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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/10/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott.ssa AN Di MO – Presidente
dott. NI PI – Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1171/2018 R.G. e vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Vincenzo Nesci, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
( ), elettivamente domi- Controparte_1 C.F._2
ciliata in Lanciano, C.so Trento e Trieste 118, presso lo studio degli avv.ti Car- lo Paone e Roberta Marchitelli, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti;
CONVENUTO
1 E
( ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'avv. Cinzia Breda, come da mandato in atti;
CONVENUTO
avente a oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per le- sione di legittima;
conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. (d'ora in avanti, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Pt_1
fratello (d'ora in avanti, e la sorella Controparte_2 CP_2 CP_1
(d'ora in avanti, ) domandando (anche “in qualità di erede
[...] CP_1
del proprio padre [...] ” [d'ora in avanti, ], “ignorato Controparte_3 CP_3
dalla testatrice nelle disposizioni testamentarie, sicché [...] ebbe a subire una le- sione quanto meno rispetto alla quota legittima [...] che[...] l'odierna attrice in- tende rivendicare jure successionis, ai sensi dell'art. 557” c.c.) la riduzione per lesione della legittima delle “disposizioni testamentarie” (in “testamento olo- grafo” del 20 novembre 2007) e delle “donazioni” (“in data 23.02.2001”) della madre deceduta il 3 febbraio 2013; per i valori di euro 74.067,50 Persona_1
e, quanto al padre, euro 35.285,00.
si è costituito chiedendo il rigetto, nell'an o in subordine nel quantum, CP_2
della domanda, in particolare in quanto “ai fini della eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie e della donazione effettuate [...] in favore del figlio il valore dell'appartamento posto al piano primo e del sottotetto a CP_2
quest'ultimo assegnati [...] dovrà essere decurtato degli “importi” [“€
99.624,53”] utilizzat[i] per ristrutturare e rendere abitabile l'appartamento”
2 (“che, precedentemente agli interventi [di] [...], risultava carente dei re- CP_2
quisiti minimi di abitabilità[:] impianto idrico e di riscaldamento, impianto elet- trico, pavimenti, sanitari, riparazione della linea fognaria, pavimentazione dei balconi”), e corrisposti da e dalla moglie (lire 60 milioni, CP_2 Persona_2
in euro e con “rivalutazione al 2013” pari a euro 39.849,81); e in quanto “dal valore dell'asse ereditario [...] andranno detratte”, “da imputare alla massa”, le spese “funerarie” (euro 3.200,00) e le spese “sostenute in via esclusiva ed inte- grale da[...] NI ]...] per la cura e l'assistenza” “morale e materiale” alla ma- dre (euro 4.000,00 ed euro 12.000,00); proponendo domanda riconvenzionale quanto ai predetti “importi”, nella misura dallo stesso corrisposta (euro
59.774,72), e quanto alle richiamate spese per l'assistenza alla madre (euro
16.000,00).
si è costituita chiedendo anch'essa il rigetto, nell'an o in subordine CP_1
nel quantum, della domanda, in particolare in quanto “l'appartamento oggi di proprietà d[i] al momento della morte della madre era in condizioni CP_1
del tutto precarie, privo di impianto di riscaldamento, con un bagno privo di servizi essenziali, impianto elettrico vetusto e completamente non a norma e con le pareti da ritinteggiare, tutti lavori che sono stati effettuati [...] da[...]
[...] solo dopo la morte della madre”, e “al momento dell'apertura CP_1
della successione [...] era gravato da diritto di abitazione in favore del pa- dre/marito che all'epoca aveva 83 anni e che in effetti ha abitato nello stesso fino alla sua morte”; e in quanto occorre tenere “conto [...] del contributo for- nito dall'odierna convenuta alla [...] assistenza nel corso degli anni” alla madre.
