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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2876/2024 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2876/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Montagni presso il cui studio, in C.F._2
Montespertoli (FI) via Delle Fontanelle 5, 50025, sono entrambi elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zuccalà (C.F. ) CP_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Empoli (FI), via Tripoli n. 25
OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
per parte opponente, si riportano le conclusioni di cui all'atto di citazione: “IN VIA PRELIMINARE, ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte, con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto di rilascio notificato il 29.02.2024 e/o la sospensione dell'esecuzione; NEL MERITO, in via principale, in accoglimento della proposta opposizione a precetto, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata di rilascio dell'immobile sito in Montelupo Fiorentino (FI) via Della Pace, n. 6 di pagina 1 di 6 proprietà della Sig.ra in via subordinata, sospendere l'esecuzione fino all'esito CP_1
definitivo, con sentenza passata in giudicato della causa di merito, di opposizione allo sfratto propedeutica, pendente innanzi al Tribunale di Firenze, RG n. 12442/2023, Giudice Dottor Zazzeri. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
per parte opposta: “In limine litis, per la conferma della già pronunciata inammissibilità e/o il rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.; nel merito, per il rigetto dell'opposizione al precetto e la conferma dello stesso, con condanna per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione all'atto di precetto loro notificato in data 29.02.2024 con il quale veniva intimato il rilascio dell'immobile sito in Montelupo Fiorentino (FI) via Della Pace n. 6, di proprietà di e condotto in locazione dagli odierni opponenti in virtù di formale contratto. Il precetto CP_1 aveva origine da titolo esecutivo costituito da ordinanza di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665
c.p.c. provvisoriamente esecutiva, emessa in data 12.12.2023 dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto per morosità e finita locazione di cui al R.G. 12442/2023,
Giudice Dottor Zazzeri.
Con il predetto atto di citazione gli attori davano atto di aver proposto opposizione alla convalida di sfratto e richiesta di mutamento del rito, sicché pendeva il giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Firenze. Ciò posto, gli opponenti riproponevano in questa sede tutti i motivi di opposizione alla convalida, relativi al merito della pretesa creditoria e contestavano la legittimità dell'iniziativa esecutiva della parte opposta denunciandone la prematurità rispetto ad un tentativo di mediazione ancora in corso alla data di notifica del precetto. Formulavano quindi istanza di sospensione, anche inaudita altera parte, della efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 22 marzo 2024 il Tribunale di Firenze, ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'invocata sospensione inaudita altera parte, fissava la discussone sull'istanza di sospensione nel contraddittorio tra le parti all'udienza del 16 aprile 2024. Non avendo tuttavia parte opponente documentato l'avvenuta tempestiva notifica del decreto di fissazione della udienza cautelare nel termine perentorio assegnato, la istanza di sospensione veniva dichiarata inammissibile per mancata notifica entro il termine perentorio del decreto di fissazione della udienza a controparte.
pagina 2 di 6 Si costituiva quindi la parte opposta, contestando, da un lato, l'ammissibilità della opposizione a precetto relativamente alle censure di merito della pretesa riconosciuta in sede di convalida di sfratto per esserne la conoscenza riservata al giudice dell'opposizione alla convalida. Dall'altro, contestava l'efficacia preclusiva del tentativo di mediazione rispetto all'avvio della procedura esecutiva.
Vista la natura solo documentale della causa, all'udienza del 18 settembre 2024, il giudice, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, fissava avanti a sé l'udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 29 gennaio 2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni nonché il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente deve darsi atto che parti opponenti non hanno provveduto alla precisazione delle conclusioni, per le quali, pertanto, ci si riporta al contenuto dell'atto di citazione, né hanno depositato scritti conclusivi.
Ciò premesso, procedendo nella analisi delle domande svolte, si rileva che il principale motivo di opposizione, volto alla contestazione nel merito della pretesa creditoria cristallizzata nell'ordinanza di rilascio dell'immobile provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.c., non è accoglibile perché inammissibile.
Deve osservarsi infatti che, in linea generale, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi
(o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'opposizione alla esecuzione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa. Pertanto, qualora a base della azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (da ultimo Cass. n. 12911/12; Cass. 14 febbraio 2013 n. 3667, Cass. n. 3277/2015, Cass. 2 dicembre 2017 n. 29786).
