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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16253 del ruolo generale per l'anno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 marzo 2025 e vertente
TRA
in persona del suo amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
Apollodoro n. 26, presso lo studio degli avv.ti Nuri Venturelli e Alberto
Manconi che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso in opposizione
RICORRENTE
E
- Controparte_1
in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , sito in Roma, via CP
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale alle liti rep n. 37875 rogito 7313 del 22 marzo 2024 per atti notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso l'avviso di addebito n.
39720240001153310000 del 9 marzo 2024 notificato in data 19 marzo 2024 dell'importo di euro 29.024,27 emesso dall' Sede di Roma Tiburtino CP
intimante il pagamento della somma di euro 29.024,27, a titolo di
“Inadempienza 3005 – Regolarizzazione spontanea – Regime sanzionatorio
L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)”, sanzioni evasione e interessi per il periodo dal 1/2017 al 04/2023, nonché degli atti a questo sottesi e presupposti, e così l'invito a regolarizzare del 30 ottobre 2023 ed il prospetto sanzioni manuale del 9 novembre 2023.
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
“ - In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito
n. 397 2024 00011533 10 000 del 9.3.2024, ricorrendo i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
397 2024 00011533 10 000 del 9.3.2024 e degli atti allo stesso sottesi e presupposti, e così l'invito a regolarizzare del 30.10.2023 ed il prospetto calcolo sanzioni manuale del 9.11.2023, attesa la non debenza delle sanzioni ed interessi e così disporre l'annullamento dei predetti atti per tutti i motivi spiegati nel ricorso;
- Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittima quantificazione degli interessi operata sulla base dell'art. 116, comma 8, lett.
b, L. 388/2000 e, per tali motivi, escludere dall'avviso di addebito impugnato tali voci o comunque quantificarle sulla base dell'art. 116, comma
8, lett. a) della citata disposizione di legge.
Con vittoria dei compensi e spese di lite”.
Per l' CP
“- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità per tardività;
In via gradata, rigettare l'opposizione perché infondate in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto con conseguente condanna di controparte al pagamento degli importi ivi portati, oltre sanzioni sino al soddisfo, Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024 la società Parte_1
conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di
[...] CP
addebito n. n. 39720240001153310 000, notificato in data 19 marzo 2024 dell'importo di euro 29.024,27 a titolo di “Inadempienza 3005 – Regolarizzazione spontanea – Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.
116, comma 8, lett. b)”, sanzioni evasione e interessi per il periodo dal 1/2017 al 04/2023, nonché degli atti a questo sottesi e presupposti, e così l'invito a regolarizzare del 30 ottobre 2023 e il prospetto sanzioni manuale del 9 novembre 2023. Deduceva che essa società aveva acquistato in data 6 agosto
2012 dalla società il ramo d'azienda “ , Controparte_2 Parte_2
sito in Roma Via Tuscolana n. 1055, costituito da attrezzature, avviamento e dal personale in esso impiegato, pari a 6 unità; che la titolarità del rapporto di lavoro delle 6 unità, pertanto, a decorrere dal 25 settembre 2012, era passata in capo a essa che la atteso il Parte_1 Controparte_2
superamento dei limiti dimensionali, versava il TFR al Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e ss., Legge n. 296/2006, tuttavia essa ricorrente, all'epoca seguita da un consulente del lavoro diverso da quello attuale aveva proceduto, relativamente ai lavoratori già impegnati nella azienda cedente, a formalizzare, forse erroneamente, una comunicazione di assunzione ex novo;
che dal momento del passaggio del personale, ovvero dal 25 settembre 2012, essa ricorrente aveva accantonato presso di sé il TFR senza versarlo al Fondo di Tesoreria, con conseguente mancata attribuzione del codice 1R; che la CP
problematica si era evidenziata solo in data successiva al 31 maggio 2022 allorquando essa ricorrente, a fronte del pensionamento di uno dei lavoratori coinvolti nel conferimento di ramo d'azienda (sig. ), gli aveva Persona_2
corrisposto il TFR accantonato presso l'azienda a decorrere dal 25 settembre
2012 senza versargli anche la quota precedente versata al Fondo di Tesoreria;
che essa società ricorrente aveva formalizzato istanza di regolarizzazione spontanea dei contributi e, dopo una serie di problematiche tecniche, l
[...]
