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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/09/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 687/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
OP dott. Marco de Scisciolo
Udienza del 26.09.2025
Alle ore 11:00 nessuno è presente per parte opponente. Si dà atto che l'Avv.
MAURIZIO GALLICOLA risulta avere depositato note conclusionali scritte in data
04.07.2025 per la scorsa udienza , poi rinviata alla data odierna, ed in data 15.09.2025 per la udienza odierna.
Per la parte opposta è presente per gli avvocati RAFFAELE ZURLO ed ANDREA
ORNATI l'avv. MARCANTONIO ABBATE che conclude come comparsa di costituzione e risposta, da scritti di causa e da note conclusionali ritualmente depositate in data 01.07.2025 e chiede decidersi la causa.
Chiede che la causa sia decisa nei modi e termini di cui all'art. 281 sexies cpc con rinuncia agli eventuali termini ex art. 190 cpc ove richiesti.
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
All'esito della stessa, -durante la quale sono state illustrate le ragioni poste a fondamento delle conclusioni, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 687/2020 avente ad oggetto OPPOSIZIONE
A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra:
nato a [...] il [...] e res,te in Parte_1
Casapulla alla Via J.F. Kennedy n. 45 CF , elettivamente C.F._1
domiciliato in Caserta alla Via Caduti sul lavoro n. 38 presso lo studio dell'Avv.
MAURIZIO GALLICOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione;
Opponente
e: in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Controparte_1
Buonaparte n. 12 P.IVA soggetta ad attività di direzione e coordinamento P.IVA_1
da parte di KURK S.A. E per essa quale procuratore in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Buonaparte n. 12 rapp.ta e difesa dagli avvocati RAFFAELE ZURLO ed ANDREA ORNATI e presso gli stessi elett.te dom.ta in La Spezia Via Paolo Emilio Taviani n. 170 Opposta
CONCLUSIONI: come da atti e verbali del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 03.01.2020 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1937/2019
[...]
emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16.08.2019 e depositato in data 20.08.2019 , per la somma di € 5397,03, oltre interessi e spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 540 per compensi professionali oltre accessori di legge , in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., sulla scorta del contratto di finanziamento n. 90192377416 (cfr. Cont richiesta di ascicolo monitorio allegato agli atti).
Con l'opposizione spiegata, ha dedotto: a) la inefficacia del Parte_1
DI notificato ad istanza della per tardività della notifica, per Controparte_1
essere stato lo stesso notificato a distanza di 99 giorni dal suo deposito;
b) la carenza di legittimazione attiva non avendo parte opposta dimostrato la correttezza delle procedure di cessione del credito;
c) la nullità del contratto per la previsione di tassi usurai;
d) la nullità dell'estratto conto allegato alla procedura in quanto non autentico.
Sulla scorta di tali motivi, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e, nel merito,
l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nel fascicolo telematico in data
27.04.2020 si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha Controparte_1
eccepito in primis la improcedibilità della opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della stessa, nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con conferma del DI opposto ed in ultima analisi la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto del
DI o nella maggiore o minore somma individuata dal Giudice all'esito della istruttoria a farsi, con vittoria di spese di lite.
In particolare, l'opposta ha dedotto in via preliminare la tardività della iscrizione a Cont ruolo della citazione in opposizione a a parte dell'opponente .
Ed infatti, la citazione è stata notificata a mezzo pec agli indirizzi comunicati nel giudizio monitorio dai legali della in data 03.01.2020 e la Controparte_1
iscrizione a ruolo risulterebbe dal portale telematico della Giustizia Civile PST avvenuta in data 20.01.2020 ben oltre i dieci giorni previsti dal codice. Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione alla convenuta opposta è avvenuto in data
03.01.2020 (cfr. deposito telematico degli avvisi di ricevimento avvenuto telematicamente ad opera dell'opponente) e che parte attrice ha provveduto alla costituzione in giudizio in forma telematica inviando gli atti in data 10.01.2020 nel rispetto dei termini di legge.
Deve dunque ritenersi rispettato nella specie il termine di cui all'art. 165 c.p.c. – costituzione in giudizio dell'attore entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto – a nulla rilevando in senso inverso l'eventuale tardiva materiale iscrizione a ruolo della causa ad opera della cancelleria, trattandosi quest'ultimo di mero adempimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, sentenza n.
24224 del 30.09.2019, est. ove si afferma che "L'iscrizione a ruolo, in primo Per_1
luogo, è un atto dell'ufficio, non della parte;
atto della parte è solo l'istanza di iscrizione a ruolo. L'iscrizione a ruolo, in secondo luogo, non è un elemento costitutivo della fattispecie "costituzione in giudizio": ed infatti ci si può costituire in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel caso in cui altre parti vi abbiano già provveduto. In terzo luogo, l'istanza di iscrizione a ruolo non è un atto essenziale del processo: in alcuni giudizi essa manca, come ad esempio nel giudizio di legittimità.
L'iscrizione a ruolo è un mero adempimento amministrativo").
Deve, in ogni caso, rammentarsi che una eventuale tardiva costituzione dell'attore - non ricorrente nella specie - è comunque sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. anche sul punto Cass. civ, sez. III, n. 24224 del 2019 cit.).
Tornando al giudizio, va segnalato che all'udienza del 28.05.2020 il Giudice , alla luce delle contestazioni mosse nella opposizione al DI;
ha ritenuto di dovere rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo invitando contestualmente le parti a dare vita al procedimento di mediazione obbligatoria poi conclusosi con esito negativo come da verbale acquisito agli atti. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. il Giudice con provvedimento del
04.10.2022 invitava parte opposta a depositare agli atti copia dell'originario contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio in quanto non risultante leggibile nelle clausole dattiloscritte, richiesta poi reiterata in corso di giudizio ma senza positivo riscontro avendo la parte opposta dichiarato di non averne reperito un esemplare più leggibile.
La causa è stata così rinviata all'udienza del 18.07.2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è seguito rinvio all'udienza del 26.09.225 sempre per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies cpc.
Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondi i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto
“rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata;
precisato che in effetti , le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo) ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'opposizione è fondata e va accolta per le causali di cui in motivazione.
Va preliminarmente evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del
10.03. 2009; Cass. n. 15339 del 10.12.2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra le altre, Cass. n. 5915 dell'11.03.2011, Cass. n.5071 del 3.03.2009, Cass. n. 17371 del 17.11.2003, Cass. n.
21466 del 19.09.2013, Cass. n. 14640 del 6.06. 2018).
Sulla scorta di tali principi, pur se la notifica del decreto ingiuntivo risulta irregolare, in quanto tardiva, occorre indagare la fondatezza della pretesa creditoria della parte opposta e vagliare la spettanza delle somme richieste.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione infatti, ha affermato il principio per il quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sulla quale, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed e', in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio
(cfr. Cass. 15.12.2021, n. 40102). Ne consegue che pur se il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace, occorre vagliare la fondatezza della pretesa creditoria che la assume ricorrere nei Controparte_1
confronti dell'opponente.
In proposito, parte opponente ha contestato la legittimazione attiva di CP_1
per non avere dato prova della correttezza e legittimità delle cessioni di credito
[...]
succedutesi nel tempo.
Le affermazioni dell'opponente, invero, trovano riscontro probatorio non avendo parte opposta fornito prova della sussistenza del credito ceduto, essendo stato prodotto in giudizio, nonostante gli inviti rivolti dal Giudice più volte nel corso di causa, un contratto di finanziamento, quello originario tra “Linea Banca Popolare” e assolutamente non leggibile nelle sue clausole contrattuali Parte_1
essenziali.
Non solo leggibili, tra le tante, le clausole concernenti: conclusione del contratto, estinzione anticipata, pagamenti, deroga all'art. 190 cc, attivazione e validità della carta, estratto conto, ritardi nei pagamenti e decadenza dal beneficio del termine, modifiche al regolamento, infine cessione oneri e spese.
In buona sostanza, sono illeggibili clausole il cui esame avrebbe consentito di verificare la correttezza del contratto nella sua genesi e nella stessa fase di cessione a terzi.
A ben vedere, risulta tagliata la parte finale del contratto del quale neanche si riesce a risalire alla data di sottoscrizione e, per quanto emerso dalla lettura del documento, neanche al numero progressivo di contratto.
Quanto sopra rilevato inficia le ragioni dell'opposta la quale pure aveva prodotto in giudizio prova della cessione del credito e delle fusioni per incorporazione evocate nelle sue difese, circostanze queste che non sono in grado però di rimediare alla assoluta e determinante carenza probatoria afferente il contratto di finanziamento che ha originato la presente vicenda processuale.
Sulle spese di lite. Tenuto conto della declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento della domanda di rigetto della richiesta di pagamento avanzata da Controparte_1
le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo appello al D.M. n. 147/2022 (valore della causa euro 5397,03) con distrazione in favore dell'avv. MAURIZIO GALLICOLA dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 687/2020 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra:
nato a [...] il [...] e res,te in Parte_1
Casapulla alla Via J.F. Kennedy n. 45 CF , Opponente C.F._1
E
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Controparte_1
Buonaparte n. 12 P.IVA soggetta ad attività di direzione e coordinamento P.IVA_1
da parte di KURK S.A. E per essa quale procuratore in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Buonaparte n. 12 Opposta;
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inefficace e revoca il decreto ingiuntivo n. 1937/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16.08.2019 e depositato il 20.08.2019 dal G.U. Dott.ssa BERNARDEL della III Sezione Civile
Accerta e dichiara che nulla è dovuto ad da parte del Controparte_1 Parte_1
per le causali per cui è giudizio;
[...]
Accerta e dichiara la fondatezza delle domande ed eccezioni avanzate da Parte_1
nato a [...] il [...] e res,te in Casapulla alla
[...]
Via J.F. Kennedy n. 45 CF . C.F._1
Per l'effetto: dichiara infondata in fatto ed in diritto la richiesta di pagamento avanzata da in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Controparte_1 Buonaparte n. 12 P.IVA per le causali di cui in giudizio relativamente P.IVA_1
alla somma di euro 5397,03 e/o per qualsiasi maggiore o minore somma per le ragioni esplicitate in narrativa.
Condanna in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Controparte_1
Foro Buonaparte n. 12 P.IVA al pagamento, in favore di P.IVA_1 Parte_1
nato a [...] il [...] e res,te in Casapulla alla
[...]
Via J.F. Kennedy n. 45 CF delle spese di lite che, tenuto conto C.F._1
del valore della causa, e della ridotta attività istruttoria limitatasi alle memorie 183 VI comma cpc, si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in € 2100,00 oltre il 15% rimborso spese professionale, iva e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Maurizio GALLICOLA dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26.09.2025
Il OP
dott. Marco de Scisciolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
OP dott. Marco de Scisciolo
Udienza del 26.09.2025
Alle ore 11:00 nessuno è presente per parte opponente. Si dà atto che l'Avv.
MAURIZIO GALLICOLA risulta avere depositato note conclusionali scritte in data
04.07.2025 per la scorsa udienza , poi rinviata alla data odierna, ed in data 15.09.2025 per la udienza odierna.
Per la parte opposta è presente per gli avvocati RAFFAELE ZURLO ed ANDREA
ORNATI l'avv. MARCANTONIO ABBATE che conclude come comparsa di costituzione e risposta, da scritti di causa e da note conclusionali ritualmente depositate in data 01.07.2025 e chiede decidersi la causa.
Chiede che la causa sia decisa nei modi e termini di cui all'art. 281 sexies cpc con rinuncia agli eventuali termini ex art. 190 cpc ove richiesti.
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
All'esito della stessa, -durante la quale sono state illustrate le ragioni poste a fondamento delle conclusioni, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 687/2020 avente ad oggetto OPPOSIZIONE
A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra:
nato a [...] il [...] e res,te in Parte_1
Casapulla alla Via J.F. Kennedy n. 45 CF , elettivamente C.F._1
domiciliato in Caserta alla Via Caduti sul lavoro n. 38 presso lo studio dell'Avv.
MAURIZIO GALLICOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione;
Opponente
e: in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Controparte_1
Buonaparte n. 12 P.IVA soggetta ad attività di direzione e coordinamento P.IVA_1
da parte di KURK S.A. E per essa quale procuratore in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Buonaparte n. 12 rapp.ta e difesa dagli avvocati RAFFAELE ZURLO ed ANDREA ORNATI e presso gli stessi elett.te dom.ta in La Spezia Via Paolo Emilio Taviani n. 170 Opposta
CONCLUSIONI: come da atti e verbali del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 03.01.2020 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1937/2019
[...]
emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16.08.2019 e depositato in data 20.08.2019 , per la somma di € 5397,03, oltre interessi e spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 540 per compensi professionali oltre accessori di legge , in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., sulla scorta del contratto di finanziamento n. 90192377416 (cfr. Cont richiesta di ascicolo monitorio allegato agli atti).
Con l'opposizione spiegata, ha dedotto: a) la inefficacia del Parte_1
DI notificato ad istanza della per tardività della notifica, per Controparte_1
essere stato lo stesso notificato a distanza di 99 giorni dal suo deposito;
b) la carenza di legittimazione attiva non avendo parte opposta dimostrato la correttezza delle procedure di cessione del credito;
c) la nullità del contratto per la previsione di tassi usurai;
d) la nullità dell'estratto conto allegato alla procedura in quanto non autentico.
Sulla scorta di tali motivi, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e, nel merito,
l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nel fascicolo telematico in data
27.04.2020 si è costituita in giudizio l'opposta la quale ha Controparte_1
eccepito in primis la improcedibilità della opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della stessa, nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione, chiedendone il rigetto, con conferma del DI opposto ed in ultima analisi la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto del
DI o nella maggiore o minore somma individuata dal Giudice all'esito della istruttoria a farsi, con vittoria di spese di lite.
In particolare, l'opposta ha dedotto in via preliminare la tardività della iscrizione a Cont ruolo della citazione in opposizione a a parte dell'opponente .
Ed infatti, la citazione è stata notificata a mezzo pec agli indirizzi comunicati nel giudizio monitorio dai legali della in data 03.01.2020 e la Controparte_1
iscrizione a ruolo risulterebbe dal portale telematico della Giustizia Civile PST avvenuta in data 20.01.2020 ben oltre i dieci giorni previsti dal codice. Dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione alla convenuta opposta è avvenuto in data
03.01.2020 (cfr. deposito telematico degli avvisi di ricevimento avvenuto telematicamente ad opera dell'opponente) e che parte attrice ha provveduto alla costituzione in giudizio in forma telematica inviando gli atti in data 10.01.2020 nel rispetto dei termini di legge.
Deve dunque ritenersi rispettato nella specie il termine di cui all'art. 165 c.p.c. – costituzione in giudizio dell'attore entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto – a nulla rilevando in senso inverso l'eventuale tardiva materiale iscrizione a ruolo della causa ad opera della cancelleria, trattandosi quest'ultimo di mero adempimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, sentenza n.
24224 del 30.09.2019, est. ove si afferma che "L'iscrizione a ruolo, in primo Per_1
luogo, è un atto dell'ufficio, non della parte;
atto della parte è solo l'istanza di iscrizione a ruolo. L'iscrizione a ruolo, in secondo luogo, non è un elemento costitutivo della fattispecie "costituzione in giudizio": ed infatti ci si può costituire in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel caso in cui altre parti vi abbiano già provveduto. In terzo luogo, l'istanza di iscrizione a ruolo non è un atto essenziale del processo: in alcuni giudizi essa manca, come ad esempio nel giudizio di legittimità.
L'iscrizione a ruolo è un mero adempimento amministrativo").
Deve, in ogni caso, rammentarsi che una eventuale tardiva costituzione dell'attore - non ricorrente nella specie - è comunque sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. anche sul punto Cass. civ, sez. III, n. 24224 del 2019 cit.).
Tornando al giudizio, va segnalato che all'udienza del 28.05.2020 il Giudice , alla luce delle contestazioni mosse nella opposizione al DI;
ha ritenuto di dovere rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo invitando contestualmente le parti a dare vita al procedimento di mediazione obbligatoria poi conclusosi con esito negativo come da verbale acquisito agli atti. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. il Giudice con provvedimento del
04.10.2022 invitava parte opposta a depositare agli atti copia dell'originario contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio in quanto non risultante leggibile nelle clausole dattiloscritte, richiesta poi reiterata in corso di giudizio ma senza positivo riscontro avendo la parte opposta dichiarato di non averne reperito un esemplare più leggibile.
La causa è stata così rinviata all'udienza del 18.07.2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. è seguito rinvio all'udienza del 26.09.225 sempre per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies cpc.
Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondi i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto
“rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata;
precisato che in effetti , le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo) ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
L'opposizione è fondata e va accolta per le causali di cui in motivazione.
Va preliminarmente evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del
10.03. 2009; Cass. n. 15339 del 10.12.2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra le altre, Cass. n. 5915 dell'11.03.2011, Cass. n.5071 del 3.03.2009, Cass. n. 17371 del 17.11.2003, Cass. n.
21466 del 19.09.2013, Cass. n. 14640 del 6.06. 2018).
Sulla scorta di tali principi, pur se la notifica del decreto ingiuntivo risulta irregolare, in quanto tardiva, occorre indagare la fondatezza della pretesa creditoria della parte opposta e vagliare la spettanza delle somme richieste.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione infatti, ha affermato il principio per il quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sulla quale, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed e', in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio
(cfr. Cass. 15.12.2021, n. 40102). Ne consegue che pur se il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace, occorre vagliare la fondatezza della pretesa creditoria che la assume ricorrere nei Controparte_1
confronti dell'opponente.
In proposito, parte opponente ha contestato la legittimazione attiva di CP_1
per non avere dato prova della correttezza e legittimità delle cessioni di credito
[...]
succedutesi nel tempo.
Le affermazioni dell'opponente, invero, trovano riscontro probatorio non avendo parte opposta fornito prova della sussistenza del credito ceduto, essendo stato prodotto in giudizio, nonostante gli inviti rivolti dal Giudice più volte nel corso di causa, un contratto di finanziamento, quello originario tra “Linea Banca Popolare” e assolutamente non leggibile nelle sue clausole contrattuali Parte_1
essenziali.
Non solo leggibili, tra le tante, le clausole concernenti: conclusione del contratto, estinzione anticipata, pagamenti, deroga all'art. 190 cc, attivazione e validità della carta, estratto conto, ritardi nei pagamenti e decadenza dal beneficio del termine, modifiche al regolamento, infine cessione oneri e spese.
In buona sostanza, sono illeggibili clausole il cui esame avrebbe consentito di verificare la correttezza del contratto nella sua genesi e nella stessa fase di cessione a terzi.
A ben vedere, risulta tagliata la parte finale del contratto del quale neanche si riesce a risalire alla data di sottoscrizione e, per quanto emerso dalla lettura del documento, neanche al numero progressivo di contratto.
Quanto sopra rilevato inficia le ragioni dell'opposta la quale pure aveva prodotto in giudizio prova della cessione del credito e delle fusioni per incorporazione evocate nelle sue difese, circostanze queste che non sono in grado però di rimediare alla assoluta e determinante carenza probatoria afferente il contratto di finanziamento che ha originato la presente vicenda processuale.
Sulle spese di lite. Tenuto conto della declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento della domanda di rigetto della richiesta di pagamento avanzata da Controparte_1
le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo facendo appello al D.M. n. 147/2022 (valore della causa euro 5397,03) con distrazione in favore dell'avv. MAURIZIO GALLICOLA dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 687/2020 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra:
nato a [...] il [...] e res,te in Parte_1
Casapulla alla Via J.F. Kennedy n. 45 CF , Opponente C.F._1
E
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Controparte_1
Buonaparte n. 12 P.IVA soggetta ad attività di direzione e coordinamento P.IVA_1
da parte di KURK S.A. E per essa quale procuratore in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Buonaparte n. 12 Opposta;
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inefficace e revoca il decreto ingiuntivo n. 1937/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16.08.2019 e depositato il 20.08.2019 dal G.U. Dott.ssa BERNARDEL della III Sezione Civile
Accerta e dichiara che nulla è dovuto ad da parte del Controparte_1 Parte_1
per le causali per cui è giudizio;
[...]
Accerta e dichiara la fondatezza delle domande ed eccezioni avanzate da Parte_1
nato a [...] il [...] e res,te in Casapulla alla
[...]
Via J.F. Kennedy n. 45 CF . C.F._1
Per l'effetto: dichiara infondata in fatto ed in diritto la richiesta di pagamento avanzata da in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Foro Controparte_1 Buonaparte n. 12 P.IVA per le causali di cui in giudizio relativamente P.IVA_1
alla somma di euro 5397,03 e/o per qualsiasi maggiore o minore somma per le ragioni esplicitate in narrativa.
Condanna in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano Controparte_1
Foro Buonaparte n. 12 P.IVA al pagamento, in favore di P.IVA_1 Parte_1
nato a [...] il [...] e res,te in Casapulla alla
[...]
Via J.F. Kennedy n. 45 CF delle spese di lite che, tenuto conto C.F._1
del valore della causa, e della ridotta attività istruttoria limitatasi alle memorie 183 VI comma cpc, si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in € 2100,00 oltre il 15% rimborso spese professionale, iva e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Maurizio GALLICOLA dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 26.09.2025
Il OP
dott. Marco de Scisciolo