Il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; svolto istruttoria con escussioni testimoniali e disponendo c.t.u., soggetta a numerosi rinvii in ragio- ne di sopravvenuti problemi di salute del consulente;
all'esito, fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
3 2. Le domande sono fondate nei limiti e nei sensi di cui a seguire.
2.1. Ai fini della determinazione della legittima e del giudizio di eventuale le- sione della stessa, innanzitutto deve determinarsi il valore della massa eredita- ria, con la c.d. riunione fittizia del valore dell'eredità, detratti i debiti ereditari
(relictum), e del valore dei beni di cui il defunto si è spogliato in vita mediante atti di liberalità (donatum).
Sia il valore dell'eredità, sia il valore dei debiti del defunto (e quindi il relictum), sia il donatum (art. 556 c.c., che rinvia agli artt. da 747 a 750 c.c.) vanno stimati con riferimento al tempo dell'apertura della successione;
le donazioni di dena- ro si conteggiano al valore nominale (art. 751 c.c.) (C. 12919/2012). Il mo- mento dell'apertura della successione rileva come punto di riferimento unitario per il confronto tra i valori dei vari diritti patrimoniali coinvolti.
Debiti del defunto sono non solo quelli che a lui facevano capo in vita, ma an- che quelli sorti in occasione della sua morte (obbligazioni per spese funerarie, per spese di apposizione di sigilli, per le imposte sulla successione).
La donazione con riserva di usufrutto, ossia la donazione di diritto di nuda proprietà, va calcolata come donazione di piena proprietà (C. . P.IVA_1
Le donazioni devono essere stimate facendo riferimento allo stato e alla consi- stenza del bene al momento in cui furono fatte (C. 5982/1979); ossia, si deve dedurre, in favore del donatario, il valore delle migliorie (incremento di valore del diritto) da lui successivamente apportate alla cosa donata, e le spese straordinarie da lui successivamente sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa, calcolati al momento dell'apertura della successio- ne. Al riguardo trova infatti applicazione la disciplina dettata in tema di colla- zione (art. 748 c.c.: “In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il va- lore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo
4 dell'aperta successione”; “Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagio- nate da sua colpa”), per espresso richiamo (come detto) nell'art. 556 c.c.
Il valore delle migliorie apportate dal donatario alla cosa donata prima della donazione non è sostanzialmente oggetto della donazione e, quindi, deve esse- re anch'esso escluso dalla stima della donazione;
anche qui il valore deve esse- re calcolato al momento dell'apertura della successione.
Comunque non rilevano le migliorie non idonee ad aumentare, e quindi dimi- nuire, effettivamente il valore di stima della cosa donata.
La causa liberale (animus donandi) non è esclusa, ma solo specificata come causa concreta, dalla presenza di “motivi” di gratitudine o rimunerazione;
infatti, il c.c. considera pur sempre donazioni le donazioni rimuneratorie (art. 770, c. 1, c.c.:
“È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione”).
Accertato il valore della massa, su tale valore si applicano le quote di legittima e si ottiene il valore delle quote stesse. Se il valore della quota di legittima, al netto delle donazioni e dei legati che il legittimario sia tenuto a imputare ai sensi dell'art. 564, c. 2, c.c., è maggiore del valore dei diritti (o quote di diritti o diritti interi su porzioni) attribuiti al legittimario in virtù della successione te- stamentaria o della successione ab intestato, il legittimario stesso ha subito una lesione della legittima.
Il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di allegare e provare tutti i fatti necessari per il giudizio sull'an e sul quantum della lesione della quo- ta di legittima;
e, quindi, non solo valore di massa ereditaria e legittima (C.
13310/2002), ma anche, specificamente, inesistenza nel patrimonio del de cuius
5 di altri beni oltre quelli che sono oggetto dell'atto dispositivo contro il quale agisce in riduzione (C. 11432/1992).
Ai sensi dell'art. 537, cc. 1 e 2, c.c., “Salvo quanto disposto dall'articolo 542
[ossia salvo il concorso con il coniuge] se il genitore lascia” più “figli [...], è lo- ro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”; ai sensi dell'art. 542, cc. 1 e 2, c.c., invece, “Se chi muore lascia, oltre al coniuge,
[“più di un”] figli[o], [ai figli] è complessivamente riservata la metà del patri- monio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto”.
Al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono poi ri- servati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540 c.c.). Si tratta di legati di specie ex lege; se il coniuge è chiamato all'eredità, si configurano come prelegati. In relazione a essi, non è necessaria un'azione di riduzione.
Ai sensi dell'art. 536, c. 3, c.c. (“A favore dei discendenti dei figli, i quali ven- gono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che so- no riservati ai figli”), il diritto alla legittima spetta anche, per rappresentazione dei figli, ai discendenti degli stessi (e quindi ai nipoti).
Condizioni dell'azione di riduzione sono (art. 564 c.c.): che il legittimario, se chiamato all'eredità (cioè, se non pretermesso dal testatore), abbia accettato con beneficio di inventario, salvo che agisca in riduzione contro altri chiamati all'eredità (anche se rinunzianti); che, come detto, il legittimario imputi alla sua quota di legittima i legati e le donazioni a lui fatte o fatte all'ascendente ove succeda per rappresentazione dello stesso, salvo che vi sia espressa dispensa dalla imputazione da parte del disponente (dispensa dalla imputazione nell'azione di riduzione).
6 Ai sensi dell'art. 558 (“Modo di ridurre le disposizioni testamentarie”), c. 1,
c.c., “La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmen- te, senza distinguere tra eredi e legatari”; se la riduzione delle disposizioni te- stamentarie non è sufficiente a reintegrare la legittima, si procede alla riduzio- ne delle donazioni dirette e indirette fatte dal defunto (art. 555 c.c.) (C.
4721/2016).
Ai sensi dell'art. 559 c.c. (“Modo di ridurre le donazioni”), “Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori” (c.d. crite- rio cronologico); le donazioni contestuali si riducono tutte con criterio pro- porzionale.
Se l'atto di attribuzione a titolo particolare (legato o donazione), originaria- mente efficace, è stato materialmente eseguito, la sua inefficacia per pronuncia di riduzione comporta in capo al beneficiario un obbligo di restituzione;
in ca- so di immobile, il beneficiario può scegliere se adempiere tale obbligo resti- tuendo la parte occorrente per integrare la quota riservata (art. 560, c. 1, c.c.), ove ciò sia possibile e comodo, oppure corrispondendone il valore al momen- to del pagamento, cioè espresso in moneta attuale e con riferimento alla consi- stenza attuale della cosa (C. 10564/2005): in particolare, in tale secondo caso la riduzione si attua, sostanzialmente, mediante un contestuale scioglimento della costituita comunione con assegnazione del bene al legatario o donatario e conguaglio in favore del legittimario, sicché, appunto, la stima del valore del conguaglio va adeguata al momento della decisione (C. 25240/2013; C. 31125/2023:
“nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legit- timario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario [“(mediante la cd. riunione fittizia)”], stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga
7 mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - ri- ferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto[,]affinché ne costituisca l'esatto equivalente[; ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti non di] avvantaggiarsi degli eventuali incre- menti di valore dei beni in relazione ai quali è stata riconosciuta la contitolari- tà[ ma,] ed è caso non infrequente nei periodi in cui il mercato immobiliare subisca delle crisi, di subire le conseguenze del deprezzamento dei beni stessi”);
“l'azione di divisione non è incompatibile[...] con l'azione di riduzione esperita da un legittimario pretermesso, in quanto l'accertamento della lesione della ri- serva e la conseguen[te] riduzione importa[no] lo stabilimento della communio incidens tra i legittimari, sicché, attraverso questa fase può pervenirsi alla divi- sione, sia pure al limitato fine di distaccare parzialmente dal bene donato quanto occorra per integrare le quote dei legittimari pretermessi”; il “legatario o donatario[...] deve [...] sottostare alla separazione della parte che è necessaria, per reintegrare la legittima (art. 560 c.c.). L'azione di restituzione conseguente alla riduzione assume allora funzione divisoria. Questa divisione, tuttavia, non
è la divisione ereditaria cui si riferisce l'art. 22 c.p.c.[,] che già di per sé non opera nell'ipotesi in cui venga richiesta la divisione di un determinato immobi- le, solo parzialmente compreso nell'eredità[...], ma è una divisione, limitata a quel singolo bene, fra il solo legittimario che abbia esperito l'azione e il dona- tario” (C. 11879/2022).
In caso di assegni divisionali qualificati (art. 734 c.c.), anche sub specie di divi- sione testamentaria senza predeterminazione di quote, ai sensi dell'art. 735
(“Preterizione di eredi e lesione di legittima”), c. 2, c.c. “Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi”; in tal senso, il legittimario non pretermesso, ossia al quale è assegna- ta una porzione insufficiente, ha diritto al rimedio ex art. 735, c. 2, c.c., che pre-
8 vede una applicazione speciale dell'azione di riduzione a mezzo di semplice correzione integrativa dell'apporzionamento insufficiente.
Il diritto all'azione di riduzione si traferisce agli eredi del legittimario (art. 557, c.
1, c.c.); legittimati attivi sono anche gli “aventi causa” dal legittimario.
Peraltro, in dottrina si è affermato che l'esercizio dell'azione di riduzione è la conseguenza di una decisione discrezionale del legittimario il quale si ritenga leso nei suoi diritti di legittima;
sicché non dovrebbe ammettersi una generale possibilità di alienare il diritto ad agire in riduzione, come si trattasse di un qualsiasi diritto di natura patrimoniale;
e quindi “aventi causa” legittimati attivi sarebbero solo gli acquirenti dell'eredità, in virtù di contratto di vendita di ere- dità o di altre “forme di alienazione di eredità” (artt. 1542 ss. c.c.).
Quanto agli eredi, in giurisprudenza si è affermato che “il carattere personale
[“individuale”] dell'azione [di riduzione] non incide sulla trasmissibilità del di- ritto, ma, esclusivamente, sull'accertamento della lesione” “e della sua entità”, accertamento che “non deve farsi con riferimento alla quota complessiva ri- servata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì solo alla quota di colui che si ritiene leso”; considerata poi “la natura patrimoniale di tale diritto”, deve concludersi per la “piena tras[miss]ibilità dell'azione di riduzione agli eredi del legittimario”; in tal senso, dall'art. 557, c. 1, c.c. sicuramente deriva la “legitti- mazione [degli] eredi [...] a subentrare nell'azione di riduzione originariamente propo- sta” dal loro dante causa legittimario “nei limiti della [sua] quota”, in particola- re “ad impugnare la sentenza di primo grado” pronunciata sulla domanda di riduzione proposta dal legittimario (C. 26254/2008; C. 2120/2017).
D'altronde, il legittimario può rinunciare all'azione di riduzione;
e la rinuncia configura un negozio estintivo del diritto (potestativo a esercizio giudiziale) di agire in riduzione;
“la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto
9 gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli [...] abbia manifestato in modo non equi- voco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comporta- mento concludente incompatibile con la stessa[;] il diritto, patrimoniale (e per- ciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle di- sposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequi- vocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interes- sato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegra- zione” (C. 12764/2025).