aveva attribuito il codice 1R e aveva invitato alla regolarizzazione CP_3
dei periodi non prescritti, dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2023, il tutto come da pec inoltrata dal geom. al funzionario dott. in data Per_3 CP Per_4
4 agosto 2023; che sulla base dei conteggi dell' essa società aveva versato CP
l'importo di euro 49.394,15 corrispondente alla quota TFR dei quattro dipendenti ancora assunti senza corrispondere la quota sanzioni di euro
28.765,75, del tutto ingiustificata e conteggiata come da prospetto calcolo sanzioni manuale richiamato;
che aveva invitato l' a procedere CP
all'annullamento delle sanzioni ritenute illegittime e afflittive;
che l'Istituto previdenziale aveva risposto con pec del 20 dicembre 2023 facendo presente che non era possibile accogliere la richiesta per il cambio del regime sanzionatorio;
che la pretesa dell' di applicare a essa società ricorrente le CP
sanzioni per evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), Legge n. 388/2000 era illegittima e doveva essere annullata;
che nel caso di specie, il comportamento di totale buona fede di essa ricorrente non era mai stato connotato da intenti di evasione;
che, al contrario, aveva sempre trattenuto al suo interno il TFR maturato e lo aveva regolarmente versato ai suoi ex dipendenti alla maturazione del relativo diritto;
che, accortasi della problematica, aveva prontamente interloquito con gli Uffici dell' procedendo alla richiesta di CP
regolarizzazione e, in seguito alla quantificazione, nonché al successivo pagamento della parte contributiva;
che, pertanto, non potevano essere applicate le sanzioni previste per l'evasione, come aveva fatto l' che vi CP
era stata violazione di legge, in quanto nel caso di specie non vi era stata alcuna evasione o omissione contributiva né ricorreva l'intenzione di non versare contributi o premi, risultando vero il contrario;
che l'applicazione della sanzione era del tutto erronea e illegittima;
che, inoltre, l'importo indicato a titolo di sanzioni nel prospetto di calcolo ammontava a euro
28.756,75, mentre l'importo dei contributi nello stesso documento ammontava a euro 47.675,30; che l'art. 116, coma 8, lett. b), prevedeva che: “
… la sanzione civile non può essere superiore al 60 percento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”; che dal confronto delle cifre, risultava che il totale delle sanzioni applicate a essa ricorrente (euro 28.756,75) era superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi (pari ad euro 28.605,18, ovvero euro 47.675,30 x60%), con la conseguenza che le sanzioni non erano dovute;
che l non aveva fatto CP applicazione dell'art. 116, comma 13, della Legge n. 388/2000 secondo cui
“Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'art. 1282 c.c.”; che il caso di specie rientrava nella predetta previsione che escludeva l'applicazione di sanzioni, e dei conseguenti interessi sulle obbligazioni pecuniarie;
che l' CP
non aveva fatto applicazione dell'art. 116, comma 20, della Legge n.
388/2000 secondo cui “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente …”; che essa ricorrente, sin dal momento del trasferimento delle 6 unità da
[...]
ovvero sin dal 25 settembre 2012, aveva sempre versato CP_2
regolarmente le aliquote contributive dovute, pertanto tutti i versamenti contributivi e il pagamento del TFR (accantonato presso l'Azienda sino alla regolarizzazione) conseguente ai lavoratori era sempre stato eseguito in completa buona fede;
che essa ricorrente non solo non aveva violato la più grave ipotesi prevista dalla lettera b) (evasione), ma non aveva neanche commesso la meno grave violazione di cui alla lettera a), ovvero l'omissione/ritardo nel pagamento;
che l'accertamento dell' era tardivo, CP
perché dal momento del conferimento di ramo di azienda con trasferimento del personale da a essa società ricorrente, avvenuto il Controparte_2
25 settembre 2012, erano trascorsi 11 anni durante i quali, come dedotto,
l avrebbe potuto procedere ai dovuti controlli sulla base delle denunce e CP
registrazioni obbligatorie;
che l'accertamento era tardivo, ingiustificato, lesivo del principio di affidamento dato che il suo operato era frutto di un errore commesso in buona fede dal professionista che seguiva essa società ricorrente all'epoca; che, secondo lo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (nel caso di specie sul soggetto legittimato al versamento del TFR), l'Amministrazione doveva comunicare al contribuente l'invito a fornire chiarimenti entro un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, determinandosi altrimenti la nullità del provvedimento conseguente;
che l aveva violato tale norma, dato che una tempestiva CP
richiesta di chiarimenti (anche in ordine agli elementi acquisiti d'ufficio nel corso degli anni) avrebbe potuto portare ad esiti differenti;
che era stato violato anche l'art. 10 della Legge 212/2000 secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione erano improntati al principio della collaborazione e buona fede;
che la pubblica amministrazione doveva tener conto della tutela del legittimo affidamento del contribuente, che era espressione di un principio informatore non solo dell'ordinamento (speciale) tributario, ma dell'ordinamento giuridico generale;
che, in subordine, nel caso di specie, in luogo delle previsioni di cui al comma 8, lett. b), dovevano applicarsi quelle sancite nel comma 8, lett. a), a tenore del quale: “Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragion d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”; che, infatti, tutti i rapporti dei propri dipendenti, compresi quelli trasferiti da erano sempre stati Controparte_2
regolari, per cui l' avrebbe potuto rilevare dalle denunce e registrazioni CP
obbligatorie l'ammontare degli omessi versamenti del TFR;
che, pertanto, doveva essere applicata tale norma con necessità di procedere al ricalcolo delle sanzioni eventualmente dovute, atteso che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, nel caso di specie i versamenti della ricorrente erano sempre stati regolari e non vi era mai stato alcun intento fraudolento;
che doveva essere sospesa l'efficacia dell'avviso di pagamento sussistendo sia il requisito del fumus boni iuris che quello del periculum in mora. Concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva l eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP
in opposizione per tardività, non essendo stato rispettato dalla controparte il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 del Decreto legislativo n. 46/1999. Assumeva, altresì, che la società opponente aveva presentato in data 10 febbraio 2022, una prima richiesta di attribuzione del Codice di attribuzione presso l' CP
1R (aziende in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria) tramite cassetto bidirezionale;
che l'azienda non era obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria poiché aveva in meno di 50 dipendenti, ma aveva richiesto l'attribuzione del suddetto codice sulla base del passaggio di alcuni dipendenti dalla Società
[...]