Nel caso in esame, l'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria, così come cristallizzata nel titolo esecutivo, ed è quindi inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del consolidato principio secondo il pagina 3 di 6 quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (per consolidata giurisprudenza sopra citata).
Specificamente, Corte di Cassazione n. 3667/2013, seppur in relazione a diverso titolo esecutivo, ha affermato che “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”.
Pertanto se in sede di cognizione, con i rimedi oppositivi ovvero con i rimedi impugnatori, la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, con opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione. Al giudice dell'opposizione preesecutiva o dell'esecuzione resta, pertanto, precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne, in tutto o in parte, l'efficacia in base ad eccezioni o difese che competono al giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il titolo esecutivo.
Applicando tali principi al presente giudizio, si osserva che la principale doglianza mossa da parte opponente ha ad oggetto l'erroneità nel merito della emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665
c.p.c.: difatti, le censure riguardano tanto l'asserita mancata disdetta della locazione nei termini di legge quanto la contestazione della morosità. Trattasi, a ben vedere, di doglianze rispetto al sorgere del credito poi riconosciuto nell'ordinanza provvisoria di rilascio ed attinenti a fatti anteriori alla formazione del titolo e che, come tali, possono essere oggetto di esame solo da parte del giudice competente a conoscere della opposizione avverso l'ordinanza di rilascio. Peraltro, con sentenza n.
2375/2024 di rigetto emessa in data 18.07.2024 nella causa di merito all'opposizione alla convalida di sfratto, il Giudice Dottor Zazzeri, dichiarata la cessazione della locazione e riconosciuta la morosità
pagina 4 di 6 degli odierni opponenti, li condannava al pagamento dei canoni arretrati e al versamento di un'indennità per il periodo di occupazione sine titulo dell'immobile.
Parte opponente lamentava, altresì, la prematurità dell'iniziativa esecutiva promossa da in quanto avviata in pendenza del termine (con scadenza al 01.03.2024) che il Giudice del CP_1 merito, Dottor Zazzeri, all'udienza del 13.02.2024 assegnava alle parti per l'esperimento del tentativo di mediazione delegata. L'art. 5 co.6 let. b del D.lgs. 28/2010 espressamente esenta dal tentativo di mediazione obbligatoria i procedimenti per convalida o licenza di sfratto “fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.”. Introdotta, pertanto, la causa con procedimento speciale di cui agli artt. 657 e ss.
c.p.c., il procedimento prosegue nelle forme del rito ordinario, subordinatamente all'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ebbene, è sì vero che all'udienza del 13.02.2024 il Giudice del merito accoglieva l'istanza del convenuto, disponendo il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per il tentativo di mediazione, ma l'ordinanza provvisoria di rilascio pronunciata all'udienza del 12.12.2023, in assenza di eccezioni degli intimati fondate su prova scritta, era immediatamente esecutiva giusto il disposto dell'art. 665 co.2 c.p.c.
Infondata appare, dunque, la censura di illegittimità della notifica del precetto con cui si preannuncia la procedura esecutiva da parte della opposta in quanto ella, pur in pendenza del termine assegnato per la mediazione, ben aveva titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata.
Ravvisata l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione, non merita tuttavia accoglimento l'istanza della parte opposta relativamente alla condanna degli odierni opponenti ex art. 96 c.p.c. Pur considerando la inammissibilità dei motivi di opposizione, non si ravvisano nella condotta processuale degli opponenti profili di mera pretestuosità, avendo gli stessi provveduto a rituale opposizione, prima di tutto, in sede di merito ed essendosi limitati a riproporre in sede preeesecutiva le medesime censure ivi formulate. Né pare connotato da mala fede il richiamo all'efficacia dilatoria della mediazione che, nell'interpretazione della parte opponente, osterebbe alla legittimità di una procedura esecutiva avviata prima di conoscerne gli esiti. In aggiunta, si osserva che l'invocata liquidazione equitativa del danno da responsabilità aggravata non si sottrae ai criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., non derogando in alcun modo alle regole generali in materia di onere probatorio. L'istituto di cui al comma 1 dell'art. 96
c.p.c. (a cui deve evidentemente circoscriversi il generico richiamo che la parte opposta fa all'istituto della responsabilità aggravata) non risponde, infatti, a logiche meramente punitive. Imprescindibile e connaturata alla sua funzione riparatoria resta, pertanto, la prova del pregiudizio sofferto dalla parte che invoca siffatta responsabilità (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 15/12/2023, n. 35188): nel caso di specie, la parte opposta si è limitata ad evidenziare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione, senza,
pagina 5 di 6 tuttavia, allegare alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettività del danno che tale iniziativa degli opponenti le avrebbe arrecato. Inoltre, come rappresentato in memoria ex art. 171 ter c.p.c. dal difensore della parte opposta, l'intimato sfratto veniva eseguito in data 02.07.2024 da parte dell' Pt_3 presso la Corte di Appello di Firenze e l'immobile, liberato dagli occupanti, riconsegnato alla proprietaria nei cui confronti, pertanto, l'iniziativa oppositiva promossa, non sortiva alcun significativo pregiudizio.
Tutto quanto sopra premesso, sussiste la soccombenza della parte attrice che va, dunque, condannata alla rifusione delle spese, la cui liquidazione viene svolta in dispositivo in considerazione della nota spese depositata da parte opposta, che tiene conto sia della scarsa complessità della causa, alla luce anche di quelli che sono stati i motivi di opposizione, e dell'assenza di fase istruttoria sia della minima attività svolta dalle parti, rammentandosi a tal proposito che parte opponente non ha nemmeno presentato memorie ex art. 171 ter c.p.c. omettendo altresì di produrre scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
respinge l'opposizione a precetto;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 1.590,45 per compensi, oltre 15 % per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Firenze, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio dott.ssa Samantha Napolitano.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2876/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Montagni presso il cui studio, in C.F._2
Montespertoli (FI) via Delle Fontanelle 5, 50025, sono entrambi elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zuccalà (C.F. ) CP_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Empoli (FI), via Tripoli n. 25
OPPOSTA
CONCLUSIONI delle parti:
per parte opponente, si riportano le conclusioni di cui all'atto di citazione: “IN VIA PRELIMINARE, ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte, con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto di rilascio notificato il 29.02.2024 e/o la sospensione dell'esecuzione; NEL MERITO, in via principale, in accoglimento della proposta opposizione a precetto, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata di rilascio dell'immobile sito in Montelupo Fiorentino (FI) via Della Pace, n. 6 di pagina 1 di 6 proprietà della Sig.ra in via subordinata, sospendere l'esecuzione fino all'esito CP_1
definitivo, con sentenza passata in giudicato della causa di merito, di opposizione allo sfratto propedeutica, pendente innanzi al Tribunale di Firenze, RG n. 12442/2023, Giudice Dottor Zazzeri. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
per parte opposta: “In limine litis, per la conferma della già pronunciata inammissibilità e/o il rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.; nel merito, per il rigetto dell'opposizione al precetto e la conferma dello stesso, con condanna per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione all'atto di precetto loro notificato in data 29.02.2024 con il quale veniva intimato il rilascio dell'immobile sito in Montelupo Fiorentino (FI) via Della Pace n. 6, di proprietà di e condotto in locazione dagli odierni opponenti in virtù di formale contratto. Il precetto CP_1 aveva origine da titolo esecutivo costituito da ordinanza di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665
c.p.c. provvisoriamente esecutiva, emessa in data 12.12.2023 dal Tribunale di Firenze nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto per morosità e finita locazione di cui al R.G. 12442/2023,
Giudice Dottor Zazzeri.
