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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1490/23 Oggi 25 giugno 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Nicola Baronti, noto all'Ufficio, per l' ricorrente e l'Avv. Giacomo Mancini, noto all'Ufficio, per la parte resistente. Pt_1
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato Mancini insiste per la condanna come da nota spese depositata e per la distrazione ex art. 93 c.p.c. già richiesta, mentre l'Avv. Baronti sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio
(poi sospesa dalle ore 12,29 alle ore 12,54 per cause R.G. 409/25 e 384/25, di nuovo sospesa dalle ore alle ore per causa R.G. 406/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,44).
Alle ore 20,49 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 20,50
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1490 /2023 R.Lav.
promossa da:
, con sede legale Controparte_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Siena,
Via Federigo Tozzi n. 7 presso la sede provinciale dell'Ente rappresentato e difeso dall'avvocato
Nicola Baronti, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
:
residente in Sinalunga, già titolare della ditta individuale Edil New, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Mancini, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Asciano (SI) via Dante Alighieri 3, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l' , in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, ha convenuto in giudizio , già titolare della ditta individuale Edil New, Controparte_2
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico di primo grado presso il Tribunale di Siena, adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 10 e 11 T.U. 1124/65 del convenuto , Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), già titolare dell'omonima C.F._1
ditta individuale , residente in [...] della Libertà n.6, per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente in data Controparte_4
31.12.2009, dal quale è derivata l'ammissione di legge del lavoratore alle prestazioni a carico dell ricorrente;
1) per l'effetto, condannare l'odierno convenuto datore di lavoro Pt_1
al pronto pagamento a favore dell ricorrente della somma di €. Controparte_2 Pt_1
24.938,22 (ventiquattromilanovecentotrentotto/22), o di quella maggiore o minore che risulterà di
Giustizia, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato sino al dì dell'effettivo saldo come per legge, essendo tale importo ampiamente ricompreso nel complessivo danno civilistico sofferto, per danni temporanei e permanenti, non patrimoniali e patrimoniali;
fatta salva la maggiore somma dovuta in considerazione della variazione del costo ex art. 116 dpr 1124/1965 e art. 13 D.lgs. 38/2000; 2) comunque pronunziando sulle spese, diritti ed onorari di giudizio come per legge. ”.
Si è costituito in giudizio contestando ed opponendosi alle avverse difese Controparte_2
e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni ““Piaccia al Tribunale, in tesi, in accoglimento del motivo esposto sub.
2.1 dichiarare l' decaduta dall'azione di regresso per Pt_1
decorso del termine decadenziale previsto ex art. 112 comma 5° DPR 1124/1965 In subordine, nel merito, in accoglimento del motivo esposto sub. 2.2, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese ed onorari del procedimento, nessuna esclusa.”.
La causa è stata istruita con prove documentali, nonché espletamento delle prove testimoniali ammesse ed alla odierna udienza del 25 giugno 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il presente contenzioso trova origine nella richiesta di regresso avanzata dall' in Pt_1 ordine alla complessiva somma di €. 24.938,22 versati dall' in favore di a Pt_1 Controparte_4 seguito di infortunio sul lavoro accadutogli in data 31.12.2009 quando era dipendente del resistente e mentre stava lavorando presso un cantiere della ditta. Riconosciuto l'infortunio come infortunio sul lavoro applicato la pena su richiesta al datore di lavoro come da sentenza ex Controparte_2 art. 444 c.p.p. n.43/12 emessa dal Tribunale di Montepulciano e divenuta irrevocabile in data
31.03.2012, avendo l' provveduto a pagare le somme dovute a seguito dell'infortunio de quo, Pt_1 con il presente giudizio ha azionato la domanda di regresso nei confronti dell'allora datore di lavoro, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta Controparte_2 decadenza ex art. 112 DPR 1124/1965, per non aver esercitato l' l'azione di regresso nel Pt_1 termine triennale previsto dalla norma, soprattutto a fronte della modifica introdotta con la Legge
Cartabia che ha modificato l'art. 445, comma Ibis, c.p.p… Nel merito ha chiesto rigettarsi la domanda in quanto al momento dell'evento il lavoratore si trovava sul cantiere per iniziativa autonoma, senza alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro e in un punto dell'immobile che non doveva essere oggetto di intervento. Nelle note conclusive autorizzate parte resistente di fatto ha insistito esclusivamente sull'eccezione preliminare di decadenza, prendendo atto dell'esito negativo al della fase istruttoria. CP_2
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza ex art 112 DPR 1124/1965
Prima di procedere alla decisione occorre effettuare alcune precisazioni in fatto ed in diritto determinanti ai fini del decidere.
Emerge dagli atti che, a seguito del sinistro occorso a in data 31.12.2009, Controparte_4
ha subito un procedimento penale conclusosi con la sentenza ex art. 444 c.p.p. Controparte_2
n. 43/12 emessa dal Tribunale di Montepulciano e divenuta irrevocabile in data 31.03.2012 con cui
è stata applicata al resistente la pena su richiesta per i reati previsti e puniti dagli artt. 113 e 590, commi II e III, c.p. “…perché con concorso di cause colpose, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per violazione di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – segnatamente per aver il , in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 [...]
, datore di lavoro del omesso di redigere un piano di sicurezza con i Controparte_3 CP_4 contenuti minimi previsti dall'allegato XV del D. L.vo 81/08 (art. 96 co. I lett. G per aver omesso di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire, in particolare di un solaio oggetto di rimozione (art. 150 D. L.vo cit.)……….cagionavano al lavoratore lesioni personali …..dalle lesioni riportate è derivato l'indebolimento CP_4 permanente dell'apparato osteo-articolare quale conseguenza della perdita della fisiologica mobilità del tratto lombare del rachide con associati fenomeni degenerativi……e del reato prev. E pun. Dall'art. 96, co I lett. g) e art. 159, co I, D. Lgs. 81/08, perché nella sua qualità di datore di lavoro della ditta Edil New di , non provvedeva a redigere il Piano Operativo di Controparte_2
Sicurezza (POS) con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del D. Lgs. 81/08…..del reato prev. E pun. Dall'art. 150 e art. 159, co. 2 lett. c) del D. Lgs. 81/08, perché nella qualità di cui sopra non provvedeva a procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire… a realizzare le necessarie operazioni di rafforzamento e puntellamento del solaio, al fine di evitare crolli intempestivi;
del reato prev. e pun. dall'art. 146 e art. 159, co. 2 lett. c) D. Lgs. 81/08 perché, nella qualità di cui sopra, non provvedeva ad assicurare che le aperture nei solai prospicienti il vuoto fossero munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure fossero convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone;
del reato prev. e pun. Dall'art. 109 e art. 159, co. 2 lett. c) del D. Lgs. 81/08, perché nella sua qualità di cui sopra , non provvedeva ad assicurare che il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, fosse dotato di recinzione avente caratteristiche idoneee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni;
del reato prev. e pun. Dall'art. 43, co. I lett a) e art. 55, co. 5 lett. a) del dD. Lgs. 81/08, perché nella qualità di cui sopra, non provvedeva a designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori presenti in cantiere non erano formati in materia e nn erano a conoscenza delle informazioni da dare al servizio di emergenza per raggiungere il cantiere…..” (v. doc. 17 prodotto da in allegato al ricorso). Pt_1
Orbene, sostiene il resistente che detta sentenza poiché non comporta l'accertamento del fatto -reato da parte del giudice penale renderebbe applicabile al caso di specie l'ipotesi di cui al comma V dell'art. 112 D.P.R. 1124/65, con conseguente intervenuta decadenza dell' dalla Pt_1 possibilità di agire in regresso non avendo introdotto l'azione entro tre anni dalla irrevocabilità di detta sentenza.
L'eccezione a parere della scrivente non coglie nel segno per quanto segue.
L'art. 112, comma V, D.P.R. 1124/65 espressamente detta “Il giudizio civile di cui all'art.
11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo”
Va a questo punto rilevato che la sentenza emessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 444
c.p.p. NON è una sentenza di assoluzione né una sentenza in base alla quale non può procedersi al procedimento penale.
Anche la nuova formulazione dell'art. 445, comma Ibis, c.p.p. assimila la sentenza ex art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna. Detta infatti la richiamata norma “Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.”
Del resto ormi da tempo la giurisprudenza di merito e legittimità proprio in casi analoghi a quelli sub iudice è costante nel ritenere “…“in tema di azione di regresso dell' ai sensi del Pt_1
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio su lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto – reato da parte del giudice penale (ove l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l'azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione.” (cfr Cass. n 2242/2007, 2628/2006). Si è affermato nella citata giurisprudenza che “l'applicazione della pena su richiesta – cd. patteggiamento – costituisce una ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale mediante una sentenza con cui giudice, verificata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato e valutata la ricorrenza di circostanze con la comparazione fra le stesse, applica la pena concordata tra imputato e P.M., se ritenuta congrua, sempre che non ritenga di dover prosciogliere l'imputato….” (v. Cass. 16847/20).
Va, pertanto, evidenziato che la riforma Cartabia ha solo esplicitato quanto già ritenuto dalla costante e prevalente giurisprudenza di merito e legittimità, con la conseguenza che al caso sub iudice NON può farsi riferimento alla decadenza, ma alla prescrizione, che , in base alla documentazione versata in atti dall (v. (doc. da 5 a13 compresi prodotti in allegato al Pt_1 ricorso) il decorso della prescrizione è stato validamente e reiteratamente interrotto, con la conseguenza che l'azione di regresso introdotta con il presente giudizio è stata validamente e tempestivamente esercitata.
Peraltro, non coglie nel segno nemmeno la giurisprudenza citata nelle note dalla parte resistente poiché nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 26908/2023 la sentenza emessa in sede penale era di PROSCIOGLIMENTO non ex art. 444 c.p.p. ed effettivamente in caso di proscioglimento ove l non eserciti l'azione di regresso entro tre Pt_1 anni incorre nella decadenza di legge prevista, ma non è il caso sub iudice, come sopra precisato e motivato.
Per completezza di motivazione va evidenziato che non coglie nel segno il riferimento all'art. 11 del D.P.R. 1124/65 laddove parla della sentenza, che accerta la responsabilità poiché la sentenza di patteggiamento non valuta la responsabilità civile, in quanto valuta esclusivamente l'esistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per la sussistenza o meno dei reati contestati e della responsabilità dell'imputato per detti reati, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM, che viene acquisito, non scendendo nell'accertamento specifico richiesto ai fini della responsabilità civile, pur essendo di fatto una sentenza di condanna che incide sicuramente su detta responsabilità, soprattutto nei casi come quelli sub iudice, in cui la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro hanno cagionato il danno al lavoratore subito con l'infortunio sul lavoro e risarcito come tale dall' . Pt_1 Del resto, ove nel procedimento penale non vi fossero elementi tali da ritenere accertata la sussistenza del reato e della responsabilità del reo il giudice dovrebbe procedere al proscioglimento e non applicare la pena richiesta ex art. 129 c.p.p..
L'eccezione, quindi, è infondata e va disattesa e respinta accertando che alcuna decadenza risulta maturata.
Sulla responsabilità del resistente
La documentazione depositata in atti dall' e l'esito delle prove testimoniali accertano Pt_1 inequivocabilmente la responsabilità del per l'evento de quo con conseguente CP_2 accoglimento della domanda di regresso dell' validamente e tempestivamente avanzata con Pt_1 condanna del al pagamento della somma di €. €. 24.938,22 oltre interessi legali sul CP_2 capitale annualmente rivalutato sino al dì dell'effettivo saldo, come richiesta e mai contestata nella quantificazione, già versata dall' in favore del lavoratore che ha subito l'infortunio sul lavoro Pt_1 dovuto alla responsabilità del resistente all'epoca suo datore di lavoro.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono a soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi, in complessivi €. 5.434,00 di cui 5.391,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'eccezione di decadenza in quanto infondata, per quanto esposto nella parte motiva;
2) Accerta e dichiara la responsabilità del resistente per l'evento per cui è causa, come sopra motivato, e per l'effetto visto l'art. 10 D.P.R. 1124/65 condanna al Controparte_2 pagamento in favore dell' della somma di €. 24.938,22 Pt_1
(ventiquattromilanovecentotrentotto/22), oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato sino al dì dell'effettivo saldo;
3) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte resistente al pagamento in favore dell' Pt_1 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 5.434,00 di cui 5.391,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
4) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 25/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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