alla Società Cinecittà Panalight S.r.l., avvenuta il 25 settembre CP_2
2012; che esso aveva rigettato la richiesta in prima istanza, vista la CP
carenza della documentazione allegata, in quanto non vera alcun riferimento alcuno ai lavoratori oggetto del passaggio;
che in data 21 febbraio 2022, sempre tramite cassetto bidirezionale, la società ricorrente, aveva fornito i nominativi richiesti, ma l'istanza era stato nuovamente respinta con la seguente motivazione: “dai controlli effettuati negli archivi dell'Istituto non risulta un passaggio diretto dei dipendenti dalla Controparte_4
alla Società , in quanto da controlli effettuati Parte_3
sugli archivi AV (comunicazione obbligatoria mediante il quale i datori di lavoro adempiono, direttamente o tramite i soggetti abilitati, all'obbligo di comunicazione anche per cessione di contratto, come da Decreto
Interministeriale del 30 ottobre 2007) non sono presenti AV lavoratori per cessione di contratto o ramo d'azienda”; che, sempre da informazioni inviate tramite cassetto, si era stato specificato come nemmeno per le denunce individuali dei lavoratori nel mese di inizio fosse stato indicato il codice 2T, per l'inizio del rapporto lavorativo (ovvero “cessazione e conseguente assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento
d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo
d'imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico” ); che esso Istituto aveva, pertanto, invitato la società a specificare se si fosse trattato di passaggio diretto inviando la documentazione comprovante;
che l'invito non era aveva trovato riscontro;
che l'attribuzione del C.A. 1R era avvenuta solamente dopo la segnalazione del lavoratore che Persona_2
aveva presentato domanda di liquidazione diretta al Fondo di Tesoreria, allegando alla domanda la documentazione necessaria per l'attribuzione del codice 1R, per cui esso aveva attribuito d'ufficio il C.A. 1R in data 19 CP
maggio 2023 (in allegato il cassetto) per rendere possibile la liquidazione della prestazione al lavoratore;
che, successivamente, in data 9 giugno 2023 e
13 giugno 2023, esso aveva inviato alla società ricorrente le CP
regolarizzazioni per il versamento di quote TFR da versare al fondo di
Tesoreria, riguardanti i periodi da 01/2017 a 04/2023; che la società aveva provveduto al versamento oltre i 12 mesi dal termine previsto per il versamento di contributi o premi;
che, pertanto, come previsto dalla circolare n. 110 del 23 maggio 2001, al punto 1.3 le sanzioni applicate nel caso di specie erano state calcolate come evasione;
che, infatti, nell'ambito della previsione dell'evasione, l'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 8, lettera b) stabiliva che, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi (sei mesi nella previgente normativa di cui alla L. n. 662/1996) dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti erano tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
che in caso di mancata osservanza dell'anzidetto termine per il pagamento, doveva trovare applicazione la sanzione civile ordinaria prevista per il caso di evasione;
che, pertanto, le sanzioni civili in questione, richieste da esso Istituto e correlate all'omesso versamento della contribuzione, erano pienamente dovute ed erano state esattamente calcolate;
che nel caso di specie la normativa di riferimento era la
Legge n. 388/2000; che, in caso di evasione (anche parziale) dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali, il trasgressore era tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi;
che la sanzione civile non poteva essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
che, una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%), senza che si fosse provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturavano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del
D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del D.L. n. 46/1999); che, con riguardo alla sospensiva, esso Ente aveva operato legittimamente;
che, in ogni caso,
l'opponente non aveva dato dimostrazione di gravi motivi che dimostrassero l'esistenza di eventi o situazioni tali da giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare;
che, inoltre, parte ricorrente non aveva documentato i gravi motivi ovvero il rilevante pregiudizio che avrebbe potuto arrecargli l'esecuzione; che il rilevante pregiudizio andava individuato nel rischio grave, specificamente documentato, di vedere "seriamente" compromesso lo svolgimento dell'attività; che, a tal fine, il Giudice doveva operare un giudizio di relazione tra la somma al cui pagamento era esposto
1'opponente e la consistenza della sua situazione economica;
che, nella fattispecie, nessun elemento circa l'eventuale influenza dell'esecuzione sull'attività economica aveva offerto l'opponente che si era limitato a una richiesta di sospensione del tutto generica e di stile. Concludeva come in epigrafe trascritto. All'odierna udienza veniva decisa con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui viene data lettura.
*****
In primo luogo deve essere rilevata l'ammissibilità della domanda poiché proposta ex art. 24, comma 5, D.l.vo n. 46/99 entro il termine decadenziale di
40 giorni dalla notifica dell'avviso (19 marzo 2024), avendo depositato il ricorso in data 24 aprile 2024.
Con riferimento all'iscrizione al Fondo Tesoreria dell si rileva che con CP
l'art. 1 commi 755 e ss. della Legge n. 296/2006 è stato istituito il “Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile” (Fondo di
Tesoreria . Tale Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di CP
cui all'art. 2120 c.c. maturata da parte del lavoratore del settore privato a partire dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005. Il contributo dovuto assume la natura di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Il predetto obbligo sussiste nei confronti dei datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti - computati secondo i criteri indicati dal D.M. del 30 gennaio 2007 di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 755 e 756 della legge istitutiva del Fondo di Tesoreria - con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l'art. 2120 c.c. a fini del trattamento del TFR ed al verificarsi dei seguenti casi: manifestazione della volontà del dipendente di mantenere in tutto od in parte il TFR di cui all'art. 2120 c.c.; per il solo lasso temporale fino al momento del conferimento del TFR, in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006
(che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite od esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione.
Nel merito, deve innanzitutto rilevarsi che è pacifico che nel periodo controverso (25 settembre 2012 – aprile 2023) la resistente non abbia versato la quota mensile del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria ai sensi della
Legge 296/2006, pur essendone obbligata per avere acquistato in data 6 agosto 2012 dalla società il ramo d'azienda “Mezzi Controparte_2
tecnici” nel quale erano ricompresi sei lavoratori per i quali la società cedente versava il TFR al Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, Controparte_2
commi 755 e ss., Legge n. 296/2006. La società stessa non contesta la fondatezza del credito contributivo, ma solo la debenza delle sanzioni. Ai sensi dell'art. 116 comma 8 L. 388/2000 “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi
o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Tanto premesso è fuori di dubbio che nel caso di specie si verta in tema di evasione contributiva e non di omissione contributiva. È, infatti, pacifico che la società resistente abbia omesso le denunce contributive relative alla quota di TFR nel periodo controverso. In ordine alla censura relativa al regime sanzionatorio dell'evasione applicato dall'istituto si osserva quanto segue.
Come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza 28966/11 "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all (attraverso i CP
cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza
l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011 e nello stesso senso Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 9464 del 30 aprile 2014,
Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 17119 del 25 agosto 2015; Cass. civ., Sez. Lav.,
Sentenza n. 17771 dell'8 settembre 2015, Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n.
6405 del 13 marzo 2017, Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 10427 del 2 maggio
2018, Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 5000 del 16 febbraio 2023, Cass. civ.,
Sez. Lav., Ordinanza n. 8115 del 21 marzo 2023). Ne consegue pertanto che la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento mentre con il termine occultamento, integrante l'evasione, si è voluto ricomprendere non solo l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma altresì la mancata o incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria con cui è celata all'ente previdenziale e, quindi occultata, l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione. Inoltre, in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla lett. b) dell'art. 116 comma 8 della Legge n. 388/2000 l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di consentire de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto. Quindi, secondo la Suprema Corte, in linea generale,
l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione, da un lato, configura
“occultamento” dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate, e dall'altro e al contempo, fa presumere la esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, senza che questa interpretazione conduca all'inutilità della modifica normativa introdotta dalla Legge n.
388/2000, posto che, al contrario, proprio il rilievo dato all'elemento intenzionale consente di escludere l'ipotesi della evasione anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, così che la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio al carico di datore inadempiente, attraverso la allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanze).
Rilevato che nel caso di specie è venuta a conoscenza dell'omissione CP
contributiva in modo chiaro e completo soltanto a seguito della segnalazione del lavoratore (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente), Persona_2
mentre le precedenti richieste di attribuzione del codice 1R avanzate dalla società erano del tutto generiche, in quanto la prima istanza non presentava l'indicazione dei nominativi dei lavoratori oggetto del passaggio dalla società alla società (cfr. doc. n. 1 del Controparte_2 Parte_1
fascicolo di parte resistente) e la seconda non era corredata dalla comunicazione obbligatoria della cessione del contratto ai sensi del Decreto
Interministeriale del 30 ottobre 2007 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente). Né risulta che la società ricorrente abbia fornito tempestivamente tale comunicazione completa, prima della segnalazione del lavoratore che aveva presentato domanda di liquidazione diretta al Persona_2
Fondo di Tesoreria, allegando alla domanda la documentazione necessaria per l'attribuzione del codice 1R, per cui esso aveva attribuito d'ufficio CP
il C.A. 1R in data 19 maggio 2023 (in allegato il cassetto) per rendere possibile la liquidazione della prestazione al lavoratore. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può ritenersi la buona fede della parte ricorrente dalla cui condotta si ricava l'intento di sottrarsi all'obbligo contributivo del versamento dei TFR al Fondo di Tesoreria In definitiva CP
il fatto che i lavoratori fossero registrati, che vi fosse il lul, che venissero pagati i contributi mensili, non toglie che per il periodo controverso – pacificamente – la società avesse omesso di effettuare una denuncia contributiva completa e relativa anche alla quota di t.f.r. e che, come appunto chiarito dalla giurisprudenza, tale circostanza integri senz'altro l'ipotesi dell'evasione. Al contrario la meno grave ipotesi dell'omissione ricorre allorché, ferma la sussistenza della registrazione del rapporto di lavoro e di una denuncia contributiva completa e veritiera, il datore di lavoro ometta di effettuare il pagamento dei contributi in tutto o in parte. Peraltro, la società ricorrente non ha dato prova di avere effettuato tempestivamente a norma dell'art. 116 comma 8 lett. b il pagamento dei contributi dovuti. Infatti, la società avrebbe potuto beneficiare del più favorevole regime sanzionatorio di cui alla lettera b), secondo inciso, ove entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento avesse provveduto alla regolarizzazione contributiva, effettuando il versamento delle somme dovute nei trenta giorni dall'auto denuncia. Non vi è tuttavia allegazione e prova della ricorrenza di siffatte condizioni. Inoltre, premesso che nella fattispecie non può trovare applicazione lo Statuto del contribuente il quale, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, corretto appare l'importo indicato nel prospetto di calcolo ammontante a euro 28.756,75, avendo chiarito l' che una volta CP
raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%), senza che si fosse provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturavano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R.
602/1973. Peraltro, ciò risulta evincibile dallo stesso avviso di addebito impugnato nel quale sono elencate le singole voci che hanno contribuito alla determinazione della somma richiesta dall' Le spese di lite seguono la CP
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Roma 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16253 del ruolo generale per l'anno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 17 marzo 2025 e vertente
TRA
in persona del suo amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
Apollodoro n. 26, presso lo studio degli avv.ti Nuri Venturelli e Alberto
Manconi che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso in opposizione
RICORRENTE
E
- Controparte_1
in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , sito in Roma, via CP
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti in virtù di procura generale alle liti rep n. 37875 rogito 7313 del 22 marzo 2024 per atti notaio di Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso l'avviso di addebito n.