Con il predetto atto di citazione gli attori davano atto di aver proposto opposizione alla convalida di sfratto e richiesta di mutamento del rito, sicché pendeva il giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Firenze. Ciò posto, gli opponenti riproponevano in questa sede tutti i motivi di opposizione alla convalida, relativi al merito della pretesa creditoria e contestavano la legittimità dell'iniziativa esecutiva della parte opposta denunciandone la prematurità rispetto ad un tentativo di mediazione ancora in corso alla data di notifica del precetto. Formulavano quindi istanza di sospensione, anche inaudita altera parte, della efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 22 marzo 2024 il Tribunale di Firenze, ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'invocata sospensione inaudita altera parte, fissava la discussone sull'istanza di sospensione nel contraddittorio tra le parti all'udienza del 16 aprile 2024. Non avendo tuttavia parte opponente documentato l'avvenuta tempestiva notifica del decreto di fissazione della udienza cautelare nel termine perentorio assegnato, la istanza di sospensione veniva dichiarata inammissibile per mancata notifica entro il termine perentorio del decreto di fissazione della udienza a controparte.
pagina 2 di 6 Si costituiva quindi la parte opposta, contestando, da un lato, l'ammissibilità della opposizione a precetto relativamente alle censure di merito della pretesa riconosciuta in sede di convalida di sfratto per esserne la conoscenza riservata al giudice dell'opposizione alla convalida. Dall'altro, contestava l'efficacia preclusiva del tentativo di mediazione rispetto all'avvio della procedura esecutiva.
Vista la natura solo documentale della causa, all'udienza del 18 settembre 2024, il giudice, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione, fissava avanti a sé l'udienza per la rimessione della causa in decisione per il giorno 29 gennaio 2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni nonché il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente deve darsi atto che parti opponenti non hanno provveduto alla precisazione delle conclusioni, per le quali, pertanto, ci si riporta al contenuto dell'atto di citazione, né hanno depositato scritti conclusivi.
Ciò premesso, procedendo nella analisi delle domande svolte, si rileva che il principale motivo di opposizione, volto alla contestazione nel merito della pretesa creditoria cristallizzata nell'ordinanza di rilascio dell'immobile provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.c., non è accoglibile perché inammissibile.
Deve osservarsi infatti che, in linea generale, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi
(o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'opposizione alla esecuzione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa. Pertanto, qualora a base della azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (da ultimo Cass. n. 12911/12; Cass. 14 febbraio 2013 n. 3667, Cass. n. 3277/2015, Cass. 2 dicembre 2017 n. 29786).
Nel caso in esame, l'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto il merito della pretesa creditoria, così come cristallizzata nel titolo esecutivo, ed è quindi inammissibile in quanto fondata su motivi di merito inerenti a fatti anteriori o concorrenti alla formazione del titolo giudiziale azionato, motivi inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione sulla scorta del consolidato principio secondo il pagina 3 di 6 quale, quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso (per consolidata giurisprudenza sopra citata).
Specificamente, Corte di Cassazione n. 3667/2013, seppur in relazione a diverso titolo esecutivo, ha affermato che “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione”.
Pertanto se in sede di cognizione, con i rimedi oppositivi ovvero con i rimedi impugnatori, la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, con opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione. Al giudice dell'opposizione preesecutiva o dell'esecuzione resta, pertanto, precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne, in tutto o in parte, l'efficacia in base ad eccezioni o difese che competono al giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il titolo esecutivo.
Applicando tali principi al presente giudizio, si osserva che la principale doglianza mossa da parte opponente ha ad oggetto l'erroneità nel merito della emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665
c.p.c.: difatti, le censure riguardano tanto l'asserita mancata disdetta della locazione nei termini di legge quanto la contestazione della morosità. Trattasi, a ben vedere, di doglianze rispetto al sorgere del credito poi riconosciuto nell'ordinanza provvisoria di rilascio ed attinenti a fatti anteriori alla formazione del titolo e che, come tali, possono essere oggetto di esame solo da parte del giudice competente a conoscere della opposizione avverso l'ordinanza di rilascio. Peraltro, con sentenza n.
2375/2024 di rigetto emessa in data 18.07.2024 nella causa di merito all'opposizione alla convalida di sfratto, il Giudice Dottor Zazzeri, dichiarata la cessazione della locazione e riconosciuta la morosità
pagina 4 di 6 degli odierni opponenti, li condannava al pagamento dei canoni arretrati e al versamento di un'indennità per il periodo di occupazione sine titulo dell'immobile.
Parte opponente lamentava, altresì, la prematurità dell'iniziativa esecutiva promossa da in quanto avviata in pendenza del termine (con scadenza al 01.03.2024) che il Giudice del CP_1 merito, Dottor Zazzeri, all'udienza del 13.02.2024 assegnava alle parti per l'esperimento del tentativo di mediazione delegata. L'art. 5 co.6 let. b del D.lgs. 28/2010 espressamente esenta dal tentativo di mediazione obbligatoria i procedimenti per convalida o licenza di sfratto “fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.”. Introdotta, pertanto, la causa con procedimento speciale di cui agli artt. 657 e ss.
c.p.c., il procedimento prosegue nelle forme del rito ordinario, subordinatamente all'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ebbene, è sì vero che all'udienza del 13.02.2024 il Giudice del merito accoglieva l'istanza del convenuto, disponendo il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per il tentativo di mediazione, ma l'ordinanza provvisoria di rilascio pronunciata all'udienza del 12.12.2023, in assenza di eccezioni degli intimati fondate su prova scritta, era immediatamente esecutiva giusto il disposto dell'art. 665 co.2 c.p.c.
Infondata appare, dunque, la censura di illegittimità della notifica del precetto con cui si preannuncia la procedura esecutiva da parte della opposta in quanto ella, pur in pendenza del termine assegnato per la mediazione, ben aveva titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata.
Ravvisata l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione, non merita tuttavia accoglimento l'istanza della parte opposta relativamente alla condanna degli odierni opponenti ex art. 96 c.p.c. Pur considerando la inammissibilità dei motivi di opposizione, non si ravvisano nella condotta processuale degli opponenti profili di mera pretestuosità, avendo gli stessi provveduto a rituale opposizione, prima di tutto, in sede di merito ed essendosi limitati a riproporre in sede preeesecutiva le medesime censure ivi formulate. Né pare connotato da mala fede il richiamo all'efficacia dilatoria della mediazione che, nell'interpretazione della parte opponente, osterebbe alla legittimità di una procedura esecutiva avviata prima di conoscerne gli esiti. In aggiunta, si osserva che l'invocata liquidazione equitativa del danno da responsabilità aggravata non si sottrae ai criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., non derogando in alcun modo alle regole generali in materia di onere probatorio. L'istituto di cui al comma 1 dell'art. 96
c.p.c. (a cui deve evidentemente circoscriversi il generico richiamo che la parte opposta fa all'istituto della responsabilità aggravata) non risponde, infatti, a logiche meramente punitive. Imprescindibile e connaturata alla sua funzione riparatoria resta, pertanto, la prova del pregiudizio sofferto dalla parte che invoca siffatta responsabilità (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 15/12/2023, n. 35188): nel caso di specie, la parte opposta si è limitata ad evidenziare l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione, senza,
pagina 5 di 6 tuttavia, allegare alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettività del danno che tale iniziativa degli opponenti le avrebbe arrecato. Inoltre, come rappresentato in memoria ex art. 171 ter c.p.c. dal difensore della parte opposta, l'intimato sfratto veniva eseguito in data 02.07.2024 da parte dell' Pt_3 presso la Corte di Appello di Firenze e l'immobile, liberato dagli occupanti, riconsegnato alla proprietaria nei cui confronti, pertanto, l'iniziativa oppositiva promossa, non sortiva alcun significativo pregiudizio.
Tutto quanto sopra premesso, sussiste la soccombenza della parte attrice che va, dunque, condannata alla rifusione delle spese, la cui liquidazione viene svolta in dispositivo in considerazione della nota spese depositata da parte opposta, che tiene conto sia della scarsa complessità della causa, alla luce anche di quelli che sono stati i motivi di opposizione, e dell'assenza di fase istruttoria sia della minima attività svolta dalle parti, rammentandosi a tal proposito che parte opponente non ha nemmeno presentato memorie ex art. 171 ter c.p.c. omettendo altresì di produrre scritti conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
respinge l'opposizione a precetto;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in € 1.590,45 per compensi, oltre 15 % per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Firenze, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio dott.ssa Samantha Napolitano.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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