rilievo sub c) non ha alcuna portata pratica: il fatto che originariamente il giudice avesse autorizzato la nomina di CTP in pari numero rispetto ai CTU ha indotto il Prof.
a escludere il Prof. dal novero dei ctp, facendo partecipare per l'attore Per_1 Per_2 solo la Dott.ssa (seppur consentendo al Prof di assistere alla visita Persona_4 Per_2 del Sig e acquisendo la sua perizia di parte); tuttavia, la questione è T_ ampiamente superata dal fatto che, proprio a seguito di nota del ctu in data 1.4.2022, il giudice di prime cure ha modificato il suo provvedimento e autorizzato tutte le parti alla nomina di ctp ortopedici, di talché il Prof. ha poi pienamente partecipato Per_2 all'incontro del 27/04/2022.
Quanto, infine, al rilievo sub d), il ctu ha ben chiarito che l'indicazione della presenza alle operazioni peritali del dott. M. invece assente, costituiva un mero refuso di Per_3 scrittura;
soprattutto, poi, non si comprende che interesse possa avere a T_ dolersene, visto che tale ctp era il consulente di che non ha avanzato alcuna CP_4 doglianza al riguardo.
Passando al merito del giudizio peritale, esso si prospetta chiaro, puntuale, fondato su dati obiettivi e dunque da recepire integralmente, senza che possano trovare accoglimento le pretese dell'appellante di rinnovazione della perizia o la richiesta di chiarimenti al ctu, avendo il Prof. già esaustivamente preso posizione sulle note Per_1 dei consulenti del . T_
18 In particolare, il ctu ha evidenziato che il paziente, a seguito del sinistro, ha riportato:
“esiti di fratture costali multiple a sinistra, dalla III alla VII costa, con ispessimento pleura parietale in campo medio sinistro, trauma rachide cervicale con cervicoalgia e deficit funzionale, trauma alla spalla sinistra con rilievo strumentale di lieve diastasi acromion-claveare e sterno claveare e distrazione del m sovraspinato ”
Tali lesioni risultano compatibili con nesso di causalità con l'evento dichiarato da parte attrice (infortunio del 27.11.2013) .
Per la temporanea si riconoscono complessivamente 44 gg ( dal 27/11/2013 al
08/01/2014) suddivisibili in :
ITP al 75% per 20 gg;
ITP al 50% per 10 gg;
ITP al 25% per 14 gg.
[...]
Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato, valutabili attualmente nella misura del 12 % ( dodici per cento) da considerare quale esclusivo danno biologico non incidenti sulla capacità produttiva specifica.
Spese totali congrue pari a 300.00 euro. Oltre tali spese non si renderanno in futuro necessarie altre spese per il sinistro de quo.”
Il ctu ha poi condivisibilmente escluso che la patologia algodistrofica riscontrata al piede destro sia riconducibile al sinistro, essendosi presentata molto tempo dopo il fatto.
In particolare, il medesimo ha rilevato che: “dal referto del PS AOUC del 27/11/2013
(cartella clinica di PS PSB 14699/2013) il Sanitario di turno scrive “ oggi pomeriggio mentre stava svolgendo il proprio lavoro -lavora all'ippodromo- in seguito a incidente causato dalla difficile gestione di un cavallo imbizzarrito ha riportato un trauma toracico contro una sbarra di contenzione con successivo dolore in sede , in assenza di riferite CP altre sedi di trauma. Nega trauma cranico, mnesico sull'evento. Anche all
….decubito attivo indifferente…Non edemi arti inferiori, non segni clinici suggestivi per
TVP a carattere di acuzie…” , nemmeno successivamente i Sanitari Sede di Firenze CP_8 accertano contusioni post traumatiche all' arto inferiore destro per tutto il periodo di IT certificato fino al 09/01/2014 ( solo nella certificazione del Chirurgo Dott CP_8 CP_8 ssa del 09/12/2013 viene scritto “ …Riferisce che per mettere in sicurezza Persona_5 una Collega da un cavallo imbizzarrito è stato investito da quest'ultimo…. Diagnosi
: frattura dalla III IV V VI costa sinistra con ispessimento pleurico perilesionale.
Ecchimosi fianco sinistro e della parete laterale coscia omolaterale. Distrazione rachide cervicale” , nulla viene scritto di post traumatico all'arto inferiore destro. Non risulta quindi accertato mai clinicamente dalla documentazione in atti né nell'immediatezza
19 dell'evento traumatico né successivamente durante tutto il periodo di concessione dell'IT , un evento traumatico a livello degli arti inferiori né risulta che a seguito del trauma subito vi sia stato a livello degli arti inferiori un'impossibilità al carico per cui si sia verificata in arco temporale un “non uso” degli stessi . Viene solo dichiarato dal ricorrente l'evento post traumatico agli arti inferiori ma non risulta accertato nelle certificazioni in atti”.
Effettivamente, la documentazione medica in atti indica che nell'evento del 27/11/2013 il
Sig. riportava un trauma diretto all'emitorace sinistro con ematoma e fratture T_ costali multiple a sinistra ed ampia ecchimosi al fianco sinistro. In tutte le visite effettuate all non appare mai riferita dall'infortunato e attestata nelle certificazioni CP_8 dei Sanitari una sintomatologia dolorosa agli arti inferiori, e l'emisoma destro non risulta mai interessato dal trauma.
Il ctu ha avuto anche cura di precisare come “la bibliografia citata dal Dott nella Per_2 sua relazione con dati letterari ed epidemiologici positivi per una correlazione tra algodistrofia e sede non traumatizzata riguarda più spesso a dire il vero un arto superiore e comunque sempre è riferito nella maggior parte dei casi ad un evento traumatico e/o chirurgico pregresso, o immobilizzazione, trauma cranico, infezioni da virus erpetici etc”, così ribadendo che l'assenza di lesioni al piede al momento del sinistro appariva dirimente per escludere che l'algodistrofia potesse essere ricondotta ad esso.
A fronte di tali esaustive spiegazioni, peraltro, non ha preso alcuna puntuale T_ posizione, né ha indicato su quali specifici ed obiettivi dati il ctu avrebbe dovuto ulteriormente argomentare, limitandosi ad esprimere, in buona sostanza, la propria contrarietà a tale giudizio.
Dunque, il danno va liquidato sulla base dei dati evidenziati dal ctu (IP 12%, ITP complessivi 44 gg).
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass.
7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia,
l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi.
Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
20 In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012).
Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 60 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo sessantesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta ad euro 30.882,00 (di cui euro
24.127,00 a titolo di danno biologico, il resto a titolo di danno morale).
L'appellante ha chiesto una personalizzazione di tale danno, senza tuttavia indicare puntuali elementi a suffragio, se non invocando un danno alla cenestesi lavorativa.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima:
21 per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Nel caso in esame, esclusa tra i postumi da risarcire la patologia algodistrofica al piede destro, il ctu ha evidenziato che i postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica.
Ciò, oltre ad impedire la liquidazione di un danno patrimoniale da decremento reddituale, traccia anche un quadro patologico che di per sé non si correla in modo peculiare al lavoro dell'appellante. Peraltro, il non ha neppure indicato in cosa consistano T_ attualmente le sue mansioni e in che modo esse interferirebbero con i postumi, di talché mancano i presupposti per l'invocata personalizzazione.
Alla suddetta somma, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
l'attuale tabella milanese stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (aumentabile fino al 50% in caso di comprovate peculiarità).
Poiché in questo caso, diversamente dal danno permanente, la quantificazione della diaria prescinde dal tipo di lesione riportata, considerato il politraumatismo e la modalità particolarmente traumatica dell'evento appare congruo stabilire una diaria di euro
130,00, di talché il complessivo danno temporaneo ammonta ad euro 3.055,00.
Il complessivo danno non patrimoniale è quindi pari all'importo di euro 33.937,00 e, considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, nella misura del 25%, il credito risarcitorio ammonta all'importo di euro 25.452,75.
Come già ritenuto (con statuizione ormai incontrovertibile) dal tribunale, per il sinistro in oggetto ha percepito un'indennità dall' a titolo di danno biologico T_ CP_8 permanente, che dev'essere scomputata per voci omogenee.
In particolare, come dedotto dall'assicuratore, e non contestato, tale prestazione ammonta ad euro 10.374,59 (V. prospetto depositato il 21/07/2021); dunque, CP_8 considerato che a titolo di solo danno biologico a spetta la somma di euro T_
22 18.095,25 (24.127,00 x ¾), il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale di euro 25.452,75 si riduce all'importo di euro 15.078,16.
Tale somma, oggetto di un'obbligazione di valore, è già liquidata all'attualità; sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno si debbono altresì computare gli interessi compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, di talchè il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale (al netto della prestazione CP_8 ammonta a complessivi euro 16.848,08.
L'attrice ha poi documentato (v. doc. 11) spese mediche, ritenute congrue dal c.t.u., per
€ 300,00; il suo credito a tale titolo è dunque di euro 225,00 (300 x ¾).
Anche tale importo costituisce oggetto di un'obbligazione di valore, da maggiorare della rivalutazione (tenuto contro della svalutazione intervenuta dalla data dell'esborso a oggi)
e degli interessi, per complessivi euro 300,45.
In conclusione, il credito della è pari all'importo complessivo di euro Parte_4
17.148,53.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi,
è risultata vittorioso, salvo il concorso di colpa nella misura del 25%. T_
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere compensate per un quarto e ed i condannati a corrispondere all'appellante i residui 3/4 di esse, CP CP_2 sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione 5.201-26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, si devono liquidare:
23 per il primo grado, secondo i valori medi, euro 3.807,75 per compenso professionale (5.077,00 x ¾), ed euro 300,00 (400 x ¾) per spese di ctp;
per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, applicati i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), euro 2.974,50 per compenso professionale (3.966,00 x ¾).
L'assicuratore deve rilevare indenne anche per quanto da questa CP_4 CP pagato a per spese di lite;
non essendosi opposta alla domanda di manleva, e T_ non essendo dunque rimasta soccombente nei rapporti con l'assicurata, non deve invece essere condannata a rifondere le spese di lite a quest'ultima, non avendo CP domandato la refusione delle spese sostenute per resistere alla domanda del danneggiato.
Invero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024
n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”.
Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
Le spese di ctu debbono gravare in via definitiva per ¼ su e per i residui ¾ su T_
(e per essa su ed i . CP CP_4 CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1868/2023 del Tribunale Parte_1
24 di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in riforma della sentenza appellata, dichiara la responsabilità di e CP dei per il sinistro in oggetto e la sussistenza di un concorso di colpa CP_2 del danneggiato nella misura del 25%; per l'effetto, condanna e gli appellati in solido tra loro a CP CP_2 corrispondere a la somma (già detratta la prestazione di euro T_ CP_8
17.148,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
compensa per un quarto le spese di lite tra e i , da un CP CP_2 canto, e , dall'altro, e condanna i primi a corrispondere al secondo i T_ residui ¾ delle spese di lite dei due gradi, che liquida nella somma di euro
3.807,75 per compenso professionale ed euro 300,00 per spese di ctp, per il primo grado, e di euro 2.974,50 per compenso professionale, per il secondo grado;
condanna a tenere indenne dalle conseguenze della suddetta CP_4 CP condanna, sia risarcitoria che per spese legali;
compensa le spese di lite tra e l'assicuratore; CP dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva per ¼ su e per i T_ residui ¾ su (e per essa su ed i . CP CP_4 CP_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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