39720240001153310000 del 9 marzo 2024 notificato in data 19 marzo 2024 dell'importo di euro 29.024,27 emesso dall' Sede di Roma Tiburtino CP
intimante il pagamento della somma di euro 29.024,27, a titolo di
“Inadempienza 3005 – Regolarizzazione spontanea – Regime sanzionatorio
L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)”, sanzioni evasione e interessi per il periodo dal 1/2017 al 04/2023, nonché degli atti a questo sottesi e presupposti, e così l'invito a regolarizzare del 30 ottobre 2023 ed il prospetto sanzioni manuale del 9 novembre 2023.
CONCLUSIONI:
per il ricorrente:
“ - In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito
n. 397 2024 00011533 10 000 del 9.3.2024, ricorrendo i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
397 2024 00011533 10 000 del 9.3.2024 e degli atti allo stesso sottesi e presupposti, e così l'invito a regolarizzare del 30.10.2023 ed il prospetto calcolo sanzioni manuale del 9.11.2023, attesa la non debenza delle sanzioni ed interessi e così disporre l'annullamento dei predetti atti per tutti i motivi spiegati nel ricorso;
- Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittima quantificazione degli interessi operata sulla base dell'art. 116, comma 8, lett.
b, L. 388/2000 e, per tali motivi, escludere dall'avviso di addebito impugnato tali voci o comunque quantificarle sulla base dell'art. 116, comma
8, lett. a) della citata disposizione di legge.
Con vittoria dei compensi e spese di lite”.
Per l' CP
“- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità per tardività;
In via gradata, rigettare l'opposizione perché infondate in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto con conseguente condanna di controparte al pagamento degli importi ivi portati, oltre sanzioni sino al soddisfo, Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024 la società Parte_1
conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di
[...] CP
addebito n. n. 39720240001153310 000, notificato in data 19 marzo 2024 dell'importo di euro 29.024,27 a titolo di “Inadempienza 3005 – Regolarizzazione spontanea – Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.
116, comma 8, lett. b)”, sanzioni evasione e interessi per il periodo dal 1/2017 al 04/2023, nonché degli atti a questo sottesi e presupposti, e così l'invito a regolarizzare del 30 ottobre 2023 e il prospetto sanzioni manuale del 9 novembre 2023. Deduceva che essa società aveva acquistato in data 6 agosto
2012 dalla società il ramo d'azienda “ , Controparte_2 Parte_2
sito in Roma Via Tuscolana n. 1055, costituito da attrezzature, avviamento e dal personale in esso impiegato, pari a 6 unità; che la titolarità del rapporto di lavoro delle 6 unità, pertanto, a decorrere dal 25 settembre 2012, era passata in capo a essa che la atteso il Parte_1 Controparte_2
superamento dei limiti dimensionali, versava il TFR al Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e ss., Legge n. 296/2006, tuttavia essa ricorrente, all'epoca seguita da un consulente del lavoro diverso da quello attuale aveva proceduto, relativamente ai lavoratori già impegnati nella azienda cedente, a formalizzare, forse erroneamente, una comunicazione di assunzione ex novo;
che dal momento del passaggio del personale, ovvero dal 25 settembre 2012, essa ricorrente aveva accantonato presso di sé il TFR senza versarlo al Fondo di Tesoreria, con conseguente mancata attribuzione del codice 1R; che la CP
problematica si era evidenziata solo in data successiva al 31 maggio 2022 allorquando essa ricorrente, a fronte del pensionamento di uno dei lavoratori coinvolti nel conferimento di ramo d'azienda (sig. ), gli aveva Persona_2
corrisposto il TFR accantonato presso l'azienda a decorrere dal 25 settembre
2012 senza versargli anche la quota precedente versata al Fondo di Tesoreria;
che essa società ricorrente aveva formalizzato istanza di regolarizzazione spontanea dei contributi e, dopo una serie di problematiche tecniche, l
[...]
aveva attribuito il codice 1R e aveva invitato alla regolarizzazione CP_3
dei periodi non prescritti, dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2023, il tutto come da pec inoltrata dal geom. al funzionario dott. in data Per_3 CP Per_4
4 agosto 2023; che sulla base dei conteggi dell' essa società aveva versato CP
l'importo di euro 49.394,15 corrispondente alla quota TFR dei quattro dipendenti ancora assunti senza corrispondere la quota sanzioni di euro
28.765,75, del tutto ingiustificata e conteggiata come da prospetto calcolo sanzioni manuale richiamato;
che aveva invitato l' a procedere CP
all'annullamento delle sanzioni ritenute illegittime e afflittive;
che l'Istituto previdenziale aveva risposto con pec del 20 dicembre 2023 facendo presente che non era possibile accogliere la richiesta per il cambio del regime sanzionatorio;
che la pretesa dell' di applicare a essa società ricorrente le CP
sanzioni per evasione ex art. 116, comma 8, lett. b), Legge n. 388/2000 era illegittima e doveva essere annullata;
che nel caso di specie, il comportamento di totale buona fede di essa ricorrente non era mai stato connotato da intenti di evasione;
che, al contrario, aveva sempre trattenuto al suo interno il TFR maturato e lo aveva regolarmente versato ai suoi ex dipendenti alla maturazione del relativo diritto;
che, accortasi della problematica, aveva prontamente interloquito con gli Uffici dell' procedendo alla richiesta di CP
regolarizzazione e, in seguito alla quantificazione, nonché al successivo pagamento della parte contributiva;
che, pertanto, non potevano essere applicate le sanzioni previste per l'evasione, come aveva fatto l' che vi CP
era stata violazione di legge, in quanto nel caso di specie non vi era stata alcuna evasione o omissione contributiva né ricorreva l'intenzione di non versare contributi o premi, risultando vero il contrario;
che l'applicazione della sanzione era del tutto erronea e illegittima;
che, inoltre, l'importo indicato a titolo di sanzioni nel prospetto di calcolo ammontava a euro
28.756,75, mentre l'importo dei contributi nello stesso documento ammontava a euro 47.675,30; che l'art. 116, coma 8, lett. b), prevedeva che: “
… la sanzione civile non può essere superiore al 60 percento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”; che dal confronto delle cifre, risultava che il totale delle sanzioni applicate a essa ricorrente (euro 28.756,75) era superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi (pari ad euro 28.605,18, ovvero euro 47.675,30 x60%), con la conseguenza che le sanzioni non erano dovute;
che l non aveva fatto CP applicazione dell'art. 116, comma 13, della Legge n. 388/2000 secondo cui
“Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'art. 1282 c.c.”; che il caso di specie rientrava nella predetta previsione che escludeva l'applicazione di sanzioni, e dei conseguenti interessi sulle obbligazioni pecuniarie;
che l' CP
non aveva fatto applicazione dell'art. 116, comma 20, della Legge n.
388/2000 secondo cui “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente …”; che essa ricorrente, sin dal momento del trasferimento delle 6 unità da
[...]
ovvero sin dal 25 settembre 2012, aveva sempre versato CP_2
regolarmente le aliquote contributive dovute, pertanto tutti i versamenti contributivi e il pagamento del TFR (accantonato presso l'Azienda sino alla regolarizzazione) conseguente ai lavoratori era sempre stato eseguito in completa buona fede;
che essa ricorrente non solo non aveva violato la più grave ipotesi prevista dalla lettera b) (evasione), ma non aveva neanche commesso la meno grave violazione di cui alla lettera a), ovvero l'omissione/ritardo nel pagamento;
che l'accertamento dell' era tardivo, CP
perché dal momento del conferimento di ramo di azienda con trasferimento del personale da a essa società ricorrente, avvenuto il Controparte_2
25 settembre 2012, erano trascorsi 11 anni durante i quali, come dedotto,
l avrebbe potuto procedere ai dovuti controlli sulla base delle denunce e CP
registrazioni obbligatorie;
che l'accertamento era tardivo, ingiustificato, lesivo del principio di affidamento dato che il suo operato era frutto di un errore commesso in buona fede dal professionista che seguiva essa società ricorrente all'epoca; che, secondo lo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (nel caso di specie sul soggetto legittimato al versamento del TFR), l'Amministrazione doveva comunicare al contribuente l'invito a fornire chiarimenti entro un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, determinandosi altrimenti la nullità del provvedimento conseguente;
che l aveva violato tale norma, dato che una tempestiva CP
richiesta di chiarimenti (anche in ordine agli elementi acquisiti d'ufficio nel corso degli anni) avrebbe potuto portare ad esiti differenti;
che era stato violato anche l'art. 10 della Legge 212/2000 secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione erano improntati al principio della collaborazione e buona fede;
che la pubblica amministrazione doveva tener conto della tutela del legittimo affidamento del contribuente, che era espressione di un principio informatore non solo dell'ordinamento (speciale) tributario, ma dell'ordinamento giuridico generale;
che, in subordine, nel caso di specie, in luogo delle previsioni di cui al comma 8, lett. b), dovevano applicarsi quelle sancite nel comma 8, lett. a), a tenore del quale: “Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragion d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”; che, infatti, tutti i rapporti dei propri dipendenti, compresi quelli trasferiti da erano sempre stati Controparte_2
regolari, per cui l' avrebbe potuto rilevare dalle denunce e registrazioni CP
obbligatorie l'ammontare degli omessi versamenti del TFR;
che, pertanto, doveva essere applicata tale norma con necessità di procedere al ricalcolo delle sanzioni eventualmente dovute, atteso che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, nel caso di specie i versamenti della ricorrente erano sempre stati regolari e non vi era mai stato alcun intento fraudolento;
che doveva essere sospesa l'efficacia dell'avviso di pagamento sussistendo sia il requisito del fumus boni iuris che quello del periculum in mora. Concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva l eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP
in opposizione per tardività, non essendo stato rispettato dalla controparte il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito di cui all'art. 24 del Decreto legislativo n. 46/1999. Assumeva, altresì, che la società opponente aveva presentato in data 10 febbraio 2022, una prima richiesta di attribuzione del Codice di attribuzione presso l' CP
1R (aziende in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria) tramite cassetto bidirezionale;
che l'azienda non era obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria poiché aveva in meno di 50 dipendenti, ma aveva richiesto l'attribuzione del suddetto codice sulla base del passaggio di alcuni dipendenti dalla Società
[...]
