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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1525/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1525/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SABBADINI SODI CESARE e dell'avv. SABBADINI SODI LAURA,
APPELLANTE contro
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHETTI MAURIZIO,
[...] P.IVA_2
APPELLATA avverso la sentenza non definitiva n. 780/2021 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il
7.11.2021, pubblicata in data 11.11.2021 e la sentenza definitiva n. 395/2023 emessa dal Tribunale di Prato, pubblicata il 12/06/2023.
CONCLUSIONI
In data 15.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 26 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ammissione in rito del presente appello, in totale riforma delle sentenze impugnate: in via preliminare: dichiarare comunque prescritta qualsivoglia domanda attrice inerente tutti gli addebiti annotati nei conti, ordinario e tecnico, per cui è causa nei dieci anni anteriori alla data di deposito della domanda di mediazione obbligatoria o, qualora non risultante, alla data di notifica dell'atto di citazione ed aventi natura solutoria, ivi comprese le rimesse dei conti anticipi e tecnici girocontate sul conto corrente ordinario secondo il principio enunciato da Cass. Civ. Ordinanza n. 926 del 13.01.2022;
Nel merito: in via principale: rigettare tutte le domande, anche istruttorie, nonché le eccezioni attrici in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non adeguatamente provate;
in via subordinata: in denegata e remota ipotesi di qualsivoglia loro accoglimento, totale o parziale, rideterminare l'effettivo dare e avere tra le parti in relazione a tutti i rapporti dedotti in giudizio limitando l'accoglimento delle domande attrici secondo la diversa somma che risulterà all'esito dell'integrazione/supplemento di CTU che si chiede eseguirsi sui punti e per i motivi come espressi in narrativa;
in tutti i casi con condanna alla restituzione di tutte le somme eventualmente già corrisposte da alla società appellata e Parte_1 che risultassero non dovute all'esito delle riformate sentenze, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo nonché ivi comprese le spese di lite del giudizio di primo grado nonché quelle di CTU ed ogni altra a vario titolo corrisposta.
In via istruttoria: si reitera l'opposizione all'ammissione dei mezzi di prova richiesti da controparte, CTU ed ordine di esibizione quest'ultimo formulato con istanza del 25.09.2018 avanzata ex art. 177 c.p.c. nel giudizio di primo grado;
si insiste affinché venga ammesso un supplemento di CTU tecnico contabile da effettuarsi sulla base di tutta la contrattualistica in atti, previa individuazione delle rimesse solutorie anche sui conti anticipi/tecnici girocontate sul c/c ordinario come da ordinanza Cass. Civ. n. 926/2022, limitando la ricostruzione dei rapporti ai periodi ove risultano gli estratti conto cronologicamente continuativi e completi di ogni loro parte (movimenti – riassunto scalare – dettaglio competenze), con applicazione della pari periodicità trimestrale nonchè degli interessi ultralegali per tutti i periodi in cui risultano documentalmente pattuiti.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, o in ipotesi con integrale e/o parziale loro compensazione stante la natura del giudizio”.
Per la parte appellata:
pagina 2 di 26 “in via preliminare, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta, in via preliminare ed assorbente;
nel merito, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con contestuale conferma della sentenza non definitiva n. 780/2021 e della sentenza definitiva n. 395/2023 emesse dal Tribunale di Prato in primo grado di giudizio ed oggi appellate;
rigettare in via istruttoria tutte le avverse richieste di rinnovazione e supplemento CTU nel presente grado di appello in quanto ultronee, superflue e non rilevanti per tutte le ragioni esposte nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio, o di entrambi i gradi con conferma di quanto già statuito sul punto dal precedente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La CP_3 Parte_2 citava in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, la Controparte_4
poi confluita in , chiedendo, con riferimento a tre
[...] Parte_1 rapporti di conto corrente, la sua condanna alla restituzione del complessivo importo di € 40.340,60, di cui € 1.745,31 per anatocismo, € 31.546,33 per usura nonché € 7048,96 per cms.
In particolare, l'attrice esponeva:
- di avere intrattenuto con la una serie di rapporti di Controparte_5 conto corrente trai quali:
• il conto corrente ordinario 262 (già 262/00) aperto già alla data del 15 giugno
1995 e chiuso in data 24 febbraio 2017;
• il conto corrente anticipi n 262/20, già aperto al I gennaio 2000;
• il conto corrente anticipi n 417/00, già aperto il I gennaio 2000;
- che la banca, a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, non aveva fornito la pagina 3 di 26 copia dei contratti;
- che le competenze dei due conti anticipi erano girocontate sul conto corrente ordinario generando l'effetto contabile del c.d. doppio anatocismo, con aggravio di costi per il correntista;
- che tutti i rapporti risultavano affidati ma, nonostante le richieste del cliente, la banca non aveva consegnato la documentazione integrale;
- che a seguito di verifica degli estratti, anche tramite proprio consulente, era risultata l'applicazione indebita, da parte della banca, di interessi ultralegali, anatocistici ed usurai, nonché per CMS, oltre che per indebita applicazione delle valute.
L'attrice contestava quindi:
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- l'applicazione di tassi usurari;
- l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
- l'indebita determinazione dei giorni di valuta.
Si costituiva la eccependo la nullità Controparte_4 dell'atto di citazione per violazione del disposto dell'art 163, comma 3 e 4 cpc, non essendo sufficientemente determinati i fatti costitutivi e l'oggetto della domanda. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande perché sfornite di prova ed eccepiva la prescrizione.
Dopo lo scambio delle memorie di rito, la causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'espletamento di una CTU per poi essere trattenuta in decisione.
Veniva quindi emessa la sentenza non definitiva n. 780/2021 e la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti ed integrazioni dal CTU, limitatamente all'accertamento del credito risultante dal conto corrente anticipi n. 417/00.
All'esito la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza non definitiva n. 780/2021 il Tribunale di Prato così statuiva:
“a) dichiara la nullità delle clausole relative alla applicazione di interessi in misura pagina 4 di 26 superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica ed alle ulteriori voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente al conto corrente n 262 ( già
262/00) ed ai conti anticipi n 262/20 e 417/00;
b) accerta il credito dell'attrice nei confronti della banca convenuta in € 21.688,38
a sul conto corrente n 262, al 24.2.2017 nonché in € 4738,10 sul conto anticipi n
262/20 al 30 giugno 2009;
c) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria, al fine di accertare l'effettivo saldo contabilizzato sul conto anticipi n 417, secondo quanto specificato in parte motiva;
d) riserva alla pronuncia definitiva la pronunzia sulle spese processuali”.
Nello specifico, il giudice dichiarava la nullità dei contratti per mancanza della pattuizione in forma scritta, ed in particolare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale, di anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
Dalla mancanza di prescrizioni negoziali complete con riferimento al conto corrente, il decidente faceva derivare anche per il conto anticipi dell'invalidità dell'applicazione di interessi corrispettivi o moratori superiori al tasso legale di cui all'art 1284 c.c.
Il giudice escludeva invece sia l'usura oggettiva che quella soggettiva.
L'eccezione di prescrizione veniva comunque ritenuta fondata, in assenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente ai dieci anni dal primo atto interruttivo, ravvisabile nella prima richiesta di ripetizione inoltrata ai fini della mediazione, pur precisando il giudice che questo incideva esclusivamente sul saldo del conto corrente n 262, non avendo invece rilievo ai fini della ricostruzione del saldo finale del rapporto del conto anticipi n. 262/20 e 417/00, sui quali non erano state rinvenute rimesse solutorie.
In definitiva, quindi, il Tribunale affermava i seguenti principi:
“a) sul contratto di conto corrente ordinario n 262. pagina 5 di 26 - applicando il tasso di interesse sostitutivo, senza alcuna capitalizzazione e senza
CMS.
Per quanto risulta dalla relazione di CTU depositata in data 8 aprile 2020, applicando i superiori principi si perviene alla ricostruzione del saldo di €
21688,38, a credito del cliente, in luogo del saldo di € 9.312,89, computato dalla banca al febbraio 2017, con una differenza di € 12.375,49.
b) sul conto cd anticipi n 262/20 :
- applicando il tasso di interesse sostitutivo, senza capitalizzazione e senza CMS, con una differenza a favore del correntista pari ad € 4738,10 al 30 giugno 2009.
c) sul conto cd anticipi n 417:
- applicando il tasso di interesse sostitutivo, senza capitalizzazione e senza CMS, con una differenza a favore del correntista pari ad € 6592,80 al 30 giugno 2009”.
Evidenziava però il decidente che dai documenti prodotti non risultava chiaro se il saldo a debito di € 99.930,70 al 30 giugno 2009 fosse rimasto inadempiuto, ovvero fosse stato contabilizzato sul conto corrente principale, rimettendo la causa sul ruolo per i conseguenti accertamenti.
Con la sentenza n. 395/2023 pubblicata il 12/06/2023 il Tribunale di Prato così statuiva:
“a)rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione rispetto a quanto statuito con la sentenza n. 780/2021, emessa in data 11.11.2021, in quanto il saldo del conto
417 (tecnico) deve ritenersi contabilizzato e compreso nel credito vantato dall'attrice sul c/c ordinario n. 262/00 (ordinario);
b) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7616,00, oltre CAP, IVA e spese generali nonché spese di CU e notifica e di CTU liquidate con distinti provvedimenti”.
In particolare, il giudice riteneva presuntivamente provato che il saldo a debito del conto anticipi fosse stato addebitato, mediante plurime annotazioni, sul conto principale, per cui non vi era necessità di effettuare un ulteriore conteggio dei rapporti dare/avere. pagina 6 di 26 Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1
Cont anche solo APPELLANTE o o banca) conveniva in giudizio, innanzi questa
Corte di Appello Controparte_2
(di seguito anche solo APPELLATA o ) proponendo gravame avverso CP_2 le sopra richiamate sentenze.
Parte appellante ritenendo le sentenze gravate errate e ingiuste, le impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione, travisamento ed erronea applicazione di legge in punto di onere di allegazione e prova nonché di interpretazione delle prove assunte – omesso esame dei fatti e delle prove documentali decisive per il giudizio - violazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c. ed anche 2967 c.c. in punto di onere della prova - inesistente, insufficiente, perplessa ed apparente, illogica ed omessa motivazione sui punti decisivi della controversia;
2) Nullità assoluta delle CTU a firma del Dott. – indagini Persona_1 peritali su fatti estranei al thema decidendum in violazione del principio dispositivo nonché extra mandato – violazione degli artt. 112, 115 e 183
c.p.c.;
3) Rapporto tra poteri officiosi del giudice e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - violazione artt. 112, 115 e 183 c.p.c..
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma delle sentenze gravate in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_2 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti delle pagina 7 di 26 sentenze impugnate, delle quali chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo l'appellante critica anzitutto la sentenza non definitiva, articolando le doglianze sotto vari profili.
