Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12402/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SPADA GIACOMO, , con elezione di domicilio in VIA G.SIMILI, 63 95129 CATANIA ITALIA presso l'avv. SPADA GIACOMO, giusta procura in atti;
ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e , con elezione di domicilio in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA, presso l'avv. BARBARO ALESSANDRO, giusta procura in atti;
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 quinqies c.p.c. del 25.5.2025 che qui si intendono richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO INTRISANO propone opposizione a decreto ingiuntivo n. 2390/2023, emesso Pt_1 dal Tribunale di Catania in data 31/05/23, notificato il 27/09/2023 per il pagamento, in favore di detta società, della somma complessiva di € 34.450,62 in virtù di a) Contratto di finanziamento n. 54/616/213167 e b) contratto di conto corrente n. 1369669 con la oltre gli interessi come da domanda, le Controparte_2 spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.370,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi oltre accessori di legge. Conclude: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del cessionario del credito Controparte_3
Accertare e dichiarare il difetto della necessaria autorizzazione a svolgere attività di riscossione crediti bancari della conseguentemente dichiarare prescritto il CP_1 credito vantato nel decreto opposto Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo pagina 1 di 6
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. Si è costituita l'opposta che ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Esperita, sebbene con esito negativo, la mediazione le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 quinqies c.p.c. del 25.5.2025 che qui si intendono richiamate.
************* Il 14/03/2011 l'odierna attrice sottoscriveva
- un contratto di finanziamento n. 54/616/213167 e
- un contratto di conto corrente n. 1369669 con la Controparte_2
[...]
Il 17/05/2013 riceveva raccomandata con la quale la Controparte_2 le comunicava la decadenza dal beneficio del termine nonché la cessazione di
[...] tutti i rapporti predetti e le intimava il pagamento dell'insoluto. Il 14/06/2022 riceveva diffida di pagamento da parte della CP_1
In data 27/09/2023 riceveva la notifica del detto decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Catania, su istanza della quale mandataria della CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ingiungeva all'opponente il CP_3 pagamento, in favore di detta società, della somma complessiva di € 34.450,62 in virtù del detto contratto di conto corrente e di finanziamento, oltre gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.370,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi oltre accessori di legge.
ha ottemperato alla condizione di procedibilità, avviando la mediazione il cui CP_1 procedimento si è concluso con verbale negativo (cfr. ns. doc. 17).
Con il 1° motivo di opposizione si deduce: “CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO DEL CREDITO La attraverso Controparte_3 la Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 147 del 14/12/2019 comunica di avere
“acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivati, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra 1960 e 2018. In particolare, e' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 1° gennaio 2019… La cessione indica il trasferimento dei crediti riferiti a debitori classificati a sofferenza, tuttavia la cessionaria non ha dato prova che il credito per cui procede sia passato a sofferenza.”. è cessionaria di un portafoglio di crediti originariamente vantati, Controparte_3
pagina 2 di 6 tra le tante, da La cessionaria ha specificato Controparte_2 in atti gli estremi dell'avvenuta cessione e indicato e depositato l'avviso in G.U. da cui si evince che, in virtù della cessione, ha acquistato pro soluto da ciascuna banca CP_4 cedente, tutti i crediti pecuniaria derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in particolare i crediti derivanti da finanziamenti, incluse le aperture di credito, e da crediti di firma sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018, ovverosia tutte le posizioni debitorie alla data del 01.01.2019. Con la pubblicazione in G.U. la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, L. 130- 1999, e dell'art. 58, comma 2, 3 e 4 TUB. Tale circostanza, in uno al possesso della documentazione contrattuale nella disponibilità della cessionaria conclama la titolarità del credito.
Con il 2° motivo di opposizione si deduce: “DIFETTO DELLA NECESSARIA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CREDITI BANCARI La non ha dato prova di essere iscritta all'albo ex ART. 106 TUB. L'art.2 CP_1 comma 6 L. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) prescrive espressamente ai soggetti diversi da banche o intermediari finanziari l'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di riscossione di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2 comma 3 lett. c). A tale carenza non può supplire l'autorizzazione amministrativa ex art. 115 TULPS essendo l'ambito di operatività di tale provvedimento normativamente circoscritto alle sole attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi. Inoltre la Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 30/04/2015 4° aggiornamento – a pag. 176 - precisa che :
”nell'ambito di cartolarizzazioni aventi ad oggetto attivi derivanti da aperture di credito, anche derivate da conto corrente, l'SPV può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all'art. 4, comma 4, comma 4 ter della legge 130/1999, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB”. ha conferito procura speciale a , nella qualità, giusta atto autenticato in CP_3 CP_1
Notar da Pordenone del 14.01.2020, rep. 303875, racc. 35507, Persona_1 registrata il 17.01.2020 al n. 825 Serie 1T (cfr. ns. doc. 1), “affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”) […]”, includendo specificatamente, tra le altre facoltà, il potere di “promuovere le azioni di cognizione e le procedure cautelari, monitorie, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto, ovvero resistere nei giudizi da altri promossi, compresi i giudizi di opposizione e cognizione connessi alle medesime, nei confronti dei debitori […] finalizzate alla migliore tutela e al recupero dei Crediti insoluti, ponendo in essere ogni istanza, atto, ricorso, documento o attività necessari, in ogni stato e grado di giudizio”. pagina 3 di 6 Orbene, l'attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti - come nel nostro caso - dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 TULPS, posto che nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare il credito viene prima affidato ad un master servicer (regolarmente iscritto all'albo ex art. 106 TUB) e solo in un secondo momento, con contratto di subservicer, sub-affidato allo special servicer, che, quindi, si configura come un mero fornitore del servizio di recupero del credito. L'obbligo di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB incombe unicamente sul
[...] soggetto che è onerato della vigilanza sulla gestione del credito ceduto e sul suo CP_5 recupero giudiziale e stragiudiziale il quale, a sua volta, può delegare alcune specifiche attività recuperatorie (ad eccezione del nocciolo indelegabile afferente proprio l'attività di vigilanza e garanzia) ad altro soggetto qualificato quale sul quale Parte_2 incombe unicamente l'obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 115 TULPS. In particolare l'art. 6 del Provvedimento della Banca d'Italia del 12.12.2023, recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, prevede, in tema di comunicazione del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer, che “1. Le società veicolo forniscono il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer all'atto in cui comunicano l'inizio della prima operazione di cartolarizzazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4; in mancanza, esse vengono iscritte nell'elenco con riserva e sono tenute a comunicare il nominativo del servicer entro 15 giorni dalla data di iscrizione nell'elenco. In caso di mancata comunicazione del nominativo entro il suindicato termine, la CP_2
d'Italia non conferma l'iscrizione della società nell'elenco.
2. Per ciascuna operazione di cartolarizzazione, le società veicolo comunicano ogni nomina del servicer entro il termine di 15 giorni dalla data della stessa. In caso di mancata nomina del servicer, la Banca d'Italia cancella la società dall'elenco.”. Il “servicer” possa delegare ad un terzo compiti di natura operativa, c.d. “sub-servicer” o
“special servicer”, come previsto dalla legge e come disciplinato dalla Banca d'Italia:
“[…] per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento […] i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione. E' quindi consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse”. Nel caso di specie, per come dedotto, le funzioni di garanzia non sono svolte da CP_1 ma dal come desumibile dall'estratto Controparte_6 della G.U., ove si dà atto che “La Società ha conferito incarico a
[...] con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17 (" o il Controparte_6 CP_7
" ), affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto Controparte_5 incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono” (cfr. ns. doc. 2). Il col consenso della SPV, “a sua volta, ha delegato alcune attività Controparte_5 connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti a: - Controparte_6
pagina 4 di 6 con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17 (" ") con Controparte_8 CP_9 riferimento ai Crediti ceduti” dalle banche nell'estratto della G.U. meglio specificate e a “- con sede legale in Messina, Via Antonio Bonsignore 1 (" " e, CP_1 CP_1 unitamente a , gli " ), con riferimento ai Crediti ceduti da CP_9 Parte_2
..a (cfr. ns. doc. 2) Controparte_2 CP_1
Da ciò deriva che è mero con funzioni unicamente operative e CP_1 Parte_2 non anche di garanzia, cui è deferita la mera attività di recupero e gestione dei crediti ceduti. Ciò si desume anche dalla procura speciale rilasciata a , ai sensi della CP_1 quale questa è tenuta unicamente allo svolgimento di “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare” (cfr. ns. doc. 1). E quindi solo ha l'obbligo di Controparte_6 iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, che ha rispettato (cfr. ns. doc. 26), e non anche
, che opera in qualità di in possesso di licenza ex art. 115 TULPS CP_1 Parte_2
(cfr. ns. doc. 27), né che è SPV iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto CP_4 dalla Banca d'Italia ai sensi di essa provvedimento del 07.06.2017 n. 35670.9 (cfr. ns. doc. 2).
Con il 3° e 4° motivo di opposizione si deduce: “PRESCRIZIONE DEL CREDITO Nella ipotesi che la non fosse titolare di detta autorizzazione, il credito di cui al decreto CP_1 ingiuntivo opposto è prescritto posto che l'ultima lettera raccomandata di messa in mora è stata inviata dalla il 17/05/2013 e Controparte_2 il decreto ingiuntivo è stato notificato il 29/10/2023”… ”La certificazione del saldo debitore prodotta dalla banca, non contenendo alcuna specificazione delle singole partite potenzialmente contestabili, può avere valenza giuridica solo in fase monitoria per la pronuncia del decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione, dovrà essere l'estratto conto - inteso come documento contabile contenente un prospetto nel quale sono indicate analiticamente le varie voci del rapporto creditizio, e dunque le operazioni effettuate, gli interessi, il saldo attivo e passivo e gli scalari – a fornire la prova del credito vantato dalla banca. Inoltre, la banca non ha prodotto le lettere con le quali modificava unilateralmente le condizioni contrattuali.”. Orbene, col ricorso monitorio sono stati prodotti i contratti, le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione ad adempiere e le successive lettere di sollecito e le certificazioni ex art. 50 TUB (cfr. ns. fascicolo monitorio). Segue che l'opposta ha dimostrato fin dalla fase monitoria la fonte negoziale della domanda, col deposito dei contratti, l'inadempimento e l'entità del credito, con la produzione delle certificazioni, ex art. 50 TUB, ove è indicato il residuo del credito al netto dei pagamenti eseguiti, nonché le lettere di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora, oltre alle ulteriori diffide.
pagina 5 di 6 Parimenti, quanto all'eccepita, ma infondata, prescrizione, l'opponente, poi, ha ritenuto che nella fattispecie il credito si fosse prescritto prima ancora che avesse CP_1 proposto ricorso per decreto ingiuntivo e ciò perché l'ultima lettera raccomandata di messa in mora è stata inviata da “il 17/05/2013 e il decreto ingiuntivo è stato CP_10 notificato il 31/07/2023” (cfr. ns. doc. 4, pag. 4). La contestazione è evidentemente infondata in quanto controparte omette di ricordare che di aver ricevuto la lettera di diffida (cfr. ns. doc. 12). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano per compenso di avvocato in € 4000, 00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario. Così deciso in data 17.6..2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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