2.2. Ebbene, innanzitutto, in virtù di quanto detto sub 2.1, non può agire Pt_1
“in qualità di erede del proprio padre [...] ”: anche a prescindere dalla CP_3
considerazione che la giurisprudenza sopra richiamata relativa all'art. 557, c. 1,
c.c. fa propriamente riferimento alla “legittimazione [degli] eredi [...] a subentra- re nell'azione di riduzione originariamente proposta” dal dante causa legittimario, nel caso di specie deve ritenersi che la mancata proposizione di un'azione di ridu- zione da parte di a tutela del proprio diritto alla legittima, per il tempo CP_3
in cui è sopravvissuto alla moglie, valga univocamente rinuncia a tale diritto (“po- testativo”), con conseguente estinzione e “intrasmissibilità” dello stesso;
in particolare, la mancata proposizione dell'azione di riduzione vale comporta- mento concludente di rinuncia se si considera che, evidentemente, era CP_3
consapevole della sua integrale pretermissione da parte della moglie e, verosi- milmente, approvava la decisione di lei di lasciare tutto ai figli.
Quanto poi non al diritto all'azione di riduzione, ma, a monte, al diritto alla le- gittima, è appena il caso di osservare che l'art. 536, c. 3, c.c. lo attribuisce ai di- scendenti del titolare solo per rappresentazione; e quindi, e tra l'altro, con esclu-
10 sione del titolare coniuge (rappresentati possono essere solo i figli o, ma ciò non rileva in tema di diritto alla legittima, i fratello/sorella del primo de cuius: C. cost. 5/2006): “A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla succes- sione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai fi- gli”.
2.2.1. Come ancora detto sub 2.1, ai sensi dell'art. 542, cc. 1 e 2, c.c. “Se chi muore lascia, oltre al coniuge, [“più di un”] figli[o], [ai figli] è complessivamen- te riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimo- nio del defunto”.
Ne discende che la quota di legittima di è 1/6 (1/3 della metà). Pt_1
Inoltre, la stima dei diritti trasferiti ai tre fratelli deve conteggiare in riduzione il valore del diritto ex lege di abitazione del padre avente a oggetto lo stesso immobile (“casa adibita a residenza familiare”) oggetto di quei diritti;
ma, co- me si dirà anche oltre, tale diritto del padre aveva a oggetto l'immobile trasfe- rito a . CP_1
Il c.t.u., con valutazione puntuale, argomentata e condivisibile, e procedendo da un accordo tra le parti quanto alla stima del valore attuale (al 2022) dei diritti reali immobiliari, ha accertato il valore, al tempo dell'apertura della successione
(2013), di quei diritti reali immobiliari in euro 155.863,44, quanto ai diritti og- getto del testamento e comunque trasferiti all'apertura della successione (ex lege il diritto di abitazione del coniuge); conteggiando in riduzione sul diritto di
[...]
e su quello di abitazione del padre il valore (percentuale del “15,50%”) Pt_2
delle migliorie (inerenti agli impianti di riscaldamento, gas e idrico), successive all'apertura della successione e altresì riscontrate in sede di sopralluogo dal c.t.u., fatte sull'immobile oggetto di tali due diritti;
in euro 250.803,00, quanto ai (di- versi: “non vi è sovrapposizione di diritti: gli immobili sono differenti [salva] la abitazione al piano primo donata al figlio la quale, pur essendo stata CP_2
11 oggetto di precedente donazione, nel testamento [...] viene riconfermata [co- me] assegna[ta allo stesso]”) diritti oggetto della donazione del 23 febbraio
2001; conteggiando in riduzione su tali diritti il valore (percentuale del
“15,50%”) delle migliorie (inerenti agli impianti di riscaldamento, gas e idrico), successive alla donazione (ma il c.t.u. precisa che si tratta di migliorie successive
“alla data di apertura della successione”) e altresì riscontrate in sede di sopral- luogo dal c.t.u., fatte sull'immobile (abitazione) oggetto di uno di tali diritti (ri- duzione da euro 250.863,00 a euro 213.234,00).
Il c.t.u. non ha riscontrato debiti dell'eredità non estinti: i debiti inerenti a spese funerarie e “diritti di inumazione” sono stati pagati (“pagatore” e CP_2 [...]
); pertanto, essi non vanno conteggiati in sede di determinazione del va- Pt_2
lore della “massa”; piuttosto, essi potrebbero essere oggetto di una domanda di rimborso, pro quota, nei confronti degli altri successori, ma non ha CP_1
proposto domande riconvenzionali mentre non ha dedotto a oggetto CP_2
della sua domanda riconvenzionale le spese “funerarie” (come si preciserà an- che oltre).
Pertanto, il valore all'apertura della successione della “massa” è pari a euro
406.666,44 (euro 155.863,44 più euro 250.803,00).
Come detto, la quota di legittima di è 1/6; e quindi il valore di tale quota Pt_1
è euro 67.777,74.
ha ricevuto in virtù del testamento diritti del valore, all'apertura della Pt_1
successione, di euro 29.030,00 (c.t.u., p. 15).
Poiché non è nemmeno dedotto che sia stata beneficiaria di donazioni Pt_1
della madre, la stessa ha conclusivamente subito una lesione della legittima di valore pari a euro 38.747,74; la quale è riferibile, proporzionalmente al valore delle loro rispettive attribuzioni (al tempo dell'apertura della successione e nel-
12 la consistenza al momento dell'atto attributivo;
c.t.u., p. 15: testamento,
106.096,00 euro , 12.701,00 euro pp. 18-19: donazione: CP_1 CP_2
250.803,00 , per il 71,3% a e per il 28,7% a (x sta a CP_2 CP_2 CP_1
100 come 263.504,00 sta a 369.600,00).
Come detto sub 2.1, alla riduzione delle donazioni si procede solo ove la ridu- zione delle disposizioni testamentarie non sia sufficiente a reintegrare la legit- tima;
inoltre, evidentemente, il testamento di nel quale la stessa ha pro- Per_1
ceduto all'assegnazione dei singoli diritti (“il piano superiore”, “il piano terra”,
“il terreno”) ai suoi figli, è qualificabile come assegno divisionale qualificato sub specie di divisione testamentaria senza predeterminazione di quote, con pre- terizione del marito e lesione della legittima di Pt_1
Entrambi i convenuti invocano l'art. 560 c.c.; ma è evidente che nel caso di specie gli stessi non possono decidere (senza il consenso di quali, degli Pt_1
immobili sui quali si instaurerebbe la communio incidens, assegnare ad a Pt_1
reintegrazione del valore della sua quota di legittima;
pertanto, la “restituzio- ne” deve farsi mediante conguaglio in denaro, valutato all'attualità; anche ove ciò comporti che il legittimario leso debba “subire le conseguenze del deprez- zamento dei beni” (C. 31125/2023); il che è appunto, in parte, quanto il c.t.u. ha accertato nel caso di specie;
in particolare, “nel periodo febbraio 2013 – novembre 2022[...] gli immobili hanno subito un deprezzamento pari al
21,19%[;] quindi, si può affermare che i valori degli immobili dell'anno 2013 sono maggiori del 21,19% dei valori a novembre 2022”; mentre “nel periodo novembre 2022/giugno 2024 [attualità della c.t.u.] i valori immobiliari [...] hanno subito un incremento di circa il 2,30%” (pp. 13, 9).
Ne consegue che il valore della lesione della quota di legittima di (euro Pt_1
38.747,74) deve prima essere decurtato del 21,19% (euro 30.537,09), poi au-
13 mentato del 2,30% (31.239,44); infine attualizzato al momento della presente pronuncia in euro 31.801,75.
La “restituzione” di tale valore è a carico di nella misura del 71,3% CP_2
(euro 22.674,64); di , nella misura del 28,7% (euro 9.127,11). CP_1
Quanto ricevuto da in sede di testamento non è sufficiente a coprire la CP_2
sua quota di obbligo di reintegrazione;
pertanto, il Tribunale procede alla ridu- zione anche della donazione in suo favore.
non domanda condanne al pagamento degli interessi. Pt_1
2.2.2. I costi per le migliorie sono stati già conteggiati dal c.t.u. in riduzione del valore delle rispettive attribuzioni, nella misura in cui, appunto, tali migliorie fossero idonee a “aumentar[e] effettivamente il valore di stima”, come stabilito in quesito;
il che nel caso di specie è a maggior ragione il criterio corretto di computo di quei costi se si considera che ciascun convenuto ha mantenuto la piena proprietà dell'immobile migliorato, essendosi proceduto a restituzione a mezzo conguaglio. Ed è appena il caso di aggiungere che il c.t.u. in sede di so- pralluogo ha riscontrato lavori per migliorie solo “successivamente alla data di apertura della successione”.
Quanto all'“apporto di denaro pari a Lire 60.000.000 corrisposto da[...] Larive- ra”, dedotto da si è trattato, appunto, come da “scrittura privata” in at- CP_2
ti del 23 febbraio 2001, di “contributo” precedente la donazione (“il fabbrica- to [...] a me donato [...] in data odierna da mia madre [...] è stato completato e rifinito [...] con l'apporto in denaro da parte della mia futura moglie”); sicché non va conteggiato in riduzione del valore del diritto donato, ma, a tutto con- cedere (cioè ove se ne escluda la qualificazione come parziale donazione indi- retta a beneficio del futuro marito), come credito al rimborso di verso Per_2
e, quindi, pro quota, verso gli eredi della stessa (artt. 752, 754 c.c.); ma a Per_1
14 parte evidenti profili di estinzione per prescrizione (già maturata al tempo dell'apertura della successione) di tale supposto credito, nessuna domanda di
è stata proposta nel presente giudizio e, infatti, in comparsa, Per_2 CP_2
deduce che è fatto “salvo, in ogni caso, il diritto [di] [...] di agire nei Per_2
confronti della massa ereditaria al fine di ottenere la restituzione della somma di € 39.849[,]81 pari all'apporto personale conferito per il completamento dell'appartamento posto al piano primo”.
Residuano le domande riconvenzionali di ulteriori rispetto a quella ine- CP_2
rente al rimborso del “controvalore in denaro corrispondente alle migliorie apportate”, di cui si è già detto e che, d'altronde, è espressamente riferita all'ipotesi in cui l'immobile “venisse per l'intero o pro quota assegnato all'attrice” (il che, ancora come detto, non è); non espressamente compresa in tali domande, come anche qui già accennato, la pretesa al rimborso pro quota delle spese funerarie (si veda p. 14 della comparsa), la domanda di condanna al rimborso delle spese per l'assistenza alla madre (euro 16.000,00) è totalmente generica;
e, d'altronde, della “cura” da parte del figlio ha espressamente Per_1
tenuto conto in sede di attribuzioni “remuneratorie” (“per quelli che mi sono s[t]ati vicini quando ho avuto bisogno”), ma pur sempre liberali (come detto sub 2.1), allo stesso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
il Tribunale le liquida come da di- spositivo in base ai parametri recati dal d.m. 147/2022; considerata la signifi- cativa distanza tra petitum e decisum.
Compensi e costi di c.t.u., già liquidati con separato decreto, vengono definiti- vamente posti a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
15 a) dichiara che il testamento e la donazione di cui in parte motiva hanno leso la quota di legittima di e, in riduzione degli stessi, Parte_1
condanna e al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1
di delle somme, rispettivamente, di euro 22.674,64 e Parte_1
di euro 9.127,11;
b) condanna e , in solido (con quote Controparte_2 Controparte_1
interne rispettivamente di 2/3 e 1/3), al rimborso, in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, euro
[...]
787,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al
15% e accessori di legge;
c) pone i costi di c.t.u., già liquidati con separato decreto, definitivamente a ca- rico di e , in solido, con le medesime Controparte_2 Controparte_1
quote sub b) nei rapporti interni.
Lanciano, 25 ottobre 2025.
Il Presidente
AN Di MO
Il Giudice estensore
NI PI
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