Sentenza breve 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 24/04/2025, n. 8032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8032 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4213 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
del decreto di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare-OMISSIS- presentata da -OMISSIS- in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-, provvedimento emesso dalla UTG Prefettura di Roma - S.U.I. in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato, preliminarmente, che il ricorso non risulta irricevibile, come eccepito dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Roma, poiché non è stata prodotta prova in atti da parte delle amministrazioni anzidette che l’atto impugnato è stato notificato al ricorrente prima del 20.1.2025, come, invece, indicato e dimostrato dalla parte ricorrente; in effetti, come allegato n. 1 alla memoria del 18.4.2025 è stato solo depositato l’atto di rigetto dell’istanza di emersione ma non anche eventuali notifiche del provvedimento adottato in data -OMISSIS-;
rilevato che viene impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha rigettato l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente, atto dipeso dalla circostanza che, con riferimento all’anno di imposta del 2019, il datore di lavoro è risultato avere avuto un reddito inferiore a quello richiesto; in particolare, pur a fronte di un reddito esposto pari a 27.452,00 euro, l’amministrazione ha evidenziato come dovessero essere decurtati da tale somma i contributi previdenziali dovuti, pari nella specie ad euro 6.620,63;
considerato che ai sensi dell’art. 9 D.M. 27.5.2020, per quanto di interesse nel caso specifico (lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia), l’ammissione alla procedura di emersione è stata condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi; è stato pure specificato che il coniuge ed i parenti entro il secondo grado potessero concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
considerato che la norma fa riferimento esclusivamente al “reddito imponibile”, che è pari, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 TUIR, al reddito complessivo del soggetto, detratti solo gli oneri deducibili e, tra questi, figurano esclusivamente i contributi previdenziali “versati” non quelli dovuti dal contribuente; conferma di tale circostanza deriva anche dalla consultazione eseguita al Punto Fisco il 10.7.2024 (cfr. all. 11 dei documenti prodotti dalle amministrazioni resistenti), dalla quale risulta che il reddito “netto” (LM036), cioè quello appunto imponibile, è stato nel 2019 pari ad euro 27.452,00;
considerato, pertanto, che la decurtazione operata dall’amministrazione non risulta conforme alla legge e, di conseguenza, il ricorso risulta fondato alla luce delle censure mosse nel merito da parte ricorrente (cfr. p. 19 e ss. del ricorso), con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato;
ritenuto che le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le parti resistenti al pagamento di euro 750,00 di spese di lite in favore del ricorrente, oltre alle spese legali pari al 15%, IVA e CPA, nonché alla restituzione del contributo unificato, somme tutte da distrarsi in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi nel ricorso antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.