1.1. Sotto un primo profilo viene criticata la decisione nella parte in cui il
Tribunale dichiara che i profili di invalidità attengono al contenuto delle condizioni praticate con riferimento ai tassi oltre la soglia usura, alla capitalizzazione anatocistica, alla commissione di massimo scoperto e ad ulteriori voci di costo non concordate, precisando che nella ricostruzione dei saldi dovrà tenersi conto del principio affermato da Cass. Civ. n. 11543/2019 con richiamo al c.d. saldo zero nelle ipotesi in cui il correntista sia convenuto, nonché conclude che, entro tali limiti e con l'onere della prova che ne deriva, sussiste l'interesse attuale della società attrice all'accertamento delle nullità negoziali e dell'entità del credito conseguente.
Tale critica è certamente fondata in astratto, in quanto in effetti il principio del c.d. saldo zero viene richiamato dal giudice senza alcun legame con la fattispecie presa in esame, visto che nel caso specifico la società correntista era attrice e non convenuta (per cui trovano applicazione i principi di Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
37800 del 27/12/2022), ma l'inciso non ha comunque avuto influenza nella decisione finale, essendo poi stati richiamati i conteggi del CTU, che non presuppongono l'azzeramento del saldo iniziale degli estratti conto disponibili. Cont
1.2. si duole anche del fatto che il giudice non abbia esaminato la sua eccezione di genericità della domanda, per avere agito sulla base CP_2
pagina 8 di 26 soltanto di due perizie di parte, depositando una porzione incompleta degli estratti conto.
Tale doglianza non è però condivisibile, essendo la giurisprudenza costantemente orientata nell'affermare che il correntista non è tenuto a produrre la serie integrale degli estratti conto per provare la sua domanda di ripetizione, risolvendosi la carenza probatoria in danno esclusivamente dei periodi non rappresentati (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022).
1.3. L'appellante contesta anche il capo della sentenza non definitiva con il quale
è stata dichiarata la nullità dei contratti per mancanza di pattuizione scritta. Viene infatti evidenziato che la parte attrice aveva in primo grado lamentato nullità limitate solo ad alcune delle clausole pattizie, senza mai contestare la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente ordinario, la cui esistenza veniva implicitamente ammessa. In relazione agli altri rapporti, poi, era stata la stessa attrice a produrre i contratti di apertura. Cont
lamenta poi che il CTU, e conseguentemente il giudice, non abbia esaminato i numerosi contratti di apertura di credito in conto corrente dalla stessa prodotti.
Si afferma, quindi, che, qualora il giudice avesse correttamente valutato le allegazioni e le prove documentali, avrebbe dovuto concludere per la legittimità della pattuizione dello ius variandi, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
La critica è corretta.
Pur avendo il giudice la facoltà di rilevare d'ufficio le nullità negoziali, tale attività deve innanzitutto essere basata su circostanze di fatto tempestivamente allegate dalle parti.
Per giurisprudenza costante, infatti, «Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in pagina 9 di 26 astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito» (Cass. n. 36353 del 2021, in massima).
La Suprema Corte ha nell'occasione precisato «che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati 'ex actis', in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”
(Cass., S.U., 7 maggio 2013, n. 10531 e, poi, Cass. 31 ottobre 2018, n. 27998).
In tale affermazione è peraltro indirettamente individuato anche il perimetro entro cui la rilevazione d'ufficio è consentita. “Lo svincolo rispetto alle preclusioni
è infatti condizionato all'emersione, dal materiale processuale già esistente, di fatti che siano idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso, dovendosi affermare che il potere-dovere di rilevazione officiosa di un'eccezione in senso lato si misura sull'ambito dei fatti legalmente acquisiti al processo nel momento in cui tale rilievo deve avere corso”. La rilevabilità d'ufficio manifesta, infatti, la possibilità che il giudice (o la parte, sollecitando la corrispondente questione) attribuisca significatività giuridica ad una “circostanza che, pur acquisita al processo
(attraverso affermazioni pregresse di parte, produzioni o qualunque incombente istruttorio legalmente svolto), non sia stata giuridicamente valorizzata dalle parti
(espressamente o comunque in modo inequivoco) entro i termini preclusivi che caratterizzano le attività destinate a individuare i fatti costitutivi o le eccezioni rispetto all'oggetto del contendere. Il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto”, pur se non valorizzato dalle parti, nel che consiste il proprium della “rilevazione” d'ufficio – anche rispetto alla proposizione di un'eccezione ad opera della parte – non va invece sovrapposto all'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse, né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un pagina 10 di 26 fatto del processo, all'acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo. Il giudice [… ha] il potere- dovere di dare corso alle piste probatorie finalizzate a verificare se siano dimostrabili certi fatti decisivi ma si deve pur sempre trattare di fatti già acquisiti al processo (Cass. 15 maggio 2018, n. 11845; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3047) e non di fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto ipotizzi la verificazione e ne esplori l'esistenza o i connotati. È del resto consolidata la massima per cui il rilievo officioso delle eccezioni può aversi se ed in quanto il contenuto fattuale di esse già emerga dagli atti (v. sulla scia di Cass.,
S.U., 10531/2013 cit., tra le molte, Cass. 22 ottobre 2015, n. 21524, Cass. 30 settembre 2016, n. 19567; Cass. 5 agosto 2021, n. 22371), il che si specifica ulteriormente nel senso che, al di là della prova dei fatti che fondano l'eccezione,
è la loro stessa esistenza o inesistenza a dover già essere interna al processo almeno come allegazione di parte o emergenza da un qualche dato istruttorio»
(Cass. n. 36353 del 2021, cit., in motivazione).
Non costituisce un ostacolo al rilievo della nullità il fatto che le parti abbiano limitato la propria domanda ad altri profili di nullità o a specifiche clausole (v. per tutte Cass. Sez. L , Ordinanza n. 8914 del 29/03/2019).
Dal corollario secondo cui la nullità rilevata deve emergere dagli atti processuali deriva però anche la conseguenza che l'attività del giudice non può andare contro alle allegazioni delle stesse parti, e non può quindi basarsi su circostanze difformi rispetto a quelle dedotte in giudizio.
In altri termini, “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024) pagina 11 di 26 Con specifico riferimento alla nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, poi, non osta al rilievo ufficioso il fatto che si tratti di una nullità di protezione, stante la previsione espressa contenuta nel secondo comma dell'art. 127 TUB.
È però necessario che il correntista abbia in qualche misura dimostrato di volersi avvalere della nullità, allegando il fatto che il contratto era stato concluso in forma esclusivamente verbale, o comunque, a maggior ragione, che egli non abbia ammesso di avere sottoscritto un contratto per iscritto.
Nel caso in esame nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte attrice non aveva mai affermato di avere sottoscritto il contratto di apertura del conto corrente in forma verbale, limitandosi a sostenere di non averne ricevuto la copia, asserzione che implica necessariamente l'esistenza dell'originale di tale atto.
Il rilievo ufficioso della nullità del contratto operato dal giudice, quindi, si fonda su circostanze non allegate dalle parti.
Inoltre, l'affermazione di totale nullità del rapporto di conto corrente si pone in contrasto con il fatto che la banca ha prodotto un contratto scritto che, per quanto successivo all'instaurazione del rapporto, dimostra che quanto meno successivamente a tale stipula è stato rispettato il disposto dell'art. 117 TUB.
Va comunque evidenziato che il contenuto della motivazione, oltre a non confrontarsi con le acquisizioni probatorie, non è neppure congruente con le risultanze della consulenza tecnica alla quale il giudice afferma di adeguarsi.
Il consulente nella sua relazione così descrive la documentazione rinvenuta agli atti:
“Nei fascicoli di parte sono stati rinvenuti un contratto di apertura di credito in conto corrente a far data 15/06/1995, tale contratto non ha un'espressa pattuizione di liquidazione di interessi debitori e creditori;
ho rinvenuto un contratto di conto corrente datato 14/05/03 dove vengono pattuiti solo gli interessi a credito, senza specificare il tasso effettivo. Manca completamente la pattuizione degli interessi debitori che si ritrovano solo nel contratto di apertura di pagina 12 di 26 credito ma risultano mal determinati in quanto manca completamente la base di calcolo del tasso (annuale, semestrale, mensile, giornaliero) che risulta illeggibile dal contratto depositato. Il contratto del conto 262/20 (contratto per lo sconto
SBF) è datato 21/03/05, sul medesimo ho riscontrato la presenza della previsione della reciprocità delle condizioni di liquidazione degli interessi (di tale aspetto dirò meglio in seguito) e però, nel contempo, risultano indeterminate le condizioni relative sia alla pattuizione di interessi debitori e creditori sia la pattuizione relativa agli interessi extrafido. Ho riscontrato la sottoscrizione della clausola che riguarda il passaggio a debito delle competenze dal conto 262/20 al conto 262/00
(c/c ordinario intestato alla società). Il conto 417 risulta sottoscritto in data
08/09/04 ma ho riscontrato la mancanza dell'espressamente accettazione (ex art
1341 cc) dell'applicazione trimestrale dell'anatocismo quale condizione peggiorativa. Tutti i contratti da evidenze di c/c risultano affidati, pertanto tutte le rimesse effettuate a seguito del ricalcolo che andrò ad eseguire sono da considerarsi ripristinatorie e pertanto ad avviso del sottoscritto non interviene la prescrizione decennale”.
Con riferimento al conto corrente n. 262/00, quindi, il CTU non ha affatto rilevato l'assenza della pattuizione scritta del contratto. Ciò che è stato evidenziato, correttamente, è che il contratto in atti, datato 14.5.2003 e sottoscritto da entrambe le parti, riporta la previsione dei soli interessi a credito del correntista,
e non di quelli a debito.
La mancata previsione degli interessi debitori comporta quindi la sostituzione del tasso in concreto applicato con quello previsto dall'art. 117 TUB.
Il CTU, non compreso dal giudice di prime cure, si è uniformato proprio a questi principi, affermando:
“Per poter verificare se vi sia o meno stata l'applicazione di anatocismo ho verificato che tale clausola fosse stata pattuita correttamente nei contratti.
Dai documenti di causa non vi è pattuizione della reciprocità della liquidazione degli interessi del c/c ordinario anche se vi è pattuizione di addebito delle pagina 13 di 26 competenze inerenti gli altri due conti tecnici, a partire dal 2004 del c/c 417 e a partire dal 2005 del 262/20.
Poiché non vi è pattuizione di interessi passivi sul c/c ordinario 262/00 ho ricalcolato il c/c 262/00 eliminando ogni forma di anatocismo, e calcolando tutto ai tassi sostitutivi BOT e capitalizzando all'ultima scrittura conosciuta, in cui il conto si chiude”.
1.4. Sotto un terzo profilo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il
Tribunale dichiara che la nullità rilevata nella disciplina del conto corrente si riflette anche sul conto anticipi, escludendo anche per tale rapporto la valida pattuizione di interessi corrispettivi o moratori superiore al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. nonché la previsione dello ius variandi.
Viene evidenziato che il Tribunale, anche in questo caso, non ha tenuto conto della contrattualistica in atti, inizialmente prodotta anche da parte attrice laddove allega lei medesima il contratto di presentazione all'incasso s.b.f. nonché quello di conto anticipi (cfr. doc. n. 7 cit.), contrattualistica successivamente integrata dalla Banca convenuta previa allegazione di n. 18 documenti (cfr. doc. nn. 4-21 Cont fascicolo di primo grado ).
Anche sotto aspetto la censura risulta corretta, in quanto il conto anticipi, per quanto avesse carattere tecnico, ha ricevuto una autonoma disciplina contrattuale, come pure i vari contratti di affidamento. L'affermazione contenuta nella sentenza, quindi, non è corretta, non potendo essere estesa la mancata pattuizione delle condizioni di un conto ad altri conti correnti, laddove essi abbiano ricevuto una specifica ed autonoma disciplina contrattuale.
Va comunque detto che, come evidenziato nel punto precedente, il CTU ha nei suoi conteggi ha tenuto conto delle pattuizioni intervenute per i conti tecnici, limitando il proprio ricalcolo al conto corrente 262/00, sul quale venivano contabilizzate le poste dei conti anticipi, per cui, pur affermando il giudice principi pagina 14 di 26 non congruenti con gli atti di causa, nel momento in cui ha riportato le risultanze della consulenza tecnica ha di fatto utilizzato conteggi corretti. Cont
1.5. Entrando più nello specifico, contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto non validamente pattuiti l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto. A tal fine l'appellante richiama il contenuto del contatto di c/c n. 262 denominato “Io impresa” sottoscritto il 14.05.2003, nonché per la seconda il contratto di apertura del conto anticipi.
Con riferimento al primo aspetto, questa Corte, seguendo sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità, afferma da tempo che, per i contratti sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, ferma restando la nullità dell'anatocismo praticato prima del 30.6.2000, per il periodo successivo la capitalizzazione degli interessi è consentita laddove sia prevista a parità di condizioni tra le parti e sia oggetto di una specifica pattuizione scritta
(v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 e in senso conforme Sez. 1,
Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020).
Ferma restando quindi la nullità dell'anatocismo per il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto del 14.5.2003, in assenza di precedenti accordi tra le parti, la nuova disciplina contrattuale può aver legittimato l'anatocismo per il periodo successivo nei limiti in cui fosse conforme alla delibera CICR 9.2.2000, e quindi a condizione che prevedesse la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi.
Il CTU evidenzia nella sua relazione:
“1. Al conto 262/00 manca il contratto di apertura del conto corrente nonché la corretta pattuizione delle CMS in quanto risultano (a parere dello scrivente) indeterminate. Risulta mancante anche la pattuizione relativa alle clausole anatocistiche;
2. Nel conto 262/20 manca la pattuizione degli interessi passivi e la reciprocità delle condizioni sottoscritte ex art 1341 cc. Ciò si desume dal fatto noto che la capitalizzazione trimestrale a debito è un onere per il correntista…
pagina 15 di 26
3. Nel conto 417 non ho riscontrato la pattuizione di interessi creditori. Ho invece riscontrato la presenza della pattuizione per interessi debitori. La capitalizzazione trimestrale non risulta approvata specificatamente per iscritto (ex art. 1341 cc, secondo comma). Pertanto ad avviso del sottoscritto tale mancata approvazione deve intendersi equivalente ad una clausola vessatoria in quanto la capitalizzazione trimestrale è un onere aggiuntivo ed eventuale di cui il cliente deve ben conosce la portata (si veda Trib. Napoli 1557/14)”.
Il contratto del 14.3.2003 presente in atti, relativo al conto 262/00, quindi, contiene la pattuizione di un tasso anno creditore e della capitalizzazione trimestrale, ma non anche quella del tasso debitore, e conseguentemente di un relativo regime di capitalizzazione.
Quanto ai conti tecnici n. 417 e 612/20, invece, il CTU desume la nullità della pattuizione della capitalizzazione degli interessi dal fatto di non essere stata quest'ultima specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., qualificandola quale onere.
Entrambi i contratti prevedono esclusivamente la misura degli interessi passivi, coerentemente con la natura degli stessi, deputati all'annotazione di sole poste passive, e riportano l'indicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza ulteriori specificazioni.
Il secondo comma dell'art. 1341 c.c. non prevede che debbano essere specificamente approvate per iscritto le clausole che impongano degli oneri a carico della parte che aderisce al contratto.
Né la vessatorietà della clausola può essere desunta dal Codice del Consumo, che non può certamente essere applicato alla fattispecie in considerazione della natura della società correntista.
Il fatto che siano previsti interessi soltanto a debito, poi, non introduce di fatto una capitalizzazione in solo danno del correntista.
Come si è detto, per i conti tecnici in questione era previsto che le poste venissero poi regolamentate sul conto principale. Per le caratteristiche proprie di pagina 16 di 26 questi conti, poi, si potevano determinare solo poste passive, per cui gli interessi attivi potevano eventualmente intervenire soltanto dopo l'annotazione sul conto principale.
In quest'ottica, quindi, la pattuizione della capitalizzazione finisce con il divenire reciproca, essendo pattuita per gli interessi attivi nel conto principale e per quelli passivi in quelli tecnici.
Né determina un vizio della pattuizione, come prospettato dal CTU di primo grado, il fatto che i singoli contratti non prevedessero entrambe le pattuizioni, visto che il rapporto era nel complesso regolato da tutti i contratti.
Non risulta pertanto corretta la decisione del giudice di primo grado di espungere, uniformandosi alle risultanze della CTU, tutto l'anatocismo, e non, come richiesto peraltro dal quesito originario, soltanto quello contabilizzato in epoca precedente alla pattuizione del 14.5.2003 e successiva al 1.1.2014.
Quanto alla CMS, invece, ferma restando la piena legittimità della sua pattuizione, essendo esclusa dalla giurisprudenza costante la nullità per difetto di causa (fino comunque al 2011, quando è stata definitivamente abolita), viene costantemente affermata la nullità per indeterminatezza laddove sia pattuita con esclusivo riferimento ad una percentuale, senza indicazione della base di calcolo (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024 ed in senso conforme Sez. 1 - , Ordinanza n.
19825 del 20/06/2022).
Nel caso in esame la CMS risulta pattuita nel contratto del 15.6.1995 di apertura del conto ordinario n. 262, ma con la sola indicazione della percentuale, peraltro in termini che non risultano del tutto chiari, non comprendendosi se si tratti di 1/8
o da 1 a 8 %.
Tale pattuizione è quindi nulla per indeterminatezza.
pagina 17 di 26 In quello successivo del 14.5.2003, relativo al medesimo conto, non è contenuta alcuna previsione della CMS, ma solo quella della Commissione di Disponibilità
Fondi, indicata nella percentuale dello 0,5%.
Nel contratto relativo al conto anticipi n. 417 dell'8.9.2004, invece, la CMS risulta validamente pattuita, venendo chiaramente esplicitate sia la percentuale che la base di calcolo.
Il contratto relativo al conto 262/20, infine, non contiene alcuna pattuizione della
CMS.
Rispondendo alle critiche del consulente di parte attrice, che chiedeva l'espunzione di € 7.056,77 per CMS, il consulente ha risposto:
“In merito alle cms, invero, ho effettuato i conteggi ricalcolando tutto ai tassi BOT minimi per il periodo in cui il c/c risultava in negativo, ed invece ai tassi massimi quando questo per effetto dei conteggi risulta positivo.
Nello specifico ha anche annullato completamente le CMS”.
Sembrerebbe che il CTU abbia quindi ritenuto superata la questione attinente la
CMS, in quanto i conteggi degli interessi avrebbero determinato un suo scomputo.
Tale ragionamento non risulta però del tutto comprensibile, non apparendo chiaro come il ricalcolo degli interessi abbia potuto portare all'eliminazione della commissione.
Peraltro, nei conteggi finali il CTU pare dare atto dell'avvenuta eliminazione della
CMS.
Risulta pertanto necessario rivedere i conteggi, ripristinando le somme addebitate a titolo di CMS sul conto tecnico. Cont
1.6. Sotto un ultimo aspetto critica la motivazione della decisione in punto di usura, evidenziando che il giudice, pur affermando che gli accertamenti contabili pagina 18 di 26 hanno escluso l'usura originaria e sopravvenuta, ha poi sostituito i tassi di interesse con quelli legali, sul presupposto della nullità della relativa pattuizione.
In effetti tale affermazione risulta del tutto scissa dalla premessa.
La sostituzione del tasso di interessi, infatti, non risulta affatto collegata alla denuncia dell'usura, ma al più alla regolarità della pattuizione del tasso ultralegale, che deriva dal vizio di nullità del contratto per mancanza di forma scritta.
Tale affermazione, quindi, avrebbe dovuto essere contenuta in un diverso paragrafo relativo al ricalcolo degli interessi, fermo restando che essa risulta comunque errata in punto di diritto, in quanto la mancata pattuizione degli interessi ultralegali non comporta la sostituzione con il tasso legale, ma con quello previsto dall'art. 117 TUB, come peraltro aveva ben evidenziato il CTU nella sua relazione.
La critica è comunque assorbita da quanto detto al punto 1.2. Cont
1.7. critica anche il capo della decisione nella quale il giudice ha preso posizione sull'eccezione di prescrizione, affermando che non era stata provata la natura affidata del conto corrente.
A tale riguardo, oltre al fatto che viene richiamata una fattispecie estranea al presente giudizio (c/c 480.06), emerge in termini evidenti la non pertinenza rispetto al caso in esame della giurisprudenza che viene citata in punto di c.d. fido di fatto, visto che agli atti sono stati acquisiti numerosi contratti di affidamento.
Va comunque detto che anche in questo caso la motivazione non è congruente rispetto al contenuto della consulenza tecnica.
Il CTU, al quale era già stata rivolta la medesima critica, ha così risposto:
“Invero ho aderito sia alla sentenza SSUU 24418/10, sia la SSUU 15895/19 e subito dopo le sentenze esplicative della 15895/18 le sentenze C. App Milano
176/20 e Cass 9141/20 che, in sostanza, precisano che nella ricostruzione del saldo il c/c debba essere epurato dai vizi contrattuali dopodichè vadano raffrontate le rimesse in modo da verificare che le rimesse siano effettivamente pagina 19 di 26 solutorie e non solutorie sulla base del saldo banca … Tornando al caso de quo il cliente ha goduto di somme messe a disposizione dalla banca senza mai ricevere una richiesta di rientro (dalla semplice visione degli estratti conto si desume che il conto è sempre in rosso).
Tra le altre cose sono stati depositati in atti alcuni contratti di affidamento dove vengono stabiliti alcuni affidamenti sono:
15/06/1995 Lire 20.000.000 (pari ad euro 10329,14)
19/03/03 Euro 35.000
12/07/04 Euro 30.000 senza specifica del conto;
04/11/04 Euro 180.000 senza specifica di quale fosse il conto affidato;
06/11/07 Euro 15.000
28/03/13 Euro 20.000 oltre a 60.000 di portafoglio in quanto il c/c diviene un c/c misto”.
Il consulente ha quindi comunque evidenziato le rimesse solutorie rinvenute sul c/c 262.00, così indicandole:
Sugli altri conti non sono state invece individuate rimesse solutorie.
Tenuto conto degli effetti della prescrizione, il saldo a favore del correntista è stato determinato in Euro 12.375,49.
Considerando quindi che il conto 262/20 viene chiuso con una differenza di credito a favore del correntista pari ad Euro 4.738,10 ed il conto 417 con una pagina 20 di 26 differenza di credito a favore del correntista pari ad Euro 6.592,80, il credito totale della società correntista viene a determinarsi in Euro 23.706,39.
Gli importi indicati nella sentenza, quindi, per quanto il giudice abbia affermato di non tenere conto dell'eccezione di prescrizione, sono in realtà corrispondenti a quelli ottenuti dal CTU espungendo le rimesse solutorie prescritte.
La decisione, quindi, risulta sotto tale aspetto corretta, per quanto motivata in termini errati ed incongrui.
2. Nel primo motivo viene sottoposta a critica anche la sentenza definitiva
“laddove il Tribunale di Prato, preliminarmente richiamando il contenuto della sentenza non definitiva n. 780/2021 con le relative argomentazioni ed i principi giurisprudenziali ivi esposti, nel dare conto della CTU integrativa 23.06.2022 a firma del dott. eseguita a seguito di remissione della causa in Persona_1 istruttoria per la concreta determinazione del saldo relativo al conto anticipi n.
417 ne avvalora le risultanze nonostante l'accertata mancanza in atti della documentazione contabile attestante la chiusura del conto tecnico nonché, comunque, giustificativa e riepilogativa dei movimenti successivi al 30.06.2009 comprovanti che il saldo risultante a tale data a debito della società correntista per € 99.930,77 sia stato contabilizzato in più tranche sul conto corrente ordinario
n. 262”.
In sostanza si afferma che la mancanza della documentazione contrattuale e contabile relativa al conto anticipi impedirebbe di ritenere accertato che il saldo debitore sullo stesso maturato sia stato contabilizzato sul conto corrente ordinario.
La censura non è condivisibile.
Nella sentenza impugnata viene dato atto del motivo per cui, pur nell'incompletezza della documentazione, è stato ritenuto presuntivamente provato l'avvenuto addebito del saldo negativo del conto tecnico sul conto ordinario.
Tale motivazione risulta convincente. pagina 21 di 26 Occorre premettere che, per espressa previsione contrattuale, il conto anticipi aveva una esclusiva natura di conto di appoggio, finalizzato all'annotazione delle singole operazioni, salva poi la contabilizzazione di commissioni ed interessi sul conto principale.
Per verificare se sia intervenuto effettivamente l'addebito, quindi, non è necessario ricostruire l'intero andamento del conto di appoggio, né tanto meno verificare se esso sia stato successivamente estinto, essendo sufficiente riscontrare che vi sia stata l'annotazione del transito delle poste passive sul conto principale.
Il consulente tecnico, pur dando atto di non aver rinvenuto dopo la data del
30/06/2009 un addebito di importo esattamente pari ad euro 99.930,77
(corrispondente al saldo negativo del conto anticipi), ha comunque esaminato le movimentazioni del conto n. 262/00 (ordinario) riscontrando le seguenti movimentazioni:
07/07/2009 euro 34.946,40 con causale “giroconto”;
27/07/2009 euro 16.345,20 con causale “estinzione finanziamento import”;
21/08/2009 euro 16.239,17 con causale “estinzione finanziamento import”;
25/08/2009 euro 22.400,00 con causale “estinzione finanziamento import”;
14/09/2009 euro 10.000,00 con causale “estinzione finanziamento import”.
Per quanto non siano presenti in atti le contabili dei predetti movimenti, non può trascurarsi che il totale degli addebiti corrisponde proprio ad euro 99.930,77.
Ad ulteriore conforto del fatto che gli importi addebitati sono stati girocontati dal conto 417/00 (tecnico) interviene il fatto che sullo stesso sono annotati movimenti in uscita di importo esattamente corrispondente e nello specifico:
13/03/09 euro 16.345,20
27/03/09 euro 34.946,40
pagina 22 di 26 21/04/09 euro 16.239,17
27/05/09 euro 22.400,00
16/06/09 euro 10.000,00
Pur non corrispondendo le date delle movimentazioni dei due conti, in entrambi i casi vi sono movimenti per un importo complessivo di euro 99.930,77 suddivisi in frazioni di identico importo.
Questo, come correttamente ritenuto nella sentenza gravata, è sufficiente a dimostrare che il saldo negativo del conto anticipi è stato addebitato sul conto ordinario, per cui non è corretto richiedere alla correntista il pagamento separato di tale debito, in quanto già ricompreso nei conteggi operati per il conto principale.
3. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la nullità della consulenza tecnica per aver travalicato il quesito del CTU e per non aver compiutamente esaminato la documentazione prodotta.
Afferma la difesa di , infatti, che il giudice, seguendo l'impostazione CP_2 della parte attrice, aveva richiesto di eliminare l'anatocismo esclusivamente per il periodo antecedente al 14.05.2003 e dal 1.1.2014 in poi, con ciò dando per valida la pattuizione contenuta nel contratto prodotto.
Inoltre, il CTU, dilungandosi in citazioni giurisprudenziali non richieste, non avrebbe considerato ai fini del suo accertamento la documentazione contrattuale prodotta dalla banca, rispondendo solo genericamente ai rilievi formulati sul punto dal consulente di parte.
A tale riguardo si ritiene che il fatto che il CTU abbia esposto ragionamenti ulteriori rispetto a quelli richiesti dal giudice non determini la nullità della consulenza, ben potendo il giudice non tenere conto di questi aspetti. Nel caso concreto il giudice ha invece ritenuto di condividere il diverso approccio del consulente, superando il precedente punto di vista (non essendo vincolato dall'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica, che è sempre pagina 23 di 26 modificabile). Tale valutazione è stata oggetto di rivisitazione nel presente giudizio, senza però che si possa tacciare di nullità la consulenza.
Con riferimento ai contratti di affidamento, poi, il CTU ha evidenziato nelle note di risposta al CTP di avere esaminato tali documenti, motivando il motivo per cui non li ha ritenuto rilevanti, per quanto la giustificazione, come in precedenza espresso, non venga condivisa da questa Corte.
La censura, quindi, non è idonea ad incidere sulla decisione. Cont
4. Con il terzo motivo si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia rilevato d'ufficio l'illegittimità/nullità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali con riferimento a tutti e tre i rapporti oggetto di causa e per l'intera loro durata, nonostante la documentazione contrattuale in atti attestasse detta pattuizione in plurime occasioni ma, soprattutto, in difetto di qualsivoglia doglianza formalmente avanzata in merito da nella sua qualità di attrice in ripetizione. CP_2
Come si è detto in sede di esame del primo motivo, nonostante l'errata motivazione del giudice, risulta comunque corretta la sostituzione del tasso applicato con quello BOT operata dal CTU, posta alla base dei conteggi poi confluiti nella sentenza. Nonostante la presenza in atti di una pattuizione contrattuale scritta, infatti, il documento relativo al conto ordinario non contiene alcuna previsione della misura degli interessi debitori, risultando, pertanto, irrispettoso del disposto dell'art. 117 TUB.
Quanto ai conti tecnici, poi, la disciplina contrattuale prevedeva che gli interessi e le spese dovessero essere conteggiate nel rapporto principale, per cui il tasso per essi pattuito era destinato ad essere computato nel diverso rapporto.
La mancata pattuizione degli interessi passivi per il conto principale, quindi, non può comportare la necessità di sostituire il tasso pattuito nei conti tecnici con il tasso ex art. 117 TUB, mantenendo invece validità la relativa pattuizione, per quanto contenuta in un contratto differente, visto che questo prevedeva espressamente che tali interessi sarebbe stati poi conteggiati nel conto principale.
pagina 24 di 26 Non determina comunque un vizio di ultrapetizione il fatto che il giudice abbia sostituito il tasso per il conto principale, nonostante la parte non avesse mai allegato la nullità della pattuizione, come lamentato dall'appellante, ben potendo il giudice effettuare tale rilievo d'ufficio, desumendola dal contenuto dell'accordo negoziale, ed essendo comunque implicita la domanda nella richiesta di rideterminazione del saldo.
Non è di ostacolo, infatti, al rilievo ufficioso della nullità il fatto che la parte attrice nella sua domanda avesse incentrato la propria attenzione su altri vizi del contratto, non venendo riscontrata dalla giurisprudenza una necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato nel caso delle nullità negoziali.
La Corte di Cassazione ha infatti già chiarito che “Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale” (Sez. L, Sentenza n.
20388 del 01/08/2018).
5. In definitiva, quindi, in parziale accoglimento dell'appello, si impone la rimessione della causa sul ruolo al fine di rideterminare il corretto saldo dare avere espungendo dal conto principale la capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto documentato al 14.5.2003 e dall'1.1.2014 alla fine del rapporto, tenendo conto della CMS per il solo conto tecnico n. 417 e comunque fino all'entrata in vigore della L. 2/2009, sostituendo il tasso a debito per il conto principale con il tasso BOT, tenuto comunque conto degli effetti della prescrizione.
6. Le spese saranno regolate all'esito.
P.Q.M.
pagina 25 di 26 La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 non definitiva n. 780/2021 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 7.11.2021, pubblicata in data 11.11.2021 e la sentenza definitiva n. 395/2023 emessa dal
Tribunale di Prato, pubblicata il 12/06/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta la Commissione di Massimo Scoperto nel conto anticipi n. 417 dall'8.9.2004 al 28.1.2019 nonché la capitalizzazione degli interessi sul conto n. 620 dal 14.5.2003 all'1.1.2014, confermando per il resto la dichiarazione di nullità delle stesse;
2. rimette sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione;
3. spese al definitivo.
Firenze, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1525/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SABBADINI SODI CESARE e dell'avv. SABBADINI SODI LAURA,
APPELLANTE contro
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHETTI MAURIZIO,
[...] P.IVA_2
APPELLATA avverso la sentenza non definitiva n. 780/2021 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il
7.11.2021, pubblicata in data 11.11.2021 e la sentenza definitiva n. 395/2023 emessa dal Tribunale di Prato, pubblicata il 12/06/2023.
CONCLUSIONI
In data 15.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 26 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ammissione in rito del presente appello, in totale riforma delle sentenze impugnate: in via preliminare: dichiarare comunque prescritta qualsivoglia domanda attrice inerente tutti gli addebiti annotati nei conti, ordinario e tecnico, per cui è causa nei dieci anni anteriori alla data di deposito della domanda di mediazione obbligatoria o, qualora non risultante, alla data di notifica dell'atto di citazione ed aventi natura solutoria, ivi comprese le rimesse dei conti anticipi e tecnici girocontate sul conto corrente ordinario secondo il principio enunciato da Cass. Civ. Ordinanza n. 926 del 13.01.2022;
Nel merito: in via principale: rigettare tutte le domande, anche istruttorie, nonché le eccezioni attrici in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non adeguatamente provate;
in via subordinata: in denegata e remota ipotesi di qualsivoglia loro accoglimento, totale o parziale, rideterminare l'effettivo dare e avere tra le parti in relazione a tutti i rapporti dedotti in giudizio limitando l'accoglimento delle domande attrici secondo la diversa somma che risulterà all'esito dell'integrazione/supplemento di CTU che si chiede eseguirsi sui punti e per i motivi come espressi in narrativa;
in tutti i casi con condanna alla restituzione di tutte le somme eventualmente già corrisposte da alla società appellata e Parte_1 che risultassero non dovute all'esito delle riformate sentenze, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo nonché ivi comprese le spese di lite del giudizio di primo grado nonché quelle di CTU ed ogni altra a vario titolo corrisposta.
In via istruttoria: si reitera l'opposizione all'ammissione dei mezzi di prova richiesti da controparte, CTU ed ordine di esibizione quest'ultimo formulato con istanza del 25.09.2018 avanzata ex art. 177 c.p.c. nel giudizio di primo grado;
si insiste affinché venga ammesso un supplemento di CTU tecnico contabile da effettuarsi sulla base di tutta la contrattualistica in atti, previa individuazione delle rimesse solutorie anche sui conti anticipi/tecnici girocontate sul c/c ordinario come da ordinanza Cass. Civ. n. 926/2022, limitando la ricostruzione dei rapporti ai periodi ove risultano gli estratti conto cronologicamente continuativi e completi di ogni loro parte (movimenti – riassunto scalare – dettaglio competenze), con applicazione della pari periodicità trimestrale nonchè degli interessi ultralegali per tutti i periodi in cui risultano documentalmente pattuiti.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, o in ipotesi con integrale e/o parziale loro compensazione stante la natura del giudizio”.
Per la parte appellata:
pagina 2 di 26 “in via preliminare, anche d'ufficio, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le ragioni indicate nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta, in via preliminare ed assorbente;
nel merito, respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con contestuale conferma della sentenza non definitiva n. 780/2021 e della sentenza definitiva n. 395/2023 emesse dal Tribunale di Prato in primo grado di giudizio ed oggi appellate;
rigettare in via istruttoria tutte le avverse richieste di rinnovazione e supplemento CTU nel presente grado di appello in quanto ultronee, superflue e non rilevanti per tutte le ragioni esposte nelle premesse della comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio, o di entrambi i gradi con conferma di quanto già statuito sul punto dal precedente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La CP_3 Parte_2 citava in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, la Controparte_4
poi confluita in , chiedendo, con riferimento a tre
[...] Parte_1 rapporti di conto corrente, la sua condanna alla restituzione del complessivo importo di € 40.340,60, di cui € 1.745,31 per anatocismo, € 31.546,33 per usura nonché € 7048,96 per cms.
In particolare, l'attrice esponeva:
- di avere intrattenuto con la una serie di rapporti di Controparte_5 conto corrente trai quali:
• il conto corrente ordinario 262 (già 262/00) aperto già alla data del 15 giugno
1995 e chiuso in data 24 febbraio 2017;
• il conto corrente anticipi n 262/20, già aperto al I gennaio 2000;
• il conto corrente anticipi n 417/00, già aperto il I gennaio 2000;
- che la banca, a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, non aveva fornito la pagina 3 di 26 copia dei contratti;
- che le competenze dei due conti anticipi erano girocontate sul conto corrente ordinario generando l'effetto contabile del c.d. doppio anatocismo, con aggravio di costi per il correntista;
- che tutti i rapporti risultavano affidati ma, nonostante le richieste del cliente, la banca non aveva consegnato la documentazione integrale;
- che a seguito di verifica degli estratti, anche tramite proprio consulente, era risultata l'applicazione indebita, da parte della banca, di interessi ultralegali, anatocistici ed usurai, nonché per CMS, oltre che per indebita applicazione delle valute.
L'attrice contestava quindi:
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- l'applicazione di tassi usurari;
- l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
- l'indebita determinazione dei giorni di valuta.
Si costituiva la eccependo la nullità Controparte_4 dell'atto di citazione per violazione del disposto dell'art 163, comma 3 e 4 cpc, non essendo sufficientemente determinati i fatti costitutivi e l'oggetto della domanda. Nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande perché sfornite di prova ed eccepiva la prescrizione.
Dopo lo scambio delle memorie di rito, la causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'espletamento di una CTU per poi essere trattenuta in decisione.
Veniva quindi emessa la sentenza non definitiva n. 780/2021 e la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti ed integrazioni dal CTU, limitatamente all'accertamento del credito risultante dal conto corrente anticipi n. 417/00.
All'esito la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza non definitiva n. 780/2021 il Tribunale di Prato così statuiva:
“a) dichiara la nullità delle clausole relative alla applicazione di interessi in misura pagina 4 di 26 superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica ed alle ulteriori voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente al conto corrente n 262 ( già
262/00) ed ai conti anticipi n 262/20 e 417/00;
b) accerta il credito dell'attrice nei confronti della banca convenuta in € 21.688,38
a sul conto corrente n 262, al 24.2.2017 nonché in € 4738,10 sul conto anticipi n
262/20 al 30 giugno 2009;
c) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria, al fine di accertare l'effettivo saldo contabilizzato sul conto anticipi n 417, secondo quanto specificato in parte motiva;
d) riserva alla pronuncia definitiva la pronunzia sulle spese processuali”.
Nello specifico, il giudice dichiarava la nullità dei contratti per mancanza della pattuizione in forma scritta, ed in particolare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale, di anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
Dalla mancanza di prescrizioni negoziali complete con riferimento al conto corrente, il decidente faceva derivare anche per il conto anticipi dell'invalidità dell'applicazione di interessi corrispettivi o moratori superiori al tasso legale di cui all'art 1284 c.c.
Il giudice escludeva invece sia l'usura oggettiva che quella soggettiva.
L'eccezione di prescrizione veniva comunque ritenuta fondata, in assenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente ai dieci anni dal primo atto interruttivo, ravvisabile nella prima richiesta di ripetizione inoltrata ai fini della mediazione, pur precisando il giudice che questo incideva esclusivamente sul saldo del conto corrente n 262, non avendo invece rilievo ai fini della ricostruzione del saldo finale del rapporto del conto anticipi n. 262/20 e 417/00, sui quali non erano state rinvenute rimesse solutorie.
In definitiva, quindi, il Tribunale affermava i seguenti principi:
“a) sul contratto di conto corrente ordinario n 262. pagina 5 di 26 - applicando il tasso di interesse sostitutivo, senza alcuna capitalizzazione e senza
CMS.
Per quanto risulta dalla relazione di CTU depositata in data 8 aprile 2020, applicando i superiori principi si perviene alla ricostruzione del saldo di €
21688,38, a credito del cliente, in luogo del saldo di € 9.312,89, computato dalla banca al febbraio 2017, con una differenza di € 12.375,49.
b) sul conto cd anticipi n 262/20 :
- applicando il tasso di interesse sostitutivo, senza capitalizzazione e senza CMS, con una differenza a favore del correntista pari ad € 4738,10 al 30 giugno 2009.
c) sul conto cd anticipi n 417:
- applicando il tasso di interesse sostitutivo, senza capitalizzazione e senza CMS, con una differenza a favore del correntista pari ad € 6592,80 al 30 giugno 2009”.
Evidenziava però il decidente che dai documenti prodotti non risultava chiaro se il saldo a debito di € 99.930,70 al 30 giugno 2009 fosse rimasto inadempiuto, ovvero fosse stato contabilizzato sul conto corrente principale, rimettendo la causa sul ruolo per i conseguenti accertamenti.
Con la sentenza n. 395/2023 pubblicata il 12/06/2023 il Tribunale di Prato così statuiva:
“a)rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione rispetto a quanto statuito con la sentenza n. 780/2021, emessa in data 11.11.2021, in quanto il saldo del conto
417 (tecnico) deve ritenersi contabilizzato e compreso nel credito vantato dall'attrice sul c/c ordinario n. 262/00 (ordinario);
b) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7616,00, oltre CAP, IVA e spese generali nonché spese di CU e notifica e di CTU liquidate con distinti provvedimenti”.
In particolare, il giudice riteneva presuntivamente provato che il saldo a debito del conto anticipi fosse stato addebitato, mediante plurime annotazioni, sul conto principale, per cui non vi era necessità di effettuare un ulteriore conteggio dei rapporti dare/avere. pagina 6 di 26 Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1
Cont anche solo APPELLANTE o o banca) conveniva in giudizio, innanzi questa
Corte di Appello Controparte_2
(di seguito anche solo APPELLATA o ) proponendo gravame avverso CP_2 le sopra richiamate sentenze.
Parte appellante ritenendo le sentenze gravate errate e ingiuste, le impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione, travisamento ed erronea applicazione di legge in punto di onere di allegazione e prova nonché di interpretazione delle prove assunte – omesso esame dei fatti e delle prove documentali decisive per il giudizio - violazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c. ed anche 2967 c.c. in punto di onere della prova - inesistente, insufficiente, perplessa ed apparente, illogica ed omessa motivazione sui punti decisivi della controversia;
2) Nullità assoluta delle CTU a firma del Dott. – indagini Persona_1 peritali su fatti estranei al thema decidendum in violazione del principio dispositivo nonché extra mandato – violazione degli artt. 112, 115 e 183
c.p.c.;
3) Rapporto tra poteri officiosi del giudice e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - violazione artt. 112, 115 e 183 c.p.c..
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma delle sentenze gravate in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, CP_2 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti delle pagina 7 di 26 sentenze impugnate, delle quali chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo l'appellante critica anzitutto la sentenza non definitiva, articolando le doglianze sotto vari profili.
1.1. Sotto un primo profilo viene criticata la decisione nella parte in cui il
Tribunale dichiara che i profili di invalidità attengono al contenuto delle condizioni praticate con riferimento ai tassi oltre la soglia usura, alla capitalizzazione anatocistica, alla commissione di massimo scoperto e ad ulteriori voci di costo non concordate, precisando che nella ricostruzione dei saldi dovrà tenersi conto del principio affermato da Cass. Civ. n. 11543/2019 con richiamo al c.d. saldo zero nelle ipotesi in cui il correntista sia convenuto, nonché conclude che, entro tali limiti e con l'onere della prova che ne deriva, sussiste l'interesse attuale della società attrice all'accertamento delle nullità negoziali e dell'entità del credito conseguente.
Tale critica è certamente fondata in astratto, in quanto in effetti il principio del c.d. saldo zero viene richiamato dal giudice senza alcun legame con la fattispecie presa in esame, visto che nel caso specifico la società correntista era attrice e non convenuta (per cui trovano applicazione i principi di Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
37800 del 27/12/2022), ma l'inciso non ha comunque avuto influenza nella decisione finale, essendo poi stati richiamati i conteggi del CTU, che non presuppongono l'azzeramento del saldo iniziale degli estratti conto disponibili. Cont
1.2. si duole anche del fatto che il giudice non abbia esaminato la sua eccezione di genericità della domanda, per avere agito sulla base CP_2
pagina 8 di 26 soltanto di due perizie di parte, depositando una porzione incompleta degli estratti conto.
Tale doglianza non è però condivisibile, essendo la giurisprudenza costantemente orientata nell'affermare che il correntista non è tenuto a produrre la serie integrale degli estratti conto per provare la sua domanda di ripetizione, risolvendosi la carenza probatoria in danno esclusivamente dei periodi non rappresentati (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022).
1.3. L'appellante contesta anche il capo della sentenza non definitiva con il quale
è stata dichiarata la nullità dei contratti per mancanza di pattuizione scritta. Viene infatti evidenziato che la parte attrice aveva in primo grado lamentato nullità limitate solo ad alcune delle clausole pattizie, senza mai contestare la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente ordinario, la cui esistenza veniva implicitamente ammessa. In relazione agli altri rapporti, poi, era stata la stessa attrice a produrre i contratti di apertura. Cont
lamenta poi che il CTU, e conseguentemente il giudice, non abbia esaminato i numerosi contratti di apertura di credito in conto corrente dalla stessa prodotti.
Si afferma, quindi, che, qualora il giudice avesse correttamente valutato le allegazioni e le prove documentali, avrebbe dovuto concludere per la legittimità della pattuizione dello ius variandi, dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto.
La critica è corretta.
Pur avendo il giudice la facoltà di rilevare d'ufficio le nullità negoziali, tale attività deve innanzitutto essere basata su circostanze di fatto tempestivamente allegate dalle parti.
Per giurisprudenza costante, infatti, «Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in pagina 9 di 26 astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito» (Cass. n. 36353 del 2021, in massima).
La Suprema Corte ha nell'occasione precisato «che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati 'ex actis', in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”
(Cass., S.U., 7 maggio 2013, n. 10531 e, poi, Cass. 31 ottobre 2018, n. 27998).
In tale affermazione è peraltro indirettamente individuato anche il perimetro entro cui la rilevazione d'ufficio è consentita. “Lo svincolo rispetto alle preclusioni
è infatti condizionato all'emersione, dal materiale processuale già esistente, di fatti che siano idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso, dovendosi affermare che il potere-dovere di rilevazione officiosa di un'eccezione in senso lato si misura sull'ambito dei fatti legalmente acquisiti al processo nel momento in cui tale rilievo deve avere corso”. La rilevabilità d'ufficio manifesta, infatti, la possibilità che il giudice (o la parte, sollecitando la corrispondente questione) attribuisca significatività giuridica ad una “circostanza che, pur acquisita al processo
(attraverso affermazioni pregresse di parte, produzioni o qualunque incombente istruttorio legalmente svolto), non sia stata giuridicamente valorizzata dalle parti
(espressamente o comunque in modo inequivoco) entro i termini preclusivi che caratterizzano le attività destinate a individuare i fatti costitutivi o le eccezioni rispetto all'oggetto del contendere. Il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto”, pur se non valorizzato dalle parti, nel che consiste il proprium della “rilevazione” d'ufficio – anche rispetto alla proposizione di un'eccezione ad opera della parte – non va invece sovrapposto all'introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse, né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un pagina 10 di 26 fatto del processo, all'acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo. Il giudice [… ha] il potere- dovere di dare corso alle piste probatorie finalizzate a verificare se siano dimostrabili certi fatti decisivi ma si deve pur sempre trattare di fatti già acquisiti al processo (Cass. 15 maggio 2018, n. 11845; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3047) e non di fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) soltanto ipotizzi la verificazione e ne esplori l'esistenza o i connotati. È del resto consolidata la massima per cui il rilievo officioso delle eccezioni può aversi se ed in quanto il contenuto fattuale di esse già emerga dagli atti (v. sulla scia di Cass.,
S.U., 10531/2013 cit., tra le molte, Cass. 22 ottobre 2015, n. 21524, Cass. 30 settembre 2016, n. 19567; Cass. 5 agosto 2021, n. 22371), il che si specifica ulteriormente nel senso che, al di là della prova dei fatti che fondano l'eccezione,
è la loro stessa esistenza o inesistenza a dover già essere interna al processo almeno come allegazione di parte o emergenza da un qualche dato istruttorio»
(Cass. n. 36353 del 2021, cit., in motivazione).
Non costituisce un ostacolo al rilievo della nullità il fatto che le parti abbiano limitato la propria domanda ad altri profili di nullità o a specifiche clausole (v. per tutte Cass. Sez. L , Ordinanza n. 8914 del 29/03/2019).
Dal corollario secondo cui la nullità rilevata deve emergere dagli atti processuali deriva però anche la conseguenza che l'attività del giudice non può andare contro alle allegazioni delle stesse parti, e non può quindi basarsi su circostanze difformi rispetto a quelle dedotte in giudizio.
In altri termini, “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024) pagina 11 di 26 Con specifico riferimento alla nullità del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta, poi, non osta al rilievo ufficioso il fatto che si tratti di una nullità di protezione, stante la previsione espressa contenuta nel secondo comma dell'art. 127 TUB.
È però necessario che il correntista abbia in qualche misura dimostrato di volersi avvalere della nullità, allegando il fatto che il contratto era stato concluso in forma esclusivamente verbale, o comunque, a maggior ragione, che egli non abbia ammesso di avere sottoscritto un contratto per iscritto.
Nel caso in esame nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte attrice non aveva mai affermato di avere sottoscritto il contratto di apertura del conto corrente in forma verbale, limitandosi a sostenere di non averne ricevuto la copia, asserzione che implica necessariamente l'esistenza dell'originale di tale atto.
Il rilievo ufficioso della nullità del contratto operato dal giudice, quindi, si fonda su circostanze non allegate dalle parti.
Inoltre, l'affermazione di totale nullità del rapporto di conto corrente si pone in contrasto con il fatto che la banca ha prodotto un contratto scritto che, per quanto successivo all'instaurazione del rapporto, dimostra che quanto meno successivamente a tale stipula è stato rispettato il disposto dell'art. 117 TUB.
Va comunque evidenziato che il contenuto della motivazione, oltre a non confrontarsi con le acquisizioni probatorie, non è neppure congruente con le risultanze della consulenza tecnica alla quale il giudice afferma di adeguarsi.
Il consulente nella sua relazione così descrive la documentazione rinvenuta agli atti:
“Nei fascicoli di parte sono stati rinvenuti un contratto di apertura di credito in conto corrente a far data 15/06/1995, tale contratto non ha un'espressa pattuizione di liquidazione di interessi debitori e creditori;
ho rinvenuto un contratto di conto corrente datato 14/05/03 dove vengono pattuiti solo gli interessi a credito, senza specificare il tasso effettivo. Manca completamente la pattuizione degli interessi debitori che si ritrovano solo nel contratto di apertura di pagina 12 di 26 credito ma risultano mal determinati in quanto manca completamente la base di calcolo del tasso (annuale, semestrale, mensile, giornaliero) che risulta illeggibile dal contratto depositato. Il contratto del conto 262/20 (contratto per lo sconto
SBF) è datato 21/03/05, sul medesimo ho riscontrato la presenza della previsione della reciprocità delle condizioni di liquidazione degli interessi (di tale aspetto dirò meglio in seguito) e però, nel contempo, risultano indeterminate le condizioni relative sia alla pattuizione di interessi debitori e creditori sia la pattuizione relativa agli interessi extrafido. Ho riscontrato la sottoscrizione della clausola che riguarda il passaggio a debito delle competenze dal conto 262/20 al conto 262/00
(c/c ordinario intestato alla società). Il conto 417 risulta sottoscritto in data
08/09/04 ma ho riscontrato la mancanza dell'espressamente accettazione (ex art
1341 cc) dell'applicazione trimestrale dell'anatocismo quale condizione peggiorativa. Tutti i contratti da evidenze di c/c risultano affidati, pertanto tutte le rimesse effettuate a seguito del ricalcolo che andrò ad eseguire sono da considerarsi ripristinatorie e pertanto ad avviso del sottoscritto non interviene la prescrizione decennale”.
Con riferimento al conto corrente n. 262/00, quindi, il CTU non ha affatto rilevato l'assenza della pattuizione scritta del contratto. Ciò che è stato evidenziato, correttamente, è che il contratto in atti, datato 14.5.2003 e sottoscritto da entrambe le parti, riporta la previsione dei soli interessi a credito del correntista,
e non di quelli a debito.
La mancata previsione degli interessi debitori comporta quindi la sostituzione del tasso in concreto applicato con quello previsto dall'art. 117 TUB.
Il CTU, non compreso dal giudice di prime cure, si è uniformato proprio a questi principi, affermando:
“Per poter verificare se vi sia o meno stata l'applicazione di anatocismo ho verificato che tale clausola fosse stata pattuita correttamente nei contratti.
Dai documenti di causa non vi è pattuizione della reciprocità della liquidazione degli interessi del c/c ordinario anche se vi è pattuizione di addebito delle pagina 13 di 26 competenze inerenti gli altri due conti tecnici, a partire dal 2004 del c/c 417 e a partire dal 2005 del 262/20.
Poiché non vi è pattuizione di interessi passivi sul c/c ordinario 262/00 ho ricalcolato il c/c 262/00 eliminando ogni forma di anatocismo, e calcolando tutto ai tassi sostitutivi BOT e capitalizzando all'ultima scrittura conosciuta, in cui il conto si chiude”.
1.4. Sotto un terzo profilo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il
Tribunale dichiara che la nullità rilevata nella disciplina del conto corrente si riflette anche sul conto anticipi, escludendo anche per tale rapporto la valida pattuizione di interessi corrispettivi o moratori superiore al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. nonché la previsione dello ius variandi.
Viene evidenziato che il Tribunale, anche in questo caso, non ha tenuto conto della contrattualistica in atti, inizialmente prodotta anche da parte attrice laddove allega lei medesima il contratto di presentazione all'incasso s.b.f. nonché quello di conto anticipi (cfr. doc. n. 7 cit.), contrattualistica successivamente integrata dalla Banca convenuta previa allegazione di n. 18 documenti (cfr. doc. nn. 4-21 Cont fascicolo di primo grado ).
Anche sotto aspetto la censura risulta corretta, in quanto il conto anticipi, per quanto avesse carattere tecnico, ha ricevuto una autonoma disciplina contrattuale, come pure i vari contratti di affidamento. L'affermazione contenuta nella sentenza, quindi, non è corretta, non potendo essere estesa la mancata pattuizione delle condizioni di un conto ad altri conti correnti, laddove essi abbiano ricevuto una specifica ed autonoma disciplina contrattuale.
Va comunque detto che, come evidenziato nel punto precedente, il CTU ha nei suoi conteggi ha tenuto conto delle pattuizioni intervenute per i conti tecnici, limitando il proprio ricalcolo al conto corrente 262/00, sul quale venivano contabilizzate le poste dei conti anticipi, per cui, pur affermando il giudice principi pagina 14 di 26 non congruenti con gli atti di causa, nel momento in cui ha riportato le risultanze della consulenza tecnica ha di fatto utilizzato conteggi corretti. Cont
1.5. Entrando più nello specifico, contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto non validamente pattuiti l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto. A tal fine l'appellante richiama il contenuto del contatto di c/c n. 262 denominato “Io impresa” sottoscritto il 14.05.2003, nonché per la seconda il contratto di apertura del conto anticipi.
Con riferimento al primo aspetto, questa Corte, seguendo sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità, afferma da tempo che, per i contratti sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, ferma restando la nullità dell'anatocismo praticato prima del 30.6.2000, per il periodo successivo la capitalizzazione degli interessi è consentita laddove sia prevista a parità di condizioni tra le parti e sia oggetto di una specifica pattuizione scritta
(v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 e in senso conforme Sez. 1,
Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020).
Ferma restando quindi la nullità dell'anatocismo per il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto del 14.5.2003, in assenza di precedenti accordi tra le parti, la nuova disciplina contrattuale può aver legittimato l'anatocismo per il periodo successivo nei limiti in cui fosse conforme alla delibera CICR 9.2.2000, e quindi a condizione che prevedesse la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi.
Il CTU evidenzia nella sua relazione:
“1. Al conto 262/00 manca il contratto di apertura del conto corrente nonché la corretta pattuizione delle CMS in quanto risultano (a parere dello scrivente) indeterminate. Risulta mancante anche la pattuizione relativa alle clausole anatocistiche;
2. Nel conto 262/20 manca la pattuizione degli interessi passivi e la reciprocità delle condizioni sottoscritte ex art 1341 cc. Ciò si desume dal fatto noto che la capitalizzazione trimestrale a debito è un onere per il correntista…
pagina 15 di 26
3. Nel conto 417 non ho riscontrato la pattuizione di interessi creditori. Ho invece riscontrato la presenza della pattuizione per interessi debitori. La capitalizzazione trimestrale non risulta approvata specificatamente per iscritto (ex art. 1341 cc, secondo comma). Pertanto ad avviso del sottoscritto tale mancata approvazione deve intendersi equivalente ad una clausola vessatoria in quanto la capitalizzazione trimestrale è un onere aggiuntivo ed eventuale di cui il cliente deve ben conosce la portata (si veda Trib. Napoli 1557/14)”.
Il contratto del 14.3.2003 presente in atti, relativo al conto 262/00, quindi, contiene la pattuizione di un tasso anno creditore e della capitalizzazione trimestrale, ma non anche quella del tasso debitore, e conseguentemente di un relativo regime di capitalizzazione.
Quanto ai conti tecnici n. 417 e 612/20, invece, il CTU desume la nullità della pattuizione della capitalizzazione degli interessi dal fatto di non essere stata quest'ultima specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., qualificandola quale onere.
Entrambi i contratti prevedono esclusivamente la misura degli interessi passivi, coerentemente con la natura degli stessi, deputati all'annotazione di sole poste passive, e riportano l'indicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza ulteriori specificazioni.
Il secondo comma dell'art. 1341 c.c. non prevede che debbano essere specificamente approvate per iscritto le clausole che impongano degli oneri a carico della parte che aderisce al contratto.
Né la vessatorietà della clausola può essere desunta dal Codice del Consumo, che non può certamente essere applicato alla fattispecie in considerazione della natura della società correntista.
Il fatto che siano previsti interessi soltanto a debito, poi, non introduce di fatto una capitalizzazione in solo danno del correntista.
Come si è detto, per i conti tecnici in questione era previsto che le poste venissero poi regolamentate sul conto principale. Per le caratteristiche proprie di pagina 16 di 26 questi conti, poi, si potevano determinare solo poste passive, per cui gli interessi attivi potevano eventualmente intervenire soltanto dopo l'annotazione sul conto principale.
In quest'ottica, quindi, la pattuizione della capitalizzazione finisce con il divenire reciproca, essendo pattuita per gli interessi attivi nel conto principale e per quelli passivi in quelli tecnici.
Né determina un vizio della pattuizione, come prospettato dal CTU di primo grado, il fatto che i singoli contratti non prevedessero entrambe le pattuizioni, visto che il rapporto era nel complesso regolato da tutti i contratti.
Non risulta pertanto corretta la decisione del giudice di primo grado di espungere, uniformandosi alle risultanze della CTU, tutto l'anatocismo, e non, come richiesto peraltro dal quesito originario, soltanto quello contabilizzato in epoca precedente alla pattuizione del 14.5.2003 e successiva al 1.1.2014.
Quanto alla CMS, invece, ferma restando la piena legittimità della sua pattuizione, essendo esclusa dalla giurisprudenza costante la nullità per difetto di causa (fino comunque al 2011, quando è stata definitivamente abolita), viene costantemente affermata la nullità per indeterminatezza laddove sia pattuita con esclusivo riferimento ad una percentuale, senza indicazione della base di calcolo (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024 ed in senso conforme Sez. 1 - , Ordinanza n.
19825 del 20/06/2022).
Nel caso in esame la CMS risulta pattuita nel contratto del 15.6.1995 di apertura del conto ordinario n. 262, ma con la sola indicazione della percentuale, peraltro in termini che non risultano del tutto chiari, non comprendendosi se si tratti di 1/8
o da 1 a 8 %.
Tale pattuizione è quindi nulla per indeterminatezza.
pagina 17 di 26 In quello successivo del 14.5.2003, relativo al medesimo conto, non è contenuta alcuna previsione della CMS, ma solo quella della Commissione di Disponibilità
Fondi, indicata nella percentuale dello 0,5%.
Nel contratto relativo al conto anticipi n. 417 dell'8.9.2004, invece, la CMS risulta validamente pattuita, venendo chiaramente esplicitate sia la percentuale che la base di calcolo.
Il contratto relativo al conto 262/20, infine, non contiene alcuna pattuizione della
CMS.
Rispondendo alle critiche del consulente di parte attrice, che chiedeva l'espunzione di € 7.056,77 per CMS, il consulente ha risposto:
“In merito alle cms, invero, ho effettuato i conteggi ricalcolando tutto ai tassi BOT minimi per il periodo in cui il c/c risultava in negativo, ed invece ai tassi massimi quando questo per effetto dei conteggi risulta positivo.
Nello specifico ha anche annullato completamente le CMS”.
Sembrerebbe che il CTU abbia quindi ritenuto superata la questione attinente la
CMS, in quanto i conteggi degli interessi avrebbero determinato un suo scomputo.
Tale ragionamento non risulta però del tutto comprensibile, non apparendo chiaro come il ricalcolo degli interessi abbia potuto portare all'eliminazione della commissione.
Peraltro, nei conteggi finali il CTU pare dare atto dell'avvenuta eliminazione della
CMS.
Risulta pertanto necessario rivedere i conteggi, ripristinando le somme addebitate a titolo di CMS sul conto tecnico. Cont
1.6. Sotto un ultimo aspetto critica la motivazione della decisione in punto di usura, evidenziando che il giudice, pur affermando che gli accertamenti contabili pagina 18 di 26 hanno escluso l'usura originaria e sopravvenuta, ha poi sostituito i tassi di interesse con quelli legali, sul presupposto della nullità della relativa pattuizione.
In effetti tale affermazione risulta del tutto scissa dalla premessa.
La sostituzione del tasso di interessi, infatti, non risulta affatto collegata alla denuncia dell'usura, ma al più alla regolarità della pattuizione del tasso ultralegale, che deriva dal vizio di nullità del contratto per mancanza di forma scritta.
Tale affermazione, quindi, avrebbe dovuto essere contenuta in un diverso paragrafo relativo al ricalcolo degli interessi, fermo restando che essa risulta comunque errata in punto di diritto, in quanto la mancata pattuizione degli interessi ultralegali non comporta la sostituzione con il tasso legale, ma con quello previsto dall'art. 117 TUB, come peraltro aveva ben evidenziato il CTU nella sua relazione.
La critica è comunque assorbita da quanto detto al punto 1.2. Cont
1.7. critica anche il capo della decisione nella quale il giudice ha preso posizione sull'eccezione di prescrizione, affermando che non era stata provata la natura affidata del conto corrente.
A tale riguardo, oltre al fatto che viene richiamata una fattispecie estranea al presente giudizio (c/c 480.06), emerge in termini evidenti la non pertinenza rispetto al caso in esame della giurisprudenza che viene citata in punto di c.d. fido di fatto, visto che agli atti sono stati acquisiti numerosi contratti di affidamento.
Va comunque detto che anche in questo caso la motivazione non è congruente rispetto al contenuto della consulenza tecnica.
Il CTU, al quale era già stata rivolta la medesima critica, ha così risposto:
“Invero ho aderito sia alla sentenza SSUU 24418/10, sia la SSUU 15895/19 e subito dopo le sentenze esplicative della 15895/18 le sentenze C. App Milano
176/20 e Cass 9141/20 che, in sostanza, precisano che nella ricostruzione del saldo il c/c debba essere epurato dai vizi contrattuali dopodichè vadano raffrontate le rimesse in modo da verificare che le rimesse siano effettivamente pagina 19 di 26 solutorie e non solutorie sulla base del saldo banca … Tornando al caso de quo il cliente ha goduto di somme messe a disposizione dalla banca senza mai ricevere una richiesta di rientro (dalla semplice visione degli estratti conto si desume che il conto è sempre in rosso).
Tra le altre cose sono stati depositati in atti alcuni contratti di affidamento dove vengono stabiliti alcuni affidamenti sono:
15/06/1995 Lire 20.000.000 (pari ad euro 10329,14)
19/03/03 Euro 35.000
12/07/04 Euro 30.000 senza specifica del conto;
04/11/04 Euro 180.000 senza specifica di quale fosse il conto affidato;
06/11/07 Euro 15.000
28/03/13 Euro 20.000 oltre a 60.000 di portafoglio in quanto il c/c diviene un c/c misto”.
Il consulente ha quindi comunque evidenziato le rimesse solutorie rinvenute sul c/c 262.00, così indicandole:
Sugli altri conti non sono state invece individuate rimesse solutorie.
Tenuto conto degli effetti della prescrizione, il saldo a favore del correntista è stato determinato in Euro 12.375,49.
Considerando quindi che il conto 262/20 viene chiuso con una differenza di credito a favore del correntista pari ad Euro 4.738,10 ed il conto 417 con una pagina 20 di 26 differenza di credito a favore del correntista pari ad Euro 6.592,80, il credito totale della società correntista viene a determinarsi in Euro 23.706,39.
Gli importi indicati nella sentenza, quindi, per quanto il giudice abbia affermato di non tenere conto dell'eccezione di prescrizione, sono in realtà corrispondenti a quelli ottenuti dal CTU espungendo le rimesse solutorie prescritte.
La decisione, quindi, risulta sotto tale aspetto corretta, per quanto motivata in termini errati ed incongrui.
2. Nel primo motivo viene sottoposta a critica anche la sentenza definitiva
“laddove il Tribunale di Prato, preliminarmente richiamando il contenuto della sentenza non definitiva n. 780/2021 con le relative argomentazioni ed i principi giurisprudenziali ivi esposti, nel dare conto della CTU integrativa 23.06.2022 a firma del dott. eseguita a seguito di remissione della causa in Persona_1 istruttoria per la concreta determinazione del saldo relativo al conto anticipi n.
417 ne avvalora le risultanze nonostante l'accertata mancanza in atti della documentazione contabile attestante la chiusura del conto tecnico nonché, comunque, giustificativa e riepilogativa dei movimenti successivi al 30.06.2009 comprovanti che il saldo risultante a tale data a debito della società correntista per € 99.930,77 sia stato contabilizzato in più tranche sul conto corrente ordinario
n. 262”.
In sostanza si afferma che la mancanza della documentazione contrattuale e contabile relativa al conto anticipi impedirebbe di ritenere accertato che il saldo debitore sullo stesso maturato sia stato contabilizzato sul conto corrente ordinario.
La censura non è condivisibile.
Nella sentenza impugnata viene dato atto del motivo per cui, pur nell'incompletezza della documentazione, è stato ritenuto presuntivamente provato l'avvenuto addebito del saldo negativo del conto tecnico sul conto ordinario.
Tale motivazione risulta convincente. pagina 21 di 26 Occorre premettere che, per espressa previsione contrattuale, il conto anticipi aveva una esclusiva natura di conto di appoggio, finalizzato all'annotazione delle singole operazioni, salva poi la contabilizzazione di commissioni ed interessi sul conto principale.
Per verificare se sia intervenuto effettivamente l'addebito, quindi, non è necessario ricostruire l'intero andamento del conto di appoggio, né tanto meno verificare se esso sia stato successivamente estinto, essendo sufficiente riscontrare che vi sia stata l'annotazione del transito delle poste passive sul conto principale.
Il consulente tecnico, pur dando atto di non aver rinvenuto dopo la data del
30/06/2009 un addebito di importo esattamente pari ad euro 99.930,77
(corrispondente al saldo negativo del conto anticipi), ha comunque esaminato le movimentazioni del conto n. 262/00 (ordinario) riscontrando le seguenti movimentazioni:
07/07/2009 euro 34.946,40 con causale “giroconto”;
27/07/2009 euro 16.345,20 con causale “estinzione finanziamento import”;
21/08/2009 euro 16.239,17 con causale “estinzione finanziamento import”;
25/08/2009 euro 22.400,00 con causale “estinzione finanziamento import”;
14/09/2009 euro 10.000,00 con causale “estinzione finanziamento import”.
Per quanto non siano presenti in atti le contabili dei predetti movimenti, non può trascurarsi che il totale degli addebiti corrisponde proprio ad euro 99.930,77.
Ad ulteriore conforto del fatto che gli importi addebitati sono stati girocontati dal conto 417/00 (tecnico) interviene il fatto che sullo stesso sono annotati movimenti in uscita di importo esattamente corrispondente e nello specifico:
13/03/09 euro 16.345,20
27/03/09 euro 34.946,40
pagina 22 di 26 21/04/09 euro 16.239,17
27/05/09 euro 22.400,00
16/06/09 euro 10.000,00
Pur non corrispondendo le date delle movimentazioni dei due conti, in entrambi i casi vi sono movimenti per un importo complessivo di euro 99.930,77 suddivisi in frazioni di identico importo.
Questo, come correttamente ritenuto nella sentenza gravata, è sufficiente a dimostrare che il saldo negativo del conto anticipi è stato addebitato sul conto ordinario, per cui non è corretto richiedere alla correntista il pagamento separato di tale debito, in quanto già ricompreso nei conteggi operati per il conto principale.
3. Con il secondo motivo l'appellante denuncia la nullità della consulenza tecnica per aver travalicato il quesito del CTU e per non aver compiutamente esaminato la documentazione prodotta.
Afferma la difesa di , infatti, che il giudice, seguendo l'impostazione CP_2 della parte attrice, aveva richiesto di eliminare l'anatocismo esclusivamente per il periodo antecedente al 14.05.2003 e dal 1.1.2014 in poi, con ciò dando per valida la pattuizione contenuta nel contratto prodotto.
Inoltre, il CTU, dilungandosi in citazioni giurisprudenziali non richieste, non avrebbe considerato ai fini del suo accertamento la documentazione contrattuale prodotta dalla banca, rispondendo solo genericamente ai rilievi formulati sul punto dal consulente di parte.
A tale riguardo si ritiene che il fatto che il CTU abbia esposto ragionamenti ulteriori rispetto a quelli richiesti dal giudice non determini la nullità della consulenza, ben potendo il giudice non tenere conto di questi aspetti. Nel caso concreto il giudice ha invece ritenuto di condividere il diverso approccio del consulente, superando il precedente punto di vista (non essendo vincolato dall'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica, che è sempre pagina 23 di 26 modificabile). Tale valutazione è stata oggetto di rivisitazione nel presente giudizio, senza però che si possa tacciare di nullità la consulenza.
Con riferimento ai contratti di affidamento, poi, il CTU ha evidenziato nelle note di risposta al CTP di avere esaminato tali documenti, motivando il motivo per cui non li ha ritenuto rilevanti, per quanto la giustificazione, come in precedenza espresso, non venga condivisa da questa Corte.
La censura, quindi, non è idonea ad incidere sulla decisione. Cont
4. Con il terzo motivo si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia rilevato d'ufficio l'illegittimità/nullità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali con riferimento a tutti e tre i rapporti oggetto di causa e per l'intera loro durata, nonostante la documentazione contrattuale in atti attestasse detta pattuizione in plurime occasioni ma, soprattutto, in difetto di qualsivoglia doglianza formalmente avanzata in merito da nella sua qualità di attrice in ripetizione. CP_2
Come si è detto in sede di esame del primo motivo, nonostante l'errata motivazione del giudice, risulta comunque corretta la sostituzione del tasso applicato con quello BOT operata dal CTU, posta alla base dei conteggi poi confluiti nella sentenza. Nonostante la presenza in atti di una pattuizione contrattuale scritta, infatti, il documento relativo al conto ordinario non contiene alcuna previsione della misura degli interessi debitori, risultando, pertanto, irrispettoso del disposto dell'art. 117 TUB.
Quanto ai conti tecnici, poi, la disciplina contrattuale prevedeva che gli interessi e le spese dovessero essere conteggiate nel rapporto principale, per cui il tasso per essi pattuito era destinato ad essere computato nel diverso rapporto.
La mancata pattuizione degli interessi passivi per il conto principale, quindi, non può comportare la necessità di sostituire il tasso pattuito nei conti tecnici con il tasso ex art. 117 TUB, mantenendo invece validità la relativa pattuizione, per quanto contenuta in un contratto differente, visto che questo prevedeva espressamente che tali interessi sarebbe stati poi conteggiati nel conto principale.
pagina 24 di 26 Non determina comunque un vizio di ultrapetizione il fatto che il giudice abbia sostituito il tasso per il conto principale, nonostante la parte non avesse mai allegato la nullità della pattuizione, come lamentato dall'appellante, ben potendo il giudice effettuare tale rilievo d'ufficio, desumendola dal contenuto dell'accordo negoziale, ed essendo comunque implicita la domanda nella richiesta di rideterminazione del saldo.
Non è di ostacolo, infatti, al rilievo ufficioso della nullità il fatto che la parte attrice nella sua domanda avesse incentrato la propria attenzione su altri vizi del contratto, non venendo riscontrata dalla giurisprudenza una necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato nel caso delle nullità negoziali.
La Corte di Cassazione ha infatti già chiarito che “Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale” (Sez. L, Sentenza n.
20388 del 01/08/2018).
5. In definitiva, quindi, in parziale accoglimento dell'appello, si impone la rimessione della causa sul ruolo al fine di rideterminare il corretto saldo dare avere espungendo dal conto principale la capitalizzazione degli interessi dall'inizio del rapporto documentato al 14.5.2003 e dall'1.1.2014 alla fine del rapporto, tenendo conto della CMS per il solo conto tecnico n. 417 e comunque fino all'entrata in vigore della L. 2/2009, sostituendo il tasso a debito per il conto principale con il tasso BOT, tenuto comunque conto degli effetti della prescrizione.
6. Le spese saranno regolate all'esito.
P.Q.M.
pagina 25 di 26 La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 non definitiva n. 780/2021 emessa dal Tribunale di Prato pubblicata il 7.11.2021, pubblicata in data 11.11.2021 e la sentenza definitiva n. 395/2023 emessa dal
Tribunale di Prato, pubblicata il 12/06/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara dovuta la Commissione di Massimo Scoperto nel conto anticipi n. 417 dall'8.9.2004 al 28.1.2019 nonché la capitalizzazione degli interessi sul conto n. 620 dal 14.5.2003 all'1.1.2014, confermando per il resto la dichiarazione di nullità delle stesse;
2. rimette sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione;
3. spese al definitivo.
Firenze, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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