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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/10/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 61/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 17.10.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. NELLA
MARIANGELA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 61/2019 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 61/2019 r.g.a.c. il 09/01/2019 e introdotta con ricorso
TRA
(c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO, 46 (P. ZO P.IVA_1
1 UFFICI GOVERNATIVI) presso l'AVVOCATURA Pt_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis,
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
alla via Via Iscalunga, n. 32 in Filiano presso lo studio dell'Avv. MARIANGELA
NELLA da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto prefettizio prot. n. 0013201 del 19.03.2018, con cui il Prefetto della Provincia di ha Pt_1
sospeso la patente di guida di per il periodo di un anno, a Controparte_1 decorrere dal 30.03.2018, ai sensi dell'art. 223 d.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada).
Il provvedimento si fonda sul verbale n. 30/18.220.20 del 09.03.2018 con cui la polizia stradale di ha accertato la violazione dell'art. 186, co. 2 lettera c) Pt_1
e co. 2 bis del Codice della Strada, da parte del sig. in quanto Controparte_1
circolava, alla guida del proprio veicolo, in stato di ebrezza con un tasso alcolemico pari a 2,1 g/l, accertato presso l'azienda ospedaliera in seguito al sinistro che lo vedeva coinvolto.
Con sentenza n. 384/2018 resa il 21.06.2018, il Giudice di Pace di ha Pt_1 annullato il provvedimento prefettizio, ritenendo applicabile la sospensione della patente di guida non oltre l'esito della visita medica, in ragione della ritenuta specialità dell'art. 186 del C.d.S. rispetto all'art. 223 C.d.S., così motivando
“Orbene, nel caso che ci occupa, il provvedimento contiene la predeterminazione del periodo di sospensione (anni 1), non rispettando il dettato legislativo.
Pertanto, il decreto va annullato”, compensando le spese di lite.
2 Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la , Parte_2
sostenendo la legittimità del provvedimento sanzionatorio ex art. 223 C.d.S., trattandosi di atto dovuto del Prefetto e la erroneità della sentenza impugnata nella fornita interpretazione dell'art. 186 Codice della Strada nonché nella sostanziale disapplicazione dell'art. 223 Codice della Strada;
ha chiesto, quindi, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato nel merito, con vittoria delle spese di lite.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata per la decisione alla presente udienza.
§2. L'appello è ammissibile.
Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato (in via assorbente) i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto sussistente il rapporto di specialità tra le due norme illustrate.
§3. L'appello è fondato.
3 Come correttamente osservato dalla appellante, la sospensione della Parte_2
patente ex art. 223, comma 1, è atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla sola durata della misura.
Ciò è confermato dal fatto che il primo comma dell'art. 223, a differenza del secondo, non prevede che il Prefetto valuti la sussistenza di “fondati elementi di un'evidente responsabilità”, ma costruisce la sospensione come un atto strettamente consequenziale alla contestazione di una delle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il provvedimento di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223
Codice della Strada, infatti, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri.
La natura cautelare del provvedimento di sospensione, di esclusiva spettanza prefettizia, ne comporta l'autonomia sia rispetto all'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, sia rispetto all'impugnazione avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
Il provvedimento in esame, infatti, è del tutto indipendente dalla prognosi sull'accertamento della responsabilità penale del soggetto utente della strada, essendo consentito al Prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati per i quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca o sospensione della patente (cfr. Cass. n. 27559 del 31/12/2014).
In quest'ultimo caso, infatti, costituendo la condotta fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 223 la sospensione ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
Pertanto, deve ribadirsi l'autonomia del provvedimento cautelare di cui all'art. 223 rispetto al reato di cui all'art. 186 che presuppone, invece, l'accertamento della
4 responsabilità penale del conducente (rispetto alla quale cfr., da ultimo, Cass.
5793/2021).
In tal senso si è orientato il giudizio costante e consolidato della Giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n. 12898; Cass. 19/10/2014, n.
21774; Cass. civ. Sez. II, Ord. n. 18342/2017; Cass. civ. Sez. II, Ord. n.
32190/2021 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3245 del 05/02/2024).
In particolare, di recente la Cassazione, nell'ordinanza n. 21266/2020, ha chiarito che, in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva al compiuto accertamento del reato e dunque all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa accessoria, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale.
Pertanto, ha errato il primo giudice nel ritenere sussistente un rapporto di specialità tra le norme tale da rendere illegittimo il provvedimento emesso dal Prefetto.
Alla luce di tali considerazioni e in applicazione del richiamato orientamento della
Suprema Corte, si deve ritenere che la sospensione della patente disposta dal
Prefetto costituiva, nel caso di specie, un atto dovuto e non richiedeva alcun'altra valutazione da parte dello stesso, con la conseguenza che la decisione del Giudice di primo grado non risulta condivisibile, essendo sganciata dai parametri normativi innanzi richiamati.
La sentenza è oltremodo censurabile nella parte in cui individua l'esistenza di “un nuovo filone giurisprudenziale” (non meglio precisato) secondo cui “in primis, nei casi di tasso alcolemico inferiore a 1,5 la sospensione della patente non è un atto dovuto, in secundis, nei casi di superamento di detto tasso, la sospensione può essere applicata fino e non oltre all'esito della visita medica, ciò in quanto l'art.
186/9° comma C.d.S. è una norma speciale rispetto all'art. 223 C.d.S. Orbene, nel caso che ci occupa, il provvedimento contiene la predeterminazione del periodo di sospensione (anni 1), non rispettando il dettato legislativo. Pertanto, il decreto va annullato”.
Va, invece, ribadito che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del Codice
5 della Strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal Prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa (pericolosità che deve ritenersi insita nel superamento del tasso alcolemico normativamente fissato).
Ne discende, pertanto, la legittimità del provvedimento prefettizio impugnato con conseguente rigetto dell'opposizione, non risultando riproposti in appello ulteriori motivi di opposizione.
§4. L'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme citate e l'esistenza di una giurisprudenza di merito piuttosto oscillante sul punto, giustificano, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Giudice di Pace di n. 384/18, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Pt_1
così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto prefettizio prot. n. Controparte_1
0013201 del 19.03.2018;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Potenza lì, 17.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
6
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 17.10.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
POTENZA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. NELLA
MARIANGELA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 61/2019 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 61/2019 r.g.a.c. il 09/01/2019 e introdotta con ricorso
TRA
(c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO, 46 (P. ZO P.IVA_1
1 UFFICI GOVERNATIVI) presso l'AVVOCATURA Pt_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA da cui è rappresentato e difeso ope legis,
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
alla via Via Iscalunga, n. 32 in Filiano presso lo studio dell'Avv. MARIANGELA
NELLA da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto prefettizio prot. n. 0013201 del 19.03.2018, con cui il Prefetto della Provincia di ha Pt_1
sospeso la patente di guida di per il periodo di un anno, a Controparte_1 decorrere dal 30.03.2018, ai sensi dell'art. 223 d.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada).
Il provvedimento si fonda sul verbale n. 30/18.220.20 del 09.03.2018 con cui la polizia stradale di ha accertato la violazione dell'art. 186, co. 2 lettera c) Pt_1
e co. 2 bis del Codice della Strada, da parte del sig. in quanto Controparte_1
circolava, alla guida del proprio veicolo, in stato di ebrezza con un tasso alcolemico pari a 2,1 g/l, accertato presso l'azienda ospedaliera in seguito al sinistro che lo vedeva coinvolto.
Con sentenza n. 384/2018 resa il 21.06.2018, il Giudice di Pace di ha Pt_1 annullato il provvedimento prefettizio, ritenendo applicabile la sospensione della patente di guida non oltre l'esito della visita medica, in ragione della ritenuta specialità dell'art. 186 del C.d.S. rispetto all'art. 223 C.d.S., così motivando
“Orbene, nel caso che ci occupa, il provvedimento contiene la predeterminazione del periodo di sospensione (anni 1), non rispettando il dettato legislativo.
Pertanto, il decreto va annullato”, compensando le spese di lite.
2 Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la , Parte_2
sostenendo la legittimità del provvedimento sanzionatorio ex art. 223 C.d.S., trattandosi di atto dovuto del Prefetto e la erroneità della sentenza impugnata nella fornita interpretazione dell'art. 186 Codice della Strada nonché nella sostanziale disapplicazione dell'art. 223 Codice della Strada;
ha chiesto, quindi, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato nel merito, con vittoria delle spese di lite.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata rinviata per la decisione alla presente udienza.
§2. L'appello è ammissibile.
Il gravame contiene, ex art. 342, 1° comma c.p.c. (anche nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato (in via assorbente) i punti della sentenza a suo avviso non conforme a diritto, laddove il primo Giudice ha ritenuto sussistente il rapporto di specialità tra le due norme illustrate.
§3. L'appello è fondato.
3 Come correttamente osservato dalla appellante, la sospensione della Parte_2
patente ex art. 223, comma 1, è atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla sola durata della misura.
Ciò è confermato dal fatto che il primo comma dell'art. 223, a differenza del secondo, non prevede che il Prefetto valuti la sussistenza di “fondati elementi di un'evidente responsabilità”, ma costruisce la sospensione come un atto strettamente consequenziale alla contestazione di una delle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il provvedimento di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223
Codice della Strada, infatti, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri.
La natura cautelare del provvedimento di sospensione, di esclusiva spettanza prefettizia, ne comporta l'autonomia sia rispetto all'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, sia rispetto all'impugnazione avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
Il provvedimento in esame, infatti, è del tutto indipendente dalla prognosi sull'accertamento della responsabilità penale del soggetto utente della strada, essendo consentito al Prefetto il solo accertamento che la violazione contestata rientri fra i reati per i quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca o sospensione della patente (cfr. Cass. n. 27559 del 31/12/2014).
In quest'ultimo caso, infatti, costituendo la condotta fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 223 la sospensione ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
Pertanto, deve ribadirsi l'autonomia del provvedimento cautelare di cui all'art. 223 rispetto al reato di cui all'art. 186 che presuppone, invece, l'accertamento della
4 responsabilità penale del conducente (rispetto alla quale cfr., da ultimo, Cass.
5793/2021).
In tal senso si è orientato il giudizio costante e consolidato della Giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n. 12898; Cass. 19/10/2014, n.
21774; Cass. civ. Sez. II, Ord. n. 18342/2017; Cass. civ. Sez. II, Ord. n.
32190/2021 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3245 del 05/02/2024).
In particolare, di recente la Cassazione, nell'ordinanza n. 21266/2020, ha chiarito che, in tema di violazioni delle norme del codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva al compiuto accertamento del reato e dunque all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa accessoria, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale.
Pertanto, ha errato il primo giudice nel ritenere sussistente un rapporto di specialità tra le norme tale da rendere illegittimo il provvedimento emesso dal Prefetto.
Alla luce di tali considerazioni e in applicazione del richiamato orientamento della
Suprema Corte, si deve ritenere che la sospensione della patente disposta dal
Prefetto costituiva, nel caso di specie, un atto dovuto e non richiedeva alcun'altra valutazione da parte dello stesso, con la conseguenza che la decisione del Giudice di primo grado non risulta condivisibile, essendo sganciata dai parametri normativi innanzi richiamati.
La sentenza è oltremodo censurabile nella parte in cui individua l'esistenza di “un nuovo filone giurisprudenziale” (non meglio precisato) secondo cui “in primis, nei casi di tasso alcolemico inferiore a 1,5 la sospensione della patente non è un atto dovuto, in secundis, nei casi di superamento di detto tasso, la sospensione può essere applicata fino e non oltre all'esito della visita medica, ciò in quanto l'art.
186/9° comma C.d.S. è una norma speciale rispetto all'art. 223 C.d.S. Orbene, nel caso che ci occupa, il provvedimento contiene la predeterminazione del periodo di sospensione (anni 1), non rispettando il dettato legislativo. Pertanto, il decreto va annullato”.
Va, invece, ribadito che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del Codice
5 della Strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal Prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa (pericolosità che deve ritenersi insita nel superamento del tasso alcolemico normativamente fissato).
Ne discende, pertanto, la legittimità del provvedimento prefettizio impugnato con conseguente rigetto dell'opposizione, non risultando riproposti in appello ulteriori motivi di opposizione.
§4. L'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme citate e l'esistenza di una giurisprudenza di merito piuttosto oscillante sul punto, giustificano, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Giudice di Pace di n. 384/18, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Pt_1
così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto prefettizio prot. n. Controparte_1
0013201 del 19.03.2018;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Potenza lì, 17.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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