alla Società Cinecittà Panalight S.r.l., avvenuta il 25 settembre CP_2
2012; che esso aveva rigettato la richiesta in prima istanza, vista la CP
carenza della documentazione allegata, in quanto non vera alcun riferimento alcuno ai lavoratori oggetto del passaggio;
che in data 21 febbraio 2022, sempre tramite cassetto bidirezionale, la società ricorrente, aveva fornito i nominativi richiesti, ma l'istanza era stato nuovamente respinta con la seguente motivazione: “dai controlli effettuati negli archivi dell'Istituto non risulta un passaggio diretto dei dipendenti dalla Controparte_4
alla Società , in quanto da controlli effettuati Parte_3
sugli archivi AV (comunicazione obbligatoria mediante il quale i datori di lavoro adempiono, direttamente o tramite i soggetti abilitati, all'obbligo di comunicazione anche per cessione di contratto, come da Decreto
Interministeriale del 30 ottobre 2007) non sono presenti AV lavoratori per cessione di contratto o ramo d'azienda”; che, sempre da informazioni inviate tramite cassetto, si era stato specificato come nemmeno per le denunce individuali dei lavoratori nel mese di inizio fosse stato indicato il codice 2T, per l'inizio del rapporto lavorativo (ovvero “cessazione e conseguente assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento
d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo
d'imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico” ); che esso Istituto aveva, pertanto, invitato la società a specificare se si fosse trattato di passaggio diretto inviando la documentazione comprovante;
che l'invito non era aveva trovato riscontro;
che l'attribuzione del C.A. 1R era avvenuta solamente dopo la segnalazione del lavoratore che Persona_2
aveva presentato domanda di liquidazione diretta al Fondo di Tesoreria, allegando alla domanda la documentazione necessaria per l'attribuzione del codice 1R, per cui esso aveva attribuito d'ufficio il C.A. 1R in data 19 CP
maggio 2023 (in allegato il cassetto) per rendere possibile la liquidazione della prestazione al lavoratore;
che, successivamente, in data 9 giugno 2023 e
13 giugno 2023, esso aveva inviato alla società ricorrente le CP
regolarizzazioni per il versamento di quote TFR da versare al fondo di
Tesoreria, riguardanti i periodi da 01/2017 a 04/2023; che la società aveva provveduto al versamento oltre i 12 mesi dal termine previsto per il versamento di contributi o premi;
che, pertanto, come previsto dalla circolare n. 110 del 23 maggio 2001, al punto 1.3 le sanzioni applicate nel caso di specie erano state calcolate come evasione;
che, infatti, nell'ambito della previsione dell'evasione, l'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 8, lettera b) stabiliva che, qualora la denuncia della situazione debitoria fosse effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi (sei mesi nella previgente normativa di cui alla L. n. 662/1996) dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e sempreché il versamento dei contributi o premi fosse effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti erano tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
che in caso di mancata osservanza dell'anzidetto termine per il pagamento, doveva trovare applicazione la sanzione civile ordinaria prevista per il caso di evasione;
che, pertanto, le sanzioni civili in questione, richieste da esso Istituto e correlate all'omesso versamento della contribuzione, erano pienamente dovute ed erano state esattamente calcolate;
che nel caso di specie la normativa di riferimento era la
Legge n. 388/2000; che, in caso di evasione (anche parziale) dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali, il trasgressore era tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi;
che la sanzione civile non poteva essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
che, una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%), senza che si fosse provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturavano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del
D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del D.L. n. 46/1999); che, con riguardo alla sospensiva, esso Ente aveva operato legittimamente;
che, in ogni caso,
l'opponente non aveva dato dimostrazione di gravi motivi che dimostrassero l'esistenza di eventi o situazioni tali da giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare;
che, inoltre, parte ricorrente non aveva documentato i gravi motivi ovvero il rilevante pregiudizio che avrebbe potuto arrecargli l'esecuzione; che il rilevante pregiudizio andava individuato nel rischio grave, specificamente documentato, di vedere "seriamente" compromesso lo svolgimento dell'attività; che, a tal fine, il Giudice doveva operare un giudizio di relazione tra la somma al cui pagamento era esposto
1'opponente e la consistenza della sua situazione economica;
che, nella fattispecie, nessun elemento circa l'eventuale influenza dell'esecuzione sull'attività economica aveva offerto l'opponente che si era limitato a una richiesta di sospensione del tutto generica e di stile. Concludeva come in epigrafe trascritto. All'odierna udienza veniva decisa con la presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. di cui viene data lettura.
*****
In primo luogo deve essere rilevata l'ammissibilità della domanda poiché proposta ex art. 24, comma 5, D.l.vo n. 46/99 entro il termine decadenziale di
40 giorni dalla notifica dell'avviso (19 marzo 2024), avendo depositato il ricorso in data 24 aprile 2024.
Con riferimento all'iscrizione al Fondo Tesoreria dell si rileva che con CP
l'art. 1 commi 755 e ss. della Legge n. 296/2006 è stato istituito il “Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile” (Fondo di
Tesoreria . Tale Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di CP
cui all'art. 2120 c.c. maturata da parte del lavoratore del settore privato a partire dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005. Il contributo dovuto assume la natura di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Il predetto obbligo sussiste nei confronti dei datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti - computati secondo i criteri indicati dal D.M. del 30 gennaio 2007 di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 755 e 756 della legge istitutiva del Fondo di Tesoreria - con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l'art. 2120 c.c. a fini del trattamento del TFR ed al verificarsi dei seguenti casi: manifestazione della volontà del dipendente di mantenere in tutto od in parte il TFR di cui all'art. 2120 c.c.; per il solo lasso temporale fino al momento del conferimento del TFR, in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006
(che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite od esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione.
Nel merito, deve innanzitutto rilevarsi che è pacifico che nel periodo controverso (25 settembre 2012 – aprile 2023) la resistente non abbia versato la quota mensile del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria ai sensi della
Legge 296/2006, pur essendone obbligata per avere acquistato in data 6 agosto 2012 dalla società il ramo d'azienda “Mezzi Controparte_2
tecnici” nel quale erano ricompresi sei lavoratori per i quali la società cedente versava il TFR al Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, Controparte_2
commi 755 e ss., Legge n. 296/2006. La società stessa non contesta la fondatezza del credito contributivo, ma solo la debenza delle sanzioni. Ai sensi dell'art. 116 comma 8 L. 388/2000 “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi
o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Tanto premesso è fuori di dubbio che nel caso di specie si verta in tema di evasione contributiva e non di omissione contributiva. È, infatti, pacifico che la società resistente abbia omesso le denunce contributive relative alla quota di TFR nel periodo controverso. In ordine alla censura relativa al regime sanzionatorio dell'evasione applicato dall'istituto si osserva quanto segue.
Come osservato dalla Suprema Corte con la sentenza 28966/11 "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all (attraverso i CP
cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza
l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011 e nello stesso senso Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 9464 del 30 aprile 2014,
Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 17119 del 25 agosto 2015; Cass. civ., Sez. Lav.,
Sentenza n. 17771 dell'8 settembre 2015, Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n.
6405 del 13 marzo 2017, Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza n. 10427 del 2 maggio
2018, Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 5000 del 16 febbraio 2023, Cass. civ.,
Sez. Lav., Ordinanza n. 8115 del 21 marzo 2023). Ne consegue pertanto che la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento mentre con il termine occultamento, integrante l'evasione, si è voluto ricomprendere non solo l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma altresì la mancata o incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria con cui è celata all'ente previdenziale e, quindi occultata, l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione. Inoltre, in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla lett. b) dell'art. 116 comma 8 della Legge n. 388/2000 l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di consentire de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto. Quindi, secondo la Suprema Corte, in linea generale,
l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione, da un lato, configura
“occultamento” dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate, e dall'altro e al contempo, fa presumere la esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, senza che questa interpretazione conduca all'inutilità della modifica normativa introdotta dalla Legge n.
388/2000, posto che, al contrario, proprio il rilievo dato all'elemento intenzionale consente di escludere l'ipotesi della evasione anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, così che la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio al carico di datore inadempiente, attraverso la allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanze).
Rilevato che nel caso di specie è venuta a conoscenza dell'omissione CP
contributiva in modo chiaro e completo soltanto a seguito della segnalazione del lavoratore (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente), Persona_2
mentre le precedenti richieste di attribuzione del codice 1R avanzate dalla società erano del tutto generiche, in quanto la prima istanza non presentava l'indicazione dei nominativi dei lavoratori oggetto del passaggio dalla società alla società (cfr. doc. n. 1 del Controparte_2 Parte_1
fascicolo di parte resistente) e la seconda non era corredata dalla comunicazione obbligatoria della cessione del contratto ai sensi del Decreto
Interministeriale del 30 ottobre 2007 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente). Né risulta che la società ricorrente abbia fornito tempestivamente tale comunicazione completa, prima della segnalazione del lavoratore che aveva presentato domanda di liquidazione diretta al Persona_2
Fondo di Tesoreria, allegando alla domanda la documentazione necessaria per l'attribuzione del codice 1R, per cui esso aveva attribuito d'ufficio CP
il C.A. 1R in data 19 maggio 2023 (in allegato il cassetto) per rendere possibile la liquidazione della prestazione al lavoratore. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può ritenersi la buona fede della parte ricorrente dalla cui condotta si ricava l'intento di sottrarsi all'obbligo contributivo del versamento dei TFR al Fondo di Tesoreria In definitiva CP
il fatto che i lavoratori fossero registrati, che vi fosse il lul, che venissero pagati i contributi mensili, non toglie che per il periodo controverso – pacificamente – la società avesse omesso di effettuare una denuncia contributiva completa e relativa anche alla quota di t.f.r. e che, come appunto chiarito dalla giurisprudenza, tale circostanza integri senz'altro l'ipotesi dell'evasione. Al contrario la meno grave ipotesi dell'omissione ricorre allorché, ferma la sussistenza della registrazione del rapporto di lavoro e di una denuncia contributiva completa e veritiera, il datore di lavoro ometta di effettuare il pagamento dei contributi in tutto o in parte. Peraltro, la società ricorrente non ha dato prova di avere effettuato tempestivamente a norma dell'art. 116 comma 8 lett. b il pagamento dei contributi dovuti. Infatti, la società avrebbe potuto beneficiare del più favorevole regime sanzionatorio di cui alla lettera b), secondo inciso, ove entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento avesse provveduto alla regolarizzazione contributiva, effettuando il versamento delle somme dovute nei trenta giorni dall'auto denuncia. Non vi è tuttavia allegazione e prova della ricorrenza di siffatte condizioni. Inoltre, premesso che nella fattispecie non può trovare applicazione lo Statuto del contribuente il quale, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, corretto appare l'importo indicato nel prospetto di calcolo ammontante a euro 28.756,75, avendo chiarito l' che una volta CP
raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%), senza che si fosse provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturavano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R.
602/1973. Peraltro, ciò risulta evincibile dallo stesso avviso di addebito impugnato nel quale sono elencate le singole voci che hanno contribuito alla determinazione della somma richiesta dall' Le spese di lite seguono la CP
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Roma 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi