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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2024, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. 185/2024
Oggi 6/11/2024 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, compare l'avv. Cuoco per la ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. La procuratrice della ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni di merito contenute nel ricorso, precisando che la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie a seguito di domanda protocollata il 2 giugno scorso, come da documento depositato unitamente alla prova della notifica del ricorso, ed è in attesa dell'assunzione in ruolo prevista a dicembre. Quanto all'eccezione di prescrizione, evidenzia di aver depositato, quale doc. 9, la diffida che ha interrotto il decorso del termine. Infine precisa che il contratto 2022/2023 si è protratto anche a luglio, avendo la docente partecipato agli esami. La giudice autorizza la procuratrice della ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice della ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 185/2024 promossa da
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARZIA CUOCO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro (C. F. ), rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dall'avv. FRANCESCO SERAFINO e dall'avv. STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso l'Uff. X
– Ambito Territoriale di Milano RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2018-2019; 2020-2021; 2021-2022; 2022/2023, 2023/2024; per l'effetto, condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma momento della pronuncia giudiziale tenuto conto del danno economico patito dalla ricorrente per non aver potuto usufruire della carta docente per l'aggiornamento professionale, per l'ingresso a teatri, cinema, musei, per l'acquisto di libri, riviste, etc. condannare il al risarcimento del danno nella misura di € 2.500,00 o nella diversa CP_1 misura ritenuta di giustizia o equa. Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione. b) In ogni caso, Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori con distrazione nei confronti dei procuratori antistatari, con maggiorazione ope legis del 30% ex art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione del ricorso con i collegamenti ipertestuali.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
1) ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza della domanda;
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2019/2020
4) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
5) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
6) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il per domandare il Parte_1 Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni scolastici nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato. Ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (docc. da nn.1 a 7). Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nella recente ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui CP_1 sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Dai princìpi giurisprudenziali richiamati si evince che l'interesse del docente all'adempimento in forma specifica permane finché costui sia ancora all'interno del sistema educativo scolastico, mentre la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto all'attribuzione della Carta Docente. In tale ultima ipotesi, permane in capo all'istante solo il diritto al risarcimento del pregiudizio subìto a causa del mancato riconoscimento del bonus economico al momento dello svolgimento del proprio incarico di docenza (la ricorrente ha formulato anche tale domanda, in via subordinata). La Corte di Cassazione ha specificato, nella pronuncia sopra richiamata, che la condizione di estraneità al sistema scolastico va valutata al momento della pronuncia. Nel caso in esame, la ricorrente ha depositato l'istanza, con protocollo di ricezione, per l'inserimento nelle graduatorie delle supplenze anche con riguardo all'anno ora in corso e pertanto deve ritenersi che sussistano le condizioni per l'attribuzione delle carte per gli anni precedenti. Non è, poi, fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente con riguardo all'anno scolastico 2018/2019, posto che è stata depositata la diffida pervenuta all'amministrazione resistente in data 26 marzo 2023. Infine si osserva che per l'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha avuto incarichi continuativi dal 23 gennaio al 23 luglio 2023 e pertanto anche per quell'anno la carta risulta dovuta. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del 13.8.2022, con la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente” per gli anni Parte_1 scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 800,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore delle procuratrici antistatarie. Così deciso il 6/11/2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. 185/2024
Oggi 6/11/2024 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, compare l'avv. Cuoco per la ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. La procuratrice della ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni di merito contenute nel ricorso, precisando che la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie a seguito di domanda protocollata il 2 giugno scorso, come da documento depositato unitamente alla prova della notifica del ricorso, ed è in attesa dell'assunzione in ruolo prevista a dicembre. Quanto all'eccezione di prescrizione, evidenzia di aver depositato, quale doc. 9, la diffida che ha interrotto il decorso del termine. Infine precisa che il contratto 2022/2023 si è protratto anche a luglio, avendo la docente partecipato agli esami. La giudice autorizza la procuratrice della ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. La procuratrice della ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. 185/2024 promossa da
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARZIA CUOCO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro (C. F. ), rappresentato e difeso ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dall'avv. FRANCESCO SERAFINO e dall'avv. STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso l'Uff. X
– Ambito Territoriale di Milano RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2018-2019; 2020-2021; 2021-2022; 2022/2023, 2023/2024; per l'effetto, condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma momento della pronuncia giudiziale tenuto conto del danno economico patito dalla ricorrente per non aver potuto usufruire della carta docente per l'aggiornamento professionale, per l'ingresso a teatri, cinema, musei, per l'acquisto di libri, riviste, etc. condannare il al risarcimento del danno nella misura di € 2.500,00 o nella diversa CP_1 misura ritenuta di giustizia o equa. Il tutto oltre interessi e/o rivalutazione. b) In ogni caso, Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori con distrazione nei confronti dei procuratori antistatari, con maggiorazione ope legis del 30% ex art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014 per la redazione del ricorso con i collegamenti ipertestuali.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
1) ACCERTARE e DICHIARARE la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza della domanda;
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2019/2020
4) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
5) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
6) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio il per domandare il Parte_1 Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni scolastici nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato. Ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (docc. da nn.1 a 7). Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nella recente ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui CP_1 sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”. Dai princìpi giurisprudenziali richiamati si evince che l'interesse del docente all'adempimento in forma specifica permane finché costui sia ancora all'interno del sistema educativo scolastico, mentre la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto all'attribuzione della Carta Docente. In tale ultima ipotesi, permane in capo all'istante solo il diritto al risarcimento del pregiudizio subìto a causa del mancato riconoscimento del bonus economico al momento dello svolgimento del proprio incarico di docenza (la ricorrente ha formulato anche tale domanda, in via subordinata). La Corte di Cassazione ha specificato, nella pronuncia sopra richiamata, che la condizione di estraneità al sistema scolastico va valutata al momento della pronuncia. Nel caso in esame, la ricorrente ha depositato l'istanza, con protocollo di ricezione, per l'inserimento nelle graduatorie delle supplenze anche con riguardo all'anno ora in corso e pertanto deve ritenersi che sussistano le condizioni per l'attribuzione delle carte per gli anni precedenti. Non è, poi, fondata l'eccezione di prescrizione svolta da parte resistente con riguardo all'anno scolastico 2018/2019, posto che è stata depositata la diffida pervenuta all'amministrazione resistente in data 26 marzo 2023. Infine si osserva che per l'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha avuto incarichi continuativi dal 23 gennaio al 23 luglio 2023 e pertanto anche per quell'anno la carta risulta dovuta. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del 13.8.2022, con la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente” per gli anni Parte_1 scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 800,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore delle procuratrici antistatarie. Così deciso il 6/11/2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani